Articolo 1088 del Codice della navigazione
Articolo 1087Articolo 1089
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21 aprile 1942
Art. 1088.
(Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico).

Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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