Ordinanza cautelare 10 maggio 2012
Sentenza breve 10 settembre 2019
Ordinanza presidenziale 11 marzo 2022
Ordinanza collegiale 25 ottobre 2023
Ordinanza presidenziale 5 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 19 giugno 2024
Decreto cautelare 21 settembre 2024
Ordinanza cautelare 4 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza breve 30 dicembre 2024
Decreto cautelare 31 dicembre 2024
Decreto cautelare 3 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/05/2025, n. 3883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3883 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03883/2025REG.PROV.COLL.
N. 07034/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7034 del 2024, proposto dalla società Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Costanzo Cascavilla, Maria Stefania Masini, Enrico Gualandi e CA Bonparola, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
i signori RI MA, RI UR, EL FI, MO ND, TE TT, EL HI, IT AR, CA NT, OM AN, SA AS e CI AS, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Dalla Vecchia, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
i signori IA LI, AN NI, AT ZA e IS ZA, non costituiti in giudizio;
nei confronti
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Cultura, del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Puliatti e Silvia Ricci, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;
del Comune di Argenta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cristoni, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
della Provincia di Ferrara, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Emilia Romagna, dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, del Comune di Alfonsine, del Comune di Conselice, dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
della Toto S.p.a. Costruzioni Generali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Cancrini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;
per la riforma
della sentenza n. 583 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Seconda.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori RI MA, RI UR, EL FI, MO ND, TE TT, EL HI, IT AR, CA NT, OM AN, SA AS e CI AS, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Cultura, del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Argenta;
Visto l’appello incidentale della Regione Emilia – Romagna;
Visto l’appello incidentale dei signori UR RI e consorti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi;
Uditi gli avvocati Costanzo Cascavilla, Maria Stefania Masini, Carlo Dalla Vecchia, Adriana Amodeo su delega dichiarata dell’avvocato Arturo Cancrini, Andrea Manzi su delega dichiarata degli avvocati Gaetano Puliatti e Michele Cristoni, nonché, in sede di chiamata preliminare, l’avvocato dello Stato Bruno Dettori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la società Anas S.p.a. ha impugnato la sentenza n. 583 del 2024 del T.a.r. per l’Emilia Romagna - Bologna, con cui l’anzidetto T.a.r., dopo aver disposto la riunione dei ricorsi R.G. n. 892/2022, R.G. n. 893/2022 e R.G. n. 125/2024, ha accolto quest’ultimo e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti e gli atti impugnati relativi alla realizzazione della variante alla Strada Statale n. 16 “Adriatica”, con particolare riferimento allo stralcio tra lo svincolo di Argenta e il km 120+238, nella Provincia di Ferrara, dichiarando contestualmente improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse i ricorsi R.G. n. 892/2022 e R.G. n. 893/2022, entrambi integrati da motivi aggiunti.
2. In estrema sintesi, la vicenda oggetto del presente giudizio riguarda l’approvazione del progetto concernente lo stralcio della sopra menzionata opera relativa alla variante alla Strada Statale n. 16 “Adriatica” in parte già in esercizio, ma incompleta. A fronte dell’adozione degli atti di approvazione dell’opera de qua , sono stati proposti i tre ricorsi sopra richiamati: più precisamente, con il primo ricorso, R.G. n. 892/2022, è stato impugnato il decreto del Direttore Generale del M.I.T. prot. n. 15075 del 29 agosto 2022, recante la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi e i pareri sottostanti (ossia la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 34 del 4 novembre 2021, la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 17 del 9 giugno 2022, la deliberazione della Giunta Comunale di Argenta n. 86 del 19 maggio 2022), nonché il provvedimento dell’amministratore delegato e direttore generale di ANAS S.p.a. del 21 settembre 2023, prot. n. CDG-0731910-U di approvazione del progetto definitivo della S.S. n. 16 Adriatica.
Con il secondo ricorso, R.G. n. 893/2022, sono stati impugnati i medesimi atti già impugnati con il ricorso R.G. n. 892/2022, oltre al decreto motivato di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio adottato dall’Anas S.p.a. il 22 marzo 2024, prot. n. 247236.
Infine, con il ricorso R.G. n. 125/2024, sono stati impugnati gli anzidetti atti e, inoltre, il decreto del M.I.T.E. n. 197 del 18 giugno 2021, il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 272 del 7 giugno 2021 e la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 719/2001 dell’8 maggio 2001 recante l’esclusione dalla procedura di VIA del progetto in questione.
Occorre ancora precisare che mediante i primi due ricorsi sono state contestate le scelte di localizzazione dell’opera e la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, mentre con il ricorso R.G. n. 125/2024 sono stati prospettati altresì alcuni motivi concernenti la perdurante validità dello screening ambientale di cui alla delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 719/2001.
3. Con la menzionata sentenza n. 583 del 2024, il T.a.r. ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dall’Anas S.p.a. e ha annullato gli atti impugnati con il ricorso R.G. n. 125/2024, sostenendo che non fosse stata compiuta una valutazione attualizzata della sottoposizione a VIA dell’opera in questione; per contro, ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse gli altri due ricorsi, ritenendo che, in considerazione della natura degli atti in questione, “ l’annullamento derivante dall’accoglimento del ricorso R.G. n. 125/2024 spiega effetti anche nei confronti dei ricorrenti nei giudizi R.G. n. 892/2022 e n. 893/2022 ”.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società Anas S.p.a., formulando tre motivi di gravame riferibili alla decisione sul ricorso R.G. n. 125/2024 e un ulteriore motivo riferibile, invece, al capo della sentenza relativo ai ricorsi R.G. n. 892/2022 e R.G. n. 893/2022.
4.1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività.
Ad avviso della società Anas S.p.a., infatti, il T.a.r. Emilia-Romagna avrebbe dovuto dichiarare l’irricevibilità del ricorso R.G. n. 125/2024 per omessa tempestiva impugnazione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 383 del 1994, ossia il decreto M.I.T. prot. n. 15075 del 29 agosto 2022, recante l’intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell’opera e il vicolo preordinato all’esproprio.
Nella prospettazione dell’appellante, l’esistenza di tale provvedimento era nota alla ricorrente MA già a far data dal 14 agosto 2023, quando l’Anas S.p.a., nel riscontrare le osservazioni della ricorrente medesima, aveva richiamato l’anzidetto decreto del M.I.T. e aveva evidenziato, in particolare, che con tale documento era “ stata adottata la determinazione conclusiva positiva della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’ex art. 3 del dPR n. 383/1994, che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati ”. A tale proposito, peraltro, l’appellante ha osservato come tali controdeduzioni siano state richiamate e prodotte anche dalla stessa difesa della signora MA.
Poiché, inoltre, tutte le censure sollevate con il ricorso introduttivo notificato il 19 febbraio 2024 sono afferenti al contenuto di tale decreto e, in ogni caso, lo presuppongono, risulterebbe evidente l’irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado e, in tal senso, l’Anas S.p.a. ha richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e, in particolare, Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2023, n. 6269, secondo cui “ Come da giurisprudenza consolidata la piena conoscenza dell'atto, declinata nell'art. 41, comma 2, c.p.a., quale momento rilevante al fine di far decorrere il termine per impugnare, non richiede la conoscenza piena e integrale dell'atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da riconoscere l'attualità dell'interesse ad agire ”.
Sotto un diverso profilo, l’appellante ha rilevato che, con la nota del 9 gennaio 2023, la signora MA aveva fatto presente che “ La sottoscritta MA RI … in qualità di proprietaria del Mapp. 170 foglio 147 del Comune di Argenta n. di Piano 75 oggetto del vincolo succitato di esproprio comunica al Responsabile del Procedimento le proprie osservazioni, ritenute vincolanti, alla realizzazione dell’opera sulla proprietà ” (cfr. doc. 36 del fascicolo di primo grado del giudizio R.G. n. 125 del 2024), con la conseguenza che, in tal modo, la ricorrente avrebbe ammesso espressamente “ non solo di conoscere gli estremi dell’atto di approvazione della localizzazione dell’opera, ma anche di aver esattamente compreso che tale atto comportava il vincolo preordinato all’esproprio ”, senza tuttavia impugnarlo.
Sempre nel contesto del primo motivo di gravame, l’appellante ha evidenziato che l’avvio del relativo procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio era comunque stato pubblicato sul Bollettino regionale, negli Albi pretori comunali e altresì su un quotidiano a diffusione nazionale (cfr. doc. nn. 11, 12 e 13 depositati nell’ambito del giudizio di primo grado R.G. n. 125 del 2024), in tal modo ottemperando a quanto previsto dall’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 per i casi nei quali il numero di espropriati risulta superiore a cinquanta.
4.2. Con il secondo motivo di gravame, la sentenza è stata censurata anche nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto irrilevante la mancata impugnazione del decreto ministeriale n. 31391 del 2 dicembre 2019, recante la decisione di sottoporre alla verifica di assoggettabilità a VIA solamente le parti modificate del progetto, che, ad avviso del giudice di primo grado, integrerebbe un mero atto endoprocedimentale, posto che nella prospettazione della ricorrente l’illegittimità deriverebbe dall’atto conclusivo della procedura di screening ambientale ritenuta solo parziale e non aggiornata. Per contro, secondo l’Anas S.p.a., il provvedimento che nell’ambito della procedura di screening decide sulla sottoposizione o meno di un determinato progetto alla valutazione di impatto ambientale sarebbe immediatamente e autonomamente impugnabile, in quanto di per sé suscettibile di determinare effetti potenzialmente lesivi dei valori ambientali, come sarebbe confermato dalla giurisprudenza amministrativa e, sul punto, ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1213.
4.3. Con il terzo motivo di gravame, la sentenza impugnata è stata censurata nel merito, nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto che fossero stati violati i principi di necessaria attualità e di divieto di frazionamento della VIA, posto che, secondo l’appellante, il T.a.r. avrebbe fondato il proprio convincimento “ su asserzioni del tutto apodittiche e immotivate ”. In particolare, il giudice di primo grado avrebbe errato a ritenere “ controverso ” il fatto che le modifiche apportate dagli atti impugnati al progetto originario “ siano di poco conto o lo abbiano reso un progetto diverso dal precedente ” e, del pari, sarebbe del tutto errata l’affermazione secondo cui sarebbe “ indubbio ” che “ vent’anni siano un intervallo temporale tale da imporre già in via generale e a prescindere dalle specificità della fattispecie concreta particolare cautela da parte della Amministrazione procedente ”. A tale proposito, inoltre, sarebbe del tutto sfornito di prova il rilievo del T.a.r. secondo cui “ negli ultimi venti anni il contesto si è modificato con la messa a dimora di alberature di pregio e l’impianto di frutteti ”, come sarebbe peraltro riconosciuto dallo stesso T.a.r. che si sarebbe limitato a osservare che la circostanza appariva “ quantomeno verosimile ” e che, come tale, “ meritava di essere indagata nell’ambito di un rinnovato procedimento di screening ambientale che prendesse in considerazione l’intero progetto e non soltanto le parti asseritamente variate ”.
4.4. Con un ulteriore motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte relativa alla decisione dei due ricorsi R.G. n. 892/2022 e R.G. n. 893/2022, deducendo l’erroneità del capo della sentenza che ha dichiarato l’improcedibilità degli anzidetti ricorsi.
Ad avviso dell’Anas S.p.a., infatti, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare detti ricorsi inammissibili o infondati, in quanto nessuno dei due recava l’impugnazione né del decreto del M.I.T.E. n. 197 del 18 giugno 2021, né del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 272 del 7 giugno 2021, né della deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 719 dell’8 maggio 2001, relativi al procedimento di screening ambientale, né tantomeno recavano il motivo diretto a contestare l’intervenuta decadenza dello screening, né altri aspetti ambientali.
In questo contesto, il T.a.r., pur avendo dato atto che i due ricorsi non contenevano “ la censura ritenuta da questo Collegio fondata e assorbente ”, ha nondimeno ritenuto che, tenendo conto della riunione dei ricorsi stessi, “ l’annullamento derivante dall’accoglimento del ricorso R.G. n. 125/2024 spiega effetti anche nei confronti dei ricorrenti nei giudizi R.G. n. 892/2022 e n. 893/2022 ”. Per contro, secondo l’appellante, in tal modo, il T.a.r. avrebbe fatto erronea applicazione dei principi processuali, posto che la riunione dei giudizi lascia inalterata l’autonomia dei singoli processi e non pregiudica la sorte delle singole azioni e, sul punto, ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa tra cui Cons. Stato, Sez. II, 28 agosto 2023, n. 7986; Cons. Stato, Sez. VII, 17 gennaio 2023, n. 581; Cons. Stato, Sez. VI, 28 aprile 2023, n. 4278; Cons. Stato, Sez. VI, 3 marzo 2023, n. 2251; Cons. giust. amm. Sicilia, 18 marzo 2024, n. 206; Cons. Stato, Sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3056. Conseguentemente, in tale prospettiva, la sentenza con cui il T.a.r. si pronuncia su più ricorsi riuniti, pur essendo formalmente unica, si risolve in plurime decisioni sui singoli rapporti processuali, senza che la pronuncia su una delle azioni “ possa influenzare quella sull’altra ”. Pertanto, il T.a.r. Emilia-Romagna avrebbe fatto erronea applicazione dell’istituto della riunione sul piano processuale, dal momento che, pur avendo accolto un motivo relativo alla “scadenza” della valutazione di screening prospettato esclusivamente con il ricorso R.G. n. 125/2024 e non anche con gli altri due ricorsi, avrebbe comunque deciso questi ultimi in “ estensione di una domanda da questi mai proposta ”. In tal modo, dunque, il giudice di primo grado, attraverso la riunione, avrebbe inammissibilmente sanato sul piano processuale le carenze dei due ricorsi R.G. n. 892/2022 e R.G. n. 893/2022.
5. In data 24 settembre 2024, si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello, i signori, MA RI, UR RI, FI EL, AN OM, ND MO, TT TE, HI EL, AR IT, NT CA e AS SA e CI (questi ultimi due quali eredi di AS Giuliano) e, con la successiva memoria dell’1 ottobre 2024, da un lato, hanno replicato ai motivi di gravame e, dall’altro lato, hanno riproposto i motivi dei ricorsi di primo grado non esaminati dal T.a.r. in quanto assorbiti.
In particolare, hanno eccepito l’infondatezza del motivo di gravame concernente l’irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 125/2024 e, a tal fine, hanno osservato che nell’atto dell’Anas S.p.a. del 14 agosto 2023 su cui si fonderebbe la presunzione di conoscenza, si legge quanto di seguito, letteralmente, si riporta: “ con decreto n. 15075 del 29.8.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile è stata adottata la determinazione conclusiva positiva della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 383/1994 che sostituisce a ogni effetto di legge tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati ”.
Secondo i ricorrenti e odierni appellati, dal tenore letterale di tale comunicazione non sarebbe possibile comprendere che l’atto ivi citato aveva comportato l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e quindi trarre la lesività dell’atto medesimo. Infatti, affinché possa ritenersi sussistente la “ piena conoscenza ” di un provvedimento amministrativo, sarebbe necessaria non solo la percezione dell’esistenza del provvedimento stesso ma anche “ la consapevolezza degli aspetti che rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente ”.
Sotto un diverso profilo, con riferimento alla pubblicità dell’avvio del procedimento espropriativo, gli appellati hanno osservato che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della l.r. Emilia-Romagna n. 37 del 2002, recante “ Disposizioni regionali in materia di Espropri ”, le forme di pubblicità poste concretamente in essere nel caso di specie non sarebbero state sufficienti, dal momento che la disposizione regionale prescrive che la comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’apposizione del vincolo espropriativo venga sempre effettuata “ in modo personale ”, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con Pec.
Infine, gli appellati hanno replicato alle ulteriori censure e argomentazioni prospettate con l’appello principale.
6. Con atto depositato il 26 settembre 2024, ha proposto intervento ad adiuvandum la società Toto S.p.a. Costruzioni Generali, chiedendo l’accoglimento dell’appello principale dell’Anas S.p.a..
7. Si sono del pari costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Cultura, il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
8. Si è costituito, infine, il Comune di Argenta, chiedendo l’accoglimento dell’appello dell’Anas S.p.a. e, per l’effetto, il rigetto del ricorso di primo grado.
9. Con atto depositato l’1 ottobre 2024 ha proposto appello incidentale autonomo la Regione Emilia-Romagna, censurando nel merito l’impugnata sentenza n. 583 del 2024, deducendone l’erroneità nella parte in cui che il T.a.r. ha accolto la censura proposta con il ricorso R.G. n. 125/2024 relativa alla contestazione della perdurante efficacia temporale della procedura di screening con conseguente illegittimità dell’intero procedimento. Ad avviso della Regione, la sentenza sarebbe errata poiché non corrisponderebbe al vero né che il progetto definitivo approvato abbia subito modifiche sostanziali rispetto a quello preliminare sottoposto a screening regionale, né che il contesto territoriale abbia subito mutamenti significativi.
10. Con atto depositato il 30 ottobre 2024, hanno altresì proposto appello incidentale condizionato i signori UR RI, FI EL, AN OM, ND MO, TT TE, HI EL, AR IT, NT CA e AS SA e CI, al fine di “ impedire la formazione del giudicato sulla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito delle domande contenuta nella sentenza appellata ”, limitandosi tuttavia alla riproposizione dei motivi formulati con i ricorsi di primo grado e con i motivi aggiunti.
11. Con la memoria del 19 marzo 2025, il Comune di Argenta ha eccepito l’“ inammissibilità ” dell’appello incidentale condizionato per tardività, osservando che la notifica dell’appello proposto da Anas S.p.a. si era perfezionata in data 19 settembre 2024 e le parti appellate avevano, invece, notificato l’appello incidentale condizionato solo in data 30 ottobre 2024, dunque oltre il termine dimezzato previsto dall’art. 96 c.p.a., con conseguente tardività dell’appello incidentale.
12. Con la memoria del 25 marzo 2025 anche l’Anas S.p.a. ha eccepito l’irricevibilità dell’appello incidentale per tardività dello stesso, in quanto notificato oltre il termine dimezzato previsto dagli artt. 96 e 119, comma 2, c.p.a., per i procedimenti in materia espropriativa.
13. Anche la società Toto S.p.a., con la memoria del 28 marzo 2025, ha eccepito l’irricevibilità dell’appello incidentale condizionato, deducendone anche l’inammissibilità per violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a., posto che gli appellanti in via incidentale avevano chiesto di “ annullare ovvero riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in relazione ai ricorsi R.G. n. 892/2022 e n. 893/2022 ”, senza tuttavia formulare alcun motivo di censura avverso il capo della sentenza impugnato in via incidentale.
L’anzidetta società ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità della riproposizione in appello dei motivi prospettati con i ricorsi di primo grado R.G. n. 892/2022 e R.G. n. 893/2022 per il tramite della memoria dell’1 ottobre 2024.
Infatti, in considerazione della dichiarazione d’improcedibilità dei predetti ricorsi, la riproposizione dei motivi dedotti con i ricorsi dichiarati improcedibili sarebbe dovuta avvenire mediante la proposizione di un tempestivo appello incidentale al fine di ottenere l’annullamento del capo della sentenza che aveva dichiarato l’improcedibilità.
14. Con le ulteriori memorie, le parti hanno insistito nelle rispettive difese. In particolare, con la memoria di replica del 3 aprile 2025, l’Anas S.p.a. ha eccepito l’inammissibilità – per violazione dell’art. 104 c.p.a. – della contestazione, prospettata per la prima volta in appello con la memoria difensiva dell’1 ottobre 2024, relativa alla violazione dell’art. 9, comma 2, della l.r. Emilia-Romagna n. 37 del 2002 in relazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio attraverso una lettera raccomandata o una Pec diretta personalmente alla signora MA.
A loro volta, con la memoria di replica del 4 aprile 2025, gli appellanti in via incidentale hanno contestato l’eccezione di inammissibilità e di irricevibilità dell’appello incidentale per le ragioni che seguono. In primo luogo, essi hanno osservato che, con l’appello principale, la società Anas S.p.a. ha censurato la sentenza di primo grado deducendo “ l’illegittimità della statuizione di sopravvenuto difetto di interesse dei due ricorsi RG n. 892/2022 e n. 893/2022 ” e – per tale ragione – sarebbe stato in tal modo definito il thema decidendum in appello “ investendo ” il Consiglio di Stato anche “ della questione della correttezza della declaratoria di improcedibilità dei ricorsi di primo grado per la pretesa e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ”.
In secondo luogo, l’appello incidentale non sarebbe tardivo poiché, ad avviso degli appellanti in via incidentale, non sarebbe applicabile il termine dimezzato di cui all’art. 119 c.p.a.. Sul punto, più precisamente, hanno sostenuto che non possa trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 96, 119, comma 2, e 32 c.p.a., poiché i ricorsi in primo grado R.G. n. 892/2022 e R.G. n. 893/2022 sarebbero “ stati trattati sempre con rito ordinario ”, mentre soltanto quello R.G. n. 125/2024 sarebbe stato effettivamente “ ricondotto dal rito abbreviato ” e successivamente i ricorsi sarebbero stati riuniti “ esclusivamente nel momento decisionale ex art. 70 c.p.a., senza decisioni in punto ai diversi riti a cui i distinti ricorsi erano sottoposti ”.
15. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 15 aprile 2025 – reputa che l’appello principale sia fondato e vada accolto (salva la dichiarazione di improcedibilità per difetto di interesse dell’ultimo motivo di gravame, concernente il capo della sentenza relativo ai ricorsi R.G. n. 892/2022 e R.G. n. 893/2022), che invece l’appello incidentale della Regione Emilia-Romagna sia improcedibile per difetto di interesse e che da ultimo l’appello incidentale condizionato proposto dai signori UR RI, FI EL, AN OM, ND MO, TT TE, HI EL, AR IT, NT CA e AS SA e CI sia irricevibile in quanto tardivo, per le ragioni che di seguito, sinteticamente, si espongono, con l’ulteriore precisazione che, per quanto concerne l’ordine di esame delle questioni, sarà esaminato dapprima l’appello principale e, successivamente, gli appelli incidentali.
16. Il primo motivo dell’appello principale dell’Anas S.p.a. è da reputarsi fondato poiché il ricorso proposto dalla signora MA (R.G. n. 125 del 2024) è stato notificato il 19 febbraio 2024 in un momento significativamente successivo all’effettiva conoscenza da parte sua del provvedimento con cui era stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, posto che la stessa aveva formulato le proprie osservazioni al progetto con la nota del 9 gennaio 2023, evidenziando quanto segue: “ La sottoscritta MA RI … in qualità di proprietaria del Mapp. 170 foglio 147 del Comune di Argenta n. di Piano 75 oggetto del vincolo succitato di esproprio comunica al Responsabile del Procedimento le proprie osservazioni, ritenute vincolanti, alla realizzazione dell’opera sulla proprietà ”. Ne consegue che il T.a.r. avrebbe dovuto dichiarare la tardività del ricorso introduttivo, dal momento che non avrebbe dovuto attribuire dirimente ed esclusivo rilievo all’atto dell’Anas S.p.a. del 14 agosto 2023, poiché – a prescindere dalla completezza dei riferimenti in esso contenuti e, quindi, a prescindere dall’astratta possibilità di percezione della lesività del provvedimento – occorreva tenere conto, in concreto, dell’effettiva conoscenza del procedimento che la ricorrente indubbiamente aveva dimostrato di avere quanto meno dal gennaio 2023, avendo la stessa ammesso (anche a pagina 7 del ricorso introduttivo) di aver ricevuto in data 14 agosto 2023 le controdeduzioni di Anas S.p.a. alle proprie osservazioni, nelle quali si dava atto della circostanza che, con decreto ministeriale n. 15075 del 29 agosto 2022, era stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi indetta ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 383 del 1994. Alla citata pagina 7 del ricorso introduttivo, si legge, infatti che: “ Per quanto riguarda gli aspetti espropriativi, solo dopo aver ricevuto l’avviso di avvenuta apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, in data 28.12.2022 la ricorrente ha depositato osservazioni il 9.1.2023, riscontrate in forma stereotipata da ANAS il 14.8.2023 con nota prot. n. CDG-649635-U ”.
In altri termini, anziché valutare la formulazione astratta della nota dell’Anas S.p.a., il T.a.r. avrebbe dovuto collocarla nel contesto concreto del procedimento di cui si tratta e avrebbe, pertanto, dovuto concludere rilevando come quell’atto – pur essendo in ipotesi astrattamente inidoneo a consentire l’effettiva conoscenza del provvedimento lesivo – in concreto fosse, invece, da reputarsi idoneo a tal fine proprio in considerazione della conoscenza del procedimento espropriativo che la ricorrente aveva effettivamente dimostrato di avere.
Ferme le considerazioni che precedono, va comunque rilevato che, come correttamente eccepito dalla difesa dell’Anas S.p.a., è da reputarsi inammissibile per violazione dell’art. 104 c.p.a. la contestazione, prospettata soltanto in appello, relativa alla violazione dell’art. 9, comma 2, della l.r. Emilia-Romagna n. 37 del 2002.
Ne consegue che, per le ragioni che precedono, va accolto il primo motivo dell’appello principale e, conseguentemente, in riforma dell’impugnata sentenza, va dichiarata l’irricevibilità del ricorso di primo grado R.G. n. 125 del 2024, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame formulati avverso il capo della sentenza con cui era stato accolto tale ricorso, in ragione della definizione del giudizio in rito.
Per quanto concerne, invece, il motivo di gravame proposto dall’Anas S.p.a. in relazione ai capi della decisione impugnata concernenti i ricorsi R.G. n. 892/2022 e R.G. n. 893/2022, tale motivo è da reputarsi improcedibile per difetto di interesse, in quanto l’interesse a censurare la dichiarazione di improcedibilità pronunciata dal T.a.r., sul presupposto di un’asserita “estensione” degli effetti dell’annullamento degli atti impugnati derivante dall’accoglimento del ricorso R.G. n. 125 del 2024, è venuto evidentemente meno in considerazione, da un lato, della riforma del capo della sentenza che aveva accolto il ricorso R.G. n. 125 del 2024 e, dall’altro lato, della tardività dell’appello incidentale proposto dai ricorrenti e odierni appellati avverso l’anzidetta dichiarazione di improcedibilità.
17. L’appello incidentale condizionato proposto dai signori UR RI, FI EL, AN OM, ND MO, TT TE, HI EL, AR IT, NT CA e AS SA e CI è irricevibile in quanto tardivo, come correttamente eccepito ex adverso .
Sul punto, occorre anzitutto rilevare che la notifica dell’appello proposto dalla società Anas S.p.a. si è perfezionata in data 19 settembre 2024 e che, invece, l’appello incidentale condizionato è stato notificato solo in data 30 ottobre 2024, dunque oltre la scadenza del termine dimezzato previsto dagli articoli 96, comma 5, e 119, comma 2, del c.p.a., posto che l’anzidetto termine dimezzato è certamente applicabile nel caso di specie trattandosi di un procedimento espropriativo (cfr. l’art. 119, comma 1, lett.f) del c.p.a.). Sono, dunque, infondate le prospettazioni degli appellanti in via incidentale circa l’inapplicabilità dell’anzidetto termine ai ricorsi R.G. n. 892/2022 e R.G. n. 893/2022, poiché assume rilievo esclusivamente il fatto che, per l’appunto, si tratti di un procedimento espropriativo, a prescindere dall’osservazione secondo cui detti ricorsi sarebbero “ stati trattati sempre con rito ordinario ”, circostanza, questa, di per sé irrilevante sul piano normativo.
Nel processo amministrativo, infatti, l’applicazione del c.d. rito abbreviato comune (e più in generale dei riti speciali) si impone obiettivamente alla ricorrenza dei presupposti individuati dalla legge per rilevanti ragioni di interesse pubblico; tale applicazione, dunque, prescinde dalle scelte (più o meno consapevoli) o dagli errori delle parti e del giudice; sotto tale angolazione è stato affermato che il c.d. rito abbreviato non si applica alle sole controversie che, ab imis , abbiano ad oggetto esclusivamente una domanda risarcitoria (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10; Ad. plen., 30 luglio 2007, n. 9, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, 88, co. 2, lett. d), e 120, co. 10, c.p.a.).
Nei sensi dianzi precisati è, ormai, la consolidata giurisprudenza della Sezione (cfr. in particolare le sentenze nn. 4219 del 2022, 4236 del 2021, 7956 del 2021, 5066 del 2018, 2811 del 2015, 4661 del 2017).
18. Occorre ancora precisare che dall’irricevibilità per tardività dell’appello incidentale deriva il passaggio in giudicato del capo della sentenza concernente la dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi R.G. n. 892/2022 e R.G. n. 893/2022, non essendo a tal fine rilevante la circostanza che il medesimo capo sia stato impugnato anche dall’Anas S.p.a., posto che, come chiarito in precedenza, tale motivo di appello è improcedibile per difetto di interesse, in considerazione dell’accoglimento del motivo di gravame concernente il ricorso R.G. n. 125/2024.
Ne deriva ulteriormente che, in considerazione del passaggio in giudicato dell’anzidetto capo della sentenza n. 583 del 2024 relativo alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi R.G. n. 892/2022 e R.G. n. 893/2022, la riproposizione, con la memoria dell’1 ottobre 2024, dei motivi di merito non esaminati dal T.a.r. è da reputarsi inammissibile poiché il loro esame risulta per l’appunto precluso dal passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha definito i relativi giudizi in rito.
19. Da ultimo, l’appello incidentale autonomo della Regione Emilia-Romagna è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, come si è avuto modo di precisare, reca un solo motivo di merito, relativo alla correttezza della procedura di screening . Tuttavia, in considerazione dell’irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado R.G. n. 125/2024, non sussiste alcun interesse all’esame di tale motivo, in ragione della definizione del relativo giudizio in rito.
20. Dalle considerazioni che precedono, dunque, deriva: i) l’accoglimento dell’appello principale della società Anas S.p.a., fatta eccezione per l’improcedibilità dell’ultimo motivo di appello; ii) l’irricevibilità per tardività dell’appello incidentale condizionato dei signori UR RI, FI EL, AN OM, ND MO, TT TE, HI EL, AR IT, NT CA e AS SA e CI; iii) l’inammissibilità dei motivi del ricorso di primo grado riproposti in appello con la memoria dell’1 ottobre 2024 e, da ultimo, iv) l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dell’appello incidentale autonomo della Regione Emilia Romagna. Per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, va dichiarata l’irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado R.G. n. 125/2024.
21. Alla luce della particolare complessità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello principale dell’Anas S.p.a., come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
dichiara irricevibile in quanto tardivo l’appello incidentale condizionato dei signori UR RI, FI EL, AN OM, ND MO, TT TE, HI EL, AR IT, NT CA e AS SA e CI e dichiara inammissibili i motivi dei ricorsi di primo grado riproposti con la memoria dell’1 ottobre 2024;
dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse l’appello incidentale autonomo della Regione Emilia-Romagna;
per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara irricevibile in quanto tardivo il ricorso di primo grado R.G. n. 125/2024.
Compensa integralmente tra tutte le parti del giudizio le spese processuali del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO