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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXI, sentenza 09/02/2026, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2076/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14486/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101401526000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22105/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 - ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250101401526000 scaturente da controllo ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 del Modello Unico presentato per l'anno di imposta 2019. A seguito del suddetto controllo veniva contestata alla parte la decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 3. La parte ricorrente ha evidenziato di aver versato la suddetta rata unitamente e nello stesso giorno delle rate residue dovute a seguito di rateizzo della comunicazione ricevuta sul “controllo automatizzato” della dichiarazione. Ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e verificato quanto eccepito dalla parte, ha provveduto allo sgravio della cartella, come da provvedimento allegato. Pertanto, ha chiesto alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio. Alla udienza del 9.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La contribuente ha versato più rate in un'unica soluzione e con compensazione del credito superbonus;
per tale ragione è assolutamente verosimile quanto dedotto dall'Ufficio, ossia che il sistema non ha direttamente abbinato i versamenti effettuati;
tale successiva attività ha richiesto una più approfondita analisi del ruolo e di abbinamento dei pagamenti.
Le spese per tale ragione vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Così deciso all'esito della udienza del 9.12.2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14486/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101401526000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22105/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 - ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250101401526000 scaturente da controllo ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 del Modello Unico presentato per l'anno di imposta 2019. A seguito del suddetto controllo veniva contestata alla parte la decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 3. La parte ricorrente ha evidenziato di aver versato la suddetta rata unitamente e nello stesso giorno delle rate residue dovute a seguito di rateizzo della comunicazione ricevuta sul “controllo automatizzato” della dichiarazione. Ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e verificato quanto eccepito dalla parte, ha provveduto allo sgravio della cartella, come da provvedimento allegato. Pertanto, ha chiesto alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio. Alla udienza del 9.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La contribuente ha versato più rate in un'unica soluzione e con compensazione del credito superbonus;
per tale ragione è assolutamente verosimile quanto dedotto dall'Ufficio, ossia che il sistema non ha direttamente abbinato i versamenti effettuati;
tale successiva attività ha richiesto una più approfondita analisi del ruolo e di abbinamento dei pagamenti.
Le spese per tale ragione vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Così deciso all'esito della udienza del 9.12.2025
Il Giudice Monocratico