Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3143/2023 RG Lavoro vertente
TRA
, C.F.: , nata a [...] – Repubblica Parte_1 C.F._1
Dominicana l'8.04.1985 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Rumolo, C.F.:
, elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso in C.F._2
AP, alla Via Roberto Bracco n. 45, giusta procura rilasciata per la presente fase di gravame, che si deposita nel fascicolo telematico e che deve considerarsi in calce. Il procuratore costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, ult. co., c.p.c., dichiara che tutte le notifiche afferenti il presente procedi-mento dovranno essere eseguite a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec): Email_1
- Appellante
E
Controparte_1
(cod.fisc. ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in AP alla via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Demaestri (c.f. ) ed ER PA (c.f. C.F._3
) come da procura generale alle liti a rogito del Dott. C.F._4 Per_1
Notaio in Fiumicino, rilasciata in data 22.03.2024, n. Repertorio 37875,
[...] raccolta 7313.
1
PA (c.f. ) dichiarano di voler ricevere ogni e qualsiasi C.F._4 comunicazione relativa al presente giudizio agli indirizzi di PEC: E
Email_2
t Email_4
nonchè
(C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_2
AP (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in Via Armando AZ C.F._5
n.11, con domicilio digitale di pec: Email_5
- Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2023 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di NAPOLI NORD n. 2683/2023 pubbl. il 05/06/2023 con la quale era stato respinto il suo ricorso di impugnazione del verbale dell' n. prot. 2001.06/10/2020.0234911 con cui era stato CP_1 disconosciuto il rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della società Edilclima Energy s.r.l. nonché del verbale ispettivo n. 2016011786/DDL del 25.7.2019 dell' di analogo tenore, per il periodo dal 3.9.2015 Controparte_2 al 31.10.2018.
L'appellante ha contestato la ricostruzione ed interpretazione dei fatti e la valutazione del materiale istruttorio. Ha insistito per l'ammissione dei mezzi di prova orale articolati in primo grado.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza, accogliere l'appello ed annullare il provvedimento dell' sede di Aversa di disconoscimento del rapporto di lavoro CP_1 subordinato dalla stessa intrattenuto con la Edilclima S.r.l. emesso dall'
[...]
di Aversa - prot. 2001.06/10/2020.0234911, notificato a Controparte_3 CP_1 mezzo raccomandata n. 665487570522 pervenuta in data 14.10.2020 ed ogni atto ad esso presupposto o conseguenziale ed in particolare il verbale n. 2016011786/DDL del 25/7/2019 dell' Controparte_2
, atto presupposto. Con vittoria di spese ed onorari.
[...]
Notificato l'atto, l' e l' si sono costituiti, resistendo e chiedendo il CP_1 CP_2 rigetto del gravame.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è infondato.
2 1.La presente controversia trae origine dell'accertamento condotto dagli Enti- odierni appellati all'esito del quale erano stati adottati il provvedimento emesso dall' di Aversa, prot n. 2001.06/10/2020.0234911, Controparte_3 notificato a mezzo raccomandata n. 665487570522 pervenuta in data 14.10.2020, nonché il verbale n. 2016011786/DDL del 25.07.2019 dell' Controparte_2
, atto presupposto, di disconoscimento del rapporto di lavoro
[...] subordinato instaurato dalla con la Edil-clima Energy Srl, per il periodo dal Pt_1
3.09.2015 al 31.10.2018, ritenuto inesistente per la carenza degli elementi essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c..
La disamina, in questo grado, va limitata al provvedimento di disconoscimento dell' , atteso che la statuizione resa nei confronti dell' – di CP_1 CP_2 inammissibilità, con esclusione dell'autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale del verbale di accertamento - non è attinta da censura.
2.Deve precisarsi anche, alla luce della prospettazione di parte ricorrente, che ad avviso del collegio si tratta di una domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, ingiustamente disconosciuto – secondo la tesi - dall' , piuttosto CP_1 che di un'opposizione al verbale di accertamento: incombe quindi sulla lavoratrice la prova degli elementi costituitivi e quindi della natura effettiva del rapporto stesso al fine del riaccredito dei contributi relativi al periodo in contestazione.
Deve poi rammentarsi che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' , i cui funzionari avevano personalmente CP_1 esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014 - Rv. 633239 - 01).
Le risultanze degli accertamenti effettuati in sede ispettiva rimandano infatti a
“circostanze fattuali direttamente constatate attraverso tali accertamenti, onde il verbale di che trattasi, essendo in grado di esprimere gli elementi da cui trae origine, riveste una particolare attendibilità, suscettibile di essere infirmata soltanto da una prova contraria (cfr. Cass., nn. 15702/2004; 405/2004 cit.)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4558 del 2009).
3. Nella fattispecie gli ispettori avevano denunciato l'insussistenza dei requisiti di subordinazione relativamente al rapporto tra la e la Edilclima Energy S.r.l., Pt_1
3 rilevando che quest'ultima non presentava un CDA con nominativi diversi dai soci che potesse esprimere un potere di controllo e decisionale sull'operato dell'amministratore unico, mentre gli stessi soci (la e che avevano Pt_1 CP_4 nominato la come Amministratore Unico risultavano essere Persona_2 dipendenti della società.
Nella sentenza gravata è stata evidenziata in primo luogo la carenza di allegazioni del ricorso, atteso che la parte ricorrente si era limitata ad affermare genericamente di aver svolto lavoro subordinato alle dipendenze della Edil-cima Energy S.r.l., senza enucleare gli elementi (da provare, poi) qualificanti tale rapporto.
Osserva il collegio che le deduzioni contenute nel ricorso di primo grado sono relative, in prevalenza, alla complessità delle pratiche burocratiche istruite dalla e dalla ma non forniscono indicazioni sui profili propri del vincolo Pt_1 CP_4 della subordinazione. È stato affermato (v. capi 22 e ss. del ricorso) che, con cadenza settimanale, l'amministratrice indiceva delle riunioni per controllare le attività affidate alle due lavoratrici ed il loro avanzamento e per dare loro nuovi incarichi: e dovevano attenersi alle indicazioni ricevute CP_4 Pt_1 dall'Amministratrice nel corso di queste riunioni e dovevano sempre giustificare all'Amministratrice eventuali ritardi o assenze dal lavoro oltre che concordare con la stessa le ferie e la fruizione di permessi infrasettimanali. Non è stata definita la tipologia del contenuto di massima di queste direttive promananti dell'Amministratrice, né tantomeno le modalità di esplicazione della rilevazione delle presenze e del controllo sull'operato della , della soggezione di Pt_1 quest'ultima ad un potere anche di carattere disciplinare in cui di regola si sostanzia l'eterodirezione.
Le scarne allegazioni poi, sono risultate smentite dalle dichiarazioni rese dalla AZ nel corso dei rilievi ispettivi.
La ricorrente aveva dichiarato ai verbalizzanti di aver creato nel 2013, con CP_5
, la società EdilClima Energy s.r.l. che si occupava di ristrutturazioni edili
[...]
(cornicioni-facciate-pavimentazioni) e di manutenzione di impianti elettrici;
di aver nominato quale amministratore unico una persona di fiducia, Persona_2
. Soprattutto, per quanto di interesse ai fini della qualificazione del suo
[...] rapporto di lavoro con la società, formalizzato come subordinato, aveva dichiarato che “Per il lavoro non esisteva un vero e proprio rapporto vincolante, ci riunivamo a tavolino e organizzavamo il lavoro che ci ripartivamo in modo eguale il tutto al fine di preparare la documentazione idonea a partecipare alle gare………….”. La Pt_1 dunque non aveva neppure accennato a profili di eterodirezione cui era assoggettata. Ancora aveva riferito così: “Non attestavamo in alcun modo la presenza in ufficio, quando eravamo fuori dall'ufficio per lavoro in trasferta comunicavamo al dr. , consulente aziendale la nostra uscita motivata, quando Per_3 mi assentavo per motivi personali inviavo messaggio whatsapp alla .”. Parte_2
Al riguardo invece, in ricorso, era stato allegato che le e dovevano Pt_1 CP_4 sempre giustificare all'Amministratrice eventuali ritardi o assenze dal lavoro. Inoltre, in contrasto con quanto dichiarato dalla amministratrice, ha sostenuto di essersi recata quotidianamente in ufficio.
4 Non soccorrono neppure le ulteriori emergenze istruttorie.
Il Giudice ha condotto una disamina analitica del contenuto – pacifico - delle dichiarazioni rese dagli altri soggetti escussi nel corso dell'accertamento ispettivo, riportate nel verbale n. 2016011786/DDL del 25.7.2019 e trascritte nel corpo della sentenza.
- amministratrice della società Edilclima Energy s.r.l., Controparte_6 nominata dalla ricorrente e dalla consocia della stessa - aveva dichiarato che dal 3/2015 vi erano state due dipendenti, due impiegate, ossia le due socie e CP_4
La – a suo dire - si occupava dei rapporti con le banche, mentre Pt_1 CP_6
e dell'attività amministrativa di ricerca e consegna dei documenti. I CP_4 Pt_1 rapporti tra l'amministratrice e le socie della Edilclima si svolgevano mediante contatti telefonici, quando non si vedevano: la presenza in ufficio della non Pt_1 era assidua, svolgendo la stessa molte attività da remoto. Da quanto emerso, non vi era un rapporto di subordinazione tra le stesse, bensì una ripartizione dei compiti tra l'Amministratrice e le socie-impiegate, per settori di attività. La ha CP_6 dichiarato anche che non vi era un sistema di controllo e di verifica degli orari e delle presenze della e della corroborando la tesi dell'esclusione della Pt_1 CP_4 natura subordinata del rapporto della ricorrente, salvo poi affermare - contraddittoriamente ed inverosimilmente - che spettasse a , un Persona_4 consulente della società, il compito di verificare la presenza.
La a sua volta, ha confermato che non esisteva un metodo di verifica della CP_4 presenza al lavoro e che in caso di assenza, per motivi familiari o di salute, avvisava la collega secondo la predetta, al le presenze venivano comunicate Pt_1 Per_3 dalla . Sul punto quindi le dichiarazioni non sono concordanti neppure Per_2 con quelle della , già scarsamente verosimili. La ha anche Per_2 CP_4 dichiarato che nei primi tempi aveva seguito le indicazioni che le venivano impartite dalla e dalla . Pt_1 Per_2
Le sue dichiarazioni – laddove individuano la quale persona da cui Pt_1 provenivano le direttive o a cui andavano comunicate le assenze - attribuiscono anzi alla ricorrente la posizione di datrice e non di lavoratrice dipendente di tipo subordinato.
Per il resto, la genericità delle dichiarazioni rese, relativamente all'ubicazione degli uffici, alle attività svolte dalla società ed alla tipologia di lavori effettuati, ai collaboratori e/o gli altri dipendenti della società induce – come ben osservato dal primo Giudice – a dubitare dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa della nella società. La predetta, sebbene socia, è risultata ignara con riguardo a CP_4 circostanze significative, quali la pattuizione del compenso per l'Amministratrice o la sottoscrizione di contratti di fitto per gli immobili in cui erano ubicati gli uffici aziendali.
Anche altri due lavoratori escussi – ed – nulla hanno saputo Tes_1 Tes_2 riferire con riguardo ad altri dipendenti della ditta.
Nella specie, non vi è ragione di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese agli ispettori dalle persone escusse nel corso e nell'immediatezza delle indagini, 5 senza subire alcun condizionamento da parte datoriale ovvero determinato da valutazioni di opportunità o utilitaristiche.
In riscontro alle domande degli ispettori, sia la e la che la Per_2 CP_4 lavoratrice non possono che aver riferito quanto di loro diretta conoscenza, senza condizionamenti e senza una valutazione di “convenienza” delle conseguenze di tali affermazioni. Ne consegue che non hanno alcun effetto eventuali ritrattazioni in giudizio di dichiarazioni raccolte a verbale dagli ispettori, in quanto si deve ritenere che le affermazioni sottoscritte davanti a funzionari accertatori, rese senza preavviso, siano sicuramente più genuine e sincere, perché non “inquinate” dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro (cfr. anche C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/07/2010 -Rv. 614797) ovvero conseguire vantaggi fiscali o contributivi.
Del resto, a conforto della genuinità delle dichiarazioni della , deve evidenziarsi Pt_1 che le stesse sono risultate in parte contrarie agli interessi della lavoratrice, quali sostenuti nel presente giudizio, essendo stato incrinato il fondamento (cioè la natura subordinata del rapporto) della contribuzione versata per gli anni in contestazione a suo vantaggio.
Per tali ragioni appare superflua la sollecitata attività istruttoria: la prova orale peraltro non può soccorrere, per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, con particolare riguardo all'organizzazione del lavoro e ai profili qualificanti dell'eterodirezione non adeguatamente allegati in ricorso.
4.Inoltre, conformemente a quanto affermato in sentenza, non può reputarsi utile la produzione di documenti di pagamento delle prestazioni rese dalla ricorrente (v. contratto di lavoro e buste paga in atti) per ritenere provata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, per l'assenza di altri indici, quali, in primo luogo, l'inserimento stabile della lavoratrice nell'organizzazione aziendale e la sottoposizione all'eterodirezione. Infatti si tratta di documentazione formata dal titolare dell'impresa oggetto di indagine ispettiva, non suscettibile di assurgere a prova esclusiva;
come le annotazioni dei libretti di lavoro, esse, in concorso con altri idonei elementi, potrebbero costituire un indice presuntivo ed essere apprezzate dal giudice di merito in rapporto alle altre risultanze istruttorie (cfr. C.Cass. Sez. L, Sentenza n. 4019 del 01/03/2016 - Rv. 639167 - 01) mentre nella specie manca ogni obiettivo riscontro.
Dai bonifici allegati non si evince neanche la conferma – quale elemento sussidiario della subordinazione – del regolare pagamento mensile degli emolumenti: in ogni caso la corresponsione del trattamento economico potrebbe essere correlata a qualunque forma di partecipazione o collaborazione all'attività aziendale, ma non necessariamente resa nelle forme della subordinazione.
Pertanto deve ritenersi corretta la determinazione di disconoscere il rapporto di lavoro della - denunciata come dipendente dal 3.09.2015 al 31.10.2018 - con Pt_1 la EdilClima Energy s.r.l.: nessun potere gerarchico, disciplinare e di controllo è stato esercitato da alcuno nei confronti della Parte_3
6 Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in AP il 14 aprile 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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