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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/11/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3180/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 7 ottobre 2024 da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Sassari, nella via CodiceFiscale_2
Manno n.55 presso lo studio dell'avv. Valentina Pinna (C.F. ), che li rappresenta C.F._3
e difende giusta delega in atti,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 37/2025 del 23/01/2025, pubblicata in data 12/02/2025, il Tribunale di Sassari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo congiunto delle parti del seguente tenore:
“chiedono pertanto la pronunzia di separazione con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, regolando in questa sede i rapporti come in appresso:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco;
pagina 1 di 4 2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso l'abitazione familiare. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza del bambino dovranno essere assunte di comune accordo;
3) La casa familiare ubicata in Sassari Via Luna e Sole n.61, censita nel NCEU al foglio 110 mappale
361 sub 5, cat A/2, viene assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente al figlio minore Parte_2
, e sulla stessa sig.ra graverà l'onere di farsi carico delle relative spese ordinarie e delle Per_1 Pt_2 utenze;
4) Salvo diversi accordi il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì e giovedì Per_1 dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, e nei fine settimana alternati dal sabato mattina sino al lunedì quando il bambino verrà riaccompagnato a scuola. Le festività comandate seguiranno il criterio dell'alternanza ripartendosi le vacanze natalizie in due periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 7 gennaio;
durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane, anche non continuative, da regolare tenuto conto dell'organizzazione delle ferie che entrambi i genitori hanno obbligo di comunicarsi con un congruo preavviso;
5) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli il padre si farà carico di corrispondere in favore della sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, una somma pari a € 700,00 mensili, rivalutabile Pt_2 secondo gli indici ISTAT, riconoscendo alla predetta il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico
Universale;
6) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% secondo il
Protocollo del CNF”.
All'udienza dell'13/11/2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni della separazione che qui si riportano:
“- dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da e il Parte_1 Parte_2
13.06.2009 in Ossi trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Ossi, Anno 2009 Atto
n.07 parte II serie A;
- confermarsi l'affidamento del figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione familiare. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza del bambino dovranno essere assunte di comune accordo;
pagina 2 di 4 - confermare l'assegnazione della casa familiare ubicata in Sassari Via Luna e Sole n.61, censita nel
NCEU al foglio 110 mappale 361 sub 5, cat A/2, alla sig.ra che vi abiterà unitamente al Parte_2 figlio minore , e sulla stessa sig.ra graverà l'onere di farsi carico delle relative spese Per_1 Pt_2 ordinarie e delle utenze;
- salvo diversi accordi il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì e giovedì Per_1 dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, e nei fine settimana alternati dal sabato mattina sino al lunedì quando il bambino verrà riaccompagnato a scuola. Le festività comandate seguiranno il criterio dell'alternanza ripartendosi le vacanze natalizie in due periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 7 gennaio;
durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane, anche non continuative, da regolare tenuto conto dell'organizzazione delle ferie che entrambi i genitori hanno obbligo di comunicarsi con un congruo preavviso;
- a titolo di contributo per il mantenimento dei figli il padre si farà carico di corrispondere in favore della sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, una somma pari a € 700,00 mensili, rivalutabile Pt_2 secondo gli indici ISTAT, riconoscendo alla predetta il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico
Universale;
- le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% secondo il
Protocollo del CNF.”
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla L. 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile e relativo ordine al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
pagina 3 di 4 Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio trattandosi di unione celebrata con il rito civile.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della l. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi,
(C.F. ) nato a [...] il [...] e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...], che C.F._4 hanno contratto matrimonio concordatario in Ossi (SS) in data 13/06/2009, atto regolarmente trascritto presso gli atti dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2009 atto 07, parte II serie A, Ufficio 1) , alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSSI (SS) per l'annotazione della presente sentenza;
spese di lite compensate.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 7 ottobre 2024 da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Sassari, nella via CodiceFiscale_2
Manno n.55 presso lo studio dell'avv. Valentina Pinna (C.F. ), che li rappresenta C.F._3
e difende giusta delega in atti,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 37/2025 del 23/01/2025, pubblicata in data 12/02/2025, il Tribunale di Sassari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo congiunto delle parti del seguente tenore:
“chiedono pertanto la pronunzia di separazione con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, regolando in questa sede i rapporti come in appresso:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco;
pagina 1 di 4 2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso l'abitazione familiare. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza del bambino dovranno essere assunte di comune accordo;
3) La casa familiare ubicata in Sassari Via Luna e Sole n.61, censita nel NCEU al foglio 110 mappale
361 sub 5, cat A/2, viene assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente al figlio minore Parte_2
, e sulla stessa sig.ra graverà l'onere di farsi carico delle relative spese ordinarie e delle Per_1 Pt_2 utenze;
4) Salvo diversi accordi il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì e giovedì Per_1 dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, e nei fine settimana alternati dal sabato mattina sino al lunedì quando il bambino verrà riaccompagnato a scuola. Le festività comandate seguiranno il criterio dell'alternanza ripartendosi le vacanze natalizie in due periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 7 gennaio;
durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane, anche non continuative, da regolare tenuto conto dell'organizzazione delle ferie che entrambi i genitori hanno obbligo di comunicarsi con un congruo preavviso;
5) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli il padre si farà carico di corrispondere in favore della sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, una somma pari a € 700,00 mensili, rivalutabile Pt_2 secondo gli indici ISTAT, riconoscendo alla predetta il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico
Universale;
6) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% secondo il
Protocollo del CNF”.
All'udienza dell'13/11/2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni della separazione che qui si riportano:
“- dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da e il Parte_1 Parte_2
13.06.2009 in Ossi trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Ossi, Anno 2009 Atto
n.07 parte II serie A;
- confermarsi l'affidamento del figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione familiare. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza del bambino dovranno essere assunte di comune accordo;
pagina 2 di 4 - confermare l'assegnazione della casa familiare ubicata in Sassari Via Luna e Sole n.61, censita nel
NCEU al foglio 110 mappale 361 sub 5, cat A/2, alla sig.ra che vi abiterà unitamente al Parte_2 figlio minore , e sulla stessa sig.ra graverà l'onere di farsi carico delle relative spese Per_1 Pt_2 ordinarie e delle utenze;
- salvo diversi accordi il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì e giovedì Per_1 dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, e nei fine settimana alternati dal sabato mattina sino al lunedì quando il bambino verrà riaccompagnato a scuola. Le festività comandate seguiranno il criterio dell'alternanza ripartendosi le vacanze natalizie in due periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 7 gennaio;
durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori un periodo di due settimane, anche non continuative, da regolare tenuto conto dell'organizzazione delle ferie che entrambi i genitori hanno obbligo di comunicarsi con un congruo preavviso;
- a titolo di contributo per il mantenimento dei figli il padre si farà carico di corrispondere in favore della sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, una somma pari a € 700,00 mensili, rivalutabile Pt_2 secondo gli indici ISTAT, riconoscendo alla predetta il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico
Universale;
- le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% secondo il
Protocollo del CNF.”
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla L. 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile e relativo ordine al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
pagina 3 di 4 Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio trattandosi di unione celebrata con il rito civile.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della l. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi,
(C.F. ) nato a [...] il [...] e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...], che C.F._4 hanno contratto matrimonio concordatario in Ossi (SS) in data 13/06/2009, atto regolarmente trascritto presso gli atti dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2009 atto 07, parte II serie A, Ufficio 1) , alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSSI (SS) per l'annotazione della presente sentenza;
spese di lite compensate.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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