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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione n. 4645/2024, istaurata da
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.i Giampiero Vellucci e Daisy Liburdi, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare l'accordo tra le stesse raggiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli minorenni. A tal fine le parti hanno esposto che le stesse avevano convissuto more uxorio; che dall'unione nascevano due figli, e , nella data del 10.11.2009; che l'unione Persona_1 Persona_2
veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali;
che la madre era rimasta ad abitare nella casa familiare, sita in Sgurgola (FR), alla Contrada Calazio n. 77, unitamente ai figli;
che, successivamente, la madre si trasferiva, unitamente ai figli, nell'immobile sito in Anagni (FR), alla via Capitolo n. 18; che il padre era occupato come barman;
che la madre era disoccupata.
2. Ciò premesso, merita accoglimento la domanda di regolamentazione dei figli minori secondo le condizioni concordate dalle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione nell'udienza dell'11.03.2025, risultando congrue e adeguate a garantire l'interesse dei minori.
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria delle domande promosse e la promozione congiunta del ricorso.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando:
− regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori delle parti,
[...]
e , secondo le condizioni concordate nel ricorso, Persona_3 Persona_4 su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza dell'11.03.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 14.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione n. 4645/2024, istaurata da
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.i Giampiero Vellucci e Daisy Liburdi, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare l'accordo tra le stesse raggiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli minorenni. A tal fine le parti hanno esposto che le stesse avevano convissuto more uxorio; che dall'unione nascevano due figli, e , nella data del 10.11.2009; che l'unione Persona_1 Persona_2
veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali;
che la madre era rimasta ad abitare nella casa familiare, sita in Sgurgola (FR), alla Contrada Calazio n. 77, unitamente ai figli;
che, successivamente, la madre si trasferiva, unitamente ai figli, nell'immobile sito in Anagni (FR), alla via Capitolo n. 18; che il padre era occupato come barman;
che la madre era disoccupata.
2. Ciò premesso, merita accoglimento la domanda di regolamentazione dei figli minori secondo le condizioni concordate dalle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione nell'udienza dell'11.03.2025, risultando congrue e adeguate a garantire l'interesse dei minori.
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria delle domande promosse e la promozione congiunta del ricorso.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando:
− regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori delle parti,
[...]
e , secondo le condizioni concordate nel ricorso, Persona_3 Persona_4 su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza dell'11.03.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 14.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini