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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11179/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandra ARAGNO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 11179/2023 promossa da:
nata a [...]/SC (Brasile) in data 23.12.1990, rappresentata ed assistita Parte_1 dall'Avv. Antonella Castellone (C.F. ), con studio in Villaricca (NA), al Viale C.F._1
della Vittoria I traversa n. 2, p.e.c. come da procura in Email_1
atti ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore della sig.ra
nata a [...]/SC (Brasile) in data 23.12.1990, stante la Parte_1 sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al in persona del Ministro p.t. e, Controparte_1 Controparte_2 per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadina italiana iure Controparte_1 pagina 1 di 6 sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano Persona_1
nato il [...], in [...] nel Comune di Domodossola (Verbania), figlio
[...]
di e di come comprovato dall'Estratto per Riassunto dai Persona_1 Parte_2
Registro degli atti di Nascita rilasciato dal comune di Domodossola – Verbania (cfr. doc. in atti n. 2), il quale, trasferitosi in Brasile, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “CERTIFICA, su richiesta di che non Parte_1
risulta, fino alla data attuale, registro di naturalizzazione in nome di o Persona_1
o o Persona_1 Persona_1
o o Persona_1 Persona_2
, figlio di e di originario di Persona_2 Persona_3 Persona_1
Italia, nato il [...].” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data 11.07.2023 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento reso dal G.D. veniva concesso nuovo termine per la rinotifica del ricorso e fissata udienza da svolgersi con la modalità della trattazione scritta, per il giorno 13.2.25.
Quindi, sostituito il precedente giudice designato, trasferito ad altro ufficio, veniva confermata l'udienza fissata e, all'esito del deposito delle note scritte autorizzate, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
pagina 2 di 6 Nel merito, ad avviso del Tribunale, il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, nata e sposata dopo la promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, la ricorrente deduceva che:
- in data 16 luglio 1904 a Florianopolis/SC (Brasile), l'avo contraeva matrimonio Persona_1
con (cfr. doc. in atti n. 4); Controparte_3
- dalla loro unione coniugale nasceva a Lages/SC (Brasile), il 17 aprile 1905 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 5) e, dall'unione tra quest'ultimo con , nasceva a Imbituba/SC Controparte_4
(Brasile), il 10 febbraio 1925 (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_4
- in data 6 novembre 1948 a Laguna/SC (Brasile), contraeva matrimonio con Persona_4 CP_5
(cfr. doc. in atti n. 7); dalla cui unione coniugale nasceva a Imbituba/SC (Brasile), il 21
[...]
agosto 1949 (cfr. doc. in atti n. 8); Persona_5
- in data 12 luglio 1969 a Criciuma/SC (Brasile), contraeva matrimonio con Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 9) e dalla loro unione coniugale nasceva a Criciuma/SC (Brasile), il Persona_6
30 ottobre 1973 (cfr. doc. in atti n. 10); Persona_7
- dall'unione naturale tra e nasceva a Criciuma/SC (Brasile), Persona_7 Persona_8
il 23 dicembre 1990 la ricorrente (cfr. doc. in atti n. 11). Parte_1
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992, è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
pagina 3 di 6 Qualora, come nel caso di specie, il ricorrente sia discendente di un avo italiano, e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, nata e sposata dopo la promulgazione della vigente Costituzione del 1948 la competenza in primo luogo spetta al e la Controparte_1 relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e solo successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, la ricorrente, diretta discendente di avo italiano, provvedeva ad adire la Pubblica
Amministrazione competente – il Consolato Generale d'Italia a Curitiba – effettuando alcuni tentativi di prenotazione attraverso il sistema Prenot@mi come espressamente richiesto dal medesimo Consolato
(cfr. doc. in atti n. 12), ma non otteneva a tutt'oggi dalla pubblica amministrazione adita alcuna risposta e/o accettazione e/o convocazione né tantomeno l'inserimento nella “lista d'attesa” (cd. “fila de espera”) dalla quale evincere la data certa in cui la documentazione del ricorrente sarebbe stata esaminata.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie pagina 4 di 6 il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto al ricorrente avendo lo stesso discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la sua oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente e giustificando, così, il suo accesso alla via giurisdizionale.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato in [...] Controparte_6
nel Comune di Domodossola - Verbania il 29.09.1870 era cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 2), in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio Parte_3
nasceva, infatti, a Lages/SC (Brasile), in data 17 aprile 1905 (cfr. doc. in atti n. 5).
[...]
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando la ricorrente Parte_1
pagina 5 di 6 cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Le spese devono essere dichiarate non ripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati, tenuto altresì conto della mancata opposizione alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nata a [...]/SC Parte_1
(Brasile) in data 23.12.1990 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 13.2.25
Il giudice unico
Alessandra Aragno
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandra ARAGNO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 11179/2023 promossa da:
nata a [...]/SC (Brasile) in data 23.12.1990, rappresentata ed assistita Parte_1 dall'Avv. Antonella Castellone (C.F. ), con studio in Villaricca (NA), al Viale C.F._1
della Vittoria I traversa n. 2, p.e.c. come da procura in Email_1
atti ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore della sig.ra
nata a [...]/SC (Brasile) in data 23.12.1990, stante la Parte_1 sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al in persona del Ministro p.t. e, Controparte_1 Controparte_2 per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadina italiana iure Controparte_1 pagina 1 di 6 sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano Persona_1
nato il [...], in [...] nel Comune di Domodossola (Verbania), figlio
[...]
di e di come comprovato dall'Estratto per Riassunto dai Persona_1 Parte_2
Registro degli atti di Nascita rilasciato dal comune di Domodossola – Verbania (cfr. doc. in atti n. 2), il quale, trasferitosi in Brasile, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “CERTIFICA, su richiesta di che non Parte_1
risulta, fino alla data attuale, registro di naturalizzazione in nome di o Persona_1
o o Persona_1 Persona_1
o o Persona_1 Persona_2
, figlio di e di originario di Persona_2 Persona_3 Persona_1
Italia, nato il [...].” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data 11.07.2023 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento reso dal G.D. veniva concesso nuovo termine per la rinotifica del ricorso e fissata udienza da svolgersi con la modalità della trattazione scritta, per il giorno 13.2.25.
Quindi, sostituito il precedente giudice designato, trasferito ad altro ufficio, veniva confermata l'udienza fissata e, all'esito del deposito delle note scritte autorizzate, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
pagina 2 di 6 Nel merito, ad avviso del Tribunale, il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, nata e sposata dopo la promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, la ricorrente deduceva che:
- in data 16 luglio 1904 a Florianopolis/SC (Brasile), l'avo contraeva matrimonio Persona_1
con (cfr. doc. in atti n. 4); Controparte_3
- dalla loro unione coniugale nasceva a Lages/SC (Brasile), il 17 aprile 1905 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 5) e, dall'unione tra quest'ultimo con , nasceva a Imbituba/SC Controparte_4
(Brasile), il 10 febbraio 1925 (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_4
- in data 6 novembre 1948 a Laguna/SC (Brasile), contraeva matrimonio con Persona_4 CP_5
(cfr. doc. in atti n. 7); dalla cui unione coniugale nasceva a Imbituba/SC (Brasile), il 21
[...]
agosto 1949 (cfr. doc. in atti n. 8); Persona_5
- in data 12 luglio 1969 a Criciuma/SC (Brasile), contraeva matrimonio con Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 9) e dalla loro unione coniugale nasceva a Criciuma/SC (Brasile), il Persona_6
30 ottobre 1973 (cfr. doc. in atti n. 10); Persona_7
- dall'unione naturale tra e nasceva a Criciuma/SC (Brasile), Persona_7 Persona_8
il 23 dicembre 1990 la ricorrente (cfr. doc. in atti n. 11). Parte_1
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992, è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
pagina 3 di 6 Qualora, come nel caso di specie, il ricorrente sia discendente di un avo italiano, e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, nata e sposata dopo la promulgazione della vigente Costituzione del 1948 la competenza in primo luogo spetta al e la Controparte_1 relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e solo successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, la ricorrente, diretta discendente di avo italiano, provvedeva ad adire la Pubblica
Amministrazione competente – il Consolato Generale d'Italia a Curitiba – effettuando alcuni tentativi di prenotazione attraverso il sistema Prenot@mi come espressamente richiesto dal medesimo Consolato
(cfr. doc. in atti n. 12), ma non otteneva a tutt'oggi dalla pubblica amministrazione adita alcuna risposta e/o accettazione e/o convocazione né tantomeno l'inserimento nella “lista d'attesa” (cd. “fila de espera”) dalla quale evincere la data certa in cui la documentazione del ricorrente sarebbe stata esaminata.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie pagina 4 di 6 il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto al ricorrente avendo lo stesso discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la sua oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente e giustificando, così, il suo accesso alla via giurisdizionale.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato in [...] Controparte_6
nel Comune di Domodossola - Verbania il 29.09.1870 era cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 2), in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio Parte_3
nasceva, infatti, a Lages/SC (Brasile), in data 17 aprile 1905 (cfr. doc. in atti n. 5).
[...]
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando la ricorrente Parte_1
pagina 5 di 6 cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Le spese devono essere dichiarate non ripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati, tenuto altresì conto della mancata opposizione alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nata a [...]/SC Parte_1
(Brasile) in data 23.12.1990 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 13.2.25
Il giudice unico
Alessandra Aragno
pagina 6 di 6