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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/11/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 8302/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice all'esito dell'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 8302/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 9.8.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Punzi Giusi
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
TI TE, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla separazione personale:
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi concordano che la casa familiare di proprietà esclusiva del signor
, ubicata in Curtarolo (PD), via Don Tranquillo Mattarello n. 21 Parte_2 int.12 comprensiva dei mobili, elettrodomestici, suppellettili e corredi che la arredano - fatta eccezione per i beni e gli effetti personali del signor - verrà Pt_2 temporaneamente assegnata alla SI per abitarci con la figlia Pt_1
per mesi nove (9) decorrenti dalla sottoscrizione del presente ricorso. Per_1 Entro 9 (nove) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente ricorso la SI
reperirà altra soluzione abitativa ove trasferirsi con la minore e il Sig. Pt_1
rientrerà nel pieno possesso e godimento della casa di sua proprietà. La Pt_2
Sig.ra si impegna sin d'ora a non chiedere la modifica di quanto Parte_3 statuito al presente punto 2.
3. La figlia verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso la mamma e fissazione della residenza presso quest'ultima.
4 Il signor continuerà medio tempore a farsi carico, in via esclusiva, del Pt_2 pagamento del rateo di mutuo gravante sull'immobile familiare, mentre saranno a carico della SI , le spese per consumi collegati alle utenze e le spese Pt_1 condominiali ordinarie a maturare fino alla data di rilascio dell'immobile.
5 Le spese straordinarie collegate alla gestione e manutenzione straordinaria della casa familiare (da intendersi a solo titolo di esempio: pulizia rete fognaria eventuali riparazioni caldaia, impianti e struttura immobile, ecc., nonché le imposte e gli oneri collegati alla proprietà della stessa) saranno a carico del signor in Pt_2 quanto proprietario dell'immobile. Quelle relative al suo utilizzo (es. tassa asporto rifiuti consimili) competono alla SI . Pt_1
6. I coniugi stabiliscono che sia il pernottamento di con il padre nei Per_1 week end di sua spettanza, che la frequentazione infrasettimanale tra il padre e la figlia minore , a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso e per Per_1 tutto il periodo in cui la casa familiare, sita in via Don Tranquillo Mattarello n. 21 int.12 in Curtarolo (PD) resterà nella disponibilità della SI avverrà Pt_1 al di fuori della odierna casa familiare.
7. I coniugi, inoltre, concordano che la SI , a far data dalla Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso, potrà cambiare, a sue spese, la serratura della porta di accesso della casa familiare.
8. I coniugi concordano altresì che per tutta la durata della temporanea assegnazione della casa familiare in favore della SI , alcuna figura Pt_1 maschile estranea potrà permanere nell'abitazione familiare.
9. Quanto alla frequentazione padre – figlia, i coniugi stabiliscono che a) starà con il padre a fine settimana alternati, da intendersi dal sabato Per_1 mattina ore 9.30: il padre fintanto la SI unitamente alla figlia vivrà Pt_1 nella casa famigliare, preleverà la figlia dall'abitazione della residenza attuale o da casa dei nonni su richiesta della madre e dopo il trasferimento di mamma e figlia, il padre preleverà la minore dalla abitazione di nuova residenza o dalla abitazione dei nonni materni, su richiesta della mamma per poi riaccompagnarla presso l'abitazione della mamma o presso quella dei nonni materni, su richiesta della madre, la domenica sera alle ore 21.00, salvo diverso accordo tra i genitori;
b) Nel week end di pertinenza del papà di cui al 9 a), , inoltre, starà con Per_1 il papà anche un giorno infrasettimanale: il mercoledì pomeriggio dalle 16,30 o all'orario in cui termineranno le attività scolastiche, il padre preleverà Per_1 da scuola se nel periodo scolastico, diversamente ove previsto al punto 9 a) per tenerla con sè fino alle 21,00, salvo diverso accordo. In questo caso, nell'ottica della migliore collaborazione genitoriale, il padre riporterà dalla Per_1 mamma presso l'abitazione dei nonni materni, salvo diverso accordo e/o esigenza.
c) Nel week end di pertinenza della mamma, invece, starà con il padre Per_1 il mercoledì con relativo pernottamento: il padre preleverà al termine Per_1 delle attività scolastiche per riportarla a scuola il giorno successivo, salvo diverso accordo e/o esigenza.
10. I coniugi concordano che il padre potrà sentire telefonicamente , Per_1 come da consuetudine, al mattino prima di andare a scuola, mentre nel fine settimana verso le ore 10.00. Parimenti ciò potrà avvenire per la mamma, quando trascorrerà il fine settimana con il padre. I coniugi concordano inoltre, Per_1 che se la bambina lo desidera, nel corso della giornata, potranno essere gestite eventuali ulteriori telefonate. Ove non sarà possibile quella al mattino, Per_1 potrà sentire l'altro genitore durante la giornata se ne manifesti il desiderio. La suestesa modalità sarà applicata anche nel periodo di ferie.
11. I genitori si impegnano ad agevolare il diritto della minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi i rami genitoriali.
12. I ricorrenti si danno atto che se durante il periodo di permanenza di Per_1 presso ciascun genitore, come da calendario di cui al sub 9 le condizioni di pernottamento o visita concordate non potranno essere rispettate a causa della malattia e/o impedimento della figlia e/o di impegni lavorativi e/o di salute dei ricorrenti – in quest'ultimo caso, previo congruo avviso all'altro genitore – nell'ottica della reciproca collaborazione e del buon senso e nell'interesse di i genitori concorderanno modalità di recupero in giorni e/o periodi Per_1 successivi. 13. Durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre due settimane Per_1 salvo diverso accordo, anche non consecutive. Medesimo tempo con la madre. A tal proposito i genitori dovranno programmare il periodo di ferie in base alle proprie esigenze lavorative, dandosene comunicazione entro la fine di marzo di ogni anno.
Le visite e i pernottamenti presso il padre di cui supra (sub 9) subiranno pertanto una modifica solo durante le due settimane sopra nominate, mentre il restante periodo estivo, verrà gestito alle modalità ordinarie di cui al sub 9.
14. trascorrerà, altresì: a) le festività natalizie alternate di anno in Per_1 anno tra i genitori e divise tra loro equamente: il giorno della vigilia di Natale e il pranzo di Natale con un genitore, la cena di Natale e il giorno di Santo TE con l'altro genitore, a prescindere dalla settimana di pertinenza. L'ultimo dell'anno e
Capodanno parimenti alternati;
b) per il giorno dell'Epifania: se a Per_1 pranzo sta con un genitore, a cena starà con l'altro genitore;
c) le festività pasquali: il sabato Santo e il pranzo di Pasqua con un genitore, cena di Pasqua e pranzo di pasquetta con l'altro. Tutto in alternanza di anno in anno. Trattasi di modalità già consolidata e finalizzata a conservare e favorire la relazione di con Per_1 entrambe le famiglie di origine dei genitori, nei periodi di festa. d) Per ciò che concerne le chiusure scolastiche: Carnevale, i ponti nazionali del 25 aprile, del primo maggio, del 2 novembre e l'8 dicembre ecc, essi saranno alternati di anno in anno tra i genitori;
e) nei giorni di sospensione scolastica durate il periodo natalizio, fermo restando le modalità da applicarsi per i giorni di festa, come sopra indicate al sub 14 a), starà dal 24/12 al 31/12 con un genitore e dallo Per_1
01/01 al 07/01 con l'altro. Per una migliore gestione, quindi, i genitori si daranno reciproca comunicazione del periodo prescelto entro il mese di novembre di ogni anno.
15. I coniugi concordano fin d'ora che durante la sospensione scolastica nel periodo estivo, ed al di fuori delle ferie programmate con ciascun genitore, la minore, se necessario, frequenterà - previo accordo - i centri estivi con costi a carico di ciascuno nella misura del 50%, come pure – previo accordo - quelli di baby sitter a cui essi dovessero ricorrere, salvo in ogni caso la possibilità per la minore di rimanere presso i nonni, ove quest'ultimi fossero disponibili a tenere con sé la minore.
16. I coniugi, inoltre, nell'ottica della genitorialità responsabile, concordano che alla festa di compleanno di , che sarà eventualmente organizzata con Per_1 amici di scuola, parteciperanno entrambi, indipendentemente dal week end di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore. Ugualmente i ricorrenti concordano che se il giorno della festa della mamma, quello della festa del papà o il compleanno della mamma o del papà non coincidessero con il fine settimana o con il giorno infrasettimanale di spettanza del genitore da festeggiare, questi comunicherà all'altro, almeno una settimana prima, la volontà di trascorrere la serata con la figlia. Ciò vale anche per altre occasioni importanti, a titolo di esempio: comunioni, cresime, compleanni dei nonni paterni/materni/cugini paterni/materni nei confronti dei quali ha un legame significativo. Per_1
17. Entrambi i genitori cureranno la crescita e l'educazione di ed i Per_1 compiti genitoriali, dunque, saranno espletati da entrambi, nel primario interesse della figlia, secondo lo spirito di rispetto e collaborazione. Le decisioni di maggiore importanza e quelle relative all'istruzione verranno concordemente assunte tra moglie e marito, tenuto conto delle necessità, predisposizioni ed inclinazioni naturali della minore. Per le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore nel periodo in cui avrà con sé con reciproco impegno dei ricorrenti a Per_1 tenersi informati rispetto ad eventuali problematiche relative alla minore. Quanto alla scuola, tanto per l'attualità, quanto per il futuro, i coniugi concordano che ove possibile e compatibilmente con i propri orari di lavoro, presenzieranno entrambi agli incontri con gli insegnanti.
18. Al fine di concorrere al mantenimento ordinario di , il signor Per_1 Pt_2 corrisponderà alla SI (IBAN [...]) Pt_1 entro il giorno 10 di ciascun mese la somma di: A) €.150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, oltre adeguamento ISTAT, per tutta la durata dei 9 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente ricorso in cui la casa familiare rimarrà nella disponibilità della SI per abitarci con la minore;
B) €. 250,00 Pt_1 mensili da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal rilascio della casa familiare da parte della SI;
C) €. 300,00 mensili oltre 50% delle spese straordinarie, oltre Pt_1 adeguamento ISTAT, all'estinzione del mutuo gravante sull'immobile di proprietà del signor , di cui alle premesse. Pt_2 19.I ricorrenti concordano che il protocollo di riferimento delle spese straordinarie
è quello del Tribunale Ordinario di Padova, che dichiarano ci conoscere ad accettare.
20. I coniugi concordano che l'Assegno Unico per sarà percepito Per_1 integralmente dalla SI e il signor rinuncia fin d'ora alla sua Pt_1 Pt_2 quota parte, senza pretesa di rifusione, rendendosi a tal fine parte attiva nella compilazione di moduli e/o comunicazione di quanto necessario all'INPS.
21. I coniugi, inoltre, concordano fin d'ora che in caso di abolizione e/o soppressione dell'Assegno Unico Universale, il concorso per il mantenimento ordinario di a carico del papà, come concordato al punto sub 18 A-B- Per_1
C), dal mese successivo alla soppressione e/o abolizione, sarà versato dal signor nella misura di €.250,00 (oltre adeguamento annuale ISTAT), se la Pt_2 soppressione avverrà entro i primi 9 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, oltre 50% delle spese straordinarie;
nella misura di €.350,00 se la soppressione avverrà successivamente al rilascio della casa familiare da parte della SI
, ed €.400,00 se l'abolizione avverrà successivamente all'estinzione del Pt_1 mutuo di cui al sub 18 C), fermo restando l'introduzione di altra e/o diversa misura di sostegno da parte dello Stato per i figli purché equivalente in termini economici all'attuale Assegno Unico Universale, che sarà comunque percepita dalla SI
, quale genitore collocatario. Pt_1
22. Eventuali detrazioni per figli a carico vengono riconosciuti al 100% in favore della SI . Pt_1
23. I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato di cui alle premesse ed acceso presso Fineco Bank.
24. I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o altri documenti equipollenti per la propria figlia.
25. La SI , con la sottoscrizione del presente ricorso, ed a Parte_3 composizione delle reciproche pretese creditorie riconosce al signor , che Pt_2 accetta, l'importo di € 3.000,00 a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa vantata da quest'ultimo a titolo di prestito per l'acquisto della propria autovettura. La SI a tal fine, si impegna a versare al signor l'importo di Pt_1 Pt_2
€.3.000,00 entro il 31/12/2025 mediante bonifico bancario da accreditarsi alle seguenti coordinate Iban [...]. A sua volta, la sig.ra dichiara di nulla avere più a che pretendere nei confronti del sig. Parte_3 per il pregresso non versato a titolo di mantenimento della figlia Parte_2
e per spese ordinarie che straordinarie non rifuse dal signor alla Per_1 Pt_2 data di sottoscrizione del ricorso.
26. Nessun assegno di mantenimento verrà erogato a favore dell'uno o dell'altro coniuge. I coniugi, allo stato, dichiarano di essere autonomi economicamente, di nulla avere a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione connessa e collegata al rapporto di coniugio, se non l'adempimento delle concordate pattuizioni di cui al presente ricorso.
27. I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione e chiedono che anche il
Pubblico Ministero presti acquiescenza.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti CHIEDONO All'Il.mo Tribunale di pronunciare la separazione personale alle condizioni innanzi riportate.
3) Spese di entrambi i giudizi compensate tra le parti.
Conclusioni del P.M.: “Accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.8.2025, e , Parte_3 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 18.5.2019 in Santa
US in LE (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune, al n.1, parte II, serie A, anno 2019, che dall'unione coniugale era nata la figlia , il 4.2.2020, che la convivenza era divenuta intollerabile, Per_1 proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle note scritte sostitutive della presenza in udienza, depositate in data 12.9.2025
i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di separazione personale.
*
Osserva il Tribunale che la domanda di separazione personale va accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e pertanto vi sono i presupposti per l'omologazione della separazione personale dei coniugi.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, che non presentano profili di illegittimità, che appaiono coerenti con la condizione economico-patrimoniale delle parti come documentate in atti, e non appaiono in contrasto con l'interesse della minore.
Quanto agli accordi di cui ai punti 23 e 25, va rilevato che essi rientrano nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti, con la conseguenza che il giudizio del
Tribunale non verte sull'adeguatezza e legittimità degli stessi.
Va pertanto provveduto all'omologa della separazione, alle condizioni concordate dai coniugi come in premessa.
La causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la pronuncia sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La statuizione sulle spese è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_2 alle condizioni indicate in premessa;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della presente sentenza;
3) spese al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice all'esito dell'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 8302/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 9.8.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Punzi Giusi
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
TI TE, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla separazione personale:
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi concordano che la casa familiare di proprietà esclusiva del signor
, ubicata in Curtarolo (PD), via Don Tranquillo Mattarello n. 21 Parte_2 int.12 comprensiva dei mobili, elettrodomestici, suppellettili e corredi che la arredano - fatta eccezione per i beni e gli effetti personali del signor - verrà Pt_2 temporaneamente assegnata alla SI per abitarci con la figlia Pt_1
per mesi nove (9) decorrenti dalla sottoscrizione del presente ricorso. Per_1 Entro 9 (nove) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente ricorso la SI
reperirà altra soluzione abitativa ove trasferirsi con la minore e il Sig. Pt_1
rientrerà nel pieno possesso e godimento della casa di sua proprietà. La Pt_2
Sig.ra si impegna sin d'ora a non chiedere la modifica di quanto Parte_3 statuito al presente punto 2.
3. La figlia verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso la mamma e fissazione della residenza presso quest'ultima.
4 Il signor continuerà medio tempore a farsi carico, in via esclusiva, del Pt_2 pagamento del rateo di mutuo gravante sull'immobile familiare, mentre saranno a carico della SI , le spese per consumi collegati alle utenze e le spese Pt_1 condominiali ordinarie a maturare fino alla data di rilascio dell'immobile.
5 Le spese straordinarie collegate alla gestione e manutenzione straordinaria della casa familiare (da intendersi a solo titolo di esempio: pulizia rete fognaria eventuali riparazioni caldaia, impianti e struttura immobile, ecc., nonché le imposte e gli oneri collegati alla proprietà della stessa) saranno a carico del signor in Pt_2 quanto proprietario dell'immobile. Quelle relative al suo utilizzo (es. tassa asporto rifiuti consimili) competono alla SI . Pt_1
6. I coniugi stabiliscono che sia il pernottamento di con il padre nei Per_1 week end di sua spettanza, che la frequentazione infrasettimanale tra il padre e la figlia minore , a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso e per Per_1 tutto il periodo in cui la casa familiare, sita in via Don Tranquillo Mattarello n. 21 int.12 in Curtarolo (PD) resterà nella disponibilità della SI avverrà Pt_1 al di fuori della odierna casa familiare.
7. I coniugi, inoltre, concordano che la SI , a far data dalla Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso, potrà cambiare, a sue spese, la serratura della porta di accesso della casa familiare.
8. I coniugi concordano altresì che per tutta la durata della temporanea assegnazione della casa familiare in favore della SI , alcuna figura Pt_1 maschile estranea potrà permanere nell'abitazione familiare.
9. Quanto alla frequentazione padre – figlia, i coniugi stabiliscono che a) starà con il padre a fine settimana alternati, da intendersi dal sabato Per_1 mattina ore 9.30: il padre fintanto la SI unitamente alla figlia vivrà Pt_1 nella casa famigliare, preleverà la figlia dall'abitazione della residenza attuale o da casa dei nonni su richiesta della madre e dopo il trasferimento di mamma e figlia, il padre preleverà la minore dalla abitazione di nuova residenza o dalla abitazione dei nonni materni, su richiesta della mamma per poi riaccompagnarla presso l'abitazione della mamma o presso quella dei nonni materni, su richiesta della madre, la domenica sera alle ore 21.00, salvo diverso accordo tra i genitori;
b) Nel week end di pertinenza del papà di cui al 9 a), , inoltre, starà con Per_1 il papà anche un giorno infrasettimanale: il mercoledì pomeriggio dalle 16,30 o all'orario in cui termineranno le attività scolastiche, il padre preleverà Per_1 da scuola se nel periodo scolastico, diversamente ove previsto al punto 9 a) per tenerla con sè fino alle 21,00, salvo diverso accordo. In questo caso, nell'ottica della migliore collaborazione genitoriale, il padre riporterà dalla Per_1 mamma presso l'abitazione dei nonni materni, salvo diverso accordo e/o esigenza.
c) Nel week end di pertinenza della mamma, invece, starà con il padre Per_1 il mercoledì con relativo pernottamento: il padre preleverà al termine Per_1 delle attività scolastiche per riportarla a scuola il giorno successivo, salvo diverso accordo e/o esigenza.
10. I coniugi concordano che il padre potrà sentire telefonicamente , Per_1 come da consuetudine, al mattino prima di andare a scuola, mentre nel fine settimana verso le ore 10.00. Parimenti ciò potrà avvenire per la mamma, quando trascorrerà il fine settimana con il padre. I coniugi concordano inoltre, Per_1 che se la bambina lo desidera, nel corso della giornata, potranno essere gestite eventuali ulteriori telefonate. Ove non sarà possibile quella al mattino, Per_1 potrà sentire l'altro genitore durante la giornata se ne manifesti il desiderio. La suestesa modalità sarà applicata anche nel periodo di ferie.
11. I genitori si impegnano ad agevolare il diritto della minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi i rami genitoriali.
12. I ricorrenti si danno atto che se durante il periodo di permanenza di Per_1 presso ciascun genitore, come da calendario di cui al sub 9 le condizioni di pernottamento o visita concordate non potranno essere rispettate a causa della malattia e/o impedimento della figlia e/o di impegni lavorativi e/o di salute dei ricorrenti – in quest'ultimo caso, previo congruo avviso all'altro genitore – nell'ottica della reciproca collaborazione e del buon senso e nell'interesse di i genitori concorderanno modalità di recupero in giorni e/o periodi Per_1 successivi. 13. Durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre due settimane Per_1 salvo diverso accordo, anche non consecutive. Medesimo tempo con la madre. A tal proposito i genitori dovranno programmare il periodo di ferie in base alle proprie esigenze lavorative, dandosene comunicazione entro la fine di marzo di ogni anno.
Le visite e i pernottamenti presso il padre di cui supra (sub 9) subiranno pertanto una modifica solo durante le due settimane sopra nominate, mentre il restante periodo estivo, verrà gestito alle modalità ordinarie di cui al sub 9.
14. trascorrerà, altresì: a) le festività natalizie alternate di anno in Per_1 anno tra i genitori e divise tra loro equamente: il giorno della vigilia di Natale e il pranzo di Natale con un genitore, la cena di Natale e il giorno di Santo TE con l'altro genitore, a prescindere dalla settimana di pertinenza. L'ultimo dell'anno e
Capodanno parimenti alternati;
b) per il giorno dell'Epifania: se a Per_1 pranzo sta con un genitore, a cena starà con l'altro genitore;
c) le festività pasquali: il sabato Santo e il pranzo di Pasqua con un genitore, cena di Pasqua e pranzo di pasquetta con l'altro. Tutto in alternanza di anno in anno. Trattasi di modalità già consolidata e finalizzata a conservare e favorire la relazione di con Per_1 entrambe le famiglie di origine dei genitori, nei periodi di festa. d) Per ciò che concerne le chiusure scolastiche: Carnevale, i ponti nazionali del 25 aprile, del primo maggio, del 2 novembre e l'8 dicembre ecc, essi saranno alternati di anno in anno tra i genitori;
e) nei giorni di sospensione scolastica durate il periodo natalizio, fermo restando le modalità da applicarsi per i giorni di festa, come sopra indicate al sub 14 a), starà dal 24/12 al 31/12 con un genitore e dallo Per_1
01/01 al 07/01 con l'altro. Per una migliore gestione, quindi, i genitori si daranno reciproca comunicazione del periodo prescelto entro il mese di novembre di ogni anno.
15. I coniugi concordano fin d'ora che durante la sospensione scolastica nel periodo estivo, ed al di fuori delle ferie programmate con ciascun genitore, la minore, se necessario, frequenterà - previo accordo - i centri estivi con costi a carico di ciascuno nella misura del 50%, come pure – previo accordo - quelli di baby sitter a cui essi dovessero ricorrere, salvo in ogni caso la possibilità per la minore di rimanere presso i nonni, ove quest'ultimi fossero disponibili a tenere con sé la minore.
16. I coniugi, inoltre, nell'ottica della genitorialità responsabile, concordano che alla festa di compleanno di , che sarà eventualmente organizzata con Per_1 amici di scuola, parteciperanno entrambi, indipendentemente dal week end di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore. Ugualmente i ricorrenti concordano che se il giorno della festa della mamma, quello della festa del papà o il compleanno della mamma o del papà non coincidessero con il fine settimana o con il giorno infrasettimanale di spettanza del genitore da festeggiare, questi comunicherà all'altro, almeno una settimana prima, la volontà di trascorrere la serata con la figlia. Ciò vale anche per altre occasioni importanti, a titolo di esempio: comunioni, cresime, compleanni dei nonni paterni/materni/cugini paterni/materni nei confronti dei quali ha un legame significativo. Per_1
17. Entrambi i genitori cureranno la crescita e l'educazione di ed i Per_1 compiti genitoriali, dunque, saranno espletati da entrambi, nel primario interesse della figlia, secondo lo spirito di rispetto e collaborazione. Le decisioni di maggiore importanza e quelle relative all'istruzione verranno concordemente assunte tra moglie e marito, tenuto conto delle necessità, predisposizioni ed inclinazioni naturali della minore. Per le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore nel periodo in cui avrà con sé con reciproco impegno dei ricorrenti a Per_1 tenersi informati rispetto ad eventuali problematiche relative alla minore. Quanto alla scuola, tanto per l'attualità, quanto per il futuro, i coniugi concordano che ove possibile e compatibilmente con i propri orari di lavoro, presenzieranno entrambi agli incontri con gli insegnanti.
18. Al fine di concorrere al mantenimento ordinario di , il signor Per_1 Pt_2 corrisponderà alla SI (IBAN [...]) Pt_1 entro il giorno 10 di ciascun mese la somma di: A) €.150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, oltre adeguamento ISTAT, per tutta la durata dei 9 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente ricorso in cui la casa familiare rimarrà nella disponibilità della SI per abitarci con la minore;
B) €. 250,00 Pt_1 mensili da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal rilascio della casa familiare da parte della SI;
C) €. 300,00 mensili oltre 50% delle spese straordinarie, oltre Pt_1 adeguamento ISTAT, all'estinzione del mutuo gravante sull'immobile di proprietà del signor , di cui alle premesse. Pt_2 19.I ricorrenti concordano che il protocollo di riferimento delle spese straordinarie
è quello del Tribunale Ordinario di Padova, che dichiarano ci conoscere ad accettare.
20. I coniugi concordano che l'Assegno Unico per sarà percepito Per_1 integralmente dalla SI e il signor rinuncia fin d'ora alla sua Pt_1 Pt_2 quota parte, senza pretesa di rifusione, rendendosi a tal fine parte attiva nella compilazione di moduli e/o comunicazione di quanto necessario all'INPS.
21. I coniugi, inoltre, concordano fin d'ora che in caso di abolizione e/o soppressione dell'Assegno Unico Universale, il concorso per il mantenimento ordinario di a carico del papà, come concordato al punto sub 18 A-B- Per_1
C), dal mese successivo alla soppressione e/o abolizione, sarà versato dal signor nella misura di €.250,00 (oltre adeguamento annuale ISTAT), se la Pt_2 soppressione avverrà entro i primi 9 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, oltre 50% delle spese straordinarie;
nella misura di €.350,00 se la soppressione avverrà successivamente al rilascio della casa familiare da parte della SI
, ed €.400,00 se l'abolizione avverrà successivamente all'estinzione del Pt_1 mutuo di cui al sub 18 C), fermo restando l'introduzione di altra e/o diversa misura di sostegno da parte dello Stato per i figli purché equivalente in termini economici all'attuale Assegno Unico Universale, che sarà comunque percepita dalla SI
, quale genitore collocatario. Pt_1
22. Eventuali detrazioni per figli a carico vengono riconosciuti al 100% in favore della SI . Pt_1
23. I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato di cui alle premesse ed acceso presso Fineco Bank.
24. I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o altri documenti equipollenti per la propria figlia.
25. La SI , con la sottoscrizione del presente ricorso, ed a Parte_3 composizione delle reciproche pretese creditorie riconosce al signor , che Pt_2 accetta, l'importo di € 3.000,00 a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa vantata da quest'ultimo a titolo di prestito per l'acquisto della propria autovettura. La SI a tal fine, si impegna a versare al signor l'importo di Pt_1 Pt_2
€.3.000,00 entro il 31/12/2025 mediante bonifico bancario da accreditarsi alle seguenti coordinate Iban [...]. A sua volta, la sig.ra dichiara di nulla avere più a che pretendere nei confronti del sig. Parte_3 per il pregresso non versato a titolo di mantenimento della figlia Parte_2
e per spese ordinarie che straordinarie non rifuse dal signor alla Per_1 Pt_2 data di sottoscrizione del ricorso.
26. Nessun assegno di mantenimento verrà erogato a favore dell'uno o dell'altro coniuge. I coniugi, allo stato, dichiarano di essere autonomi economicamente, di nulla avere a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione connessa e collegata al rapporto di coniugio, se non l'adempimento delle concordate pattuizioni di cui al presente ricorso.
27. I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione e chiedono che anche il
Pubblico Ministero presti acquiescenza.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti CHIEDONO All'Il.mo Tribunale di pronunciare la separazione personale alle condizioni innanzi riportate.
3) Spese di entrambi i giudizi compensate tra le parti.
Conclusioni del P.M.: “Accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.8.2025, e , Parte_3 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 18.5.2019 in Santa
US in LE (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune, al n.1, parte II, serie A, anno 2019, che dall'unione coniugale era nata la figlia , il 4.2.2020, che la convivenza era divenuta intollerabile, Per_1 proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle note scritte sostitutive della presenza in udienza, depositate in data 12.9.2025
i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di separazione personale.
*
Osserva il Tribunale che la domanda di separazione personale va accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e pertanto vi sono i presupposti per l'omologazione della separazione personale dei coniugi.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, che non presentano profili di illegittimità, che appaiono coerenti con la condizione economico-patrimoniale delle parti come documentate in atti, e non appaiono in contrasto con l'interesse della minore.
Quanto agli accordi di cui ai punti 23 e 25, va rilevato che essi rientrano nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti, con la conseguenza che il giudizio del
Tribunale non verte sull'adeguatezza e legittimità degli stessi.
Va pertanto provveduto all'omologa della separazione, alle condizioni concordate dai coniugi come in premessa.
La causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la pronuncia sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La statuizione sulle spese è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_2 alle condizioni indicate in premessa;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della presente sentenza;
3) spese al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto