Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 04/03/2026, n. 92
CCONTI
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Diritto dei superstiti al ricalcolo della pensione di inabilità

    La Corte ha ritenuto che la normativa primaria non preveda preclusioni per i superstiti nel richiedere il riconoscimento postumo della pensione di inabilità del defunto, soprattutto quando il decesso avviene in servizio. La giurisprudenza contabile conferma l'ammissibilità di tali domande per tutelare il diritto del superstite.

  • Accolto
    Requisiti sanitari per la pensione di inabilità

    La consulenza medico-legale disposta dalla Corte ha accertato che il Sig. OM, alla data della cessazione dal servizio, era affetto da Disturbo bipolare misto e Disturbo Ossessivo-compulsivo, configurando un'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. n. 335/1995. La Corte ritiene attendibile tale parere.

  • Accolto
    Requisiti contributivi per la pensione di inabilità

    La Corte ha stabilito che i requisiti contributivi (cinque anni di contribuzione di cui tre nel quinquennio) devono essere verificati con riferimento alla situazione contributiva del dante causa al momento in cui la fattispecie si perfeziona (data di cessazione dal servizio), e non alla data meramente procedimentale della domanda dei superstiti. La carriera del defunto dal 1991 fino al decesso integra, in linea di principio, i requisiti contributivi.

  • Accolto
    Criterio di calcolo della pensione di inabilità

    La Corte ha accolto la domanda, stabilendo che il trattamento pensionistico debba essere determinato nella misura che sarebbe spettata al dante causa al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo vigenti alla data del decesso, con applicazione della maggiorazione figurativa fino al raggiungimento dei limiti tempo per tempo vigenti, fermo restando il tetto massimo di 40 anni di anzianità utile e dell’80% della base pensionabile. Questo criterio è in linea con l'interpretazione prevalente in appello e con la normativa post-Fornero.

  • Accolto
    Pagamento delle differenze pensionistiche

    La Corte ha ordinato all'INPS di procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico e di corrispondere ai ricorrenti le differenze maturate sin dalla decorrenza legale, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui all'art. 429, terzo comma, c.p.c.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 04/03/2026, n. 92
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo
    Numero : 92
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo