Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 04/03/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 92/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 3 marzo 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto in data 18 novembre 2022 al n. 20556/C del Registro di Segreteria, sul ricorso proposto dalla sig.ra OM, nata in OM, OM, nato a OM e OM nato a OM, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Bava (c.f. [...]) del Foro di Genova e dall'Avv. Alessandro Piccinini del Foro de L’Aquila (c.f. [...]) Pec: alessandro.piccinini@pecordineavvocatilaquila.it, elettivamente domiciliati nello studio del secondo in viale Crispi, 28 scala E, int. 2, L’Aquila,
CONTRO
- INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587) Sede di Pescara, nonché
- INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), in persona del direttore generale pro tempore Via Ciro il Grande, 21, Roma, rappresentati e difesi dall’Avv. Emanuela Capannolo (c.f. [...]) Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in L’Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l’Avvocatura dell’Istituto,
PER
a) la declaratoria del ricalcolo della pensione di riversibilità ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995;
b) la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze del trattamento pensionistico, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli atti e documenti di causa;
Ritenuto in
FATTO
1. Con ricorso proposto presso questa Sezione giurisdizionale, i ricorrenti hanno esposto di essere rispettivamente vedova e orfani compartecipi del V.F.C. OM, già in servizio presso il Comando VV.F. di Pescara. Hanno riferito che il Sig. OM aveva prestato servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco dal 1991. Nel corso del suo servizio aveva partecipato a numerose azioni e interventi di soccorso, in particolare per grandi eventi come il terremoto Umbria-Marche, l'alluvione di Quindici, il terremoto di San Giuliano di Puglia, il terremoto dell'Aquila.
In data 25 luglio 2013, in Sant'Arcangelo, si verificava un tragico evento presso la locale fabbrica di fuochi d'artificio che prendeva fuoco ed esplodeva e durante l'intervento si verificava altra esplosione in occasione della quale un collega e amico del Sig. OM perdeva la vita insieme ad altre quattro persone.
Da tale situazione insorgeva disturbo post traumatico da stress in capo al Sig. OM. Successivamente a questi eventi, nel 2015, il Sig. OM cominciava a manifestare gravissimo disagio psichico, venendo sottoposto a trattamenti terapeutici, con diagnosi di disturbo depressivo, disturbo post traumatico da stress e disturbo ossessivo compulsivo, purtroppo senza mai vedere migliorare la propria situazione psichica. In data 21.10.2015 decedeva per atto autolesionistico.
La situazione non era stata riconosciuta come dipendente dal servizio e dunque la ricorrente e gli orfani compartecipi chiedevano la pensione indiretta.
L'Inps, pertanto, provvedeva ad erogare alla famiglia la pensione indiretta.
Successivamente la ricorrente notava che gli anni di anzianità su cui era stata calcolata la prestazione ammontavano a 31 anni e mesi 1, come se il marito fosse cessato per semplice inidoneità relativa (e poi fosse deceduto), ritenendo, invece, ancorché deceduto, che fosse, all’epoca dell’atto autolesionistico, in una situazione di inidoneità assoluta a compiere qualsiasi attività lavorativa.
Nel luglio 2022 dunque la sig.ra OM inoltrava istanza all'Inps per chiedere di riliquidare la pensione non già sugli anni effettivamente lavorati (calcolo della pensione di inabilità relativa, ossia di chi pur cessato sia idoneo a proficuo lavoro, ex art. 1, comma 41, 1. n. 335/95), bensì con il sistema applicabile a chi, come il de cuius, era inidoneo ad ogni e qualsiasi attività lavorativa, ossia ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335/95.
L'Inps rigettava la suddetta istanza amministrativa, sostenendo che la richiesta di cui all’art. 2, comma 12, l. n. 335/95 doveva essere necessariamente presentata dal dipendente in attività di servizio all'amministrazione di appartenenza che poi avrebbe provveduto all'accertamento sanitario presso la competente commissione medica. Infatti, il marito della ricorrente risultava deceduto in attività di servizio, senza aver presentato la domanda amministrativa.
La parte ricorrente deduceva, anche sulla scorta di giurisprudenza richiamata, l’ ammissibilità della domanda diretta della vedova del dipendente pubblico deceduto, di ricalcolo della pensione ex art. 2, comma 12, l. n. 335/95, e che la richiesta si fondava su un’interpretazione resa da condivisibile giurisprudenza secondo cui la normativa di specie qualifica come iure proprio il diritto del superstite dell’iscritto che nella qualità di erede mira a tutelare il diritto alla riversibilità del trattamento spettante al dante causa.
La parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento della domanda e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze del trattamento pensionistico, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.;
2. con memoria di costituzione del 3 aprile 2023 l’Inps ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare la domanda attorea.
Ha sostenuto che la pensione di inabilità, ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 ha esteso alla gestione pubblica la fattispecie di cui all’art. 2 della legge n. 222/1984, presupponendo che il pensionando deve possedere: 1) il requisito sanitario, ossia la “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” che però, nel caso di specie, non risulterebbe che sia stata accertata dal Collegio medico ad hoc in quanto il sig. OM era deceduto, nonché 2) il requisito contributivo. Infatti, l’art. 2, comma 12, citato prevede che “ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del Tesoro, per la Funzione Pubblica e del Lavoro e della Previdenza Sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge”. Sul requisito sanitario, il richiamato art. 2 della legge n. 222/1984 illustra lo status sanitario, necessario per poter conseguire il diritto alla “pensione ordinaria di inabilità” (prevedendo che “si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato …. il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”). Sul requisito contributivo l’art. 4 della legge n. 222/1984 (intitolato “Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità”) prevede che “ai fini del perfezionamento del diritto dell'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto - 5 legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218”, ossia 5 anni di contributi di cui 3 anni di contributi nel quinquennio precedente la domanda.
Dal combinato disposto dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, degli artt. 2 e 4 della legge n. 222/1984 e dell’art. 9, n. 2 del RDL n. 636/1939, conv. in L. n. 1272/1939, come sostituito dalla legge n. 218/1952, conseguirebbe che, oltre allo stato inabilitante, occorre anche il requisito contributivo.
Ad avviso dell’Amministrazione resistente, dalle norme sopra richiamate, si evincerebbe che per il diritto alla pensione de qua sarebbe necessaria una domanda del lavoratore, che il lavoratore sia stato giudicato inabile da una Commissione medica e che il lavoratore possieda almeno 5 anni di contributi di cui 3 “nel quinquennio precedente la domanda”.
Premesso quanto sopra, secondo l’Istituto resistente, sarebbe di tutta evidenza che a luglio 2022 (data della domanda da parte della vedova del sig. OM), sicuramente non sussisteva il necessario requisito contributivo dei 3 anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda di luglio 2022. Essendo, infatti, il sig. OM deceduto il 21 ottobre 2015, cioè 7 anni prima della domanda, presentata dalla vedova a luglio 2022, sarebbe oggettivamente impossibile il rinvenimento nell’estratto contributivo del de cuius dei 3 anni di contributi, richiesti dalle norme. Infatti, andando a ritroso di tre (3) anni dal mese di luglio 2022, si perverrebbe a luglio 2019, ossia ad una data in cui il sig. OM era già deceduto;
3. considerato necessario ed opportuno, ai fini del decidere, questo giudice ha disposto, con ordinanza n. 10/2023, una consulenza medica al fine di verificare il quadro patologico del sig. OM alla data di cessazione dal servizio (21 ottobre 2015), in specie in ordine alla sussistenza della inabilità assoluta a permanente a qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995;
4. il suddetto parere dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute è stato depositato nella Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in data 28 ottobre 2025;
5. nell’odierna udienza di discussione, con l’assistenza del segretario, sig.ra Giuliana Di Vincenzo, le parti hanno illustrato le rispettive tesi defensionali.
La ricorrente, a mezzo dell’avv. Piccinini presente per sé stesso e su delega dell’avv. Bava Andrea, dopo aver ripercorso i fatti di causa e la giurisprudenza contabile applicabile che avrebbe affermato il diritto del coniuge superstite a presentare la domanda volta ad accertare il diritto del coniuge deceduto alla pensione di inabilità, ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, mentre l’Avv. De Cesaris presente su delega dell’avv. Capannolo, per la parte resistente, ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari e contributivi del de cuius per l’ottenimento della pensione di inabilità, ha insistito per il rigetto del ricorso;
6. in data odierna la causa, dunque, è stata trattata e decisa.
Considerato in
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
1.1 La controversia dedotta nel presente giudizio concerne la declaratoria sul ricalcolo della pensione di riversibilità della ricorrente, ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze del trattamento pensionistico, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.
Di fronte al compendio documentale e peritale acquisito in giudizio, la vicenda sottoposta all’esame di questo giudicante risulta quella disciplinata dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, vale a dire quella relativa alla cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio in un contesto di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, con conseguente diritto al trattamento di inabilità calcolato “nella misura che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo”, ferme le soglie massime di 40 anni di anzianità e dell’80% della base pensionabile e con il rinvio, ai fini dei requisiti, agli artt. 2 e 4 della legge n. 222 del 1984. L’ art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 disciplina il trattamento pensionistico per i dipendenti pubblici iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria che cessano dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, quando tale infermità determini una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. La norma stabilisce che dal 1º gennaio 1996, a tali dipendenti la pensione è calcolata come se avessero raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo, indipendentemente dall’età effettiva al momento della cessazione. Tuttavia, l’anzianità utile ai fini del trattamento non può superare i 40 anni, e l’importo della pensione non può superare l’80% della base pensionabile, né quello spettante nel caso in cui l’inabilità fosse dipendente da causa di servizio.
Per accedere a tale pensione è richiesto il possesso dei requisiti contributivi previsti per la pensione di inabilità di cui all’art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale assetto normativo, espressamente richiamato anche dalla memoria dell’INPS, costituisce la cornice del presente giudizio e, pertanto, ha imposto a questo giudice di verificare, in primo luogo, il presupposto sanitario e, quindi, successivamente, i requisiti contributivi sulla datafatto della cessazione, senza che possano introdursi preclusioni non desumibili dalla legge primaria.
Occorre preliminarmente ricordare che, come già a suo tempo precisato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/QM/2007 del 24 ottobre 2007, da lungo tempo, la legislazione ha previsto specificamente la facoltà, per il giudice pensionistico della Corte dei conti, di richiedere “pareri” al Collegio Medico legale del Ministero della Difesa (art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416), e alla Sezione di tale Collegio istituito presso la sede centrale di questa Corte in Roma (art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 913), nonché agli organi previsti dall’ultimo comma dell’art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 quale operante in virtù del richiamo di cui all’art. 1, terzo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 (“ospedali militari o civili aventi sede nella regione”), oltre che - al pari di altri “organi giudiziari” - a collegi medici istituiti presso il Ministero della Salute (art. 4-bis del d. lgs. 30 giugno 1993, n. 266, quale aggiunto dall’art. 52 della legge 16 gennaio 2003, n. 3); in aggiunta, al giudice pensionistico è stata infine riconosciuta la facoltà ai sensi degli artt. 15, primo comma, e 26 del regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038, 73 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 453 del 1993, di disporre consulenze tecniche d’ufficio secondo le norme del Codice di procedura civile, affidandole a professionisti privati; la suesposta risalente disciplina è oggi confluita nel Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174; - per quanto qui precipuamente rileva, la disciplina codicistica di riferimento si rinviene agli artt. 23, 97 e 166; - giova puntualizzare, tuttavia, che l’art. 97 prevede testualmente che il giudice “nomina il consulente con le modalità di cui all'articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche”; - la nomina del consulente tecnico, quindi, è alternativa rispetto alla possibilità di avvalersi, in generale, delle “strutture ed organismi tecnici di amministrazioni pubbliche” (così come per la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione); - per quanto riguarda, specificamente, la Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso la Corte dei conti, essa trova oggi disciplina nel Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 23 marzo 2010, n. 66 (art. 189); - lo scopo legislativo, ritenuto dunque meritevole a tutt’oggi, è proprio quello di mettere a disposizione del giudice contabile un organo tecnico particolarmente qualificato, a composizione collegiale (dunque con maggior garanzia di obiettività e miglior “copertura” specialistica), interpellabile senza particolari formalità e senza aggravio di oneri economici e procedimentali per le parti, essendo stabilmente incardinato presso la stessa autorità giurisdizionale, (anche nell’ottica della continuità e della uniformità valutativa dei pareri medico legali resi, peraltro mai vincolanti per il giudice); - è evidente che la disciplina applicabile ai pareri resi dagli organi pubblici di consulenza medico-legale (e, in primis, della Sezione Speciale) si differenzia, in ragione della speciale fonte normativa e della peculiare natura degli organi, rispetto a quella prevista dal Codice di procedura civile e dal Codice della giustizia contabile per i consulenti tecnici d’ufficio in senso proprio (a titolo di mero esempio: le commissioni mediche non prestano giuramento in udienza; non percepiscono onorari; non comunicano previamente la propria relazione alle parti per acquisirne le osservazioni prima del deposito nel fascicolo; ecc.); del resto, si tratta di questioni a suo tempo già affrontate ed efficacemente sviscerate anche in sede di legittimità costituzionale, su cui non è il caso di soffermarsi ulteriormente (v. C. Cost., ordinanze 131 del 1998, 248 del 2007, 194 del 2012).
Il parere reso dall’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, appositamente incaricato, nell’odierno giudizio appare attendibile, coerente, oltremodo esauriente e adeguatamente motivato.
Nel merito della controversia, questo giudice ha espressamente richiesto, con l’ordinanza n. 10/2023, una consulenza medica al fine di verificare il quadro patologico del defunto sig. OM alla data di cessazione dal servizio (21 ottobre 2015), in specie in ordine alla sussistenza della inabilità assoluta a permanente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995.
Questo giudice non ha motivo di disattendere le conclusioni raggiunte dall’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.
Lo stesso, infatti, dopo aver attentamente esaminato la documentazione sanitaria ed amministrativa prodotta dalla ricorrente e quella presente in atti, e dopo aver effettuato accertamenti sanitari specialistici, ha affermato testualmente:” Dalla relazione in data 16/11/2015, redatta post-mortem dal Dott. OM, si apprende che il Sig. OM era in cura dal novembre 2014 fino al marzo 2015 per “Disturbo post-traumatico da stress” e per: “Disturbo ossessivo-compulsivo”. Nel certificato il Dott. OM riporta annotazioni sull’evento traumatico vissuto dal Sig. OM nel luglio 2013 e della particolare: “Ruminazione ossessiva di quell’evento con i rituali di controllo e verifica, e con il timore che i colleghi potessero accorgersi dei suoi patimenti”. Nelle certificazioni successive e relative ai periodi di ricovero presso la Casa di Cura “Villa Serena” si poneva diagnosi di ingresso di: “Stato d’ansia in paz. con Disturbo Bipolare” e dimesso in data 19/07/2015 con: “Disturbo bipolare misto e DOC (Dist. Ossessivo-compulsivo)”. Nei due ricoveri successivi effettuati presso la medesima Casa di Cura “Villa Serena” (dal 18/08/2015- 21/08/2015 e dal 21/08/2015-24/09/2015) si confermava la medesima diagnosi di: “Disturbo bipolare misto e DOC (Dist. Ossessivo-compulsivo)” come anche nei certificati psichiatrici redatti dal Dott. OM redatti fino al 15/10/2015 a causa del perdurare della sintomatologia psichiatrica che di fatto impediva al Sig. OM di poter riprendere l’attività di servizio. Appare evidente che nel caso di specie, il Sig. OM, ha svolto dal 1996 l’attività di vigile del fuoco in assenza di sintomi o segni di natura psichiatrica fino al novembre 2014 epoca in cui risultano essersi manifestati i primi sintomi di una Sindrome post-traumatica da stress. Il Sig. OM, di fatto, aveva vissuto, nel corso di un’attività di servizio presso una fabbrica di fuochi d’artificio andata in fiamme, la perdita di un amico e collega e quella di altre quattro persone. Detto evento viene descritto nella certificazione in Atti come motivo di continui ripensamenti, rievocazioni del vissuto e incapacità a superare il lutto con manifestazioni e sintomi che nel corso di un anno circa hanno necessitato di plurimi ricoveri e cure, quasi continuativi, e che si sono dimostrati tutti poco efficaci se non nella tranquillità del ricovero clinico, così da autorizzarne la dimissione che dopo poco si rivelava illusoria e che rendeva impossibile per il Sig. OM lo svolgimento della propria attività lavorativa ma anche, prescindendo dall’evento infausto finale, di una qualsiasi attività lavorativa stante la severità della severità clinica e sintomatologica. In conclusione, è possibile rispondere al Quesito posto dall’Ill.ma corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regione Abruzzo in tal senso: il Sig. OM, alla data di cessazione dal servizio (21/10/2015), era affetto da Disturbo bipolare misto e Disturbo Ossessivo-compulsivo per il quale risulta giudicabile quale soggetto inabile, in termini assoluti e permanenti, a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art 2, comma 12, L.335/95”. Le risultanze dell’Ufficio Medicolegale, all’esito di una perizia collegiale svolta in più sedute, certificazioni specialistiche e ricostruzione anamnestica, attestano che alla data del decesso in servizio (21 ottobre 2015), il dipendente era affetto da disturbo bipolare misto e disturbo ossessivocompulsivo in quadro di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 2, comma 12, L. n. 335/1995.
A parere di questo giudicante è dunque integralmente provato il requisito sanitario normativamente richiesto, restando irrilevante, al fine del perfezionamento della fattispecie legale, la circostanza che l’accertamento sia sopravvenuto in sede giudiziale e non già in costanza di servizio, come sostenuto, invece dall’Inps nella propria memoria.
1.2 Quanto alla legittimazione dei superstiti ad attivare il procedimento, non sussiste alcuna preclusione nella norma primaria di riferimento. La pensione di inabilità è, per espressa previsione regolamentare, reversibile, e la morte in servizio non può risolversi in un fattore paralizzante del diritto, specie quando l’inabilità del dante causa sia storicamente accertabile post mortem. La giurisprudenza contabile, anche in sede d’appello, ha chiarito che l’istanza può essere proposta dal coniuge superstite per ottenere il riconoscimento “postumo” della pensione di inabilità del de cuius, trattandosi di situazione giuridica preesistente destinata a riflettersi iure proprio sulla posizione del superstite; la stessa giurisprudenza valorizza, in via sistematica, l’art. 184 del D.P.R. n. 1092/1973 quale indice di tutela del superstite quando il decesso sia avvenuto in servizio.
Ne consegue che l’argomentazione difensiva dell’INPS che pretende di confinare la proponibilità alla sola domanda personale del dipendente in vita sulla base del D.M. n. 187/1997, non può prevalere sul disposto della legge di rango primario, il cui rinvio al decreto ministeriale è confinato alle modalità applicative e non certo alla conformazione del diritto. Tale conclusione si conforma all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza contabile, secondo cui la domanda dei superstiti è ammissibile quando il dipendente sia deceduto in servizio prima di poter presentare l’istanza, non potendo l’evento morte precludere l’accertamento postumo del diritto maturato in capo al dante causa. Si richiamano, tra le altre, Corte dei conti, Sez. II Appello, nn. 719/2016, 291/2017, 495/2018, nonchéCorte dei conti Lombardia, n. 262/2010.
1.3 Sotto il profilo contributivo, il rinvio operato dall’art. 2, comma 12, L. n. 335/1995 agli artt. 2 e 4 della legge n. 222/1984 implica che i requisiti assicurativi (cinque anni di contribuzione di cui tre nel quinquennio) debbano essere verificati con riferimento alla situazione contributiva del dante causa quando la fattispecie si perfeziona (nel caso di specie, 21 ottobre 2015), e non spostati artificiosamente sulla data, meramente procedimentale, in cui i superstiti hanno poi presentato l’istanza; diversamente opinando, l’evento morte – del tutto estraneo alla volontà dell’avente diritto – finirebbe per elidere una tutela che l’ordinamento ha invece disegnato in chiave solidaristica e con riflessi di reversibilità. A fronte di una carriera iniziata nel 1991 e protratta sino al decesso, la verifica dei requisiti contributivi al 2015 risulta, in linea di principio, integrata, ferma la ricognizione contabile puntuale in sede esecutiva.
Infine, quanto al criterio di calcolo, l’interpretazione oggi prevalente in appello valorizza il tenore letterale dell’art. 2, comma 12, – “limiti di età previsti per il collocamento a riposo” – come parametro variabile tempo per tempo, con la conseguenza che il c.d. “bonus” proiettato fino ai limiti anagrafici deve seguire l’innalzamento dei requisiti introdotto dalla riforma del 2011, sempre entro i limiti legali (anzianità massima di 40 anni e 80% della base pensionabile). L’opposta tesi, che cristallizza il limite ai 60 anni in forza dell’art. 9 del D.M. n. 187/1997, non può comprimere la regola della fonte primaria, né disallineare il trattamento rispetto all’evoluzione legislativa dei limiti di età; l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti, cui il Collegio ritiene di dare continuità, ha dunque correttamente ricondotto il calcolo alla disciplina postFornero. Ne discende l’accoglimento della domanda dei superstiti e la conseguente riliquidazione della pensione indiretta sulla base della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, L. n. 335/1995, con applicazione del bonus sino ai limiti di età vigenti all’epoca, fermo il tetto di 40 anni/80%, e con corresponsione delle differenze maturate secondo i criteri di legge.
2. Considerata la natura tecnica della controversia sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai sigg. OM, accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto degli odierni ricorrenti, quali superstiti del dipendente sig. OM, deceduto in servizio il 21 ottobre 2015, alla riliquidazione della pensione indiretta sulla base della pensione di inabilità assoluta, ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, come ricostruita in motivazione.
Dichiara che il trattamento pensionistico dovrà essere determinato nella misura che sarebbe spettata al dante causa al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo vigenti alla data del decesso, con applicazione della maggiorazione figurativa fino al raggiungimento dei limiti tempo per tempo vigenti, fermo restando il tetto massimo di 40 anni di anzianità utile e dell’80% della base pensionabile, in conformità all’art. 2, comma 12, L. n. 335/1995. Ordina all’INPS di procedere alla riliquidazione del trattamento così rideterminato e di corrispondere ai ricorrenti le differenze maturate sin dalla decorrenza legale (1° novembre 2015, salvo diverso dies risultante dagli atti), con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui all’art. 429, terzo comma, c.p.c., come costantemente applicati dalla giurisprudenza contabile. Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, all’esito della Camera di consiglio del 3 marzo 2026.
Depositata in segreteria il 04/03/2026.
Il Giudice
Dott. Stefano Grossi
(firmato digitalmente)
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