Articolo 5 della Legge 28 marzo 1973, n. 86
Articolo 4
Versione
29 aprile 1973
Art. 5.
All'onere derivante dalla concessione della sovvenzione prevista dall'articolo 4 della presente legge, si provvede, quanto a lire 1.600 milioni, con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972 e quanto a lire 800 milioni, con riduzione del fondo del corrispondente capitolo n. 5381 per l'anno 1973.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, anche al bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Entrata in vigore il 29 aprile 1973