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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4579 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. PP DISABATO - Presidente
Dr.ssa Rosella NOCERA - Giudice
Dr.ssa AN DI GIOIA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9765 dell'anno 2025, avente ad oggetto 'interdizione', pendente tra TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Febbrile, Parte_1
-RICORRENTE- E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]; CP_1
- INTERDICENDO - NONCHÉ Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * All'udienza del 7.11.2025, sulle conclusioni del procuratore delle parti costituite e del P.M. di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti all'assegnazione di termini per le conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 15.9.2025 la ricorrente deduceva di essere madre dell'interdicendo , affetto sin dalla nascita da una abituale infermità psichica CP_1
e fisica che gli impedivano l'espletamento in via autonoma di qualsivoglia attività quotidiana. La ricorrente, ritenendo la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 414 e ss. c.c., chiedeva che, espletate le formalità di rito e previo esame dell'interdicendo, fosse pronunciata l'interdizione dello stesso. Con decreto del Presidente della 1^ sezione civile di questo Tribunale si nominava il Giudice Istruttore e si fissava l'udienza per l'esame dell'interdicendo e per la comparizione dei ricorrenti e delle altre persone indicate in ricorso, nonché del Pubblico Ministero in sede. All'udienza del 7.11.2025, presente il P.M., si procedeva all'esame dell'interdicendo ed all'audizione della ricorrente, del padre ( ) e del fratello ( Persona_1 Per_2 dell'interdicendo, presenti personalmente.
[...]
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione di merito, il difensore della parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti, rinunciando all'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali. Il G.I., preso atto di ciò, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, si rileva che nel giudizio di interdizione parenti ed affini dell'interdicendo, che ai sensi dell'art. 712 c.p.c. devono essere indicati nel ricorso introduttivo ed ai quali il ricorso medesimo deve essere notificato, non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un compito "consultivo" e cioè di fonti di utili informazioni al giudice. Di talché, escluso che detti parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, ne discende che, non intervenuti ne' chiamati in primo grado, sarebbero facoltizzati ad impugnare la prima sentenza soltanto deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione e tali da far decidere il giudizio diversamente (Cass. n. 1023/1982; Cass. n. 2218/1989; Cass. n. 15346/2000; Cass n. 9628/2009). La difesa della ricorrente ha nella specie dichiarato che gli altri parenti dell'interdicendo, pur a conoscenza della presente procedura, non si occupano della cura di sicchè non potrebbero fornire informazioni utili ai fini della definizione della CP_1 presente controversia.
Nel merito, la domanda di interdizione è fondata e, pertanto, può essere accolta. Il nuovo testo dell'articolo 414 c.c. -rubricato “Persone che possono essere interdette”- sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età
o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione. Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia ed anche la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (così Cass. Civ., n. 13584/2006). Nel caso di specie, l'esame dell'interdicendo ha evidenziato come la complessiva condizione di menomazione psico-fisica dello stesso comporti la sua incapacità di comprendere e di volere nonché di compiere in autonomia qualsiasi atto della vita quotidiana. Invero, l'interdicendo non ha risposto ad alcune delle domande (peraltro molto semplici) a lui rivolte dal G.I., mostrando di non essere orientato nel tempo e nello spazio. L'interdicendo non è stato in grado di articolare alcuna frase compiuta e/o di
2 rapportarsi con il mondo esterno e non è stato in grado, al termine dell'esame, di apporre la propria sottoscrizione. Appare, pertanto, del tutto evidente che la patologia dalla quale risulta affetto l'interdicendo [concernente le facoltà sensoriali, intellettive e volitive (formazione e manifestazione della volontà)], comprovata dalla documentazione medica allegata al ricorso e rilasciata da struttura pubblica - dove si attesta che egli è affetto da sindrome da duplicazione/deficienza cromosomica;
non deambula, automatismi dei movimenti;
linguaggio assente, non mantiene la posizione eretta, è incistante la posizione seduta' -, non solo è abituale ma è di entità tale - comportando la compromissione manifesta delle funzioni cognitive superiori - da rendere l'interdicendo incapace di provvedere ai propri interessi, così come indicato dall'articolo 414 c.c. citato, né vi sono possibilità che le patologie elencate regrediscano in futuro. Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi in cui versa l'interdicendo (a causa della oggettiva gravità della patologia da cui è affetto) e dalle necessità di gestione e conservazione dei beni di cui egli è titolare (percepisce pensione di invalidità) portano ad affermare che, per l'interdicendo, la tutela più adeguata ed idonea sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come richiesto concordemente non solo dalla ricorrente, dal padre e dal fratello dell'interdicendo, ma anche dal Pubblico Ministero, dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme di tutela rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno. Alla nomina del tutore provvederà il Giudice Tutelare a norma dell'art. 424 c.c.. Nulla per le spese attesa l'assenza di opposizione da parte dell'interdicendo. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 15.9.2025 da con l'intervento del pubblico Parte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...] e residente in CP_1
Bitonto alla via Palombaio 33;
2. ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e le comunicazioni entro dieci giorni al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e del protutore, all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, all'Archivio Notarile ed al Consiglio Notarile;
3. nulla per le spese;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del Tribunale, il giorno 2.12.2025.
Il Presidente
PP IS
Il Giudice estensore
AN Di OI
3
Dr. PP DISABATO - Presidente
Dr.ssa Rosella NOCERA - Giudice
Dr.ssa AN DI GIOIA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9765 dell'anno 2025, avente ad oggetto 'interdizione', pendente tra TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Febbrile, Parte_1
-RICORRENTE- E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]; CP_1
- INTERDICENDO - NONCHÉ Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * All'udienza del 7.11.2025, sulle conclusioni del procuratore delle parti costituite e del P.M. di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti all'assegnazione di termini per le conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 15.9.2025 la ricorrente deduceva di essere madre dell'interdicendo , affetto sin dalla nascita da una abituale infermità psichica CP_1
e fisica che gli impedivano l'espletamento in via autonoma di qualsivoglia attività quotidiana. La ricorrente, ritenendo la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 414 e ss. c.c., chiedeva che, espletate le formalità di rito e previo esame dell'interdicendo, fosse pronunciata l'interdizione dello stesso. Con decreto del Presidente della 1^ sezione civile di questo Tribunale si nominava il Giudice Istruttore e si fissava l'udienza per l'esame dell'interdicendo e per la comparizione dei ricorrenti e delle altre persone indicate in ricorso, nonché del Pubblico Ministero in sede. All'udienza del 7.11.2025, presente il P.M., si procedeva all'esame dell'interdicendo ed all'audizione della ricorrente, del padre ( ) e del fratello ( Persona_1 Per_2 dell'interdicendo, presenti personalmente.
[...]
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione di merito, il difensore della parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti, rinunciando all'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali. Il G.I., preso atto di ciò, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, si rileva che nel giudizio di interdizione parenti ed affini dell'interdicendo, che ai sensi dell'art. 712 c.p.c. devono essere indicati nel ricorso introduttivo ed ai quali il ricorso medesimo deve essere notificato, non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un compito "consultivo" e cioè di fonti di utili informazioni al giudice. Di talché, escluso che detti parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, ne discende che, non intervenuti ne' chiamati in primo grado, sarebbero facoltizzati ad impugnare la prima sentenza soltanto deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione e tali da far decidere il giudizio diversamente (Cass. n. 1023/1982; Cass. n. 2218/1989; Cass. n. 15346/2000; Cass n. 9628/2009). La difesa della ricorrente ha nella specie dichiarato che gli altri parenti dell'interdicendo, pur a conoscenza della presente procedura, non si occupano della cura di sicchè non potrebbero fornire informazioni utili ai fini della definizione della CP_1 presente controversia.
Nel merito, la domanda di interdizione è fondata e, pertanto, può essere accolta. Il nuovo testo dell'articolo 414 c.c. -rubricato “Persone che possono essere interdette”- sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età
o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione. Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia ed anche la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (così Cass. Civ., n. 13584/2006). Nel caso di specie, l'esame dell'interdicendo ha evidenziato come la complessiva condizione di menomazione psico-fisica dello stesso comporti la sua incapacità di comprendere e di volere nonché di compiere in autonomia qualsiasi atto della vita quotidiana. Invero, l'interdicendo non ha risposto ad alcune delle domande (peraltro molto semplici) a lui rivolte dal G.I., mostrando di non essere orientato nel tempo e nello spazio. L'interdicendo non è stato in grado di articolare alcuna frase compiuta e/o di
2 rapportarsi con il mondo esterno e non è stato in grado, al termine dell'esame, di apporre la propria sottoscrizione. Appare, pertanto, del tutto evidente che la patologia dalla quale risulta affetto l'interdicendo [concernente le facoltà sensoriali, intellettive e volitive (formazione e manifestazione della volontà)], comprovata dalla documentazione medica allegata al ricorso e rilasciata da struttura pubblica - dove si attesta che egli è affetto da sindrome da duplicazione/deficienza cromosomica;
non deambula, automatismi dei movimenti;
linguaggio assente, non mantiene la posizione eretta, è incistante la posizione seduta' -, non solo è abituale ma è di entità tale - comportando la compromissione manifesta delle funzioni cognitive superiori - da rendere l'interdicendo incapace di provvedere ai propri interessi, così come indicato dall'articolo 414 c.c. citato, né vi sono possibilità che le patologie elencate regrediscano in futuro. Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi in cui versa l'interdicendo (a causa della oggettiva gravità della patologia da cui è affetto) e dalle necessità di gestione e conservazione dei beni di cui egli è titolare (percepisce pensione di invalidità) portano ad affermare che, per l'interdicendo, la tutela più adeguata ed idonea sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come richiesto concordemente non solo dalla ricorrente, dal padre e dal fratello dell'interdicendo, ma anche dal Pubblico Ministero, dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme di tutela rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno. Alla nomina del tutore provvederà il Giudice Tutelare a norma dell'art. 424 c.c.. Nulla per le spese attesa l'assenza di opposizione da parte dell'interdicendo. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 15.9.2025 da con l'intervento del pubblico Parte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...] e residente in CP_1
Bitonto alla via Palombaio 33;
2. ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e le comunicazioni entro dieci giorni al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e del protutore, all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, all'Archivio Notarile ed al Consiglio Notarile;
3. nulla per le spese;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del Tribunale, il giorno 2.12.2025.
Il Presidente
PP IS
Il Giudice estensore
AN Di OI
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