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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/11/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2114/2022
TRIBUNALE di VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2114/2022
Oggi 19 novembre 2025, davanti al giudice dott.ssa Carlotta Bruno, sono presenti:
Per l'avv. RU LI oggi sostituito dall'Avv. Parte_1 Tiziano Montagna Per l'avv. PENNESE IN CP_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi alla memoria da ultimo depositata in data 17.11.2025 con la quale ha rinunciato alla domanda di condanna del resistente al pagamento della indennità di occupazione;
si riporta alle conclusioni ivi precisate.
Parte resistente anche alla luce delle memorie depositate insiste nel rigetto della domanda relativa al carattere abusivo della occupazione. In ogni caso, chiede di tener conto della rinuncia alla domanda ai fini della valutazione delle spese.
L'avv. Montagna eccepisce la tardività del deposito della documentazione e della memoria di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, riservando la lettura del provvedimento al termine della trattazione delle cause chiamate all'odierna udienza.
All'esito della camera di consiglio, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato ex art. 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2114/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RU LI
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNESE CP_1 C.F._2
IN
- parte resistente -
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Il signor ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Velletri il Parte_1 signor onde conseguire la condanna dello stesso alla restituzione dell'unità CP_2 immobiliare di sua proprietà, sita in Nettuno (RM) alla via Lombardia n. 87 e identificata al catasto fabbricati al foglio 30, particella 695 sub. 8, categoria A/2, classe 2.
pagina 2 di 6 Ha chiesto altresì la condanna dei convenuti al pagamento della indennità di occupazione nell'ammontare complessivo di € 5.520,00 pari alle mensilità dei mesi da giugno 2021 al mese di marzo 2022, oltre al risarcimento per l'ulteriore occupazione senza titolo quantificata in € 552,00 mensili fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
A fondamento della sua domanda, ha dedotto: (i) di aver ereditato il bene dal fratello deceduto in data 23.5.2021; (ii) che tale immobile era occupato Persona_1 abusivamente da alcuni anni dall'odierno convenuto, il quale vi aveva anche preso la residenza;
(iii) che l'ADS del fratello defunto aveva presentato nel giugno 2021 istanza di mediazione civile, ma il procedimento di mediazione si concludeva con il verbale di mancata conciliazione stante la mancata comparizione senza giustificato motivo del CP_1
Alla prima udienza il convenuto, regolarmente convocato, non compariva, e veniva dichiarato contumace.
Il G.I. ammetteva parzialmente le domande istruttorie di parte ricorrente e fissava udienza per l'interrogatorio formale del convenuto.
In data 16.6.2023 si costituiva il convenuto rilevando di vivere nell'immobile con la CP_1 famiglia nel 2006; che tale si era presentato come delegato del de Persona_2 cuius di aver corrisposto mensilmente il canone di € 350,00 oltre oneri Persona_1 condominiali al;
che nel 2017 lo avrebbe chiesto il rilascio Persona_2 Pt_1 dell'immobile, ma successivamente avrebbe stabilito contatti con il il quale avrebbe CP_1 cessato i pagamenti al su consiglio dell'ADS. Chiedeva quindi il rigetto della Persona_2 domanda.
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 27.5.2025 la causa veniva rimessa in istruttoria, attesa l'erronea concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., disposizione non applicabile alla fattispecie.
Veniva quindi fissata udienza per la discussione e la decisione ex artt. 447 bis e 429 c.p.c..
Con note autorizzate del 17.11.2025, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa alla indennità di occupazione.
All'udienza del 19.11.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come in epigrafe.
***
pagina 3 di 6 Tanto premesso, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l'immobile sito in
Nettuno (RM), via Lombardia n. 87, identificato al catasto fabbricati al foglio 30, particella
695 sub. 8, categoria A/2, classe 2.
Ai fini dell'esatta delimitazione del thema decidendum, va osservato che il signor Pt_1 ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna di parte convenuta al rilascio degli immobili sopra identificati, assumendo che gli stessi siano abusivamente occupati.
Si ricorda che, in tema di occupazione senza titolo, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno stabilito che “L'azione personale di restituzione è destinata a ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta pagina 4 di 6 ferma dall'attore come personale. Tuttavia, l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, a domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (Cass. sez. un., 28.03.2014, n. 7305).
Orbene, l'azione promossa dal ricorrente dev'essere qualificata come rivendica ex art. 948
c.c., non essendo stata adeguatamente documentata dal resistente l'esistenza di un contratto di locazione. Il ha infatti prodotto in giudizio unicamente delle ricevute di pagamento CP_1 di canoni che afferma essere state rilasciate da un soggetto terzo, il quale si sarebbe finto procuratore del de cuius Persona_1
Ciò posto, si osserva in diritto che, secondo orientamento consolidato e generale, nel giudizio di rivendica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di pagina 4 di 6 acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. civ., 10 settembre 2018, n. 21940; Cass. civ., 18 gennaio 2017, n. 1210; Cass. civ., 4 dicembre 2014, n. 25643; Cass. civ., 18 agosto 1964, n. 2325).
Il rigore della prova è tuttavia attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'appartenenza del bene e, comunque, dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (Cass. II, n. 694/2016; Cass. II, n. 22598/2010).
Nella specie, lo ha prodotto in giudizio il certificato di decesso del proprietario Pt_1 originario, del quale è unico erede, unitamente alla dichiarazione di successione e alla visura del bene. In base ai sopra indicati principi, deve pertanto ritenersi adempiuto il suo onere probatorio.
Risulta altresì provata l'occupazione degli immobili suindicati ad opera del convenuto, il quale, costituitosi in giudizio, non contesta di aver occupato il bene. Tale circostanza è stata altresì confermata in sede di interrogatorio formale e di escussione testimoniale (quanto al convenuto, lo stesso ha dichiarato di pagare un canone di locazione a un soggetto terzo;
tuttavia, si ribadisce, non ha fornito prova del relativo contratto – si veda sul punto anche quanto dichiarato dal teste avv. De Gregorio, amministratore di sostegno di Per_1
“l'occupante mi diceva che aveva un contratto di locazione, ma di tale contratto
[...] non mi ha mai fornito prova, né risulta che sia stato mai registrato;
sapevo che lo Pt_1 che abitava in Germania aveva incaricato un amministratore di condominio di cui non ricordo il nome che si interessava di locare i beni immobili dello faceva redigere Pt_1
i contratti e li spedica allo che li sottoscriveva;
i contratti riguardavano lo stesso Pt_1 immobile ma con altri soggetti, antecedenti al mio incarico;
quello del resistente non c'era, né ho mai ricevuto denaro dalla locazione”).
Alla luce di quanto sopra deve pertanto trovare accoglimento la domanda di rilascio dei beni a favore di . Parte_1
Per l'effetto, il convenuto, occupante sine titulo, va condannato al rilascio dell'immobile sopra identificato in favore del ricorrente.
pagina 5 di 6 Attesa la rinuncia di parte ricorrente alla domanda di condanna del resistente al pagamento di un'indennità di occupazione dell'immobile, il Tribunale non deve pronunciarsi sul punto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nei parametri minimi, stante la ridotta attività svolta, vanno pertanto poste a carico di parte convenuta in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara occupante sine titulo dell'immobile sito in Nettuno (RM), via CP_2
Lombardia n. 87, identificato al catasto fabbricati al foglio 30, particella 695 sub. 8, categoria A/2, classe 2;
2) condanna all'immediato rilascio dell'immobile; CP_2
3) condanna altresì parte convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente Parte_1 le spese di giudizio, che liquida in euro 1.278,00 per compensi ed euro 264,00 per
[...] spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Deposito della motivazione contestuale.
Velletri, 19 novembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 6 di 6
TRIBUNALE di VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2114/2022
Oggi 19 novembre 2025, davanti al giudice dott.ssa Carlotta Bruno, sono presenti:
Per l'avv. RU LI oggi sostituito dall'Avv. Parte_1 Tiziano Montagna Per l'avv. PENNESE IN CP_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi alla memoria da ultimo depositata in data 17.11.2025 con la quale ha rinunciato alla domanda di condanna del resistente al pagamento della indennità di occupazione;
si riporta alle conclusioni ivi precisate.
Parte resistente anche alla luce delle memorie depositate insiste nel rigetto della domanda relativa al carattere abusivo della occupazione. In ogni caso, chiede di tener conto della rinuncia alla domanda ai fini della valutazione delle spese.
L'avv. Montagna eccepisce la tardività del deposito della documentazione e della memoria di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, riservando la lettura del provvedimento al termine della trattazione delle cause chiamate all'odierna udienza.
All'esito della camera di consiglio, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato ex art. 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2114/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RU LI
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNESE CP_1 C.F._2
IN
- parte resistente -
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Il signor ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Velletri il Parte_1 signor onde conseguire la condanna dello stesso alla restituzione dell'unità CP_2 immobiliare di sua proprietà, sita in Nettuno (RM) alla via Lombardia n. 87 e identificata al catasto fabbricati al foglio 30, particella 695 sub. 8, categoria A/2, classe 2.
pagina 2 di 6 Ha chiesto altresì la condanna dei convenuti al pagamento della indennità di occupazione nell'ammontare complessivo di € 5.520,00 pari alle mensilità dei mesi da giugno 2021 al mese di marzo 2022, oltre al risarcimento per l'ulteriore occupazione senza titolo quantificata in € 552,00 mensili fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
A fondamento della sua domanda, ha dedotto: (i) di aver ereditato il bene dal fratello deceduto in data 23.5.2021; (ii) che tale immobile era occupato Persona_1 abusivamente da alcuni anni dall'odierno convenuto, il quale vi aveva anche preso la residenza;
(iii) che l'ADS del fratello defunto aveva presentato nel giugno 2021 istanza di mediazione civile, ma il procedimento di mediazione si concludeva con il verbale di mancata conciliazione stante la mancata comparizione senza giustificato motivo del CP_1
Alla prima udienza il convenuto, regolarmente convocato, non compariva, e veniva dichiarato contumace.
Il G.I. ammetteva parzialmente le domande istruttorie di parte ricorrente e fissava udienza per l'interrogatorio formale del convenuto.
In data 16.6.2023 si costituiva il convenuto rilevando di vivere nell'immobile con la CP_1 famiglia nel 2006; che tale si era presentato come delegato del de Persona_2 cuius di aver corrisposto mensilmente il canone di € 350,00 oltre oneri Persona_1 condominiali al;
che nel 2017 lo avrebbe chiesto il rilascio Persona_2 Pt_1 dell'immobile, ma successivamente avrebbe stabilito contatti con il il quale avrebbe CP_1 cessato i pagamenti al su consiglio dell'ADS. Chiedeva quindi il rigetto della Persona_2 domanda.
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 27.5.2025 la causa veniva rimessa in istruttoria, attesa l'erronea concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., disposizione non applicabile alla fattispecie.
Veniva quindi fissata udienza per la discussione e la decisione ex artt. 447 bis e 429 c.p.c..
Con note autorizzate del 17.11.2025, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa alla indennità di occupazione.
All'udienza del 19.11.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come in epigrafe.
***
pagina 3 di 6 Tanto premesso, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l'immobile sito in
Nettuno (RM), via Lombardia n. 87, identificato al catasto fabbricati al foglio 30, particella
695 sub. 8, categoria A/2, classe 2.
Ai fini dell'esatta delimitazione del thema decidendum, va osservato che il signor Pt_1 ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna di parte convenuta al rilascio degli immobili sopra identificati, assumendo che gli stessi siano abusivamente occupati.
Si ricorda che, in tema di occupazione senza titolo, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno stabilito che “L'azione personale di restituzione è destinata a ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta pagina 4 di 6 ferma dall'attore come personale. Tuttavia, l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, a domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (Cass. sez. un., 28.03.2014, n. 7305).
Orbene, l'azione promossa dal ricorrente dev'essere qualificata come rivendica ex art. 948
c.c., non essendo stata adeguatamente documentata dal resistente l'esistenza di un contratto di locazione. Il ha infatti prodotto in giudizio unicamente delle ricevute di pagamento CP_1 di canoni che afferma essere state rilasciate da un soggetto terzo, il quale si sarebbe finto procuratore del de cuius Persona_1
Ciò posto, si osserva in diritto che, secondo orientamento consolidato e generale, nel giudizio di rivendica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di pagina 4 di 6 acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. civ., 10 settembre 2018, n. 21940; Cass. civ., 18 gennaio 2017, n. 1210; Cass. civ., 4 dicembre 2014, n. 25643; Cass. civ., 18 agosto 1964, n. 2325).
Il rigore della prova è tuttavia attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'appartenenza del bene e, comunque, dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (Cass. II, n. 694/2016; Cass. II, n. 22598/2010).
Nella specie, lo ha prodotto in giudizio il certificato di decesso del proprietario Pt_1 originario, del quale è unico erede, unitamente alla dichiarazione di successione e alla visura del bene. In base ai sopra indicati principi, deve pertanto ritenersi adempiuto il suo onere probatorio.
Risulta altresì provata l'occupazione degli immobili suindicati ad opera del convenuto, il quale, costituitosi in giudizio, non contesta di aver occupato il bene. Tale circostanza è stata altresì confermata in sede di interrogatorio formale e di escussione testimoniale (quanto al convenuto, lo stesso ha dichiarato di pagare un canone di locazione a un soggetto terzo;
tuttavia, si ribadisce, non ha fornito prova del relativo contratto – si veda sul punto anche quanto dichiarato dal teste avv. De Gregorio, amministratore di sostegno di Per_1
“l'occupante mi diceva che aveva un contratto di locazione, ma di tale contratto
[...] non mi ha mai fornito prova, né risulta che sia stato mai registrato;
sapevo che lo Pt_1 che abitava in Germania aveva incaricato un amministratore di condominio di cui non ricordo il nome che si interessava di locare i beni immobili dello faceva redigere Pt_1
i contratti e li spedica allo che li sottoscriveva;
i contratti riguardavano lo stesso Pt_1 immobile ma con altri soggetti, antecedenti al mio incarico;
quello del resistente non c'era, né ho mai ricevuto denaro dalla locazione”).
Alla luce di quanto sopra deve pertanto trovare accoglimento la domanda di rilascio dei beni a favore di . Parte_1
Per l'effetto, il convenuto, occupante sine titulo, va condannato al rilascio dell'immobile sopra identificato in favore del ricorrente.
pagina 5 di 6 Attesa la rinuncia di parte ricorrente alla domanda di condanna del resistente al pagamento di un'indennità di occupazione dell'immobile, il Tribunale non deve pronunciarsi sul punto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nei parametri minimi, stante la ridotta attività svolta, vanno pertanto poste a carico di parte convenuta in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara occupante sine titulo dell'immobile sito in Nettuno (RM), via CP_2
Lombardia n. 87, identificato al catasto fabbricati al foglio 30, particella 695 sub. 8, categoria A/2, classe 2;
2) condanna all'immediato rilascio dell'immobile; CP_2
3) condanna altresì parte convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente Parte_1 le spese di giudizio, che liquida in euro 1.278,00 per compensi ed euro 264,00 per
[...] spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Deposito della motivazione contestuale.
Velletri, 19 novembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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