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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 20/02/2026, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 590/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA TO, EL
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1298/2022 depositato il 28/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sogliano Cavour - Piazza Armando Diaz 20 73010 Sogliano Cavour LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1631/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 15/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20160000057 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1631/2021, pronunciata in data 19/10/2021 e depositata in data 15/112021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato dalla Ricorrente_1 società cooperativa sociale nei confronti del Comune di Sogliano Cavour avverso avviso di accertamento n. 20160000057 del 27/11/2020, notificato in data 28/12/2020 e avente ad oggetto omesso versamento della tassa sui rifiuti (Tari) - anno 2016 per complessivi Euro 3.239,00.
L'atto impositivo riguardava il compendio immobiliare adibito a Indirizzo_1 e censito nel NCEU al foglio xxx, particelle xx (sub 3), x (sub 1), xxx (sub 2) e yyxy (sub 2).
Le doglianze della società ricorrente si sostanziavano nella mancata e/o errata applicazione da parte dell'Ente civico dell'art. 1, commi 645-649, della Legge n. 147/2013 e del Regolamento comunale.
Deduceva, altresì, sulla illegittimità ed erroneità dell'imposizione fiscale anche in relazione alla superficie ed alla tipologia dell'immobile.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
Il Comune di Sogliano Cavour, ritualmente evocato in causa, si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni, ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria e chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese processuali.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure ritenevano infondate tutte le censure partecipate dalla ricorrente e confermavano la legittimità della pretesa tributaria.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la società Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante reiterava le motivazioni, già argomentate in primo grado, sottese alla nullità dell'atto impositivo.
Il Comune di Sogliano Cavour si costituiva nel presente giudizio chiedendo, in via principale, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione art. 53 del D.Lgs. n. 546/92, e, in subordine, la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 19/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, sulla inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/92, questa Corte osserva che l'art. 53 del D.Lgs. n. 546/92 così prevede: <
1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3>>.
Orbene, l'appello, così come proposto, rispetta la citata previsione normativa, con indicazione dei motivi specifici di impugnazione.
Sul punto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende uniformarsi,
l'appellante che intenda dolersi di un'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di primo grado può anche limitarsi a chiedere al Giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello.
Ed ancora, in tema di contenzioso tributario, l'inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, dell'atto di appello è limitata al solo caso in cui nell'appello si ometta il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, ovvero a quello in cui il gravame non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante la censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass. ord. n. 1461 del 20/01/2017).
Infatti, la sanzione dell'inammissibilità è connessa solo alla loro mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato (Cassazione, sentenza n. 10524/2017). <premesso che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, stregua dei presupposti fatto e diritto in esso indicati, ed avente oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo primo grado>> (Cass. sentenza n. 25756/14), questa Corte ritiene, nella fattispecie esaminata, che Parte appellante abbia evidenziato le ragioni dell'appello.
Pertanto, la doglianza dell'Ufficio è destituita di pregio giuridico.
In secundis, tenendo presente che, nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dalla contribuente nel ricorso introduttivo di primo grado, occorre dare preliminarmente riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini, in via pregiudiziale, si chiedeva l'annullamento dell'atto.
E quindi, nel merito della vicenda processuale, si esaminano i motivi contenuti nel ricorso in appello, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica.
Si prende atto che la società appellante è una società cooperativa sociale organizzata in forma non lucrativa di tipo “A”, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge n. 381/91 e dell'art. 2, comma 1 della L.R.
Puglia 21/93, e svolge attività di gestione dei servizi sociosanitari ed assistenziali nella Indirizzo_1 in regime di convenzionamento con l'ASL di Lecce, come da accordo contrattuale in atti.
È bene precisare che la natura giuridica di società cooperativa sociale e i fini da essa perseguiti non incidono sul presupposto impositivo in quanto ai sensi dell'art. 1, comma 642, della Legge n. 147/2013: <la tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali aree scoperte, uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani…>>.
Rileva, quindi, la destinazione del complesso immobiliare oggetto della tassazione (casa di riposo protetta per anziani) ai fini della classificazione della stessa per l'applicazione della relativa tariffa.
Per quanto concerne, invece, l'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, occorre sottolineare la previsione normativa dettata in materia dai commi compresi tra il 161 e il 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006.
Tale quadro normativo, fondamentale per l'applicazione dei tributi locali in potestà agli Enti Locali in genere,
è in grado non solo di definire con chiarezza termini, modalità ed esercizio della fase accertativa, ma anche di dare attuazione a istituti propri dello Statuto del contribuente.
Sul sistema sanzionatorio si opera un richiamo diretto ai decreti cardine riguardanti le sanzioni tributarie.
Non meno importante la disposizione contenuta nel comma 169, strategica al fine della certezza di aliquote a tariffe, sia per la certezza di entrata sia per gli adempimenti del contribuente.
Il comma 162 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 rappresenta una norma fondamentale per il contenuto minimo di un atto tipico di accertamento, che include sia elementi di sostanza sia elementi di forma. L'esame di questa disposizione è fondamentale per salvaguardare la legittimità degli atti e rendere la pretesa sostenibile anche nella possibile fase di contenzioso, sede nella quale la questione della carenza di requisiti rappresenta spesso motivo di contenzioso.
Il comma 162 prevede che: <gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati relazione ai presupposti fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve allegato all'atto lo richiama, salvo quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo>>.
Il comma 162 è redatto in perfetta coerenza con le disposizioni dello Statuto del contribuente, in particolare con l'art. 7 della legge 212/2000, dedicato alla chiarezza e alla motivazione degli atti, che ha lo scopo di assicurare ai contribuenti la necessaria chiarezza e trasparenza in ordine all'iter logico seguito dall'amministrazione nella predisposizione dell'atto. Poiché l'avviso di accertamento ha carattere di
“provocatio ad opponendum”, l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “an” e “quantum debeatur” (Cass. n. 1209 del 4/02/2000).
La motivazione dell'atto deve essere costruita sulla base della contestazione che viene mossa al contribuente e che dovrà delineare la pretesa tributaria, come avvenuto nel caso di specie, tant'è che la società contribuente ha svolto le sue difese in opposizione all'atto impositivo.
Nel merito, si prende atto che la medesima società ha depositato in atti:
- la planimetria dei locali, ove si svolge l'attività economica, redatta dal tecnico incaricato arch. Nominativo_1;
- la relazione tecnica in cui viene illustrata la planimetria;
- la visura camerale ove si evince che l'attività svolta è quella di SS (casa protetta);
- i formulari di identificazione rifiuti relativi alle annualità dal 2014 al 2018, da cui si evince che la società contribuente produce regolarmente e continuativamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- la convenzione stipulata con il fornitore ditta Società_2, abilitato allo smaltimento dei rifiuti speciali.
Orbene, il Comune ha assoggettato ad imposizione TARI la superficie di mq. 650 riferita al compendio immobiliare di proprietà della società contribuente, la cui utenza rientra nella categoria “Case di cura e di riposo”, in forza delle disposizioni del DPR n. 158/99 e dell'art. 37 del Regolamento Comunale IUC.
Tuttavia, secondo Parte appellante, la superficie tassabile dovrebbe essere determinata al netto degli arredi con esclusione delle superfici (bagni, camere di degenza e chiesetta), per le quali non sarebbe dovuto il tributo, come precisato nell'elaborato peritale.
Sul punto, l'art. 1 della Legge n. 147/2013 così prevede:
- comma 645, <…la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e della aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati>>;
- comma 649, <…nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente>>.
Ne deriva l'infondatezza delle argomentazioni partecipate dall'appellante.
Peraltro, per superficie calpestabile si deve intendere la superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, eventuali scale interne, ecc., (e non al netto di arredi), così come previsto anche dall'art. 29 del Regolamento comunale IUC, che stabilisce: <la tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali aree scoperte, uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani…>>.
Ne consegue che dalla superficie tassabile non potranno essere escluse le camere di degenza, i bagni e la chiesetta (melius, camera ardente), poiché, come noto, i predetti ambienti formano rifiuti urbani, e, pertanto, sono soggetti a imposizione.
Riguardo, invece, ai “rifiuti speciali” (codice 18.01.03, rifiuto speciale sanitario pericoloso), questa Corte osserva che, in sede di accertamento, l'Ente impositore ha escluso l'area destinata a c.d. medicheria ritenendola, correttamente, interessata alla loro produzione.
Di conseguenza, come precisato dal medesimo Ente, gli altri rifiuti sanitari, segnatamente quelli derivanti da strutture che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca (D.P.R. n. 254/2003, art. 2), sono assoggettabili al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani (ad esempio: rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti, dalla attività di ristorazione, vetro, carta, cartone, plastica, spazzatura, rifiuti derivanti da attività di giardinaggio, pannolini pediatrici e pannoloni, etc).
D'altronde, è facilmente rilevabile come il quantitativo di rifiuti speciali conferiti alla ditta Società_2 sia stato di complessivi Kg. 430 per l'intero anno 2016, e quindi di circa kg. 1 al giorno;
trattasi di una quantità oltremodo modesta rispetto al quantitativo giornaliero riferibile ai rifiuti sanitari (non pericolosi).
Pertanto, occorre ritenere le doglianze, come partecipate dall'appellante, destituite di pregio giuridico, palesemente caratterizzate da genericità, prive di adeguato corredo probatorio, assertive e inidonee a superare la valenza probatoria degli elementi accertativi posti a fondamento della pretesa tributaria.
In ultimo, si rileva l'infondatezza della domanda di risarcimento danni, ex art. 96 c.p.c., avanzata dal Comune appellato, in quanto la condotta della società contribuente non appare connotata da malafede o colpa grave. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che si liquidano in € 991,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA TO, EL
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1298/2022 depositato il 28/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sogliano Cavour - Piazza Armando Diaz 20 73010 Sogliano Cavour LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1631/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 15/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20160000057 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1631/2021, pronunciata in data 19/10/2021 e depositata in data 15/112021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato dalla Ricorrente_1 società cooperativa sociale nei confronti del Comune di Sogliano Cavour avverso avviso di accertamento n. 20160000057 del 27/11/2020, notificato in data 28/12/2020 e avente ad oggetto omesso versamento della tassa sui rifiuti (Tari) - anno 2016 per complessivi Euro 3.239,00.
L'atto impositivo riguardava il compendio immobiliare adibito a Indirizzo_1 e censito nel NCEU al foglio xxx, particelle xx (sub 3), x (sub 1), xxx (sub 2) e yyxy (sub 2).
Le doglianze della società ricorrente si sostanziavano nella mancata e/o errata applicazione da parte dell'Ente civico dell'art. 1, commi 645-649, della Legge n. 147/2013 e del Regolamento comunale.
Deduceva, altresì, sulla illegittimità ed erroneità dell'imposizione fiscale anche in relazione alla superficie ed alla tipologia dell'immobile.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
Il Comune di Sogliano Cavour, ritualmente evocato in causa, si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni, ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria e chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese processuali.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure ritenevano infondate tutte le censure partecipate dalla ricorrente e confermavano la legittimità della pretesa tributaria.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la società Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante reiterava le motivazioni, già argomentate in primo grado, sottese alla nullità dell'atto impositivo.
Il Comune di Sogliano Cavour si costituiva nel presente giudizio chiedendo, in via principale, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione art. 53 del D.Lgs. n. 546/92, e, in subordine, la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 19/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, sulla inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/92, questa Corte osserva che l'art. 53 del D.Lgs. n. 546/92 così prevede: <
1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3>>.
Orbene, l'appello, così come proposto, rispetta la citata previsione normativa, con indicazione dei motivi specifici di impugnazione.
Sul punto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende uniformarsi,
l'appellante che intenda dolersi di un'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di primo grado può anche limitarsi a chiedere al Giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello.
Ed ancora, in tema di contenzioso tributario, l'inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, dell'atto di appello è limitata al solo caso in cui nell'appello si ometta il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, ovvero a quello in cui il gravame non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante la censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass. ord. n. 1461 del 20/01/2017).
Infatti, la sanzione dell'inammissibilità è connessa solo alla loro mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato (Cassazione, sentenza n. 10524/2017). <premesso che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, stregua dei presupposti fatto e diritto in esso indicati, ed avente oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo primo grado>> (Cass. sentenza n. 25756/14), questa Corte ritiene, nella fattispecie esaminata, che Parte appellante abbia evidenziato le ragioni dell'appello.
Pertanto, la doglianza dell'Ufficio è destituita di pregio giuridico.
In secundis, tenendo presente che, nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dalla contribuente nel ricorso introduttivo di primo grado, occorre dare preliminarmente riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini, in via pregiudiziale, si chiedeva l'annullamento dell'atto.
E quindi, nel merito della vicenda processuale, si esaminano i motivi contenuti nel ricorso in appello, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica.
Si prende atto che la società appellante è una società cooperativa sociale organizzata in forma non lucrativa di tipo “A”, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge n. 381/91 e dell'art. 2, comma 1 della L.R.
Puglia 21/93, e svolge attività di gestione dei servizi sociosanitari ed assistenziali nella Indirizzo_1 in regime di convenzionamento con l'ASL di Lecce, come da accordo contrattuale in atti.
È bene precisare che la natura giuridica di società cooperativa sociale e i fini da essa perseguiti non incidono sul presupposto impositivo in quanto ai sensi dell'art. 1, comma 642, della Legge n. 147/2013: <la tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali aree scoperte, uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani…>>.
Rileva, quindi, la destinazione del complesso immobiliare oggetto della tassazione (casa di riposo protetta per anziani) ai fini della classificazione della stessa per l'applicazione della relativa tariffa.
Per quanto concerne, invece, l'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, occorre sottolineare la previsione normativa dettata in materia dai commi compresi tra il 161 e il 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006.
Tale quadro normativo, fondamentale per l'applicazione dei tributi locali in potestà agli Enti Locali in genere,
è in grado non solo di definire con chiarezza termini, modalità ed esercizio della fase accertativa, ma anche di dare attuazione a istituti propri dello Statuto del contribuente.
Sul sistema sanzionatorio si opera un richiamo diretto ai decreti cardine riguardanti le sanzioni tributarie.
Non meno importante la disposizione contenuta nel comma 169, strategica al fine della certezza di aliquote a tariffe, sia per la certezza di entrata sia per gli adempimenti del contribuente.
Il comma 162 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 rappresenta una norma fondamentale per il contenuto minimo di un atto tipico di accertamento, che include sia elementi di sostanza sia elementi di forma. L'esame di questa disposizione è fondamentale per salvaguardare la legittimità degli atti e rendere la pretesa sostenibile anche nella possibile fase di contenzioso, sede nella quale la questione della carenza di requisiti rappresenta spesso motivo di contenzioso.
Il comma 162 prevede che: <gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati relazione ai presupposti fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve allegato all'atto lo richiama, salvo quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo>>.
Il comma 162 è redatto in perfetta coerenza con le disposizioni dello Statuto del contribuente, in particolare con l'art. 7 della legge 212/2000, dedicato alla chiarezza e alla motivazione degli atti, che ha lo scopo di assicurare ai contribuenti la necessaria chiarezza e trasparenza in ordine all'iter logico seguito dall'amministrazione nella predisposizione dell'atto. Poiché l'avviso di accertamento ha carattere di
“provocatio ad opponendum”, l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “an” e “quantum debeatur” (Cass. n. 1209 del 4/02/2000).
La motivazione dell'atto deve essere costruita sulla base della contestazione che viene mossa al contribuente e che dovrà delineare la pretesa tributaria, come avvenuto nel caso di specie, tant'è che la società contribuente ha svolto le sue difese in opposizione all'atto impositivo.
Nel merito, si prende atto che la medesima società ha depositato in atti:
- la planimetria dei locali, ove si svolge l'attività economica, redatta dal tecnico incaricato arch. Nominativo_1;
- la relazione tecnica in cui viene illustrata la planimetria;
- la visura camerale ove si evince che l'attività svolta è quella di SS (casa protetta);
- i formulari di identificazione rifiuti relativi alle annualità dal 2014 al 2018, da cui si evince che la società contribuente produce regolarmente e continuativamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- la convenzione stipulata con il fornitore ditta Società_2, abilitato allo smaltimento dei rifiuti speciali.
Orbene, il Comune ha assoggettato ad imposizione TARI la superficie di mq. 650 riferita al compendio immobiliare di proprietà della società contribuente, la cui utenza rientra nella categoria “Case di cura e di riposo”, in forza delle disposizioni del DPR n. 158/99 e dell'art. 37 del Regolamento Comunale IUC.
Tuttavia, secondo Parte appellante, la superficie tassabile dovrebbe essere determinata al netto degli arredi con esclusione delle superfici (bagni, camere di degenza e chiesetta), per le quali non sarebbe dovuto il tributo, come precisato nell'elaborato peritale.
Sul punto, l'art. 1 della Legge n. 147/2013 così prevede:
- comma 645, <…la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e della aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati>>;
- comma 649, <…nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente>>.
Ne deriva l'infondatezza delle argomentazioni partecipate dall'appellante.
Peraltro, per superficie calpestabile si deve intendere la superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, eventuali scale interne, ecc., (e non al netto di arredi), così come previsto anche dall'art. 29 del Regolamento comunale IUC, che stabilisce: <la tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali aree scoperte, uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani…>>.
Ne consegue che dalla superficie tassabile non potranno essere escluse le camere di degenza, i bagni e la chiesetta (melius, camera ardente), poiché, come noto, i predetti ambienti formano rifiuti urbani, e, pertanto, sono soggetti a imposizione.
Riguardo, invece, ai “rifiuti speciali” (codice 18.01.03, rifiuto speciale sanitario pericoloso), questa Corte osserva che, in sede di accertamento, l'Ente impositore ha escluso l'area destinata a c.d. medicheria ritenendola, correttamente, interessata alla loro produzione.
Di conseguenza, come precisato dal medesimo Ente, gli altri rifiuti sanitari, segnatamente quelli derivanti da strutture che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca (D.P.R. n. 254/2003, art. 2), sono assoggettabili al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani (ad esempio: rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti, dalla attività di ristorazione, vetro, carta, cartone, plastica, spazzatura, rifiuti derivanti da attività di giardinaggio, pannolini pediatrici e pannoloni, etc).
D'altronde, è facilmente rilevabile come il quantitativo di rifiuti speciali conferiti alla ditta Società_2 sia stato di complessivi Kg. 430 per l'intero anno 2016, e quindi di circa kg. 1 al giorno;
trattasi di una quantità oltremodo modesta rispetto al quantitativo giornaliero riferibile ai rifiuti sanitari (non pericolosi).
Pertanto, occorre ritenere le doglianze, come partecipate dall'appellante, destituite di pregio giuridico, palesemente caratterizzate da genericità, prive di adeguato corredo probatorio, assertive e inidonee a superare la valenza probatoria degli elementi accertativi posti a fondamento della pretesa tributaria.
In ultimo, si rileva l'infondatezza della domanda di risarcimento danni, ex art. 96 c.p.c., avanzata dal Comune appellato, in quanto la condotta della società contribuente non appare connotata da malafede o colpa grave. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che si liquidano in € 991,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti.