Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1423
TAR
Sentenza 19 febbraio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Errata applicazione del DM 11 gennaio 2017

    Il DM 11 gennaio 2017 non è retroattivamente applicabile ai progetti presentati prima della sua entrata in vigore, per i quali si applica il precedente DM 28 dicembre 2012.

  • Accolto
    Asserita doppia rendicontazione

    La ricorrente ha chiarito che le RVC 1455 e 1454 riguardavano interventi distinti (cappotto termico e doppi vetri) o su diverse parti dello stesso edificio, e che per altri comuni si trattava di interventi su diversi elementi edilizi rendicontati con schede tecniche diverse. La mancata impugnazione di una delle RVC ha inoltre fatto venir meno l'ipotesi di duplicazione.

  • Accolto
    Mancata produzione dell'autodichiarazione del cliente partecipante

    Le regole tecniche vigenti al momento della presentazione delle RCV non imponevano la presentazione di un'autodichiarazione del cliente. Tale obbligo è stato introdotto solo successivamente con i 'Chiarimenti operativi'. Inoltre, trattandosi di immobili comunali, la destinazione pubblica era evidente.

  • Accolto
    Mancata dimostrazione della data di realizzazione degli interventi

    La data di realizzazione degli interventi è dimostrata dal certificato di fine lavori, come chiarito dall'AEEG. Il GSE non ha chiarito la ragione della necessità di ulteriore documentazione tecnica.

  • Accolto
    Mancata dimostrazione di ulteriori specifiche tecniche

    La corrispondenza tra la superficie e le caratteristiche tecniche era desumibile dalla documentazione prodotta. Il diniego si fonda sull'inadempimento di un onere formale introdotto ex post, non giustificato sul piano istruttorio, soprattutto trattandosi di metodo di valutazione standard.

  • Accolto
    Incompleta compilazione dei file excel di rendicontazione

    Le criticità nei file excel erano eliminabili tramite soccorso istruttorio. Il GSE non poteva arrestarsi al mero riscontro formale di una mancanza documentale o incoerenza interna dei dati.

  • Accolto
    Poteri di firma del funzionario del comune di Celle di Bulgheria

    L'attestazione del RUP che aveva gestito la procedura di affidamento era valida. Eventuali ulteriori carenze avrebbero dovuto essere oggetto di soccorso istruttorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1423
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1423
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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