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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/06/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Castrovillari
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1144 / 2014 R.G.
Udienza del 24/6/2025.
Dinanzi al Giudice, dott.ssa Simona Graziuso, viene chiamata la causa di cui all'intestazione. Sono presenti:
- per L' Avv. DE FIORE VIRGINIA la quale insiste nell'accoglimento Parte_1
della domanda, pienamente fondata in fatto e in diritto;
- per IL COMUNE DI ALTOMONTE L'Avv. TRIPICCHIO MARCELLO il quale insiste in tutto quanto già dedotto in atti anche in relazione alla legittimazione passiva dell'IT e nel merito chiede il rigetto della domanda;
- per 'AVV. LETIZIA RUSCIANI per Controparte_1 delega dell' Avv. LAVIA ROSINA la quale si riporta alle conclusioni in atti e chiede il rigetto della domanda con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
l' Avv. CARELLI BASILE ALBERTO il quale CP_2 Controparte_3 contesta l'operatività della polizza e insiste nel rigetto della domanda;
- per La Dott.ssa FILOMENA Controparte_4
PALADINO per delega dell' Avv. NAPOLI FRANCESCO la quale si riporta a tutto quanto dedotto in atti
IL GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa. Le parti precisano riportandosi ai propri scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale insistendo nell'accoglimento delle conclusioni come riportate in atti.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado, iscritta al n. 1144/2014 del R. Gen. Aff. Cont. pendente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. De Fiore Virginia
ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_5 P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Tripicchio Marcello
(p.i. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_6 P.IVA_2 giusta procura in atti, dall'avv. Lavia Rosina
CONVENUTI NONCHÉ
(C.F. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta CP_7 P.IVA_3 procura in atti, dall'avv. Napoli Francesco
(P.I. ), rappresentata e difesa, Controparte_3 P.IVA_4 giusta procura in atti, dall'avv. Carelli Basile Alberto.
TERZI CHIAMATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il e la Parte_1 Controparte_5 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni dalla Controparte_1
stessa subiti in conseguenza di una caduta verificatasi in data 19 luglio 2011, alle ore 8.45, mentre stava percorrendo a piedi la Via Iannuzzi in , all'altezza CP_5
del numero civico 21/31.
L'attrice ha sostenuto in particolare:
- che la caduta si era verificata “a causa del manto stradale lasciato, dalla società
– esecutrice di lavori di Parte_2 metanizzazione appaltati dal Comune di – senza tappeto di usura e con CP_5
profonde buche";
- che a seguito dell'incidente era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Annunziata” di Cosenza, dove le era stata diagnosticata una frattura alla base del quinto metatarso del piede sinistro e un'escoriazione al ginocchio destro, con una prognosi iniziale di venti giorni, cui erano seguite ulteriori visite mediche e trattamenti, tra cui l'applicazione di un gesso e due cicli di fisioterapia;
- che la malattia si era conclusa formalmente il 27 ottobre 2011, ma con postumi permanenti, come attestato dalla relazione medica specialistica del consulente tecnico di parte;
- che nonostante una richiesta formale di risarcimento dei danni inviata sia al che alla società ella non aveva ottenuto alcun Controparte_5 CP_1
risarcimento dei danni.
Tanto premesso, l'attrice, ritenendo sussistente una responsabilità concorrente dell'appaltatore e dell'ente proprietario della strada, ha chiesto al Tribunale di: “1)
Nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_5
e della per il sinistro subito dalla sig.ra Controparte_1 e, per l'effetto, condannare gli stessi, al risarcimento di tutti i danni Pt_1 conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice quantificati in euro 6.168,77 comprensivi del danno biologico e morale nonché alle spese mediche sostenute pari ad euro 250,00, ovvero a quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Il , costituendosi in giudizio in data 22/5/2014, ha contestato Controparte_5
la fondatezza della domanda, ritenendola generica e contraddittoria e ha sostenuto che l'evento non fosse imputabile all'ente, poiché era stata emessa un'ordinanza che vietava il transito pedonale e veicolare nella zona interessata, la ditta esecutrice dai lavori era obbligata a segnalare e mettere in sicurezza l'area e la sig.ra Pt_1
risiedeva proprio nella via in questione e conosceva quindi bene lo stato dei luoghi, rendendo quindi la situazione di pericolo eventualmente generatasi non imprevedibile né inevitabile.
Il ha sostenuto che la responsabilità, se esistente, dovesse Controparte_5
ricadere esclusivamente sulla ditta e sulla committente dei CP_1 CP_7 lavori, in virtù di una convenzione stipulata nel 1988 che obbligava quest'ultima a manlevare il da ogni danno a terzi derivante dall'esecuzione delle opere. CP_5
Tanto premesso, il convenuto ha chiesto al Tribunale: “1) in Controparte_5
rito: fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo (la IT
Società Italiana per il Gas per azioni);
2) nel merito: rigettarsi la domanda proposta nei confronti del;
Controparte_5
subordinatamente, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannarsi la IT Società Italiana per il Gas per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne il Controparte_5
da ogni condanna in danno del stesso e/o condannare la predetta IT CP_5
Società Italiana per il gas per azioni a rimborsare eventuali somme che il
[...]
dovesse corrispondere;
emettere ogni altro provvedimento di Giustizia CP_5
e conseguenziale all'accoglimento della presente domanda. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, Iva e Cap come per legge, e salvo ogni altro diritto, ragione, azione”.
La convenuta si è Controparte_8
costituita in giudizio con comparsa depositata in data 12/6/2014 con la quale ha contestato integralmente la domanda, evidenziando che la descrizione resa in citazione risultava lacunosa con riguardo alla condotta dell'attrice, allo stato dei luoghi, alla dinamica dei fatti e al nesso causale e ha sostenuto che il cantiere era stato regolarmente segnalato con apposita segnaletica stradale e che i lavori erano stati eseguiti nel rispetto delle relative norme tecniche, così che alla stessa non poteva essere addebitata alcuna responsabilità, poiché la situazione non configurava un pericolo occulto o imprevedibile.
La predetta convenuta ha, inoltre, sostenuto che la sig.ra , residente nella Pt_1
stessa via dove si svolgevano i lavori, era perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi e avrebbe potuto evitare l'incidente usando la normale diligenza così che, anche qualora fosse stata accertata una responsabilità della stessa convenuta, avrebbe dovuto essere riconosciuto un concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento.
La dopo aver contestato anche il quantum del risarcimento richiesto, CP_1
ritenendolo sproporzionato, generico e non provato ha dichiarato di essere coperta da una polizza assicurativa con e ha chiesto di essere Controparte_9
autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa per essere manlevata da ogni eventuale condanna.
Tanto premesso, la convenuta ha chiesto al Tribunale di: “In via Preliminare CP_1
1) Autorizzare il sottoscritto procuratore ad evocare in causa la
[...]
, in persona del legale r.p.t., ex art. 106 e 271, disponendo Controparte_9
l'integrazione del contraddittorio, con conseguente spostamento della prima udienza al fine di consentire all'odierno convenuto la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., per essere da questa garantita e tenuta indenne dall'eventuale condanna e pertanto, manlevata da ogni pretesa attorea.
In subordine e nel merito
2) Rigettare la domanda proposta da , poiché infondata, in fatto ed in Parte_1
diritto e, non provata condannandola al pagamento delle spese e competenze di lite come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c., nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario.
3) In caso di accoglimento della domanda attorea, dichiarare, per le ragioni spiegate in premessa il concorso di colpa con conseguente diminuzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. 4) Conseguentemente dichiarare la Compagnia Unipol Assicurazioni tenuta a manlevare la società da tutti gli effetti derivanti da una ipotetica sentenza CP_1 di condanna”.
Con decreto del 12/6/2014 il G.I ha autorizzato la chiamata in causa della CP_10
della
[...] Controparte_9
La si è costituita in giudizio in data 05/02/2015 con Controparte_9
comparsa con la quale ha eccepito preliminarmente la mancanza di copertura assicurativa, argomentando che la polizza che la aveva stipulato era stata CP_1 limitata ai lavori eseguiti all'interno di fabbricati ed escludeva esplicitamente i danni da cedimento o franamento del terreno e quelli a condutture e impianti CP_11
oltre a prevedere una franchigia di 500 euro per sinistro e ha sostenuto che la non avesse rispettato l'obbligo di comunicazione del sinistro entro cinque CP_1
giorni, come da condizioni contrattuali, con conseguente decadenza dal diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.
La predetta compagnia assicuratrice, in subordine, nel merito, ha contestato la sussistenza della responsabilità della e ha chiesto al Tribunale di: CP_1
“dichiarare la mancanza di copertura assicurativa per le considerazioni di cui in narrativa e, quindi, dichiarare che la non è tenuta a Controparte_3
garantire e/o manlevare la da eventuali conseguenze Controparte_12
pregiudizievoli derivanti alla stessa dal presente giudizio ed in ogni caso ed in applicazione del contratto assicurativo R.C.T. estromettere dal giudizio la
[...]
non essendo la stessa legittimata passiva;
nel merito rigettare Controparte_3
la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
La Società Italiana per il Gas per Azioni, si è costituita in giudizio con CP_7
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4/11/2015, con la quale ha contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo di non essere responsabile per i danni lamentati dall'attrice, in quanto i lavori di metanizzazione erano stati appaltati alla società la quale aveva indicato come esecutrice la CP_13
consorziata che aveva realizzato le opere. CP_1
ha in particolare richiamato il contenuto del contratto di appalto CP_7 stipulato con nel quale quest'ultima si era assunta ogni responsabilità CP_13
nei confronti del committente, delle autorità pubbliche e dei terzi, impegnandosi a manlevare IT da qualsiasi onere derivante dall'esecuzione dei lavori e ha quindi sostenuto che, qualora il Tribunale avesse ritenuto fondata la domanda dell'attrice, avrebbe dovuto addebitare la responsabilità esclusivamente alla quale CP_1
esecutrice materiale delle opere. ha inoltre contestato il merito della domanda risarcitoria, ritenendo che CP_7
la sig.ra non avesse fornito prova sufficiente del fatto, del danno e del nesso Pt_1
causale e ha infine contestato la quantificazione del danno, ritenendola priva di riscontro probatorio
Le conclusioni che IT ha formulato sono state le seguenti: “Nel merito
In via principale: -dichiarare inammissibili, improcedibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande con l'atto di chiamata in causa di terze proposte;
in via subordinata: -nella denegata ipotesi in cui la domanda dovesse essere giudicata fondata, previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva della riconoscere che responsabile dei danni è l'impresa secutrice dei CP_7 lavori , al pagamento in favore dell i Controparte_6 CP_7 ogni e qualsiasi somma quest'ultima dovesse versare a fronte di eventuale condanna. -
Il tutto con rimborso di spese e compensi del presente giudizio in favore dell e a carico di chi di dovere. -”. CP_7
L'istruttoria è stata esperita mediante prove documentali, per testi ed espletamento di CTU medico-legale.
Il Tribunale osserva: occorre premettere che la fattispecie, come descritta dalla parte attrice, va ricondotta, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c..
Giova premettere che l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate dalla giurisprudenza della Cassazione, hanno ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481,
2482 e 2483).
Resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Ciò posto in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia ( da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza n.
14228 del 23/05/2023)
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato. L'art. 2051 cod. civ., infatti, nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma ciò nondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità
(cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7172 del 2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Sez. 3, Sentenza n.
8229 del 7/4/2010).
Grava, invece, sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto naturale, fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale. (Cass. Sez. 3, sent. n. 4279 del 19.02.2008; Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il danneggiato deve, quindi, in primo luogo dimostrare la relazione intercorrente fra il convenuto e la res, con la precisazione che per custode deve intendersi il soggetto che abbia il “governo” della cosa cioè un effettivo potere, di diritto o di fatto, che gli consenta di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo che non produca danno;
può perciò essere custode non solo il proprietario della cosa o l'usufruttuario, ma anche il possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che eserciti abusivamente il possesso o la detenzione.
La custodia si integra, infatti, quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 Cass.
01/02/2018, n. 2480).
Ne consegue che nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite. (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del
27/04/2023
Il secondo presupposto che il danneggiato è tenuto a provare - la derivazione del danno dalla cosa - si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso
è causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243); in tal caso, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Si richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (vedi Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013, Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 2013, Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Sez. 3,
Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019,
Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res e può essere integrato anche dal fatto del danneggiato (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010,
n. 9546, 24 febbraio 2011, n. 4476, n. 12032 del 2018).
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. (Sez. 3 -, Ordinanza n.
14228 del 23/05/2023).
Non occorre, quindi, che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte di
Cassazione (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775;
Cass.30/10/2018, n. 27724), ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis,
Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre,
l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Il comportamento colposo del danneggiato può infatti - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779).
La condotta del danneggiato, quindi, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del
22/12/2017; Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del
23/05/2023).
In particolare, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 34883 del 2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16568 del 2022).
Ciò posto in ordine ai principi che regolano la responsabilità ex art. 2051 c.c., il
Tribunale ritiene che la domanda sia infondata, non essendo stata formita prova del fatto come descritto da parte attrice.
Va innanzitutto evidenziato che in citazione parte attrice ha dedotto che “in data
19.07.2011, alle ore 08:45 circa, in Altomonte (CS), l'odierna attrice si trovava a percorrere a piedi la Via Iannuzzi quando, all'altezza del numero civico 21/31, cadeva rovinosamente a terra a causa del manto stradale lasciato, dalla società
– esecutrice di lavori di Parte_2 metanizzazione appaltati dal Comune di – senza tappeto di usura e con CP_5 profonde buche”.
La circostanza che la caduta sia avvenuta in quel tratto di strada e a causa del manto stradale privo di tappeto di usura e con buche non ha trovato riscontro nell'istruttoria svolta in corso di causa: deve, infatti, rilevarsi che solo uno dei testimoni escussi per parte attrice, ha dichiarato di aver Testimone_1
assistito alla caduta e che le dichiarazioni dallo stesso rese non consentono di ritenere provata la dinamica del fatto descritta dall'attrice.
Il predetto testimone ha, infatti, dapprima dedotto che l'attrice “nell'uscire di casa, non accorgendosi del dislivello presente sul manto stradale, rovinava a terra” e ha successivamente affermato: “preciso che la signora prima di cadere aveva percorso qualche metro. Preciso che non ho visto la signora uscire di casa”. Pt_1
Il testimone quindi dopo aver descritto la predetta dinamica (“nell'uscire di casa... rovinava a terra”) ha successivamente ammesso di non aver avuto un'osservazione diretta della prima fase della sequenza (“Preciso che non ho visto la signora Pt_1 uscire di casa”) e di aver, pertanto, riferito di una sua deduzione;
questo passaggio da una descrizione apparentemente oggettiva a una ricostruzione ipotetica compromette la coerenza interna della sua testimonianza e ne riduce l'affidabilità.
Le dichiarazioni rese da non sono, inoltre, tra loro coerenti Testimone_1
perché descrivono due versioni differenti della dinamica della caduta: nella prima, il testimone ha affermato che la signora è caduta “nell'uscire di casa”, Pt_1 suggerendo di aver visto che la caduta era avvenuta immediatamente, nel momento stesso in cui l'attrice aveva varcato la soglia dell'abitazione e nei suoi pressi;
successivamente, però, lo stesso testimone ha precisato che la signora “prima di cadere aveva percorso qualche metro” così smentendo la precedente affermazione, perché se la signora aveva già camminato per qualche metro, la caduta non poteva essere avvenuta nel frangente e in prossimità dell'uscita.
La predetta contraddizione non è solo terminologica, ma sostanziale, poichè riguarda il momento e il luogo in cui si sarebbe verificato l'evento lesivo e quindi incide sulla ricostruzione causale del fatto e non consente di ritenere provato che la caduta si sia verificata, come dedotto dall'attrice, nel tratto di strada di via Iannuzzi
“all'altezza del numero civico 21/31” anche in considerazione del fatto che l'abitazione dell'attrice si trova in Via Iannuzzi al numero civico n.49 (cfr. intestazione dell'atto di citazione).
La circostanza che la caduta si sia verificata nel predetto tratto di strada non trova conferma neanche nelle dichiarazioni degli ulteriori testimoni escussi: le dichiarazioni rese dal teste e dalla teste , Testimone_2 Testimone_3 nuora dell'attrice, entrambi suoi vicini di casa, che hanno dichiarato che dopo essersi affacciati per aver sentito dei lamenti, avevano visto l'attrice a terra, inducono a ritenere che la caduta si sia verificata nei pressi dell'abitazione dell'attrice e quindi in prossimità del numero civico 49 e non nel tratto compreso tra i nn. 21/31.
Deve peraltro evidenziarsi che nessuno dei testimoni di parte attrice ha riferito dell'assenza del tappeto di usura e della presenza delle profonde buche che nella prospettazione di parte attrice avrebbero determinato la caduta, ma hanno ricondotto la caduta a un dislivello della strada di modeste dimensioni (circa 10 cm per il teste circa 4 cm per , circa 7/10 cm per che non può Tes_1 Tes_2 Tes_3
essere considerato una buca profonda.
Dall'analisi delle testimonianze su riportate si evince pertanto che il fatto storico non risulta provato nella sua esattezza così che non può ritenersi che la danneggiata abbia dato la prova di cui era onerata;
ne consegue che la domanda deve essere rigettata, con assorbimento di ogni altra questione conseguenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte attrice nei confronti dei convenuti. Nella ripartizione delle spese sostenute dai terzi chiamati occorre, invece, considerare che in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.
(Cass. Sez. 3, 07/03/2024, n. 6144, Rv. 670458 - 01)
Nella specie il Tribunale ritiene che le spese della terza chiamata IT debbano essere poste a carico dell'attrice, non palesandosi la chiamata del tutto infondata, atteso che seppur il contratto intercorso tra l'IT e la prevedesse CP_13
l'obbligo dell'appaltatore di manlevare il committente da qualsiasi onere derivante dall'esecuzione dei lavori, deve ritenersi che la predetta previsione contrattuale non fosse opponibile al , atteso che a clausola di un contratto di Controparte_5
appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato per effetto di quei lavori, atteso che tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art 1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito occasionato dall'esecuzione del contratto (Cass. Sez. 2, 30/06/2022, n. 20840).
Le spese della terza chiamata devono, invece, restare a carico della CP_9
chiamante atteso che la chiamata in causa si è dimostrata manifestamente CP_1
infondata, come eccepito dalla terza chiamata, non avendo la predetta convenuta dato alcuna comunicazione alla compagnia assicuratrice della richiesta di risarcimento danni comunicatale dall'attrice con racc. a/r. dell'11/8/2011 (allegata alla citazione), in violazione dell'art. 5 del contratto ( cfr. contratto prodotto in allegato alla comparsa di costituzione della compagnia assicuratrice).
Il Tribunale ritiene che nella specie la totale omissione della comunicazione sia da considerarsi come inequivoco segno della consapevole mancanza da parte della convenuta al proprio obbligo di effettuare una tempestiva e completa CP_1
denuncia alla propria compagnia di assicurazione, tale da integrare il ritardo doloso nella comunicazione, sanzionato dall'art. 1915 c.c., comma 1 con la decadenza totale dal diritto all'indennizzo (tra le altre da Cass. n. 5435 del 2005, Sez. 3,
Sentenza n. 13355 del 30/06/2015 secondo cui affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915 c.c., comma 1, ovvero ai fini della perdita integrale del diritto all'indennità, non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo.)
Tanto premesso, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022
(nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, le spese di lite sono liquidate in € 2.700,00 (fase di studio: € 500,00; fase introduttiva: € 450,00; fase istruttoria: € 850,00; fase decisionale: € 900,00) per ciascuno dei convenuti e dei terzi.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in primo grado iscritta al n. 1144/2014 R.
Gen. Aff. Cont., così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. NN a rimborsare al Parte_1 Controparte_5 le spese di lite che si liquidano in € 217,90 per spese ed € 2.700,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. NN a rimborsare a Parte_1 Controparte_6 le spese di lite che si liquidano in € 206,00 per spese € 2.700,00 per compenso professionale oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Lavia Rosina, dichiaratasene anticipataria;
4. NN a rimborsare a le spese di Parte_1 CP_7 lite che si liquidano in € 2.700,00 per compenso professionale per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
5. NN a rimborsare a Controparte_6 [...] le spese di lite che si liquidano in € 2.700,00 per Controparte_3
compenso professionale per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
6. PONE le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in data 24 giugno 2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1144 / 2014 R.G.
Udienza del 24/6/2025.
Dinanzi al Giudice, dott.ssa Simona Graziuso, viene chiamata la causa di cui all'intestazione. Sono presenti:
- per L' Avv. DE FIORE VIRGINIA la quale insiste nell'accoglimento Parte_1
della domanda, pienamente fondata in fatto e in diritto;
- per IL COMUNE DI ALTOMONTE L'Avv. TRIPICCHIO MARCELLO il quale insiste in tutto quanto già dedotto in atti anche in relazione alla legittimazione passiva dell'IT e nel merito chiede il rigetto della domanda;
- per 'AVV. LETIZIA RUSCIANI per Controparte_1 delega dell' Avv. LAVIA ROSINA la quale si riporta alle conclusioni in atti e chiede il rigetto della domanda con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
l' Avv. CARELLI BASILE ALBERTO il quale CP_2 Controparte_3 contesta l'operatività della polizza e insiste nel rigetto della domanda;
- per La Dott.ssa FILOMENA Controparte_4
PALADINO per delega dell' Avv. NAPOLI FRANCESCO la quale si riporta a tutto quanto dedotto in atti
IL GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa. Le parti precisano riportandosi ai propri scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale insistendo nell'accoglimento delle conclusioni come riportate in atti.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado, iscritta al n. 1144/2014 del R. Gen. Aff. Cont. pendente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. De Fiore Virginia
ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_5 P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Tripicchio Marcello
(p.i. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_6 P.IVA_2 giusta procura in atti, dall'avv. Lavia Rosina
CONVENUTI NONCHÉ
(C.F. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta CP_7 P.IVA_3 procura in atti, dall'avv. Napoli Francesco
(P.I. ), rappresentata e difesa, Controparte_3 P.IVA_4 giusta procura in atti, dall'avv. Carelli Basile Alberto.
TERZI CHIAMATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il e la Parte_1 Controparte_5 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni dalla Controparte_1
stessa subiti in conseguenza di una caduta verificatasi in data 19 luglio 2011, alle ore 8.45, mentre stava percorrendo a piedi la Via Iannuzzi in , all'altezza CP_5
del numero civico 21/31.
L'attrice ha sostenuto in particolare:
- che la caduta si era verificata “a causa del manto stradale lasciato, dalla società
– esecutrice di lavori di Parte_2 metanizzazione appaltati dal Comune di – senza tappeto di usura e con CP_5
profonde buche";
- che a seguito dell'incidente era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Annunziata” di Cosenza, dove le era stata diagnosticata una frattura alla base del quinto metatarso del piede sinistro e un'escoriazione al ginocchio destro, con una prognosi iniziale di venti giorni, cui erano seguite ulteriori visite mediche e trattamenti, tra cui l'applicazione di un gesso e due cicli di fisioterapia;
- che la malattia si era conclusa formalmente il 27 ottobre 2011, ma con postumi permanenti, come attestato dalla relazione medica specialistica del consulente tecnico di parte;
- che nonostante una richiesta formale di risarcimento dei danni inviata sia al che alla società ella non aveva ottenuto alcun Controparte_5 CP_1
risarcimento dei danni.
Tanto premesso, l'attrice, ritenendo sussistente una responsabilità concorrente dell'appaltatore e dell'ente proprietario della strada, ha chiesto al Tribunale di: “1)
Nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_5
e della per il sinistro subito dalla sig.ra Controparte_1 e, per l'effetto, condannare gli stessi, al risarcimento di tutti i danni Pt_1 conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice quantificati in euro 6.168,77 comprensivi del danno biologico e morale nonché alle spese mediche sostenute pari ad euro 250,00, ovvero a quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Il , costituendosi in giudizio in data 22/5/2014, ha contestato Controparte_5
la fondatezza della domanda, ritenendola generica e contraddittoria e ha sostenuto che l'evento non fosse imputabile all'ente, poiché era stata emessa un'ordinanza che vietava il transito pedonale e veicolare nella zona interessata, la ditta esecutrice dai lavori era obbligata a segnalare e mettere in sicurezza l'area e la sig.ra Pt_1
risiedeva proprio nella via in questione e conosceva quindi bene lo stato dei luoghi, rendendo quindi la situazione di pericolo eventualmente generatasi non imprevedibile né inevitabile.
Il ha sostenuto che la responsabilità, se esistente, dovesse Controparte_5
ricadere esclusivamente sulla ditta e sulla committente dei CP_1 CP_7 lavori, in virtù di una convenzione stipulata nel 1988 che obbligava quest'ultima a manlevare il da ogni danno a terzi derivante dall'esecuzione delle opere. CP_5
Tanto premesso, il convenuto ha chiesto al Tribunale: “1) in Controparte_5
rito: fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo (la IT
Società Italiana per il Gas per azioni);
2) nel merito: rigettarsi la domanda proposta nei confronti del;
Controparte_5
subordinatamente, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannarsi la IT Società Italiana per il Gas per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne il Controparte_5
da ogni condanna in danno del stesso e/o condannare la predetta IT CP_5
Società Italiana per il gas per azioni a rimborsare eventuali somme che il
[...]
dovesse corrispondere;
emettere ogni altro provvedimento di Giustizia CP_5
e conseguenziale all'accoglimento della presente domanda. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, Iva e Cap come per legge, e salvo ogni altro diritto, ragione, azione”.
La convenuta si è Controparte_8
costituita in giudizio con comparsa depositata in data 12/6/2014 con la quale ha contestato integralmente la domanda, evidenziando che la descrizione resa in citazione risultava lacunosa con riguardo alla condotta dell'attrice, allo stato dei luoghi, alla dinamica dei fatti e al nesso causale e ha sostenuto che il cantiere era stato regolarmente segnalato con apposita segnaletica stradale e che i lavori erano stati eseguiti nel rispetto delle relative norme tecniche, così che alla stessa non poteva essere addebitata alcuna responsabilità, poiché la situazione non configurava un pericolo occulto o imprevedibile.
La predetta convenuta ha, inoltre, sostenuto che la sig.ra , residente nella Pt_1
stessa via dove si svolgevano i lavori, era perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi e avrebbe potuto evitare l'incidente usando la normale diligenza così che, anche qualora fosse stata accertata una responsabilità della stessa convenuta, avrebbe dovuto essere riconosciuto un concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento.
La dopo aver contestato anche il quantum del risarcimento richiesto, CP_1
ritenendolo sproporzionato, generico e non provato ha dichiarato di essere coperta da una polizza assicurativa con e ha chiesto di essere Controparte_9
autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa per essere manlevata da ogni eventuale condanna.
Tanto premesso, la convenuta ha chiesto al Tribunale di: “In via Preliminare CP_1
1) Autorizzare il sottoscritto procuratore ad evocare in causa la
[...]
, in persona del legale r.p.t., ex art. 106 e 271, disponendo Controparte_9
l'integrazione del contraddittorio, con conseguente spostamento della prima udienza al fine di consentire all'odierno convenuto la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., per essere da questa garantita e tenuta indenne dall'eventuale condanna e pertanto, manlevata da ogni pretesa attorea.
In subordine e nel merito
2) Rigettare la domanda proposta da , poiché infondata, in fatto ed in Parte_1
diritto e, non provata condannandola al pagamento delle spese e competenze di lite come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c., nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario.
3) In caso di accoglimento della domanda attorea, dichiarare, per le ragioni spiegate in premessa il concorso di colpa con conseguente diminuzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. 4) Conseguentemente dichiarare la Compagnia Unipol Assicurazioni tenuta a manlevare la società da tutti gli effetti derivanti da una ipotetica sentenza CP_1 di condanna”.
Con decreto del 12/6/2014 il G.I ha autorizzato la chiamata in causa della CP_10
della
[...] Controparte_9
La si è costituita in giudizio in data 05/02/2015 con Controparte_9
comparsa con la quale ha eccepito preliminarmente la mancanza di copertura assicurativa, argomentando che la polizza che la aveva stipulato era stata CP_1 limitata ai lavori eseguiti all'interno di fabbricati ed escludeva esplicitamente i danni da cedimento o franamento del terreno e quelli a condutture e impianti CP_11
oltre a prevedere una franchigia di 500 euro per sinistro e ha sostenuto che la non avesse rispettato l'obbligo di comunicazione del sinistro entro cinque CP_1
giorni, come da condizioni contrattuali, con conseguente decadenza dal diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.
La predetta compagnia assicuratrice, in subordine, nel merito, ha contestato la sussistenza della responsabilità della e ha chiesto al Tribunale di: CP_1
“dichiarare la mancanza di copertura assicurativa per le considerazioni di cui in narrativa e, quindi, dichiarare che la non è tenuta a Controparte_3
garantire e/o manlevare la da eventuali conseguenze Controparte_12
pregiudizievoli derivanti alla stessa dal presente giudizio ed in ogni caso ed in applicazione del contratto assicurativo R.C.T. estromettere dal giudizio la
[...]
non essendo la stessa legittimata passiva;
nel merito rigettare Controparte_3
la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
La Società Italiana per il Gas per Azioni, si è costituita in giudizio con CP_7
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4/11/2015, con la quale ha contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo di non essere responsabile per i danni lamentati dall'attrice, in quanto i lavori di metanizzazione erano stati appaltati alla società la quale aveva indicato come esecutrice la CP_13
consorziata che aveva realizzato le opere. CP_1
ha in particolare richiamato il contenuto del contratto di appalto CP_7 stipulato con nel quale quest'ultima si era assunta ogni responsabilità CP_13
nei confronti del committente, delle autorità pubbliche e dei terzi, impegnandosi a manlevare IT da qualsiasi onere derivante dall'esecuzione dei lavori e ha quindi sostenuto che, qualora il Tribunale avesse ritenuto fondata la domanda dell'attrice, avrebbe dovuto addebitare la responsabilità esclusivamente alla quale CP_1
esecutrice materiale delle opere. ha inoltre contestato il merito della domanda risarcitoria, ritenendo che CP_7
la sig.ra non avesse fornito prova sufficiente del fatto, del danno e del nesso Pt_1
causale e ha infine contestato la quantificazione del danno, ritenendola priva di riscontro probatorio
Le conclusioni che IT ha formulato sono state le seguenti: “Nel merito
In via principale: -dichiarare inammissibili, improcedibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande con l'atto di chiamata in causa di terze proposte;
in via subordinata: -nella denegata ipotesi in cui la domanda dovesse essere giudicata fondata, previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva della riconoscere che responsabile dei danni è l'impresa secutrice dei CP_7 lavori , al pagamento in favore dell i Controparte_6 CP_7 ogni e qualsiasi somma quest'ultima dovesse versare a fronte di eventuale condanna. -
Il tutto con rimborso di spese e compensi del presente giudizio in favore dell e a carico di chi di dovere. -”. CP_7
L'istruttoria è stata esperita mediante prove documentali, per testi ed espletamento di CTU medico-legale.
Il Tribunale osserva: occorre premettere che la fattispecie, come descritta dalla parte attrice, va ricondotta, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c..
Giova premettere che l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate dalla giurisprudenza della Cassazione, hanno ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481,
2482 e 2483).
Resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Ciò posto in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia ( da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza n.
14228 del 23/05/2023)
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato. L'art. 2051 cod. civ., infatti, nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma ciò nondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità
(cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7172 del 2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Sez. 3, Sentenza n.
8229 del 7/4/2010).
Grava, invece, sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto naturale, fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale. (Cass. Sez. 3, sent. n. 4279 del 19.02.2008; Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il danneggiato deve, quindi, in primo luogo dimostrare la relazione intercorrente fra il convenuto e la res, con la precisazione che per custode deve intendersi il soggetto che abbia il “governo” della cosa cioè un effettivo potere, di diritto o di fatto, che gli consenta di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo che non produca danno;
può perciò essere custode non solo il proprietario della cosa o l'usufruttuario, ma anche il possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che eserciti abusivamente il possesso o la detenzione.
La custodia si integra, infatti, quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 Cass.
01/02/2018, n. 2480).
Ne consegue che nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite. (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del
27/04/2023
Il secondo presupposto che il danneggiato è tenuto a provare - la derivazione del danno dalla cosa - si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso
è causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243); in tal caso, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Si richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (vedi Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013, Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 2013, Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Sez. 3,
Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019,
Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res e può essere integrato anche dal fatto del danneggiato (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010,
n. 9546, 24 febbraio 2011, n. 4476, n. 12032 del 2018).
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. (Sez. 3 -, Ordinanza n.
14228 del 23/05/2023).
Non occorre, quindi, che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte di
Cassazione (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775;
Cass.30/10/2018, n. 27724), ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis,
Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre,
l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Il comportamento colposo del danneggiato può infatti - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779).
La condotta del danneggiato, quindi, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del
22/12/2017; Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del
23/05/2023).
In particolare, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 34883 del 2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16568 del 2022).
Ciò posto in ordine ai principi che regolano la responsabilità ex art. 2051 c.c., il
Tribunale ritiene che la domanda sia infondata, non essendo stata formita prova del fatto come descritto da parte attrice.
Va innanzitutto evidenziato che in citazione parte attrice ha dedotto che “in data
19.07.2011, alle ore 08:45 circa, in Altomonte (CS), l'odierna attrice si trovava a percorrere a piedi la Via Iannuzzi quando, all'altezza del numero civico 21/31, cadeva rovinosamente a terra a causa del manto stradale lasciato, dalla società
– esecutrice di lavori di Parte_2 metanizzazione appaltati dal Comune di – senza tappeto di usura e con CP_5 profonde buche”.
La circostanza che la caduta sia avvenuta in quel tratto di strada e a causa del manto stradale privo di tappeto di usura e con buche non ha trovato riscontro nell'istruttoria svolta in corso di causa: deve, infatti, rilevarsi che solo uno dei testimoni escussi per parte attrice, ha dichiarato di aver Testimone_1
assistito alla caduta e che le dichiarazioni dallo stesso rese non consentono di ritenere provata la dinamica del fatto descritta dall'attrice.
Il predetto testimone ha, infatti, dapprima dedotto che l'attrice “nell'uscire di casa, non accorgendosi del dislivello presente sul manto stradale, rovinava a terra” e ha successivamente affermato: “preciso che la signora prima di cadere aveva percorso qualche metro. Preciso che non ho visto la signora uscire di casa”. Pt_1
Il testimone quindi dopo aver descritto la predetta dinamica (“nell'uscire di casa... rovinava a terra”) ha successivamente ammesso di non aver avuto un'osservazione diretta della prima fase della sequenza (“Preciso che non ho visto la signora Pt_1 uscire di casa”) e di aver, pertanto, riferito di una sua deduzione;
questo passaggio da una descrizione apparentemente oggettiva a una ricostruzione ipotetica compromette la coerenza interna della sua testimonianza e ne riduce l'affidabilità.
Le dichiarazioni rese da non sono, inoltre, tra loro coerenti Testimone_1
perché descrivono due versioni differenti della dinamica della caduta: nella prima, il testimone ha affermato che la signora è caduta “nell'uscire di casa”, Pt_1 suggerendo di aver visto che la caduta era avvenuta immediatamente, nel momento stesso in cui l'attrice aveva varcato la soglia dell'abitazione e nei suoi pressi;
successivamente, però, lo stesso testimone ha precisato che la signora “prima di cadere aveva percorso qualche metro” così smentendo la precedente affermazione, perché se la signora aveva già camminato per qualche metro, la caduta non poteva essere avvenuta nel frangente e in prossimità dell'uscita.
La predetta contraddizione non è solo terminologica, ma sostanziale, poichè riguarda il momento e il luogo in cui si sarebbe verificato l'evento lesivo e quindi incide sulla ricostruzione causale del fatto e non consente di ritenere provato che la caduta si sia verificata, come dedotto dall'attrice, nel tratto di strada di via Iannuzzi
“all'altezza del numero civico 21/31” anche in considerazione del fatto che l'abitazione dell'attrice si trova in Via Iannuzzi al numero civico n.49 (cfr. intestazione dell'atto di citazione).
La circostanza che la caduta si sia verificata nel predetto tratto di strada non trova conferma neanche nelle dichiarazioni degli ulteriori testimoni escussi: le dichiarazioni rese dal teste e dalla teste , Testimone_2 Testimone_3 nuora dell'attrice, entrambi suoi vicini di casa, che hanno dichiarato che dopo essersi affacciati per aver sentito dei lamenti, avevano visto l'attrice a terra, inducono a ritenere che la caduta si sia verificata nei pressi dell'abitazione dell'attrice e quindi in prossimità del numero civico 49 e non nel tratto compreso tra i nn. 21/31.
Deve peraltro evidenziarsi che nessuno dei testimoni di parte attrice ha riferito dell'assenza del tappeto di usura e della presenza delle profonde buche che nella prospettazione di parte attrice avrebbero determinato la caduta, ma hanno ricondotto la caduta a un dislivello della strada di modeste dimensioni (circa 10 cm per il teste circa 4 cm per , circa 7/10 cm per che non può Tes_1 Tes_2 Tes_3
essere considerato una buca profonda.
Dall'analisi delle testimonianze su riportate si evince pertanto che il fatto storico non risulta provato nella sua esattezza così che non può ritenersi che la danneggiata abbia dato la prova di cui era onerata;
ne consegue che la domanda deve essere rigettata, con assorbimento di ogni altra questione conseguenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte attrice nei confronti dei convenuti. Nella ripartizione delle spese sostenute dai terzi chiamati occorre, invece, considerare che in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.
(Cass. Sez. 3, 07/03/2024, n. 6144, Rv. 670458 - 01)
Nella specie il Tribunale ritiene che le spese della terza chiamata IT debbano essere poste a carico dell'attrice, non palesandosi la chiamata del tutto infondata, atteso che seppur il contratto intercorso tra l'IT e la prevedesse CP_13
l'obbligo dell'appaltatore di manlevare il committente da qualsiasi onere derivante dall'esecuzione dei lavori, deve ritenersi che la predetta previsione contrattuale non fosse opponibile al , atteso che a clausola di un contratto di Controparte_5
appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato per effetto di quei lavori, atteso che tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art 1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito occasionato dall'esecuzione del contratto (Cass. Sez. 2, 30/06/2022, n. 20840).
Le spese della terza chiamata devono, invece, restare a carico della CP_9
chiamante atteso che la chiamata in causa si è dimostrata manifestamente CP_1
infondata, come eccepito dalla terza chiamata, non avendo la predetta convenuta dato alcuna comunicazione alla compagnia assicuratrice della richiesta di risarcimento danni comunicatale dall'attrice con racc. a/r. dell'11/8/2011 (allegata alla citazione), in violazione dell'art. 5 del contratto ( cfr. contratto prodotto in allegato alla comparsa di costituzione della compagnia assicuratrice).
Il Tribunale ritiene che nella specie la totale omissione della comunicazione sia da considerarsi come inequivoco segno della consapevole mancanza da parte della convenuta al proprio obbligo di effettuare una tempestiva e completa CP_1
denuncia alla propria compagnia di assicurazione, tale da integrare il ritardo doloso nella comunicazione, sanzionato dall'art. 1915 c.c., comma 1 con la decadenza totale dal diritto all'indennizzo (tra le altre da Cass. n. 5435 del 2005, Sez. 3,
Sentenza n. 13355 del 30/06/2015 secondo cui affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915 c.c., comma 1, ovvero ai fini della perdita integrale del diritto all'indennità, non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo.)
Tanto premesso, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022
(nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, le spese di lite sono liquidate in € 2.700,00 (fase di studio: € 500,00; fase introduttiva: € 450,00; fase istruttoria: € 850,00; fase decisionale: € 900,00) per ciascuno dei convenuti e dei terzi.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in primo grado iscritta al n. 1144/2014 R.
Gen. Aff. Cont., così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. NN a rimborsare al Parte_1 Controparte_5 le spese di lite che si liquidano in € 217,90 per spese ed € 2.700,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. NN a rimborsare a Parte_1 Controparte_6 le spese di lite che si liquidano in € 206,00 per spese € 2.700,00 per compenso professionale oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Lavia Rosina, dichiaratasene anticipataria;
4. NN a rimborsare a le spese di Parte_1 CP_7 lite che si liquidano in € 2.700,00 per compenso professionale per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
5. NN a rimborsare a Controparte_6 [...] le spese di lite che si liquidano in € 2.700,00 per Controparte_3
compenso professionale per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
6. PONE le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in data 24 giugno 2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso