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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2594/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 04/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2594/2022 promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MALECCHI FABIO, giusta procura in atti
-OPPONENTE-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. BELLOMO MASSIMO, Controparte_1
giusta procura in atti
-OPPOSTO-
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 206/2022 dando lettura dei presenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente opposizione è la domanda di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo n. 206/2022 emesso dal Tribunale di Latina il 23.05.2022, con il quale è stato ingiunto alla società opponente di pagare in favore di la somma di Controparte_1
€6.015,00 a titolo di retribuzioni per il periodo da giugno 2020 a gennaio 2022 e di TFR e, per l'effetto - previa compensazione con il debito maturato in capo al lavoratore di
€8.653,23 – la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma residua di € 1.643,93.
In particolare, la società opponente ha fondato l'odierna domanda sulla sussistenza di un controcredito di euro 8.653,23 vantato nei confronti del per ammanchi di cassa di CP_1
cui lo stesso si sarebbe reso responsabile, allegando a dimostrazione del proprio controcredito, una scrittura di riconoscimento di debito del 3.01.2022.
Nel costituirsi in giudizio ha contestato quanto dedotto dalla società Controparte_1
disconoscendo, in particolare, la propria sottoscrizione apposta alla predetta scrittura di riconoscimento del debito del 3.1.2022. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente e mediante perizia grafica, è stata assunta in decisione
***
1. L'opposizione è infondata e va rigettata.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 2. Innanzitutto, è noto che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo – che introduce un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa vantata -, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto.
In ragione di ciò, l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, deve avere il contenuto della memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c., essendo la stessa finalizzata a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda.
In altre parole, quindi il debitore opponente deve dedurre tutti quei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, allegando elementi precisi idonei a contestare la pretesa creditoria.
3. Ciò detto, la società opponente deduce la sussistenza di un controcredito di €8.653,23 vantato nei confronti del per ammanchi di cassa di cui lo stesso si sarebbe reso CP_1
responsabile, in virtù di una scrittura di riconoscimento di debito del 3.01.2022, sottoscritta dal signor . Controparte_1
La CTU grafologica, disposta a seguito di disconoscimento della firma apposta su tale scrittura da parte del sig. ha consentito di accertare che la sottoscrizione apposta CP_1 sull'originale è apocrifa.
Il C.T. nominato Dott.ssa in applicazione della metodologia analitico- Persona_1
comparativa fondata su criteri calligrafici, grafonomici e grafoloci, e avuto riguardo al saggio grafico e alle scritture di comparazione, ha concluso che “La sottoscrizione a nome
“ ” apposta in calce al doc. n.1 (dichiarazione del 3.1.2022) prodotto Controparte_1
in allegato al ricorso in opposizione della società previo confronto Parte_1 con le scritture di comparazione disponibili, è risultata apocrifa”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato – non contestate dalla società - sono fondate sulla corretta applicazione delle norme metodologiche analitico-comparative e risultano precise oltre che adeguatamente motivate avuto riguardo anche all'utilizzo delle scritture di comparazione come espressamente indicate nel quesito e al saggio grafico;
esse, quindi, possono essere condivise, anche in ordine agli esiti dell'esame tecnico-grafico analitico della firma in verifica.
4. Tale esito istruttorio non è certo scalfito dalle dichiarazioni rese dal sig. in sede CP_1
di libero interrogatorio atteso che costui ha semplicemente affermato che era capitato solo 2
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro o 3 volte che, insieme al titolare della società, avessero verificato degli ammanchi ma che gli importi erano di circa 10 o di 20 euro;
tenuto altresì conto che lo stesso datore ha espressamente confermato di aver tollerato tali piccoli ammanchi determinandosi a non elevare nei confronti del dipendente alcuna sanzione disciplinare, stante evidentemente la marginalità degli ammanchi medesimi.
Tali risultanze hanno pertanto convinto il Tribunale a ritenere del tutto superfluo l'approfondimento istruttorio su tali circostanze.
In ogni caso l'esito della perizia grafologica – da intendersi quale prova decisiva rispetto alla prospettazione della società – ha ulteriormente determinato il Tribunale a ritenere del tutto eccedente l'escussione testimoniale.
E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di verificarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere tra le risultanze del processo quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi e che
“Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità.”
5. In definitiva, poiché parte opponente non ha contestato né la sussistenza del credito né la correlativa quantificazione per come determinata nel ricorso monitorio e, comunque, chiaramente evincibile dalle buste paga e dai bonifici di cui all'estratto del conto corrente
Postepay allegati al ricorso per ingiunzione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
6. Le spese di lite inerenti alla presente fase sono poste a carico della società opponente secondo soccombenza e sono liquidate e distratte come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione alla natura ed al valore della causa (€5.200/€26.000) e con applicazione dei valori tariffari minimi in relazione alle sole fasi di studio/introduttiva/conclusionale e con applicazione invece dei tariffari medi per la fase istruttoria tenuto conto del comportamento processuale della
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro società medesima che ha introdotto un documento giudicato falso ed avendo altresì rifiutato la proposta conciliativa offerta dal Tribunale.
Le spese dell'espletata ctu, per le medesime ragioni, vanno poste definitivamente a carico della società opponente.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 206/2022 che va dichiarato definitivamente esecutivo;
2) condanna la società opponente – in persona del legale rapp.te p.t. - a rifondere in favore di parte opposta le spese del giudizio che liquida in complessivi €3.281,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico della società opponente le spese di CTU nella misura liquidata come da separato decreto emesso in pari data.
Latina, 5/03/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 04/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2594/2022 promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MALECCHI FABIO, giusta procura in atti
-OPPONENTE-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. BELLOMO MASSIMO, Controparte_1
giusta procura in atti
-OPPOSTO-
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 206/2022 dando lettura dei presenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente opposizione è la domanda di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo n. 206/2022 emesso dal Tribunale di Latina il 23.05.2022, con il quale è stato ingiunto alla società opponente di pagare in favore di la somma di Controparte_1
€6.015,00 a titolo di retribuzioni per il periodo da giugno 2020 a gennaio 2022 e di TFR e, per l'effetto - previa compensazione con il debito maturato in capo al lavoratore di
€8.653,23 – la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma residua di € 1.643,93.
In particolare, la società opponente ha fondato l'odierna domanda sulla sussistenza di un controcredito di euro 8.653,23 vantato nei confronti del per ammanchi di cassa di CP_1
cui lo stesso si sarebbe reso responsabile, allegando a dimostrazione del proprio controcredito, una scrittura di riconoscimento di debito del 3.01.2022.
Nel costituirsi in giudizio ha contestato quanto dedotto dalla società Controparte_1
disconoscendo, in particolare, la propria sottoscrizione apposta alla predetta scrittura di riconoscimento del debito del 3.1.2022. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente e mediante perizia grafica, è stata assunta in decisione
***
1. L'opposizione è infondata e va rigettata.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 2. Innanzitutto, è noto che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo – che introduce un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa vantata -, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto.
In ragione di ciò, l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, deve avere il contenuto della memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c., essendo la stessa finalizzata a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda.
In altre parole, quindi il debitore opponente deve dedurre tutti quei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, allegando elementi precisi idonei a contestare la pretesa creditoria.
3. Ciò detto, la società opponente deduce la sussistenza di un controcredito di €8.653,23 vantato nei confronti del per ammanchi di cassa di cui lo stesso si sarebbe reso CP_1
responsabile, in virtù di una scrittura di riconoscimento di debito del 3.01.2022, sottoscritta dal signor . Controparte_1
La CTU grafologica, disposta a seguito di disconoscimento della firma apposta su tale scrittura da parte del sig. ha consentito di accertare che la sottoscrizione apposta CP_1 sull'originale è apocrifa.
Il C.T. nominato Dott.ssa in applicazione della metodologia analitico- Persona_1
comparativa fondata su criteri calligrafici, grafonomici e grafoloci, e avuto riguardo al saggio grafico e alle scritture di comparazione, ha concluso che “La sottoscrizione a nome
“ ” apposta in calce al doc. n.1 (dichiarazione del 3.1.2022) prodotto Controparte_1
in allegato al ricorso in opposizione della società previo confronto Parte_1 con le scritture di comparazione disponibili, è risultata apocrifa”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato – non contestate dalla società - sono fondate sulla corretta applicazione delle norme metodologiche analitico-comparative e risultano precise oltre che adeguatamente motivate avuto riguardo anche all'utilizzo delle scritture di comparazione come espressamente indicate nel quesito e al saggio grafico;
esse, quindi, possono essere condivise, anche in ordine agli esiti dell'esame tecnico-grafico analitico della firma in verifica.
4. Tale esito istruttorio non è certo scalfito dalle dichiarazioni rese dal sig. in sede CP_1
di libero interrogatorio atteso che costui ha semplicemente affermato che era capitato solo 2
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro o 3 volte che, insieme al titolare della società, avessero verificato degli ammanchi ma che gli importi erano di circa 10 o di 20 euro;
tenuto altresì conto che lo stesso datore ha espressamente confermato di aver tollerato tali piccoli ammanchi determinandosi a non elevare nei confronti del dipendente alcuna sanzione disciplinare, stante evidentemente la marginalità degli ammanchi medesimi.
Tali risultanze hanno pertanto convinto il Tribunale a ritenere del tutto superfluo l'approfondimento istruttorio su tali circostanze.
In ogni caso l'esito della perizia grafologica – da intendersi quale prova decisiva rispetto alla prospettazione della società – ha ulteriormente determinato il Tribunale a ritenere del tutto eccedente l'escussione testimoniale.
E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di verificarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere tra le risultanze del processo quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi e che
“Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità.”
5. In definitiva, poiché parte opponente non ha contestato né la sussistenza del credito né la correlativa quantificazione per come determinata nel ricorso monitorio e, comunque, chiaramente evincibile dalle buste paga e dai bonifici di cui all'estratto del conto corrente
Postepay allegati al ricorso per ingiunzione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
6. Le spese di lite inerenti alla presente fase sono poste a carico della società opponente secondo soccombenza e sono liquidate e distratte come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione alla natura ed al valore della causa (€5.200/€26.000) e con applicazione dei valori tariffari minimi in relazione alle sole fasi di studio/introduttiva/conclusionale e con applicazione invece dei tariffari medi per la fase istruttoria tenuto conto del comportamento processuale della
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro società medesima che ha introdotto un documento giudicato falso ed avendo altresì rifiutato la proposta conciliativa offerta dal Tribunale.
Le spese dell'espletata ctu, per le medesime ragioni, vanno poste definitivamente a carico della società opponente.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 206/2022 che va dichiarato definitivamente esecutivo;
2) condanna la società opponente – in persona del legale rapp.te p.t. - a rifondere in favore di parte opposta le spese del giudizio che liquida in complessivi €3.281,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico della società opponente le spese di CTU nella misura liquidata come da separato decreto emesso in pari data.
Latina, 5/03/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro