Decreto cautelare 29 gennaio 2020
Ordinanza collegiale 19 febbraio 2020
Ordinanza cautelare 8 settembre 2020
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2021
Sentenza 18 novembre 2021
Rigetto
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 18/11/2021, n. 11895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11895 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2021
N. 11895/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Puntarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Palermo, via della Libertà n.39;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro- tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della graduatoria di merito relativa al concorso interno per titoli, per la copertura di 307 posti di Vice Ispettore Tecnico del Ruolo degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto del 27 giugno 2018, pubblicata sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno in data 22 novembre 2019, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente;- della scheda di validazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice del concorso interno per titoli, per la copertura di 307 posti di Vice Ispettore Tecnico del Ruolo degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto del 27 giugno 2018, nella parte in cui non viene attribuito il corretto punteggio ai titoli posseduti dal ricorrente;- della scheda contenente l'elenco dei titoli posseduti dal ricorrente e validata dalla Questura di Palermo in data 19 novembre 2018, nella parte in cui non è stata attribuita validità ad alcuni titoli posseduti dal ricorrente;- del bando di concorso interno per titoli, per la copertura di 307 posti di Vice Ispettore Tecnico del Ruolo degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato, indetto dal Ministero dell'Interno con decreto del 27 giugno 2018 e pubblicato sul bollettino ufficiale del personale - supplemento straordinario n.1/36 del 2 luglio 2018; - del decreto del 7 maggio 2018 recante le "modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettere MM), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95", pubblicato sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno – supplemento straordinario 1/26–bis;- dei criteri di valutazione dei titoli pubblicati sul bollettino ufficiale del personale – supplemento straordinario n.1/16 in data 13 febbraio 2019 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente
E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA
al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e 2058 c.c., con conseguente ordine di ammissione dello stesso nell'elenco dei candidati risultati idonei alla selezione di n.53 posti per il ruolo informatico e contestuale ammissione del ricorrente al corso di formazione disciplinato con decreto del Capo dello stato del 9 aprile 2018 recante "modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera MM), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95" nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
con i motivi aggiunti presentati in data 16/07/2020:
- del verbale n. 84 del 28.01.2020 redatto dalla Commissione esaminatrice istituita presso Ministero Dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza Direzione Centrale per le risorse Umane conosciuta dall'odierno ricorrente solo in data 18 maggio 2020 a seguito del deposito eseguito in giudizio da parte dell'amministrazione resistente;
- per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 333-A/U -OMISSIS-v.isptec/3292/C.I. del 6 maggio 2020 depositata agli atti del presente giudizio in data 18.05.2020 con la quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Contenzioso e affari legali, ha chiesto il rigetto del presente gravame;
- del verbale prot n. 333.SMOP/8 1348/2020 del dipartimento della pubblica sicurezza – direzione centrale per le risorse umane – struttura di missione per l'ordinamento del personale della Polizia di Stato, depositata nel presente giudizio in data 18.05.2020;
E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA
- al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e 2058 c.c., con conseguente ordine di ammissione dello stesso nell'elenco dei candidati risultati idonei alla selezione di n.53 posti per il ruolo informatico e contestuale ammissione del ricorrente al corso di formazione disciplinato con decreto del Capo dello stato del 9 aprile 2018 recante “modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera MM), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95”;
- nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, ciò in quanto l'impossibilità per il ricorrente di accedere al ruolo di viceispettore tecnico di cui al concorso in parola, al quale aveva ed ha diritto di accedere in virtù del possesso di tutti i requisiti e titoli richiesti dalla procedura concorsuale di cui si discorre, deriva dall'illegittimità della scheda di valutazione dei titoli emessa dall'Amministrazione odierna resistente a seguito di un macroscopico errore di valutazione;
con i motivi aggiunti presentati in data 18/01/2021:
- della nota prot. n. 19049 del 02.11.2020 del Presidente della Commissione esaminatrice del concorso, istituita presso il Ministero Dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza Direzione Centrale per le risorse Umane, conosciuta dall'odierno ricorrente solo in data 25.11.2020 a seguito del deposito eseguito in giudizio da parte dell'Amministrazione resistente;
E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA
- al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e 2058 c.c., con conseguente ordine di ammissione dello stesso nell'elenco dei candidati risultati idonei alla selezione di n.53 posti per il ruolo informatico e contestuale ammissione del ricorrente al corso di formazione disciplinato con decreto del Capo dello stato del 9 aprile 2018 recante “modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera MM), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95”;
- nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, ciò in quanto l'impossibilità per il ricorrente di accedere al ruolo di viceispettore tecnico di cui al concorso in parola, al quale aveva ed ha diritto di accedere in virtù del possesso di tutti i requisiti e titoli richiesti dalla procedura concorsuale di cui si discorre, deriva dall'illegittimità della scheda di valutazione dei titoli emessa dall'Amministrazione odierna resistente a seguito di un macroscopico errore di valutazione;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 23/7/2021:
PER L'ANNULLAMENTO
- Del verbale n. 87 del 28.06.2021 della Commissione esaminatrice del concorso, istituita presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Centrale per le Risorse Umane, conosciuta dall'odierno ricorrente solo a seguito del deposito eseguito in giudizio da parte dell'Amministrazione resistente in data 20.07.2021;
- Dell'allegato n. 4 al verbale n. 87 del 28.06.2021della Commissione esaminatrice del concorso, istituita presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Centrale per le Risorse Umane, conosciuto dall'odierno ricorrente solo a seguito del deposito eseguito in giudizio da parte dell'Amministrazione resistente in data 20.07.2021, con il quale la detta Commissione confermava l'attribuzione del punteggio precedentemente attribuito all'odierno ricorrente;
- Della nota prot. 6547 del 19.07.2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica Sicurezza direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato NONCHE' PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA
- al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e 2058, come sopra indicato.
- nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, ciò in quanto l'impossibilità per il ricorrente di accedere al ruolo di viceispettore tecnico di cui al concorso in parola, al quale aveva ed ha diritto di accedere in virtù del possesso di tutti i requisiti e titoli richiesti dalla procedura concorsuale di cui si discorre, deriva dall'illegittimità della scheda di valutazione dei titoli emessa
dall'Amministrazione odierna resistente a seguito di un macroscopico errore di valutazione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 17.01.2020 e depositato il successivo 28.01.2020, e con i successivi tre ricorsi per motivi aggiunti, il Sovr. Capo Tecnico della Polizia di Stato -OMISSIS- espone che, essendo in possesso del diploma di maturità tecnica di Perito Industriale capotecnico - specializzazione informatica e di una ventennale esperienza nel settore, presentava domanda di partecipazione al concorso interno, per titoli, per la copertura 307 posti per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, pubblicato sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n.1/36 del 2 luglio 2018.
Il bando in oggetto prevedeva la suddivisione dei suddetti 307 posti in diversi settori.
Tra i profili professionali messi a bando nella procedura selettiva, per quanto qui di interesse, vi era il profilo informatico, per il quale il Ministero dell’Interno bandiva n. 53 posti.
Con riguardo alla valutazione dei titoli l’art. 6 del bando - che non prevedeva, per l’accesso alla qualifica, il possesso di uno specifico titolo di studi- ammetteva a valutazione due categorie di titoli: i titoli di servizio e i titoli di cultura.
All’interno della categoria dei titoli di servizio, di cui all’art. 6, comma 1, lett. a, n.5, venivano ricompresi gli incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre Amministrazione a seguito di specifica autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, per i quali il bando prevedeva l’attribuzione fino a 4 punti.
Il successivo punto n. 6 art. 6, comma 1, lett. a), prevedeva la valutazione dei titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti.
Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 22 novembre 2019, venivano approvate le graduatorie di merito relative ai singoli profili professionali messi a concorso e pubblicate sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n.1/54.
A seguito della pubblicazione di detta graduatoria il Sovr.te Capo -OMISSIS- apprendeva di non essere rientrato tra i vincitori del concorso (benchè idoneo) per il profilo professionale informatico, per non avere conseguito un punteggio utile (28,492). Conseguentemente non veniva avviato al corso di formazione.
In particolare, mentre quanto ai titoli attinenti alla formazione professionale il ricorrente- in considerazione dei numerosi attestati/corsi specifici nel settore informatico e della ventennale esperienza in tale settore – conseguiva il massimo punteggio, quanto alla valutazione degli incarichi e servizi di particolare rilevanza di cui all’art. 6, comma 1, lett. a, n.5, l’amministrazione non riconosceva alcun punteggio.
Tra i servizi espressamente riportati in domanda per i quali l’Amministrazione non avrebbe inspiegabilmente attribuito alcun punteggio vi sarebbe quello di “Amministratore locale del sistema informativo Pastrani Web” (focal point) svolto dal 22 ottobre 2002 al 18 aprile 2006 e dal 19 aprile 2006 al 1° gennaio 2011 che, ove valutato, avrebbe consentito al ricorrente di conseguire il punteggio aggiuntivo di 1,5 così da collocarsi utilmente in graduatoria ed essere ammesso al corso di formazione.
Con un primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 6, comma 1,lettera a) punto 5 del bando di concorso e conseguentemente dei criteri di valutazione dei titoli pubblicati sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/36 del 2 luglio 2018.
Ed infatti, all’atto della stesura del bando di concorso prima, e nella redazione dei criteri di valutazione dei titoli dopo, l’amministrazione avrebbe previsto espressamente che il servizio prestato come focal point venisse valutato con l’attribuzione di punti 1,5 sia come titolo formativo, sia come incarico, riportando lo stesso all’interno della tabella di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) punto 5.
Tuttavia, incomprensibilmente, da un lato è stato riconosciuto il punteggio di 1,5 spettante al Sovr. -OMISSIS- per il titolo formativo di focal point, dall’altro gli è stata negata l’attribuzione del medesimo punteggio spettante come conseguenza del relativo incarico ricevuto.
Ciò malgrado l’esecuzione dell’incarico di focal point emergesse manifestamente dalla domanda di partecipazione al concorso nonché dalla copia degli incarichi di servizio allegati.
Evidenzia al riguardo il ricorrente che la previsione di due distinti punteggi (uno per il conseguimento del titolo di focal point e per l’altro per l’esecuzione del relativo incarico), risultava funzionale alla massima valorizzazione delle competenze e delle esperienze maturate, per l’appunto, come focal point. Per tale motivo, in sede di approvazione del bando, l’amministrazione si era determinata ad attribuire un punteggio sia per il conseguimento del detto titolo, sia per l’esperienza maturata mediate svolgimento di un incarico svolto in forza del detto titolo. Analoga determinazione era adottata dalla Commissione esaminatrice che, in totale spregio della disposizione dalla stessa introdotta all’interno dei “criteri di valutazione dei titoli” (secondo la quale era prevista la valutazione sia del corso per il conseguimento della qualifica di focal point sia il conseguenziale incarico), si determinava nel non attribuire alcun punteggio all’incarico espletato del Sovr.te Capo -OMISSIS- in qualità di focal point.
Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta che la Commissione avrebbe errato nell’attribuzione dei punteggi per gli incarichi espletati attribuendo un punteggio inferiore a quello espressamente previsto all’interno della tabella elaborata all’atto della definizione dei criteri di valutazione degli incarichi, senza peraltro fornire alcuna motivazione del proprio operato.
Ed infatti, come si evince dalla domanda di partecipazione, e come è stato riconosciuto dalla stessa amministrazione resistente che ha validato il foglio matricolare, il Sovr. -OMISSIS-, nel corso della sua vita professionale ha svolto, ed ancora svolge, i seguenti incarichi:
a) amministratore locale del sistema informativo Web Portale Questura ELI 2 presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Palermo;
b) Referente informatico presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Palermo;
c) Security officer SO per la gestione smartcard operatore SCO del nuovo modello di permesso di soggiorno elettronico conforme al regolamento CE n. 1030 2002 modificato dal regolamento CE 380
2008, presso la Questura di Palermo.
Tali incarichi, svolti nell’ambito delle mansioni di ufficio affidategli, avrebbero dovuto essere sussunti sotto la specifica tabella di cui all’art. 6 comma 1 lett. a) del bando in relazione alle seguenti fattispecie ivi previste:
-gli incarichi sub a) e sub b) sotto la fattispecie descritta nella tabella ora richiamata, denominata “Amministratore di reti informatiche/TUTOR/MIPG-WEB”, che prevedeva l’attribuzione di 1,5 punti;
- l’incarico sub c) sotto la fattispecie “consegnatario con debito di custodia”, che prevedeva l’attribuzione di 2,5 punti.
Di contro, l’amministrazione attribuiva per detti incarichi i seguenti punteggi:
i) 0,5 per l’incarico di amministratore locale del sistema informativo Web Portale Questura ELI 2 presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Palermo [sopra indicato sub a)], in luogo del punteggio di 1,5;
ii) 0,1 per l’incarico di referente informatico presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Palermo [sopra indicato sub b)], in luogo del punteggio di 1,5;
iii) 0,5 per l’incarico di Security officer SO per la gestione smartcard operatore SCO del nuovo modello di permesso di soggiorno elettronico [sopra indicato sub c)], in luogo del punteggio di 2,5.
Sebbene dai provvedimenti impugnati non si evinca in nessun modo quali sarebbero le circostanze di fatto ed i presupposti di diritto che avrebbero legittimato l’amministrazione de qua ad attribuire in favore del ricorrente un punteggio inferiore a quello previsto dalla tabella di cui all’art. 6 comma 1 lett. a), esaminando la scheda di valutazione del ricorrente si evince come gli incarichi sopra menzionati siano stati valorizzati dall’amministrazione non già come direttamente sussumibili alle fattispecie sopra indicate nella tabella di cui all’art. 6 comma 1 lett. a), bensì per “analogia”, verosimilmente in considerazione di quanto previsto dal bando medesimo, che nei “Criteri di Valutazione dei titoli” alla pag. 6 alinee quart’ultima e ss., ha previsto la valutabilità di “ eventuali altri incarichi, che esulano dalle normali mansioni d’ufficio, non ricompresi nell’elenco di cui sopra, ma indicati dal candidato e annotati nello stato matricolare, verranno valutati a giudizio della Commissione, in analogia a quelli già individuati, in relazione alla tipologia ed alla durata”.
L’erronea considerazione di tali incarichi “per via analogica” avrebbe, oltretutto, condotto all’attribuzione di un punteggio nettamente inferiore a quello spettante per analoghi incarichi svolti nell’esercizio delle proprie mansioni.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento per violazione del principio di non contraddizione nonché per evidente violazione dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della L. 241/90.
Infatti la Commissione esaminatrice del concorso nell’attribuire all’incarico di “amministratore locale del sistema informativo Web Portale Questura ELI 2” un punteggio nettamente inferiore rispetto a quello previsto per l’omologo incarico di Amministratore di reti informatiche/tutor/MIPG – WEB non teneva conto del fatto che, in sede di valutazione dei titoli attinenti alla formazione professionale, la stessa attribuiva il massimo punteggio al “corso di addestramento per amministratore gestore delle reti informatiche”. Quindi, ancora una volta, l’Amministrazione da un lato ha valorizzato con il massimo punteggio la qualifica conseguita dal Sovr.te Capo -OMISSIS-, dall’altro non ha riconosciuto il medesimo punteggio per incarico allo stesso affidato per il possesso di detta qualifica.
Il provvedimento impugnato, non solo si caratterizzerebbe per l’incoerenza e la contraddittorietà dell’azione amministrativa ma anche per la lacunosità del giudizio e l’assoluto difetto di motivazione in ordine all’iter procedurale seguito dall’Amministrazione per giungere all’attribuzione di un punteggio diverso rispetto a quello dalla stessa stabilito all’atto della predisposizione dei criteri di valutazione dei titoli.
Ed infatti, come anticipato, l’Amministrazione valutava “per analogia” ben tre incarichi attribuiti al ricorrente senza esternarne le ragioni nella motivazione addotta impedendo di comprendere le ragioni
per le quali gli incarichi espletati sarebbero stati individuati per analogia e/o non rientrerebbero nelle ordinarie mansioni d’ufficio né tanto più a quale incarico, tra quelli espressamente riportati dall’Amministrazione, sarebbero stati assimilati gli incarichi indicati dall’odierno ricorrente all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva de qua.
Con l’ultimo motivo, in via subordinata, parte ricorrente lamenta l’illegittimità del bando in esame per non avere previsto quale requisito di partecipazione per l’accesso a detta qualifica, come espressamente richiesto dalla normativa di settore (ed in particolare dall’art. 25 ter del d.P.R. 337 del 24 aprile 1982 che regola le modalità di svolgimento nonché i criteri di selezione cui l’Amministrazione deve attenersi nella predisposizione del bando del concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato) il possesso di uno specifico titolo di studio.
Detto DPR stabilisce quali sono i titoli di accesso necessari per accedere ai singoli profili, distinguendo anche tra l’accesso dall’esterno, ovvero tramite concorso pubblico, e l’accesso dall’interno, qual è quello in esame.
Più in particolare, l’art. 25 ter del DPR in parola, al primo comma, precisa come “il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale ed è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, nonchè dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che nell'ultimo biennio non abbia
riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono”.
Tale fondamentale previsione, la cui ratio è quella di consentire l’accesso al ruolo di vice ispettore tecnico al personale della Polizia di Stato in possesso delle specifiche competenze tecniche richieste dal singolo profilo professionale per il quale si concorre, sarebbe stata totalmente disattesa dall’Amministrazione resistente che, pur avendo bandito un concorso per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, suddividendolo in otto diversi settori, corrispondenti
a diversi profili professionali, si sarebbe limitata a richiedere per tutti, genericamente, all’art.2 del Bando, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per accedere, indistintamente, a tutti i profili professionali messi a concorso, ad esclusione soltanto del profilo sanitario per il quale veniva richiesto anche il relativo titolo di abilitazione.
Inoltre l’Amministrazione, oltre ad avere eliminato il possesso obbligatorio di un titolo specifico per l’accesso al singolo profilo professionale per il quale il candidato inviava domanda di partecipazione, per altro verso, ha previsto che l’eventuale titolo di studio attinente al singolo profilo professionale non fosse neppure valutato in sede di valutazione dei tioli di studio con conseguente ulteriore pregiudizio per i candidati particolarmente “qualificati”.
La mancata previsione di un diploma specifico per l’accesso al settore per il quale il candidato concorreva, ha comportato una situazione paradossale in cui un candidato con un diploma di scuola superiore - indirizzo umanistico ovvero con una laurea in lettere classiche e ulteriori titoli non attinenti al profilo informatico, risulta oggi vincitore del concorso, nonostante lo stesso non possegga alcun
titolo/corso specifico in informatica né presumibilmente le necessarie competenze per assolvere le mansioni richieste dal ruolo in questione.
A confermare l’assoluta illogicità di tale previsione si porrebbe l’ulteriore disposizione del bando, prevista dall’art.6 comma 3 lett. D ed E nelle quali viene esclusa la valutazione del titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso nonché la doppia valutazione del medesimo titolo di studio, con la conseguenza che l’Amministrazione arbitrariamente avrebbe deciso di non attribuire alcun punteggio a quel titolo specifico che, in altre occasioni, ed in particolare nel precedente avviso di concorso interno bandito dalla stessa Amministrazione per i medesimi profili professionali, costituiva imprescindibile titolo di accesso.
Ne è derivato che il Sovr.te Capo -OMISSIS-, nonostante il possesso di un diploma di maturità tecnica di perito industriale capotecnico con specializzazione in informatica, ha partecipato al concorso per il profilo di specializzazione posto sullo stesso piano di un altro soggetto in possesso di un diploma non attinente e, per di più, non si è visto attribuire nessun punteggio per detto diploma.
Ha pertanto concluso per l’accoglimento del ricorso.
L’amministrazione si è costituita in giudizio depositando documenti.
Con un primo atto di motivi aggiunti parte ricorrente ha quindi impugnato il verbale n. 84 del 28.01.2020 redatto dalla Commissione esaminatrice istituita presso Ministero Dell’interno Dipartimento della pubblica sicurezza Direzione Centrale per le risorse Umane, conosciuto solo in data 18 maggio 2020 a seguito del deposito eseguito in giudizio da parte dell’amministrazione resistente, unitamente alla nota prot. n. 333-A/U -OMISSIS-v.isptec/3292/C.I. del 6 maggio 2020 depositata agli atti del presente giudizio in data 18.05.2020 con la quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Contenzioso e affari legali, ha chiesto il rigetto del presente gravame e il verbale prot n. 333.SMOP/8 1348/2020 del dipartimento della pubblica sicurezza – direzione centrale per le risorse umane – struttura di missione per l’ordinamento del personale della Polizia di Stato, analogamente depositata in giudizio in data 18.05.2020.
Con l’atto di gravame parte ricorrente ha evidenziato che l’Amministrazione resistente in data 31.12.2020, bandiva un secondo concorso interno - stabilendo i medesimi criteri di valutazione dei titoli predisposti per il precedente concorso - per il reclutamento di 400 viceispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, dei quali 90 posti sono stati riservati dall’Amministrazione resistente al profilo informatico, per il quale il sig. -OMISSIS- inoltrava apposita domanda di partecipazione e che all’esito della detta procedura, conclusasi mediante la pubblicazione della graduatoria definitiva in data 14.12.2020, il predetto riportava il punteggio complessivo di punti 31,492.
In particolare, anche per il concorso bandito in data 31.12.2020, il servizio prestato nella qualifica di focal point è stato enucleato, così come nel precedente concorso, all’interno della tabella di cui all’art. 5 comma, 1 lett a), punto 5 del bando di concorso tra i titoli valutabili, assegnando al detto incarico un punteggio di 1,5 punti.
Tuttavia, a differenza del concorso bandito nell’anno 2018 ed oggetto del presente gravame, l’Amministrazione odierna resistente, ha correttamente valutato il servizio di “Amministrazione locale del sistema informativo Pastrani Web” (focal point) svolto dal sig. -OMISSIS-, mediante l’assegnazione di punti complessivi 3 di cui:
- 1,5 punti per il servizio di “Amministratore di rete - Procedura Pastrani - (a seguito del corso di formazione presso 1,5 il Centro Elettronico Nazionale di Napoli 15-17 marzo 2001);
- 1,5 punti per il servizio di “Amministratore locale del sistema informativo Pastrani Web, conferito dall'avvenuta formazione per Focal Point Provinciale presso la Direzione Interregionale della Sicilia e Calabria il 7 e 8 febbraio 2006.
Ciò confermerebbe l’illogicità della condotta dell’amministrazione, che per il concorso impugnato con il ricorso principale avrebbe illogicamente omesso di attribuire il punteggio derivante dal medesimo titolo che, invece, veniva positivamente valutato nell’ambito del concorso bandito in data 31.12.2020 che, se correttamente valutato, avrebbe consentito al ricorrente di risultare vincitore del concorso oggetto del presente gravame.
Nella camera di consiglio del 18.02.2020 con ordinanza n. 2215/2020 del 19.02.2020 il Collegio ha onerato l’Amministrazione di fornire documentati chiarimenti istruttori. L’amministrazione ha adempiuto il successivo 18.05.2020, depositando in giudizio le seguenti note:
- la nota prot. n. 333-A/U -OMISSIS-v.isp.tec/3292/C.I. del dipartimento della pubblica sicurezza -direzione centrale per le risorse umane – ufficio contenzioso e affari legali, nella quale l’Amministrazione assumeva che con con verbale n. 84 del 28 gennaio 2020 la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto avesse già provveduto a riesaminare la richiesta di riesame presentata da parte ricorrente;
- la nota prot n. 333.SMOP/8 1348/2202 del dipartimento della pubblica sicurezza – direzione centrale per le risorse umane – struttura di missione per l’ordinamento del personale della Polizia di Stato, con la quale l’Amministrazione forniva alcuni chiarimenti in ordine alle circostanze specificate da Codesto Ecc.Mo Tribunale con ordinanza n. 2215/2020 del 19.02.2020.
Tali note sono state impugnate con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in giudizio in data 16.07.2020.
Lamenta al riguardo parte ricorrente la legittimità del verbale al verbale n. 84 del 28.01.2020, atteso che l’Amministrazione non avrebbe fornito una qualsivoglia motivazione e/o chiarimento in ordine alle ragioni per le quali la stessa avrebbe deciso di confermare il punteggio precedentemente attribuito, nè tanto meno di chiarire, così come espressamente richiesto dall’odierno ricorrente nella
istanza di riesame, i criteri utilizzati dalla Commissione al fine di riconoscere “per analogia” un punteggio nettamente inferiore rispetto a quello espressamente riportato nei criteri di valutazione dei titoli.
Più precisamente, l’Amministrazione de qua confermava per ben tre incarichi prestati dall’odierno ricorrente, l’attribuzione di un punteggio inferiore rispetto a quello stabilito nei criteri di valutazione dei titoli, mentre con riguardo all’attribuzione di un punteggio per il diploma specifico posseduto dall’odierno ricorrente, la stessa si limitava a precisare che trattandosi dell’unico diploma in possesso dal candidato, utilizzato come requisito di partecipazione al concorso, nonostante l’attinenza al profilo bandito dall’Amministrazione, non poteva essere riconosciuto alcun punteggio.
Né tantomeno avrebbe chiarito perchè in ordine al servizio prestato dal ricorrente come focal point, incarico espressamente riportato all’interno della tabella di cui all’art. 6 comma 1 lett. a) dei criteri di valutazione dei titoli, l’Amministrazione non ha riconosciuto l’attribuzione di punti 1,5.
Ha quindi riproposto i medesimi motivi di illegittimità proposti con il ricorso principale.
In data 8.09.2020, fissata per la trattazione del ricorso e dei motivi aggiunti, con ordinanza n. 5637 del 08.09.2020 il Collegio ha onerato la Commissione esaminatrice del concorso di riesaminare la domanda presentata dall’odierno ricorrente, evidenziando come “a prescindere da una più approfondita valutazione in sede di merito circa la possibilità di riconoscere un punteggio aggiuntivo al medesimo diploma che costituisce requisito di partecipazione al concorso in considerazione della particolare natura dello stesso, i motivi aggiunti proposti dal ricorrente avverso il verbale n. 84 del 28.01.2020 non appaiono manifestamente infondati sia nella parte in cui l’amministrazione non fornisce alcuna motivazione sul mancato riconoscimento del punteggio, sia soprattutto nella parte in cui la Commissione esaminatrice omette di attribuire il punteggio di 1,5 al servizio prestato dal ricorrente come “Amministrazione locale del sistema informativo Pastrani Web” (focal point) dal 19 aprile 2006 al 1° gennaio 2011 (doc.12 del deposito principale), espressamente previsto tra i titoli valutabili, senza fornire anche sul punto alcuna motivazione ”.
In data 25.11.2020, l’Amministrazione ha depositato una relazione del 02.11.2020 a firma del Presidente della Commissione esaminatrice, con la quale, quest’ultimo - riportandosi integralmente al contenuto della nota prot. 84 del 28.01.2020 – ha riconfermato in toto le determinazioni precedentemente assunte dalla Commissione nella seduta del 28.01.2020, senza fornire alcuna motivazione in merito al mancato riconoscimento del punteggio per i titoli dichiarati dall’odierno ricorrente, soprattutto, in relazione alla mancata attribuzione del punteggio per il titolo di focal point, la cui valutazione era espressamente prevista tra i titoli valutabili.
Con il terzo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha quindi impugnato la relazione del presidente della Commissione esaminatrice del 02.11.2020 sopra citata.
Con ordinanza n. 739 del 10.02.2021 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare rilevando “ che, anche all’esito dell’istruttoria espletata, dalla documentazione versata in giudizio dall’amministrazione non è emersa alcuna motivazione circa la mancata attribuzione al ricorrente, in possesso di diploma di maturità tecnica di perito industriale capotecnico con specializzazione in informatica, quantomeno del punteggio spettante per gli incarichi espletati come amministratore di rete di procedura Pastrani web (focal point), espressamente previsto tra i titoli valutabili all’art.6 comma 1 lett.a) punto 5, considerato peraltro che secondo quanto argomentato e documentato dal ricorrente nei motivi aggiunti, e non contestato dall’amministrazione, per i medesimi titoli di servizio al ricorrente sarebbero stati attribuiti nel successivo concorso bandito in data 31.1.2020 punti 3 (1,5 x2)”, disponendo nel contempo l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, adempimento adempiuto da parte ricorrente come da documentazione depositata in atti.
Con un quarto ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha infine impugnato l'allegato n. 4 al verbale n. 87 del 28.06.2021della Commissione esaminatrice del concorso, istituita presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Centrale per le Risorse Umane, conosciuto dall'odierno ricorrente solo a seguito del deposito eseguito in giudizio da parte dell'Amministrazione resistente in data 20.07.2021, con il quale la detta Commissione confermava l'attribuzione del punteggio precedentemente attribuito all'odierno ricorrente unitamente alla nota prot. 6547 del 19.07.2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica Sicurezza direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
Nell’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che la condotta dell’amministrazione, consistita nell’omettere reiteratamente di motivare in ordine alla mancata attribuzione del punteggio per l’incarico di focal point espletato dall’odierno ricorrente dal 22 ottobre 2002 al 18 aprile 2006 e dal 19 aprile 2006 al 1° gennaio 2011 – specie dopo che in data 13 gennaio 2020, in pendenza del procedimento di riesame, l’odierno ricorrente aveva fatto notare all’amministrazione l’errore in cui la stessa era incorsa, scaturito verosimilmente dalla mancata annotazione di tale titolo nello stato matricolare - possa essere valorizzata, ai sensi dell’art.64 c.p.a., per ritenere illegittimi gli atti impugnati, nella parte in cui omettono di attribuire al ricorrente il punteggio di 1,5, espressamente previsto per lo svolgimento di detto incarico.
Sebbene, infatti, nel Bando fosse riportata la dicitura che ai fini dell’attribuzione del punteggio sarebbero stati valutati solo i titoli indicati in domanda ed annotati nello stato matricolare, ritiene il Collegio, come da conforme orientamento giurisprudenziale della Sezione, che gravi sull’amministrazione l’onere di adempiere alla corretta trascrizione dei titoli del dipendente nello stato matricolare del dipendente al quale, al più, potrebbe essere imputata la responsabilità di non avere indicato nella domanda il titolo in questione.
Infatti, l’annotazione del foglio matricolare del dipendente è, di norma, un adempimento al quale il Ministero dell'Interno è obbligato ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.P.R. n. 3 del 1957, che stabilisce che nel foglio matricolare degli impiegati civili dello Stato siano indicati “tutti i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni” (cfr.Tar Lazio, sez.I quater, n. 12092/2020 REG).
Viceversa, anche aderendo alla tesi meno rigorosa, recepita anche di recente dal Collegio, secondo cui va riconosciuto il punteggio anche per i titoli non indicati in domanda ma presenti nello stato matricolare (cfr. T.a.r. Lazio Roma, 9/11/2021, n. 11503/2021; T.a.r. Lazio-Roma, sez. I quater, 19/03/2020, n. 3448), nel caso di specie non può essere invece riconosciuto alcun punteggio aggiuntivo per il diploma di perito informatico posseduto dal ricorrente – non espressamente indicato tra i “titoli di cultura” ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio - in quanto il bando legittimamente prevedeva espressamente che il medesimo titolo indicato quale requisito di ammissione al concorso (in tal caso, diploma di scuola secondaria) non potesse essere valutato anche ai fini dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo quale titolo culturale (in tal senso, v. T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, (ud. 09/03/2007) 03-10-2007, n. 1461).
Né merita accoglimento la seconda censura del ricorso principale, riproposta con i motivi aggiunti, secondo cui illegittimamente l’amministrazione avrebbe omesso di attribuire al ricorrente il corretto punteggio agli incarichi di Referente Informatico, di amministratore del sistema informatico web denominato Portale Questura Eli2, e di “Security Officer” (secondo parte ricorrente corrispondente a quello di consegnatario per debito di custodia).
Infatti, come evidenziato nell’Allegato n. 4 al verbale n. 87 del 28/06/2021, impugnato con l’ultimo atto di motivi aggiunti: a) il maggiore punteggio richiesto dal ricorrente per l'incarico di "Referente informatico" non può essergli attribuito, perché detto titolo è stato omogeneamente valutato punti 0,1 per tutti i candidati partecipanti al concorso che ne sono risultati in possesso, ivi compreso il ricorrente; b) il maggiore punteggio richiesto dal ricorrente per l'incarico di "amministratore locale del sistema informatico Portale Questura ELI2" non può essergli attribuito, considerato che tutti gli incarichi di amministratore locale di sistemi informatici, variamente denominati, sono stati omogeneamente valutati dalla Commissione punti 0,5; c) l'incarico di "Security Officer per la gestione della smart card operatore SCO del nuovo modello di permesso di soggiorno elettronico", a giudizio della Commissione che qui si riconferma, è stato valutato punti 0,5 in relazione all'effettivo carico di lavoro e di responsabilità attribuiti al dipendente. L'incarico consiste, infatti, nel distribuire agli utenti una smart card, di cui vanno registrate consegne, restituzioni e abilitazioni, avvalendosi di un semplice portale di gestione informatica della procedura. L'incarico in questione non è quindi equiparabile né a quello di Focal Point, né a quello di Amministratore di rete, né a quello di Tutor di sistemi complessi, quali è ad esempio il MIPG_Web e non anche il titolo di cui il ricorrente chiede una maggiore valutazione.
La mancata considerazione di tali incarichi nel novero di quelli svolti nell’ambito delle mansioni affidate e, conseguentemente, la valutazione degli stessi tra gli “incarichi analoghi” è frutto di una scelta discrezionale dell’amministrazione, insindacabile da parte del giudice amministrativo, specie considerando la circostanza che risponde ad una valutazione uniforme per tutti i concorrenti.
Infine, per quanto riguarda la censura proposta nei confronti dell’art.2 del Bando, nella parte in cui non ha previsto, ad avviso di parte ricorrente illegittimamente, quale requisito di partecipazione al concorso un diploma di scuola secondaria “qualificato”, quale quello di Perito Informatico dallo stesso posseduto, la doglianza è inammissibile per carenza di interesse – non avendo il ricorrente allegato circostanze atte a dimostrare la concreta lesione subìta per effetto della disposizione in argomento - e comunque infondata.
Infatti, premesso che la formulazione letterale dell’art. 25-ter D.P.R. 24/04/1982, n. 337 induce ad interpretare la stessa nel senso che per la partecipazione al concorso interno per accedere alla qualifica di vice ispettore tecnico sia “specificatamente” richiesto il possesso del titolo di studio di scuola secondaria, piuttosto che nel senso che per partecipare al concorso sia richiesto il possesso di un titolo di studio di scuola secondaria ad indirizzo tecnico “specifico” (quale, nel caso in esame, l’indirizzo informatico) e che, dunque, sotto tale profilo la disposizione dell’art.6 comma 1 lett.b) punto 1 avrebbe potuto, a voler tutto concedere, essere censurata non nella parte in cui consente la partecipazione a coloro che abbiano ottenuto un qualsiasi titolo di studio di scuola secondaria superiore (anche ad indirizzo umanistico), ma nella parte in cui il Bando consente la possibilità di partecipare anche ai soggetti comunque muniti di titolo abilitante l’esercizio di professioni tecnico scientifiche analoghe a quelle messe a concorso, seppure non si tratti di diploma di scuola secondaria superiore, il Collegio si limita ad osservare, in adesione alla prevalente giurisprudenza, che, in materia di definizione del titolo di studio occorrente per la partecipazione ai concorsi pubblici, ferma la definizione del livello del titolo (laurea o altro titolo di studio) affidata alla legge o ad altra fonte normativa, l'amministrazione che indice il concorso, in assenza di specifiche indicazioni di legge, è titolare di un potere discrezionale nella definizione della tipologia del titolo, in relazione alla professionalità ed alla preparazione culturale richieste per i posti che si intendono ricoprire.
Orbene, nel caso in esame – come evidenziato dall’amministrazione – giova rilevare che si tratta di una procedura concorsuale straordinaria in cui, limitatamente alla fase transitoria, il legislatore ha espressamente attribuito all’amministrazione il compito di emanare la disciplina da applicarsi, da adottarsi con Decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale della P.S. (art.2, comma 1, lett. oo D.lgs. 95/2017).
In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti possono essere accolti limitatamente alla parte in cui l’amministrazione ha omesso di riconoscere al ricorrente il punteggio di 1,5 per il titolo di focal point e, conseguentemente, gli atti impugnati vanno annullati in parte qua, con conseguente obbligo dell’amministrazione- qualora, effettivamente, con il punteggio di cui trattasi il ricorrente avrebbe potuto essere ammesso al corso di formazione, di ammettere il predetto a frequentare il primo corso di formazione utile, ed ogni conseguente effetto derivante dall’esito favorevole del ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, li accoglie in parte e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ines Simona Immacolata Pisano | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.