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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/10/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 4844/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON RR Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 21/07/2025, da:
C.F.: , nata a [...] l'[...], e Parte_1 C.F._1
C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. DOTTI MARCELLA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 08/06/2024 a GL e SA DA (FI), in regime di comunione dei beni, dalla cui unione non è nata prole.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
01/10/2025, in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare,
1 confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 04/09/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative, con la sola precisazione che la casa coniugale rimarrà semplicemente in godimento esclusivo alla signora non Pt_1 potendo formare oggetto di un provvedimento di assegnazione ex art. 337-sexies c.c. stante l'assenza dei presupposti di legge ovvero l'assenza di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autonoma.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1 alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_2 seguito:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2) il signor si obbliga irrevocabilmente, nell'ambito della regolamentazione Pt_2 dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a trasferire senza ricevere corrispettivo alcuno ma nell'ambito delle regolamentazioni patrimoniali fra di loro alla signora la Pt_1 propria quota del 50% dell'abitazione coniugale ubicata nel territorio del Comune di
Caravaggio (BG), facente parte del Complesso condominiale avente accesso da via
2 MO ER n. 14 (catastalmente n. 35), le cui porzioni immobiliari sono state censite all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, Ufficio
Provinciale, Territorio - Catasto Fabbricati, in forza della denunzia di variazione per divisione - fusione - ampliamento - diversa distribuzione degli spazi interni - ristrutturazione del 2 novembre 2007 n. BG0355247 di protocollo, cui ha fatto seguito denunzia di variazione nel classamento in data 3 novembre 2008 n.
BG0369502 di protocollo, foglio 54, con i mappali numeri: 3924 sub. 710, via
MO ER n. 14, piano: 2, categoria A/2, classe 1, vani 4, RC.Euro 309,87;
3924 sub. 715, via MO ER n. 14, piano: S1, categoria C/6, classe 2, mq.
14, RC.Euro 26,75; 3924 sub. 720, via MO ER n. 14, piano: S1, categoria C/6, classe 1, mq. 13, RC.Euro 20,81. CONSISTENZA: - del mappale 3924 sub. 710: alloggio posto al piano secondo composto da soggiorno-cottura, disimpegno, bagno, due camere e due balconi;
- del mappale 3924 sub. 715: autorimessa al piano interrato, pertinenziale al sopracitato alloggio;
- del mappale
3924 sub. 720: posto auto scoperto al piano interrato, pertinenziale al sopracitato alloggio. CONFINI: - del mappale 3924 sub.710: da un lato vuoto su mappale 3924 sub.701 e mappale 3924 sub.702, da un secondo lato mappali 3924 sub.ni 702 e 709 e da un terzo lato vuoto su mappale 3924 sub.701; - del mappale 3924 sub.715: da due lati mappale 3924 sub.701 e da un terzo lato mappali 3924 sub.ni 716 e 717; - del mappale 3924 sub.720: da due lati mappale 3924 sub.701 e da un terzo lato terrapieno. La quota di proprietà sarà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La signora dunque, rileverà il 50% della quota di proprietà Parte_1 ascritta al signor della casa familiare oltre alla rispettiva quota di Pt_2 comproprietà degli spazi comuni del fabbricato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1117
c.c.;
3) Il passaggio di proprietà della quota della casa coniugale avverrà tramite Notaio, incaricato dalla signora a sue spese, entro e non oltre 3 mesi dalla Pt_1 pubblicazione della sentenza / omologa di separazione. Non saranno invece dovute l'imposta di registro ipotecaria, catastale e la tassa d'archivio, posto che la signora potrà beneficiare della esenzione fiscale prevista dalla L. 74/1987 in forza Pt_3 dell'intervenuto accordo in ambito di separazione - divorzio;
4) Le parti convengono che il trasferimento della quota avverrà con tutti gli arredi e corredi che la compongono ad eccezione dei beni personali del signor che lo Pt_2
3 stesso si impegna ad asportare prima del rilascio definitivo della cessione della quota. Null'altro pretende il signor a titolo di corrispettivo;
Pt_2
5) La casa familiare, sopra meglio identificata, nelle more della cessione, verrà assegnata alla signora ed il signor si impegna a rilasciare Pt_1 Pt_2
l'immobile entro la data del rogito;
6) Sin dal rilascio dell'abitazione la signora si accollerà gli oneri di gestione Pt_1 ordinaria e straordinaria dell'immobile, che saranno ad esclusivo carico della moglie;
7) Le parti precisano, inoltre, che l'accordo patrimoniale di cessione gratuita della quota di abitazione coniugale, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini del raggiungimento dell'accordo e così della risoluzione della crisi coniugale;
8) Con il trasferimento della quota della casa coniugale, le parti riconoscono di aver definito tutti i rapporti economici-patrimoniali ivi compresi quelli relativi alle somme percepite a titolo ereditario dal signor che, pertanto, rimarranno di Pt_2 sua esclusiva proprietà senza che la signora possa avanzare alcuna pretesa;
Pt_1 le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dall'altra e viceversa, neppure a titolo di mantenimento;
9) Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti”.
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GL e SA
DA (FI), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2024, atto n.3, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente estensore
ON RR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON RR Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 21/07/2025, da:
C.F.: , nata a [...] l'[...], e Parte_1 C.F._1
C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. DOTTI MARCELLA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 08/06/2024 a GL e SA DA (FI), in regime di comunione dei beni, dalla cui unione non è nata prole.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
01/10/2025, in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare,
1 confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 04/09/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative, con la sola precisazione che la casa coniugale rimarrà semplicemente in godimento esclusivo alla signora non Pt_1 potendo formare oggetto di un provvedimento di assegnazione ex art. 337-sexies c.c. stante l'assenza dei presupposti di legge ovvero l'assenza di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autonoma.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1 alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_2 seguito:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2) il signor si obbliga irrevocabilmente, nell'ambito della regolamentazione Pt_2 dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a trasferire senza ricevere corrispettivo alcuno ma nell'ambito delle regolamentazioni patrimoniali fra di loro alla signora la Pt_1 propria quota del 50% dell'abitazione coniugale ubicata nel territorio del Comune di
Caravaggio (BG), facente parte del Complesso condominiale avente accesso da via
2 MO ER n. 14 (catastalmente n. 35), le cui porzioni immobiliari sono state censite all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, Ufficio
Provinciale, Territorio - Catasto Fabbricati, in forza della denunzia di variazione per divisione - fusione - ampliamento - diversa distribuzione degli spazi interni - ristrutturazione del 2 novembre 2007 n. BG0355247 di protocollo, cui ha fatto seguito denunzia di variazione nel classamento in data 3 novembre 2008 n.
BG0369502 di protocollo, foglio 54, con i mappali numeri: 3924 sub. 710, via
MO ER n. 14, piano: 2, categoria A/2, classe 1, vani 4, RC.Euro 309,87;
3924 sub. 715, via MO ER n. 14, piano: S1, categoria C/6, classe 2, mq.
14, RC.Euro 26,75; 3924 sub. 720, via MO ER n. 14, piano: S1, categoria C/6, classe 1, mq. 13, RC.Euro 20,81. CONSISTENZA: - del mappale 3924 sub. 710: alloggio posto al piano secondo composto da soggiorno-cottura, disimpegno, bagno, due camere e due balconi;
- del mappale 3924 sub. 715: autorimessa al piano interrato, pertinenziale al sopracitato alloggio;
- del mappale
3924 sub. 720: posto auto scoperto al piano interrato, pertinenziale al sopracitato alloggio. CONFINI: - del mappale 3924 sub.710: da un lato vuoto su mappale 3924 sub.701 e mappale 3924 sub.702, da un secondo lato mappali 3924 sub.ni 702 e 709 e da un terzo lato vuoto su mappale 3924 sub.701; - del mappale 3924 sub.715: da due lati mappale 3924 sub.701 e da un terzo lato mappali 3924 sub.ni 716 e 717; - del mappale 3924 sub.720: da due lati mappale 3924 sub.701 e da un terzo lato terrapieno. La quota di proprietà sarà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La signora dunque, rileverà il 50% della quota di proprietà Parte_1 ascritta al signor della casa familiare oltre alla rispettiva quota di Pt_2 comproprietà degli spazi comuni del fabbricato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1117
c.c.;
3) Il passaggio di proprietà della quota della casa coniugale avverrà tramite Notaio, incaricato dalla signora a sue spese, entro e non oltre 3 mesi dalla Pt_1 pubblicazione della sentenza / omologa di separazione. Non saranno invece dovute l'imposta di registro ipotecaria, catastale e la tassa d'archivio, posto che la signora potrà beneficiare della esenzione fiscale prevista dalla L. 74/1987 in forza Pt_3 dell'intervenuto accordo in ambito di separazione - divorzio;
4) Le parti convengono che il trasferimento della quota avverrà con tutti gli arredi e corredi che la compongono ad eccezione dei beni personali del signor che lo Pt_2
3 stesso si impegna ad asportare prima del rilascio definitivo della cessione della quota. Null'altro pretende il signor a titolo di corrispettivo;
Pt_2
5) La casa familiare, sopra meglio identificata, nelle more della cessione, verrà assegnata alla signora ed il signor si impegna a rilasciare Pt_1 Pt_2
l'immobile entro la data del rogito;
6) Sin dal rilascio dell'abitazione la signora si accollerà gli oneri di gestione Pt_1 ordinaria e straordinaria dell'immobile, che saranno ad esclusivo carico della moglie;
7) Le parti precisano, inoltre, che l'accordo patrimoniale di cessione gratuita della quota di abitazione coniugale, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini del raggiungimento dell'accordo e così della risoluzione della crisi coniugale;
8) Con il trasferimento della quota della casa coniugale, le parti riconoscono di aver definito tutti i rapporti economici-patrimoniali ivi compresi quelli relativi alle somme percepite a titolo ereditario dal signor che, pertanto, rimarranno di Pt_2 sua esclusiva proprietà senza che la signora possa avanzare alcuna pretesa;
Pt_1 le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dall'altra e viceversa, neppure a titolo di mantenimento;
9) Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti”.
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GL e SA
DA (FI), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2024, atto n.3, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente estensore
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