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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/07/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3257/2023 R.G., promossa
DA
, con l'avv. OGGIANO VANNI MARIA e l'avv. Parte_1
OGGIANO DAVIDE
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, con l'avv. FOIS FRANCO MARIO Controparte_1
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto 652 del 2023 con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di Euro 50.293,10, quale Controparte_1
saldo (al netto di un acconto di Euro 16.000,00) delle opere eseguite in forza del contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione, l'efficientamento energetico, la fornitura e l'installazione di un impianto di condizionamento/riscaldamento canalizzato per il costo complessivo di Euro 61.721,00. Affidava l'opposizione ai seguenti motivi: sosteneva che il contratto, convenuto in forma orale, fosse stato concluso non nel 2023, come indicato in sede monitoria, ma nel novembre del 2021, come dimostrato anche dal pagamento dell'acconto di Euro 16.000,00, eseguito con bonifico “parlante” del giorno 9 di quel mese e senza che fosse stata emessa alcuna fattura;
ancora, deduceva che secondo gli accordi il corrispettivo dei lavori avrebbe dovuto essere pagato con il c.d. sconto in fattura, motivo per il quale aveva consegnato tutta la necessaria documentazione alla ditta appaltatrice che avrebbe dovuto farsi carico dei necessari incombenti, dell'applicazione dello sconto (all'epoca consentito)
e del rilascio delle necessarie certificazioni di conformità delle opere;
evidenziava, poi, come, contrariamente a quanto dalla controparte allegato, l'importo convenuto inizialmente in Euro 32.000,00 fosse stato aumentato ad Euro 40.000,00, sicché avrebbe dovuto essere versata unicamente la somma di Euro 4.000,00, pari al 50% della somma di Euro 8.000,00 costituente la differenza tra quanto originariamente convenuto (Euro 32.000,00) e l'ammontare dell'appalto dopo le intervenute variazioni
(Euro 40.000,00). Rilevava, tuttavia, come il saldo avrebbe dovuto avvenire contestualmente al rilascio delle certificazioni degli impianti, mai consegnate, con conseguente grave inadempimento della controparte, su cui fondava l'autotutela di cui all'art. 1460 c.c. Concludeva in conformità a detti motivi.
Si costituiva la convenuta che rilevava come l'opponente non avesse contestato né
l'esistenza del rapporto contrattuale né l'esecuzione delle opere. Confutava le allegazioni di controparte relative all'importo dei lavori e alle modalità di pagamento con il c.d. sconto in fattura e ribadiva che l'accordo aveva avuto ad oggetto opere per il valore di Euro 61.721,00, importo che il committente avrebbe dovuto versare interamente, non avendo accettato la proposta di praticare il c.d. sconto in fattura per evitare il rischio della cessione del credito. Richiamava gli inviti ad eseguire i pagamenti, in occasione dei quali alcun rilievo era mai stato mosso dal ed Pt_1
insisteva nel rigetto dell'opposizione e nella conferma del decreto inguntivo.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, approdava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Si osserva come il committente abbia contestato non solo il dies della conclusione del contratto ma anche il suo contenuto sia quanto al costo degli interventi richiesti alla controparte che alle modalità di pagamento con il beneficio dello sconto in fattura;
al fine di dimostrare tali allegazioni ha articolato dei capi di prova orale.
Anche in questa sede, tuttavia, non può non osservarsi come l'eccezione di inadempimento, sollevata dall'opponente con riferimento alla mancata consegna delle certificazioni di conformità degli impianti realizzati, abbia determinato l'inversione dell'onere della prova, sì da far gravare sulla controparte, asserita creditrice del saldo delle opere appaltate, il dovere di dimostrare l'esatta esecuzione di tutte le sue obbligazioni, da cui soltanto può derivare il diritto al compenso. Si osserva, invece, come non abbia né provato la fonte negoziale del suo credito nell'importo CP_1
indicato di oltre Euro 61.000,00 e l'impegno della controparte di pagare l'intero importo (circostanza che pare comunque smentita dal fatto che l'acconto sia stato versato con “bonifico parlante”: doc. 2 di parte opponente) né di aver consegnato le certificazioni degli impianti che sono state prodotte in giudizio (e comunque ritenute non idonee dall'attore), ma dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., sicché tali documenti sono inutilizzabili ai fini di giudizio e, in particolare, per accertare l'adempimento dell'appaltatrice.
Conclusivamente, l'eccezione ex art. 1460 c.c. è fondata e conduce all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: - in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 652 del 2023;
- condanna di alla rifusione in favore di CP_1 Controparte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 4.500,00, oltre Parte_1
rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 15/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3257/2023 R.G., promossa
DA
, con l'avv. OGGIANO VANNI MARIA e l'avv. Parte_1
OGGIANO DAVIDE
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, con l'avv. FOIS FRANCO MARIO Controparte_1
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto 652 del 2023 con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di Euro 50.293,10, quale Controparte_1
saldo (al netto di un acconto di Euro 16.000,00) delle opere eseguite in forza del contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione, l'efficientamento energetico, la fornitura e l'installazione di un impianto di condizionamento/riscaldamento canalizzato per il costo complessivo di Euro 61.721,00. Affidava l'opposizione ai seguenti motivi: sosteneva che il contratto, convenuto in forma orale, fosse stato concluso non nel 2023, come indicato in sede monitoria, ma nel novembre del 2021, come dimostrato anche dal pagamento dell'acconto di Euro 16.000,00, eseguito con bonifico “parlante” del giorno 9 di quel mese e senza che fosse stata emessa alcuna fattura;
ancora, deduceva che secondo gli accordi il corrispettivo dei lavori avrebbe dovuto essere pagato con il c.d. sconto in fattura, motivo per il quale aveva consegnato tutta la necessaria documentazione alla ditta appaltatrice che avrebbe dovuto farsi carico dei necessari incombenti, dell'applicazione dello sconto (all'epoca consentito)
e del rilascio delle necessarie certificazioni di conformità delle opere;
evidenziava, poi, come, contrariamente a quanto dalla controparte allegato, l'importo convenuto inizialmente in Euro 32.000,00 fosse stato aumentato ad Euro 40.000,00, sicché avrebbe dovuto essere versata unicamente la somma di Euro 4.000,00, pari al 50% della somma di Euro 8.000,00 costituente la differenza tra quanto originariamente convenuto (Euro 32.000,00) e l'ammontare dell'appalto dopo le intervenute variazioni
(Euro 40.000,00). Rilevava, tuttavia, come il saldo avrebbe dovuto avvenire contestualmente al rilascio delle certificazioni degli impianti, mai consegnate, con conseguente grave inadempimento della controparte, su cui fondava l'autotutela di cui all'art. 1460 c.c. Concludeva in conformità a detti motivi.
Si costituiva la convenuta che rilevava come l'opponente non avesse contestato né
l'esistenza del rapporto contrattuale né l'esecuzione delle opere. Confutava le allegazioni di controparte relative all'importo dei lavori e alle modalità di pagamento con il c.d. sconto in fattura e ribadiva che l'accordo aveva avuto ad oggetto opere per il valore di Euro 61.721,00, importo che il committente avrebbe dovuto versare interamente, non avendo accettato la proposta di praticare il c.d. sconto in fattura per evitare il rischio della cessione del credito. Richiamava gli inviti ad eseguire i pagamenti, in occasione dei quali alcun rilievo era mai stato mosso dal ed Pt_1
insisteva nel rigetto dell'opposizione e nella conferma del decreto inguntivo.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, approdava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Si osserva come il committente abbia contestato non solo il dies della conclusione del contratto ma anche il suo contenuto sia quanto al costo degli interventi richiesti alla controparte che alle modalità di pagamento con il beneficio dello sconto in fattura;
al fine di dimostrare tali allegazioni ha articolato dei capi di prova orale.
Anche in questa sede, tuttavia, non può non osservarsi come l'eccezione di inadempimento, sollevata dall'opponente con riferimento alla mancata consegna delle certificazioni di conformità degli impianti realizzati, abbia determinato l'inversione dell'onere della prova, sì da far gravare sulla controparte, asserita creditrice del saldo delle opere appaltate, il dovere di dimostrare l'esatta esecuzione di tutte le sue obbligazioni, da cui soltanto può derivare il diritto al compenso. Si osserva, invece, come non abbia né provato la fonte negoziale del suo credito nell'importo CP_1
indicato di oltre Euro 61.000,00 e l'impegno della controparte di pagare l'intero importo (circostanza che pare comunque smentita dal fatto che l'acconto sia stato versato con “bonifico parlante”: doc. 2 di parte opponente) né di aver consegnato le certificazioni degli impianti che sono state prodotte in giudizio (e comunque ritenute non idonee dall'attore), ma dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., sicché tali documenti sono inutilizzabili ai fini di giudizio e, in particolare, per accertare l'adempimento dell'appaltatrice.
Conclusivamente, l'eccezione ex art. 1460 c.c. è fondata e conduce all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: - in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 652 del 2023;
- condanna di alla rifusione in favore di CP_1 Controparte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 4.500,00, oltre Parte_1
rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 15/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella