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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/12/2025, n. 5739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5739 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10324/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra
PI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10324/2022 promossa da:
(avv. Calabria Antonello, avv.to Ferrandi Andrea) Controparte_1
contro
(avv.to Ghirardi Carlo Antonio, avv.to Valentini Silvia) Controparte_2
All'udienza del 18.12.2025,svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio chiedendo la condanna al Controparte_1 Controparte_3
pagamento a titolo di adempimento di un obbligo contrattuale, dell'importo di Euro 141.000,00, oltre interessi di legge.
In via subordinata chiedeva la condanna del . al pagamento di idoneo compenso per Controparte_2
le attività prestate, da quantificarsi nel corso del giudizio, anche in via equitativa.
Esponeva che in forza del rapporto di amicizia con il avevano intrapreso una collaborazione CP_2
imprenditoriale non formalizzata in forza della quale:
- il avrebbe messo a disposizione il capitale per l'acquisto di immobili che sarebbero stati CP_2
a lui intestati;
- esso ricorrente, invece, si sarebbe occupato degli interventi di ristrutturazione e di ogni attività necessaria per la ricollocazione sul mercato con conseguente divisione a metà del ricavato della successiva vendita.
Precisava che in data 02.10.2008, il gli aveva conferito una procura speciale a compiere CP_2
“qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione”, in relazione al bene immobile di sua proprietà sito in Brescia Via Boccacci 44 che, dopo lavori di ristrutturazione, veniva pagina 1 di 2 venduto al prezzo di € 430.000,00 con un utile di 232.000,00 diviso a metà (€ 141.000 ciascuno) che il convenuto non gli aveva mai riconosciuto.
A riscontro della natura della collaborazione intercorsa depositava una transazione, stipulata tra le parti in data 12.3.2020 e quindi prima che esso attore, su incarico del intervenisse per far CP_2 anticipare il pagamento del corrispettivo all'acquirente dell'immobile di cui è causa.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_2
La domanda non è può essere accolta perchè sguarnita di prova.
Parte attrice, infatti, non ha articolato alcun mezzo istruttorio come già rilevato dal giudice con ordinanza del 7.02.2024.
L'accordo finalizzato alla divisione del corrispettivo di vendita degli immobili ristrutturati non è provato.
Ed infatti, la procura speciale allegata all'atto di citazione ha natura generica e non è idonea a provare in concreto la specifica attività svolta sull'immobile e l'accordo intercorso a monte tra le parti giustificativo di detta attività.
Nè alcuno specifico riferimento in ordine alla vendita dell'immobile per cui è causa è contenuto nell'atto di transazione del 12.03.2020 .
La domanda va, quindi, rigettata per mancanza di prova.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
141.000) ai sensi del DL n. 55/2014 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate).
PQM
Il giudice rigetta la domanda e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese di lite che liquida in € 7.052,00, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
[...]
Brescia 21.12.2025
Il giudice
Alessandra PI
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra
PI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10324/2022 promossa da:
(avv. Calabria Antonello, avv.to Ferrandi Andrea) Controparte_1
contro
(avv.to Ghirardi Carlo Antonio, avv.to Valentini Silvia) Controparte_2
All'udienza del 18.12.2025,svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio chiedendo la condanna al Controparte_1 Controparte_3
pagamento a titolo di adempimento di un obbligo contrattuale, dell'importo di Euro 141.000,00, oltre interessi di legge.
In via subordinata chiedeva la condanna del . al pagamento di idoneo compenso per Controparte_2
le attività prestate, da quantificarsi nel corso del giudizio, anche in via equitativa.
Esponeva che in forza del rapporto di amicizia con il avevano intrapreso una collaborazione CP_2
imprenditoriale non formalizzata in forza della quale:
- il avrebbe messo a disposizione il capitale per l'acquisto di immobili che sarebbero stati CP_2
a lui intestati;
- esso ricorrente, invece, si sarebbe occupato degli interventi di ristrutturazione e di ogni attività necessaria per la ricollocazione sul mercato con conseguente divisione a metà del ricavato della successiva vendita.
Precisava che in data 02.10.2008, il gli aveva conferito una procura speciale a compiere CP_2
“qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione”, in relazione al bene immobile di sua proprietà sito in Brescia Via Boccacci 44 che, dopo lavori di ristrutturazione, veniva pagina 1 di 2 venduto al prezzo di € 430.000,00 con un utile di 232.000,00 diviso a metà (€ 141.000 ciascuno) che il convenuto non gli aveva mai riconosciuto.
A riscontro della natura della collaborazione intercorsa depositava una transazione, stipulata tra le parti in data 12.3.2020 e quindi prima che esso attore, su incarico del intervenisse per far CP_2 anticipare il pagamento del corrispettivo all'acquirente dell'immobile di cui è causa.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_2
La domanda non è può essere accolta perchè sguarnita di prova.
Parte attrice, infatti, non ha articolato alcun mezzo istruttorio come già rilevato dal giudice con ordinanza del 7.02.2024.
L'accordo finalizzato alla divisione del corrispettivo di vendita degli immobili ristrutturati non è provato.
Ed infatti, la procura speciale allegata all'atto di citazione ha natura generica e non è idonea a provare in concreto la specifica attività svolta sull'immobile e l'accordo intercorso a monte tra le parti giustificativo di detta attività.
Nè alcuno specifico riferimento in ordine alla vendita dell'immobile per cui è causa è contenuto nell'atto di transazione del 12.03.2020 .
La domanda va, quindi, rigettata per mancanza di prova.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
141.000) ai sensi del DL n. 55/2014 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate).
PQM
Il giudice rigetta la domanda e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese di lite che liquida in € 7.052,00, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
[...]
Brescia 21.12.2025
Il giudice
Alessandra PI
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