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Articolo 27 della Legge 8 marzo 1968, n. 399
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Legge 8 marzo 1968, n. 399
Articolo 27 della Legge 8 marzo 1968, n. 399
Versione
18 luglio 1968
Art. 27.
La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 18 luglio 1968
Vedi fonte istituzionale
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