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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5495 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice Marco F.G. BATTIGLIA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 13490/2025 R.G. promossa da: elettivamente domiciliata in Milano, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
AR LA RA che la rappresenta e difende per procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
quale titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_1
-PARTE RESISTENTE Contumace-
avente per oggetto: accertamento risoluzione di contratto di locatio operis in forza di clausola risolutiva espressa – restituzione somme e bene strumentale – penale
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
“Accertare e dichiarare: che il contratto di locazione n. 20210219100, sottoscritto in data 24 marzo 2021 tra la ricorrente ora Parte_2 Parte_1
in qualità di Locatrice e il resistente Sig. in proprio e quale
[...] Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale (C.F. ; P IVA ), C.F._1 P.IVA_1 in qualità di Conduttore, si è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Contratto medesimo e dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'apposita PEC del 22 settembre 2022 e a causa TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
della condotta inadempiente posta in essere dal resistente medesimo e, quindi, per fatto e colpa esclusivi di quest'ultimo, ovvero, comunque e in ogni caso e laddove occorrer possa, ritenere che il suddetto contratto di locazione debba essere dichiarato risolto per grave inadempimento del Conduttore, ai sensi e per gli effetti degli artt.1453 segg. c.c. e per l'effetto:
Condannare: il resistente Sig. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], in proprio C.F._1
e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, P. IVA con sede in P.IVA_1
TE d'SO (BG) – cap. 24030- Via Serio n. 2, alla restituzione del bene oggetto del contratto di locazione per cui è causa, come descritto al punto E) del ricorso;
Condannare: il resistente Sig. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], in proprio C.F._1
e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, P. IVA con sede in P.IVA_1
TE d'SO (BG) – cap. 24030- Via Serio n. 2, al pagamento di € 19.027,22 per le imputazioni debitorie come denunciate al punto E) del ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato. In caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 4.7.2025,
[...] ora ha chiesto la condanna Parte_2 Parte_1 di quale titolare dell'omonima ditta individuale al pagamento di € Controparte_1
19.027,00, oltre interessi di mora, previo accertamento della risoluzione di diritto e per grave inadempimento di parte ricorrente al contratto di locazione operativa n° 20210219100 stipulato inter-partes con conseguente restituzione del bene strumentale oggetto di contratto.
In particolare, parte ricorrente ha sostenuto che:
- il 24.3.2021, aveva sottoscritto con la convenuta il contratto di locazione operativa n°
359421/RTRNT, avente durata di 60 mesi e ad oggetto uno “spazio cloud Lifetime Millionaire”
(doc. 2);
- le credenziali di accesso allo spazio cloud erano state regolarmente consegnate alla conduttrice in data 26.3.2021 (doc. 3);
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
- la conduttrice non aveva effettuato alcun pagamento delle fatture emesse per i canoni di locazione;
- con pec del 22.9.2022 (parzialmente rettificata con pec del 2.7.2024), parte attrice ricorrente si era avvalsa della risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 del contratto e dell'art. 1456 c.c., così che controparte avrebbe dovuto restituire il bene strumentale oggetto del contratto, come previsto dagli artt. 9 e 12 dello stesso, e corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 19.027,00 (iva inclusa), così composta:
➢ € 6.112,94 per 18 fatture emesse e rimaste insolute: n. 26803 del 1° aprile 2021, di € 184,70;
n. 30703 del 6 aprile 2021, di € 348,72; n. 30704 del 6 aprile 2021, di € 348,72; n. 42493 del 4 maggio 2021, di € 348,72; n. 70T1202421967 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n.
70T1202421968 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421969 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421970 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421971 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421972 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n.
70T1202421973 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421974 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421975 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421976 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421977 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n.
70T1202421978 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421979 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421980 del 29 febbraio 2024, di € 348,72, oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
➢ € 1.098,00 a titolo di spese di gestione insoluti, così come previsto dall'art. 13 del contratto di locazione operativa (€ 50,00 x n° 18 insoluti + IVA = € 1.098,00);
➢ € 11.816,28 a titolo di penale contrattuale oltre interessi moratori di legge;
La parte convenuta non si è costituita pur ritualmente citata e con ordinanza del 31.10.2025 ne
è stata dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa documentale, con la medesima ordinanza è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
Si precisa, inoltre, che con ricorso depositato in data 19.11.2025 e ritualmente notificato a controparte, a seguito di fusione per incorporazione di Parte_2
n doc.2 del ricorso), quest'ultima si è costituita
[...] Parte_1 in giudizio facendo proprie tutte le domande, difese ed eccezioni di Parte_2
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
chiedendo nei confronti della parte convenuta l'accoglimento delle Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe.
2. Nel merito le domande proposte da parte attrice ricorrente risultano fondate e meritevoli di accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.
In primo luogo occorre precisare che secondo l'orientamento consolidato e seguito anche dalla più recente giurisprudenza: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. SU 30.10.2001 n. 13533, conf. Cass. 11.2.2021 n. 3587).
Nel caso in esame, come sopra indicato, parte ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'esistenza del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa (cfr. doc. 2 della parte attrice ricorrente), ha fornito prova della consegna delle credenziali di accesso allo spazio cloud oltreché dell'istallazione e dell'attivazione dello stesso (doc. 3) ed ha allegato l'inadempimento di controparte al pagamento delle fatture emesse da
[...]
Parte_2
Tale ultima circostanza allegata dalla parte attrice ricorrente può considerarsi anch'essa provata posto che la parte convenuta, essendo rimasta contumace, non ha ovviamente dedotto né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, in particolare, dell'avvenuto pagamento totale o parziale dei canoni in questione.
Parte attrice ricorrente ha, altresì, provato di essersi avvalsa della risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 del contratto stipulato inter partes (doc. 2; 5 e 6) chiedendo a controparte la restituzione del bene strumentale oggetto del contratto, così come previsto dagli artt. 9 e 12 dello stesso, e la corresponsione della somma complessiva di €
19.027,00 (di cui € 6.112,94 per 18 fatture emesse e rimaste insolute oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
€ 1.098,00 a titolo di spese di gestione insoluti;
€ 11.816,28 a titolo di penale contrattuale oltre interessi moratori di legge).
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
Ciò chiarito, si osserva che la clausola di cui all'art. 8 del contratto stipulato inter partes
è qualificabile come clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
Tale clausola, infatti, sussiste nel caso in cui le parti prevedano espressamente che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora una determinata obbligazione o talune obbligazioni - purché sempre specificamente indicate nella clausola stessa - non vengano adempiute affatto o non vengano eseguite rispettando le modalità pattuite.
Nel caso di specie, l'articolo 8 del predetto contratto presenta tali caratteristiche statuendo che “il Locatore, con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o
PEC, potrà risolvere di diritto il presente Contratto di Locazione nei seguenti casi di:
• inadempimento totale o parziale del Conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a suo carico nel presente Contratto di Locazione alle scadenze ivi previste;
• inadempimento totale o parziale del Conduttore alle obbligazioni avente ad oggetto l'utilizzo, la manutenzione, la conservazione, la tutela, la restituzione dei Beni/Servizi derivante dal presente Contratto di Locazione o da altra legge applicabile;
• inadempimento totale o parziale del Conduttore a una delle obbligazioni previste all'art. 7 del presente Contratto di Locazione:
• inadempimento totale o parziale del Conduttore a una delle obbligazioni previste all'art. 18 del presente Contratto di Locazione:
• adozione da parte del Conduttore di condotte integranti una o più fattispecie di reati o di illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;
• apertura di procedure concorsuali a carico del Conduttore, di messa in liquidazione o stato di insolvenza del Conduttore;
• deterioramento, perdita, distruzione o grave danneggiamento dei Beni/Servizi causati da un inadempimento totale o parziale da parte del Conduttore a una delle obbligazioni previste agli artt. 4 e 5 del presente Contratto di Locazione”.
Come emerge anche dalla lettura della clausola pattuita tra le parti, in presenza di clausola risolutiva espressa, la risoluzione non è conseguenza immediata dell'inadempienza: essa si verifica soltanto quando la parte non inadempiente, avendo deciso di esercitare il diritto potestativo conferitole dalla clausola, comunichi all'altra parte che intende avvalersene. Tale
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
dichiarazione ha, quindi, natura recettizia producendo lo scioglimento del contratto non appena perviene all'inadempiente.
Ai fini dell'accertamento dell'intervenuta risoluzione, è necessario che si verifichi l'inadempimento previsto dalla clausola e che questo sia imputabile alla controparte (cfr. Cass. civile 17.12.1990 n. 11960), non occorre, invece, la valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento avendo le parti valutato e pattuito ex ante le violazioni ritenute sufficientemente gravi da comportare la risoluzione.
Alla luce delle predette considerazioni, il contratto si è quindi legittimamente risolto per effetto della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 del contratto di locazione.
Quanto agli effetti dell'intervenuta risoluzione, la parte convenuta è, innanzitutto, tenuta alla restituzione alla parte attrice ricorrente (già Parte_1 [...]
del bene strumentale oggetto del contratto di locazione Parte_2 operativa per cui è causa, ai sensi dell'art. 1458 c.c.
Si deve anche richiamare l'art. 9 del contratto, ai sensi del quale, in caso di risoluzione per inadempimento, il locatore può richiedere al conduttore “il pagamento degli eventuali canoni periodici scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta al locatore derivante dal contratto. Il locatore ha altresì la facoltà di chiedere, a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del contratto di locazione originariamente pattuita, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.”
Avendo il locatore fatturato 18 canoni periodici, dei 60 previsti dal contratto, la quantificazione della penale risulta essere pari ad € 11.816,28 (42 canoni periodici residui di €
281,34 ciascuno e quindi in totale € 11.816,28) oltre interessi di mora come per legge.
In forza di questa clausola, l'utilizzatrice è tenuta al pagamento di tutti i canoni scaduti,
e di quelli a scadere, nonché la penale prevista in relazione alla quantificazione forfettaria delle spese causate dall'insoluto.
Quanto al pagamento dei canoni periodici scaduti, degli interessi di mora e delle relative spese di gestione, è opportuno precisare che, laddove anche non vi fosse stata tale disposizione contrattuale, la convenuta avrebbe, comunque, dovuto pagarli in forza della disciplina codicistica.
6 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
L'art. 1458 c.c. statuisce, infatti, che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Quanto, invece, alla clausola espressamente qualificata da parte ricorrente come penale, questa è da ritenersi legittima e non eccessiva, in quanto:
- essa risulta calcolata sulla base del canone pattuito, del verosimile aggravio della gestione di una pratica di insoluto e della mancata tempestiva restituzione del bene locato;
- la clausola penale infatti, oltre a rafforzare il vincolo contrattuale, liquida la prestazione risarcitoria in via anticipata, “svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto” (cfr. in tal senso: Cass. del 26.7.2021, n.
21398);
- nel caso di specie parte convenuta resistente, anche dopo la risoluzione del contratto, ha continuato e continua tutt'oggi a detenere ed a usufruire sine titulo del bene mobile oggetto del contratto di locazione;
- nel valutare la clausola penale il giudice “deve tener conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita” (cfr. in tal senso: Cass. ord. del 25 febbraio 2020 n. 4942);
- appare evidente che il prolungato inadempimento dell'obbligazione di restituzione del bene mobile oggetto del contratto di locazione e il perdurante possesso del suddetto bene da parte della convenuta, rendono più che necessario ed indifferibile il pagamento della suddetta penale a titolo di risarcimento;
- non emergono in atti profili idonei per esercitare il potere d'ufficio di riduzione della penale previsto dall'art. 1384 c.c. e, del resto, “(i)l potere che il giudice può esercitare d'ufficio ai sensi dell'articolo 1348 c.c. è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, incombenti sulla parte, in riferimento alle circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività della penale, che deve risultare ex actis ossia dal materiale probatorio
7 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
legittimamente acquisito al processo, senza che egli possa ricercarlo d'ufficio” (Cass. 4 ottobre 2013 n. 22747) e parte resistente, rimanendo contumace, non ha assolto a tale onere probatorio.
Deve pertanto essere accolta anche la domanda attorea di condanna al pagamento delle somme indicate, con gli interessi moratori nei limiti di quanto specificato a p.2 e 3 del ricorso introduttivo.
3. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte resistente di rimborsare delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M.
10.3.2014 n. 55, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa (€ 19.027,00), in considerazione delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva e di decisione), applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza eccezione o deduzione,
- accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto n° 20210219100 stipulato inter partes;
- dichiara tenuto e condanna nella sua qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 ditta individuale, alla restituzione a del seguente bene oggetto del Parte_1 contratto di locazione de quo: “spazio cloud Lifetime Millionaire”;
- dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore della stessa Controparte_1 ella somma di € 19.027,00 oltre interessi moratori ai sensi dell'art. Parte_1
D.lgs. n. 231/2002:
➢ sull'importo di € 6.112,94 relativo alle fatture emesse e non pagate, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo;
➢ sull'importo di € 11.816,28 richiesto a titolo di penale, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto (22.9.2022) fino al saldo;
- dichiara tenuta e condanna la parte convenuta contumace quale Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice ricorrente le spese processuali del presente giudizio, liquidate in Parte_1
Euro 3.397,00 per compensi, in Euro 264,00 per spese documentate (Contributo Unificato e
8 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
marca da bollo) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 16.12.2025.
IL GIUDICE
CO F.G. BATTIGLIA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice Marco F.G. BATTIGLIA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 13490/2025 R.G. promossa da: elettivamente domiciliata in Milano, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
AR LA RA che la rappresenta e difende per procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
quale titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_1
-PARTE RESISTENTE Contumace-
avente per oggetto: accertamento risoluzione di contratto di locatio operis in forza di clausola risolutiva espressa – restituzione somme e bene strumentale – penale
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
“Accertare e dichiarare: che il contratto di locazione n. 20210219100, sottoscritto in data 24 marzo 2021 tra la ricorrente ora Parte_2 Parte_1
in qualità di Locatrice e il resistente Sig. in proprio e quale
[...] Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale (C.F. ; P IVA ), C.F._1 P.IVA_1 in qualità di Conduttore, si è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Contratto medesimo e dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'apposita PEC del 22 settembre 2022 e a causa TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
della condotta inadempiente posta in essere dal resistente medesimo e, quindi, per fatto e colpa esclusivi di quest'ultimo, ovvero, comunque e in ogni caso e laddove occorrer possa, ritenere che il suddetto contratto di locazione debba essere dichiarato risolto per grave inadempimento del Conduttore, ai sensi e per gli effetti degli artt.1453 segg. c.c. e per l'effetto:
Condannare: il resistente Sig. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], in proprio C.F._1
e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, P. IVA con sede in P.IVA_1
TE d'SO (BG) – cap. 24030- Via Serio n. 2, alla restituzione del bene oggetto del contratto di locazione per cui è causa, come descritto al punto E) del ricorso;
Condannare: il resistente Sig. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], in proprio C.F._1
e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, P. IVA con sede in P.IVA_1
TE d'SO (BG) – cap. 24030- Via Serio n. 2, al pagamento di € 19.027,22 per le imputazioni debitorie come denunciate al punto E) del ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato. In caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 4.7.2025,
[...] ora ha chiesto la condanna Parte_2 Parte_1 di quale titolare dell'omonima ditta individuale al pagamento di € Controparte_1
19.027,00, oltre interessi di mora, previo accertamento della risoluzione di diritto e per grave inadempimento di parte ricorrente al contratto di locazione operativa n° 20210219100 stipulato inter-partes con conseguente restituzione del bene strumentale oggetto di contratto.
In particolare, parte ricorrente ha sostenuto che:
- il 24.3.2021, aveva sottoscritto con la convenuta il contratto di locazione operativa n°
359421/RTRNT, avente durata di 60 mesi e ad oggetto uno “spazio cloud Lifetime Millionaire”
(doc. 2);
- le credenziali di accesso allo spazio cloud erano state regolarmente consegnate alla conduttrice in data 26.3.2021 (doc. 3);
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
- la conduttrice non aveva effettuato alcun pagamento delle fatture emesse per i canoni di locazione;
- con pec del 22.9.2022 (parzialmente rettificata con pec del 2.7.2024), parte attrice ricorrente si era avvalsa della risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 del contratto e dell'art. 1456 c.c., così che controparte avrebbe dovuto restituire il bene strumentale oggetto del contratto, come previsto dagli artt. 9 e 12 dello stesso, e corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 19.027,00 (iva inclusa), così composta:
➢ € 6.112,94 per 18 fatture emesse e rimaste insolute: n. 26803 del 1° aprile 2021, di € 184,70;
n. 30703 del 6 aprile 2021, di € 348,72; n. 30704 del 6 aprile 2021, di € 348,72; n. 42493 del 4 maggio 2021, di € 348,72; n. 70T1202421967 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n.
70T1202421968 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421969 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421970 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421971 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421972 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n.
70T1202421973 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421974 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421975 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421976 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421977 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n.
70T1202421978 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421979 del 29 febbraio 2024, di € 348,72; n. 70T1202421980 del 29 febbraio 2024, di € 348,72, oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
➢ € 1.098,00 a titolo di spese di gestione insoluti, così come previsto dall'art. 13 del contratto di locazione operativa (€ 50,00 x n° 18 insoluti + IVA = € 1.098,00);
➢ € 11.816,28 a titolo di penale contrattuale oltre interessi moratori di legge;
La parte convenuta non si è costituita pur ritualmente citata e con ordinanza del 31.10.2025 ne
è stata dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa documentale, con la medesima ordinanza è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
Si precisa, inoltre, che con ricorso depositato in data 19.11.2025 e ritualmente notificato a controparte, a seguito di fusione per incorporazione di Parte_2
n doc.2 del ricorso), quest'ultima si è costituita
[...] Parte_1 in giudizio facendo proprie tutte le domande, difese ed eccezioni di Parte_2
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
chiedendo nei confronti della parte convenuta l'accoglimento delle Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe.
2. Nel merito le domande proposte da parte attrice ricorrente risultano fondate e meritevoli di accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.
In primo luogo occorre precisare che secondo l'orientamento consolidato e seguito anche dalla più recente giurisprudenza: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. SU 30.10.2001 n. 13533, conf. Cass. 11.2.2021 n. 3587).
Nel caso in esame, come sopra indicato, parte ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'esistenza del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa (cfr. doc. 2 della parte attrice ricorrente), ha fornito prova della consegna delle credenziali di accesso allo spazio cloud oltreché dell'istallazione e dell'attivazione dello stesso (doc. 3) ed ha allegato l'inadempimento di controparte al pagamento delle fatture emesse da
[...]
Parte_2
Tale ultima circostanza allegata dalla parte attrice ricorrente può considerarsi anch'essa provata posto che la parte convenuta, essendo rimasta contumace, non ha ovviamente dedotto né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, in particolare, dell'avvenuto pagamento totale o parziale dei canoni in questione.
Parte attrice ricorrente ha, altresì, provato di essersi avvalsa della risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 del contratto stipulato inter partes (doc. 2; 5 e 6) chiedendo a controparte la restituzione del bene strumentale oggetto del contratto, così come previsto dagli artt. 9 e 12 dello stesso, e la corresponsione della somma complessiva di €
19.027,00 (di cui € 6.112,94 per 18 fatture emesse e rimaste insolute oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
€ 1.098,00 a titolo di spese di gestione insoluti;
€ 11.816,28 a titolo di penale contrattuale oltre interessi moratori di legge).
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
Ciò chiarito, si osserva che la clausola di cui all'art. 8 del contratto stipulato inter partes
è qualificabile come clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
Tale clausola, infatti, sussiste nel caso in cui le parti prevedano espressamente che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora una determinata obbligazione o talune obbligazioni - purché sempre specificamente indicate nella clausola stessa - non vengano adempiute affatto o non vengano eseguite rispettando le modalità pattuite.
Nel caso di specie, l'articolo 8 del predetto contratto presenta tali caratteristiche statuendo che “il Locatore, con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o
PEC, potrà risolvere di diritto il presente Contratto di Locazione nei seguenti casi di:
• inadempimento totale o parziale del Conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a suo carico nel presente Contratto di Locazione alle scadenze ivi previste;
• inadempimento totale o parziale del Conduttore alle obbligazioni avente ad oggetto l'utilizzo, la manutenzione, la conservazione, la tutela, la restituzione dei Beni/Servizi derivante dal presente Contratto di Locazione o da altra legge applicabile;
• inadempimento totale o parziale del Conduttore a una delle obbligazioni previste all'art. 7 del presente Contratto di Locazione:
• inadempimento totale o parziale del Conduttore a una delle obbligazioni previste all'art. 18 del presente Contratto di Locazione:
• adozione da parte del Conduttore di condotte integranti una o più fattispecie di reati o di illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;
• apertura di procedure concorsuali a carico del Conduttore, di messa in liquidazione o stato di insolvenza del Conduttore;
• deterioramento, perdita, distruzione o grave danneggiamento dei Beni/Servizi causati da un inadempimento totale o parziale da parte del Conduttore a una delle obbligazioni previste agli artt. 4 e 5 del presente Contratto di Locazione”.
Come emerge anche dalla lettura della clausola pattuita tra le parti, in presenza di clausola risolutiva espressa, la risoluzione non è conseguenza immediata dell'inadempienza: essa si verifica soltanto quando la parte non inadempiente, avendo deciso di esercitare il diritto potestativo conferitole dalla clausola, comunichi all'altra parte che intende avvalersene. Tale
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
dichiarazione ha, quindi, natura recettizia producendo lo scioglimento del contratto non appena perviene all'inadempiente.
Ai fini dell'accertamento dell'intervenuta risoluzione, è necessario che si verifichi l'inadempimento previsto dalla clausola e che questo sia imputabile alla controparte (cfr. Cass. civile 17.12.1990 n. 11960), non occorre, invece, la valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento avendo le parti valutato e pattuito ex ante le violazioni ritenute sufficientemente gravi da comportare la risoluzione.
Alla luce delle predette considerazioni, il contratto si è quindi legittimamente risolto per effetto della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 del contratto di locazione.
Quanto agli effetti dell'intervenuta risoluzione, la parte convenuta è, innanzitutto, tenuta alla restituzione alla parte attrice ricorrente (già Parte_1 [...]
del bene strumentale oggetto del contratto di locazione Parte_2 operativa per cui è causa, ai sensi dell'art. 1458 c.c.
Si deve anche richiamare l'art. 9 del contratto, ai sensi del quale, in caso di risoluzione per inadempimento, il locatore può richiedere al conduttore “il pagamento degli eventuali canoni periodici scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta al locatore derivante dal contratto. Il locatore ha altresì la facoltà di chiedere, a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del contratto di locazione originariamente pattuita, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.”
Avendo il locatore fatturato 18 canoni periodici, dei 60 previsti dal contratto, la quantificazione della penale risulta essere pari ad € 11.816,28 (42 canoni periodici residui di €
281,34 ciascuno e quindi in totale € 11.816,28) oltre interessi di mora come per legge.
In forza di questa clausola, l'utilizzatrice è tenuta al pagamento di tutti i canoni scaduti,
e di quelli a scadere, nonché la penale prevista in relazione alla quantificazione forfettaria delle spese causate dall'insoluto.
Quanto al pagamento dei canoni periodici scaduti, degli interessi di mora e delle relative spese di gestione, è opportuno precisare che, laddove anche non vi fosse stata tale disposizione contrattuale, la convenuta avrebbe, comunque, dovuto pagarli in forza della disciplina codicistica.
6 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
L'art. 1458 c.c. statuisce, infatti, che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Quanto, invece, alla clausola espressamente qualificata da parte ricorrente come penale, questa è da ritenersi legittima e non eccessiva, in quanto:
- essa risulta calcolata sulla base del canone pattuito, del verosimile aggravio della gestione di una pratica di insoluto e della mancata tempestiva restituzione del bene locato;
- la clausola penale infatti, oltre a rafforzare il vincolo contrattuale, liquida la prestazione risarcitoria in via anticipata, “svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto” (cfr. in tal senso: Cass. del 26.7.2021, n.
21398);
- nel caso di specie parte convenuta resistente, anche dopo la risoluzione del contratto, ha continuato e continua tutt'oggi a detenere ed a usufruire sine titulo del bene mobile oggetto del contratto di locazione;
- nel valutare la clausola penale il giudice “deve tener conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita” (cfr. in tal senso: Cass. ord. del 25 febbraio 2020 n. 4942);
- appare evidente che il prolungato inadempimento dell'obbligazione di restituzione del bene mobile oggetto del contratto di locazione e il perdurante possesso del suddetto bene da parte della convenuta, rendono più che necessario ed indifferibile il pagamento della suddetta penale a titolo di risarcimento;
- non emergono in atti profili idonei per esercitare il potere d'ufficio di riduzione della penale previsto dall'art. 1384 c.c. e, del resto, “(i)l potere che il giudice può esercitare d'ufficio ai sensi dell'articolo 1348 c.c. è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, incombenti sulla parte, in riferimento alle circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività della penale, che deve risultare ex actis ossia dal materiale probatorio
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legittimamente acquisito al processo, senza che egli possa ricercarlo d'ufficio” (Cass. 4 ottobre 2013 n. 22747) e parte resistente, rimanendo contumace, non ha assolto a tale onere probatorio.
Deve pertanto essere accolta anche la domanda attorea di condanna al pagamento delle somme indicate, con gli interessi moratori nei limiti di quanto specificato a p.2 e 3 del ricorso introduttivo.
3. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte resistente di rimborsare delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M.
10.3.2014 n. 55, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa (€ 19.027,00), in considerazione delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva e di decisione), applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza eccezione o deduzione,
- accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto n° 20210219100 stipulato inter partes;
- dichiara tenuto e condanna nella sua qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 ditta individuale, alla restituzione a del seguente bene oggetto del Parte_1 contratto di locazione de quo: “spazio cloud Lifetime Millionaire”;
- dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore della stessa Controparte_1 ella somma di € 19.027,00 oltre interessi moratori ai sensi dell'art. Parte_1
D.lgs. n. 231/2002:
➢ sull'importo di € 6.112,94 relativo alle fatture emesse e non pagate, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo;
➢ sull'importo di € 11.816,28 richiesto a titolo di penale, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto (22.9.2022) fino al saldo;
- dichiara tenuta e condanna la parte convenuta contumace quale Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice ricorrente le spese processuali del presente giudizio, liquidate in Parte_1
Euro 3.397,00 per compensi, in Euro 264,00 per spese documentate (Contributo Unificato e
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marca da bollo) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 16.12.2025.
IL GIUDICE
CO F.G. BATTIGLIA
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