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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/04/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1612/2022 R. G. promossa da
Parte_1
[...]
[...]
[...]
Parte_2
- Attori - rappresentati e difesi dall'Avv. G. Casale
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dall'Avv. F. Postiglioni
AG OL
- Convenuto contumace - in punto a: risarcimento danni.
All'udienza del 3/12/2024 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino all'1/2/2025 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 22/2/2025 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“In relazione all'attività istruttoria:
- Per le parti , , , : si chiede la rimessione Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_2 in istruttoria e l'ammissione della lista testi in quanto si ritiene che i testi indicati siano funzionali per dimostrare compiutamente il danno patito soprattutto in presenza ed in relazione alle contestazioni mosse dal procuratore di AR ND AG laddove si contesta agli attori la carenza di documentazione del danno patito in punto all'importante incarico svolto dal defunto (tutti testi comuni con Omega Group Srl) e la durata dell'incarico fino alla pensione. - Per Omega Group Srl: o si chiede la rimessione in istruttoria e l'ammissione della lista testi in quanto si ritiene che i testi indicati siano funzionali per dimostrare compiutamente il danno patito anche in relazione alle contestazioni mosse dal procuratore di AR ND laddove contesta agli attori la carenza di documentazione del danno patito in funzione della cessazione della presenza del defunto per il suo importante incarico svolto all'interno della Società ed i certi futuri scenari in cui lo stesso era stato posto in campo (tutti testi comuni con i famigliari del defunto), o si chiede l'ammissione di CTU tecnica come già richiesta in atti e rigettata dal giudice di prima istruttoria che l'ha ritenuta erroneamente esplorativa. Sul punto, per brevità ci si riporta, alla memoria del 12/07/2023 depositata ritenendola esaustiva e ampiamente motivata anche con significativa giurisprudenza sul punto. In subordine si chiede che venga ammesso almeno l'ascolto del tecnico di parte, Ing. al fine di relazionare e spiegare come l'attività svolta non possa essere Testimone_1 considerata esplorativa ed illustrare la metodologia utilizzata per arrivare alle sue conclusioni. In via principale:
- Riconoscere la responsabilità del sig. AG OL nella causazione dell'incidente stradale che ha provocato la morte del sig. e per l'effetto condannarlo insieme alla compagnia Persona_1 AR ND AG, in solido tra di loro, a risarcire ai sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_1
, in qualità di famigliari conviventi dei rispettivi danni subiti meglio espressi
[...] Parte_2 nel corpo dell'atto introduttivo anche se dovranno essere rivisti sulle minime differenze del danno biologico individuato dalla consulenza del Dott. ed aggiornati con gli interessi e Persona_2 rivalutazioni maturati nei due momenti significativi di questa causa: notifica dell'atto di citazione e offerta reale in corso di causa:
- (danno morale + danno biologico + danno economico + danni materiali); Parte_1
- (danno morale + danno biologico) - (danno morale + danno biologico) - Parte_2 Parte_2
(danno morale + danno biologico) infatti, la ctu svolta dal consulente del TRunale Parte_1 ha indicato i seguenti valori:
- , 22% a fronte del 30% richiesto (12% di AR) (*) - , 28% a fronte del Parte_1 Parte_2 30% richiesto (6% di AR) (*) - , 20% a fronte del 30% richiesto (danno non Parte_1 valutato)
- , 22 % a fronte del 30% richiesto (danno non valutato) (*) richiamerei l'attenzione Parte_2 sulla banalizzazione del danno della vedova e della IA da parte del consulente della Compagnia Assicurativa e, addirittura, la carenza di valutazione degli anziani genitori. A seguito di tale significativi comportamenti della Compagnia Assicuratrice il conteggio degli interessi e rivalutazione andrà fatto dalla data dell'incidente (02/03/2021) alla data dell'offerta reale per le somme inviate alle parti dopo l'instaurazione della causa mentre il residuo andrà svolto dalla data dell'evento fino all'emissione della sentenza,
- condannare il sig. VA OL e la compagnia , in solido tra di loro, a risarcire Controparte_1 a , nella persona del legale rappresentante Dott.ssa , rispetto Parte_2 Controparte_2 ai danni subiti (e meglio espressi nel corpo dell'atto introduttivo) ammontanti alla somma evidenziata in atto di citazione (contenuta nei limiti del massimale) in relazione ai soli due tipi di affari indicati nella perizia elaborata dal consulente come minor introiti che sarebbero pervenuti a Parte_2 nel periodo 2021/2030 rispetto a quelli che avrebbe conseguito con la collaborazione del Dott.
[...]
o quelle maggiori o minor somme che dovessero essere individuate dal Giudicante al Persona_1 termine dell'istruttoria processuale, oltre ad interessi e rivalutazione dal giorno del fatto, in ogni caso
- con vittoria di spese, competenze ed onorari nonché con il riconoscimento di tutta l'attività stragiudiziale svolta da questo procuratore e puntualmente documentata in atti sia per quanto attiene al danno parentale che a quello patito dal datore di lavoro;
- condannare la convenuta AR ND AG ai sensi dell'art. 96 cpc per responsabilità aggravata per avere costretto i sigg.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_2 ad esperire azione giudiziale con richiesta di riconoscimento nell'entità che riterrà di giustizia anche considerata la gravità del danno patito;
- condanna agli interessi e rivalutazione sulle somme offerta in corso di causa e di quelle oggetto di liquidazione in sentenza;
- condanna alle spese di giudizio secondo i parametri di massima complessità ed importanza, per assistenza di più parti e con aumento per manifesta infondatezza della causa con precisa documentazione del procuratore procedente con invito a tenere distinte le posizioni tra i richiedenti
2 famigliari e l'azienda datrice di lavoro del de cuius in quanto trattasi sostanzialmente e formalmente di posizioni autonome nel loro intervento”;
per parte convenuta costituita:
“In via preliminare Limitarsi ogni domanda verso , già AR , nei limiti del massimale Parte_3 CP_1 di polizza per danno a persone individuato nella polizza de qua in di € 6.070.000 e di conseguenza stabilire che la Compagnia in ogni caso non risponderà per importi superiori a detta cifra. In via principale Preso atto di quanto già versato dalla Compagnia, dichiarato il pagamento satisfattivo, tenuto conto del minoritario concorso della vittima, rigettare ogni ulteriore domanda degli attori per carenza di titolarità/legittimazione, infondatezza in fatto ed in diritto e/o mancanza di prova in punto an e quantum.
Preso atto di quanto già versato dalla Compagnia, dichiarato il pagamento satisfattivo, tenuto conto del minoritario concorso della stessa vittima, rigettare ogni ulteriore domanda della sig.ra Pt_1 per carenza di titolarità/legittimazione attiva nei limiti delle indennità assicurative e/o previdenziali erogate e/o erogande, nonché per carenza di fondatezza e prova.
Preso atto di quanto già versato dalla Compagnia, dichiarato il pagamento satisfattivo, tenuto conto Par del minoritario concorso della stessa vittima, rigettare le ulteriori domande dei sig.ri e Pt_1 per infondatezza e/o carenza di prova. Pt_2 Rigettare le domande della azienda per infondatezza in fatto ed in diritto e/o totale Parte_2 mancanza di prova. In particolare, rigettare la domanda di risarcimento delle spese per la sostituzione dello scomparso direttore generale ex art.1227 co.2 e/o co.1 c.c. e/o 1914 c.c. per aver l'azienda attrice causato Pt_2 od aumentato ed in ogni caso non impedito il proprio danno sostenendo ingiustificate spese per sostituire lo scomparso In ogni caso, tenere conto delle somme offerte e pagate dalla convenuta Pt_2 agli attori (€ 610.000,00), (€ 230.000,00), (€ 230.000,00) e (€ 58.500,00). Pt_1 Pt_1 Pt_2 Pt_4 In subordine Preso atto di quanto già versato dalla Compagnia, dichiarato il pagamento satisfattivo, tenuto conto del minoritario concorso della stessa vittima, ammettere le domande attoree solo nei limiti del provato e del giusto ed in ogni caso sottrarre eventuali indennità da assicurazioni private o pubbliche ricevute
o ricevende dagli attori per la scomparsa del sig. Pt_2 Sulla richiesta di provvisionale ex art.147 Cod.Ass. Preso atto delle somme ricevute dai sig.ri Pt_1 (€ 610.000,00), (€ 230.000,00), (€ 230.000,00) e (€ 58.500,00) rigettarsi la Pt_1 Pt_2 Pt_4 richiesta di provvisionale perché manca il necessario requisito dello stato di necessità dei richiedenti.
In particolare, respingere la domanda di provvisionale avanzata dalla sig.ra per le sole voci Pt_1 di danno non patrimoniale e patrimoniale futuro, perché l'intervenuto pagamento di € 300.000,00 elimina il necessario requisito dello stato di necessità, e perché le relative richieste sono prive di qualsiasi prova e solo frutto di allegazioni, calcoli ed aumenti non spiegati e non provati.
In via istruttoria A. -chiediamo che venga ordinata dal Giudice l'esibizione ex art.210 cpc alla sig.ra od ex Pt_1 art.213 cpc all'Inps della documentazione relativa alle prestazioni previdenziali erogate ed erogande a titolo di reversibilità pensionistica. B. -chiediamo che venga ordinata dal Giudice l'esibizione ex art.210 cpc alla sig.ra od ex Pt_1 art.213 cpc all'Inail della documentazione relativa alle eventuali prestazioni previdenziali erogate ed erogande nel caso il sinistro stradale de quo si stato riconosciuto dall'Istituto come in itinere. C. -chiediamo che venga acquisito l'intero Rapporto redatto dai verbalizzanti intervenuti sul teatro del sinistro, completo di planimetrie e fotografie, attualmente contenuto nel fascicolo penale RGNR 1601/2021 mod.21 non ostensibile alla Compagnia.
D. –chiediamo ammettersi interrogatorio formale dei sig.ri e sui Pt_1 Pt_1 Pt_2 Pt_4 precedenti punti da 1 a 4 sul pagamento delle somme sopra indicate.
E. -chiediamo ammettersi interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti capitoli: Pt_1
1.Vero che il sig. aveva una polizza sulla propria vita? Persona_1
2. Vero che lei ne era beneficiaria?
3. Può indicarne la compagnia assicuratrice e gli importi”.
3 Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Sempre preliminarmente, sul piano istruttorio, va dichiarata l'inammissibilità delle produzioni effettuate da parte convenuta dopo la precisazione delle conclusioni, in quanto tardive. Unitamente al deposito di comparsa conclusionale, infatti, parte attrice ha effettuato produzioni documentali, e quindi con la memoria di replica parte ha eccepito l'irritualità e si è opposta al deposito di documenti, effettuato con detta comparsa, ricordando che le spese stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente da allegare e provare e, quindi, andavano allegate e provate nel rispetto delle preclusioni processuali e che, in generale, non si possono produrre documenti con la comparsa conclusionale, atto deputato solo ad illustrare le argomentazioni già esposte ritualmente.
Stante la immediata opposizione della controparte, sollevata con la prima difesa utile, e la indiscussa tardività delle produzioni documentali dopo la precisazione delle conclusioni, ne va pertanto dichiarata l'inammissibilità e il conseguente rigetto, in linea con l'orientamento interpretativo consolidato (anche di questo ufficio: “La documentazione prodotta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni è inutilizzabile, in difetto di autorizzazione del giudice che ne valuti la rilevanza e l'ammissibilità ove formatasi successivamente alle preclusioni processuali”, TR. OD-Pagliani- 17/1/2019, n, 87, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
In ogni caso la produzione in questione non era stata autorizzata, non avendo parte convenuta mai chiesto l'autorizzazione alla produzione della querela, limitandosi ad allegarla alla comparsa conclusionale, nonostante che dalla stessa produzione risulti che la documentazione si è formata tra maggio e ottobre 2023, il
4 che significa che il deposito doveva essere autorizzato come documentazione formatasi successivamente al maturare delle preclusioni processuali probatorie di cui all'art. 183, 6° c., C.p.c..
Anche al riguardo vale l'orientamento interpretativo consolidato (anche di questo ufficio: “La documentazione prodotta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni è inutilizzabile, in difetto di autorizzazione del giudice che ne valuti la rilevanza e l'ammissibilità ove formatasi successivamente alle preclusioni processuali”, TR. OD -Pagliani- 19/10/2023, n. 1726, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
3. Ancora preliminarmente in rito, va ribadita l'utilizzabilità del materiale probatorio risultante dal fascicolo del procedimento penale n. 1601/2021 RGNR, nelle parti nelle quali è stato prodotto.
Al riguardo va osservato anzitutto che non vi è contestazione sull'esito del procedimento a seguito dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari (doc.
n. 37 att.), nel quale era contestato all'odierno convenuto contumace AG il reato di cui all'art. 589 bis, comma 1, C.p.: infatti, per affermazione di parte convenuta costituita, non contestata da parte attrice, risulta che il procedimento penale si è concluso con “patteggiamento” da parte dell'imputato; parte attrice ha poi prodotto la sentenza (doc. n. 77 att.).
In proposito va ricordato che il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità afferma che <Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e, pertanto, può desumere dalle risultanze del processo penale concernenti i medesimi fatti elementi sui quali fondare il proprio convincimento>> (Cass. III, 6/4/2006, n.
8096); in particolare: <Le risultanze di un procedimento penale possono essere utilizzate dal giudice civile sia come indizio, sia come prova esclusiva del proprio convincimento, anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile>> (Cass. III, 26/6/2007, n. 14766); <Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni
5 elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale…>> (Cass. III, 19/10/2007, n. 22020); con specifico riferimento alle attività istruttorie compiute dal Pubblico Ministero nelle indagini preliminari, si ritiene altresì che: <Le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla
P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari possono essere ricondotte nel novero della confessione stragiudiziale ed utilizzate ai fini della decisione in sede civile, poiché l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari>> (Cass. II, 12/02/2021, n.
3689; conf.: <La dichiarazione resa alla polizia giudiziaria ha il valore di confessione stragiudiziale resa a terzo, essendo del tutto irrilevante nel giudizio civile che sia stata resa nella fase di indagini preliminari di un processo penale, in assenza di contraddittorio con gli altri indagati di tale processo e che fosse priva di riscontri;
pertanto tale confessione può essere liberamente valuta dal giudice come prova piena dei fatti ammessi ai sensi dell'art. 2735 c.c.>>: C. app. Milano, I, 27/11/2020,
n. 3121); <Il verbale redatto dalla Guardia di Finanza nel corso di un procedimento penale e fondato su una consulenza disposta dal p.m., fa piena prova nel processo civile dei fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza, mentre le altre circostanze che il verbalizzante dichiari di aver accertato per averle apprese de relato pur non essendo assistite da fede privilegiata, sono suscettibili di fornire al giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento>> (Cass. III,
29/07/2004, n. 14486).
L'orientamento consolidato è condiviso anche dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio: <Il giudice civile può avvalersi degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, ivi comprese le dichiarazioni verbalizzate dalla polizia giudiziaria come sommarie informazioni testimoniali, quali trasfusi nelle prove atipiche raccolte, e trarne indizi, la cui efficacia inferenziale deve essere valutata – in conformità alla disciplina delle presunzioni – analiticamente e globalmente>>
(TR. OD -Grandi- 18/8/2020, n. 934, in: www.giurisprudenzamodenese.it); <<Il giudice può porre alla base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, tra
6 cui anche le acquisizioni probatorie del processo penale e condividerne gli esiti;
pertanto, le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento>> (TR. OD -
Primiceri- 22/2/2024, n. 449, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
Per quanto, in particolare, concerne l'utilizzabilità a fini di convincimento nel giudizio civile della pronuncia ai sensi degli artt. 444 e ss. C.p.c., si afferma: <La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) ex art. 445, comma 1, C.p.p. non ha nel giudizio civile l'efficacia propria di una sentenza di condanna ex art. 651 e 652 c.p.p., quindi da essa non può ricavarsi la prova certa della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, ma non significa certo che di essa non si tiene conto, anzi: nel giudizio di responsabilità in sede civile essa costituisce comunque un elemento di prova e implica pur sempre un accertamento che, benché non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice, il quale è perciò legittimato a sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta>> (TR. OD -Pagliani- 27/9/2022, n.
1091 in: www.giurisprudenzamodenese.it); <La sentenza penale di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscerne l'efficacia probatoria, ha il dovere di spiegarne le ragioni>> (TR. OD -Bagnoli- 11/4/2023, n. 587, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
4. Premesso quanto sopra, nel caso in esame va rilevato che quanto all'esistenza dei fatti e la dinamica degli stessi, non vi è dubbio che nell'incidente stradale in cui ha perso la vita la vettura del convenuto contumace AG, in un Persona_1
tratto rettilineo sbandava, usciva di strada ed invadeva un prato, dove stava camminando la vittima, uccidendola sul colpo;
la responsabilità dell'accaduto è
7 esclusivamente riconducibile alla condotta di guida del convenuto, poiché la dinamica descritta esclude qualunque componente di colpa del pedone investito, che camminava al di fuori della sede stradale.
In estrema sintesi, gli elementi incontrovertibili al riguardo si traggono: dal tenore dell'imputazione penale (doc. n. 37 att.) -sfociata nell'applicazione di pena su richiesta- secondo la quale si fa riferimento a perdita del controllo del veicolo “per cause imputabili all'eccessiva velocità e ai pneumatici anteriori usurati oltre il limite consentito, fuoriuscendo dalla sede stradale a destra in area di campagna laterale, investiva il pedone che stava camminando sul manto erboso Persona_1 adiacente via per Sassuolo”; dai rilievi fotografici effettuati dagli operanti intervenuti sul luogo (doc. n. 41 att.); dalla descrizione della dinamica del sinistro, effettuata dagli operanti intervenuti sul luogo, contenuta nella comunicazione di notizia di reato e nel fascicolo di indagini del P.M. (doc. n. 28 att.), secondo la quale il pedone si trovava “nelle adiacenze del fosso di scolo a lato ed esterno della corsia”, mentre la posizione di quiete della vettura dopo l'incidente era in mezzo al prato latistante, poiché il veicolo “terminava la sua corsa raddrizzandosi all'interno del terreno alberato a piante ornamentali e prato erboso”, dove aveva trascinato il corpo del pedone, che è stato trovato “ad alcuni metri dallo stato di quiete dell'autovettura e ad alcune diecine di metri dal punto di fuoriuscita dalla sede stradale dell'autovettura”; dalla motivazione -benché necessariamente sintetica- della sentenza di applicazione della pena su richiesta (doc. n. 77 att.), laddove attesta che non sussistono agli atti elementi per pronunciare sentenza di proscioglimento, sussistendo prove di responsabilità a carico dell'imputato, desumibili dalla comunicazione della notizia di reato, dal verbale di sequestro dell'autovettura, dal verbale di spontanee dichiarazioni di AG OL, dal verbale di accertamenti urgenti, dai verbali di sommarie informazioni testimoniali, dai rilievi tecnici e fotografici, dalla relazione sull'incidente stradale, dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni spontaneamente rese da AG OL all'udienza in camera di consiglio.
Al riguardo è significativo anche il comportamento processuale di parte convenuta costituita che, dopo un iniziale tentativo di contestare un concorso di colpa
8 del danneggiato, nelle difese conclusive afferma che la vettura “invadeva un prato dove stava tranquillamente camminando” il pedone.
Sono, quindi, accertate l'esistenza dei fatti, la dinamica degli stessi e l'esclusiva responsabilità del conducente convenuto AG, e non è contestato che il risarcimento delle conseguenze dell'illecito sia dovuto.
5. Nella presente controversia, quindi, una volta affermata la responsabilità dei convenuti in solido nelle loro distinte qualità, occorre determinare l'ammontare del risarcimento dovuto, sul quale si è, in concreto, concentrato l'oggetto del contendere.
In primo luogo viene in considerazione il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del congiunto.
Secondo la ricostruzione evoluta, espressa dalla giurisprudenza di legittimità avallata dalla Corte costituzionale con sent. n. 233/2003, il danno non patrimoniale va inteso come categoria ampia, all'interno della quale, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 C.c., si collocano diverse forme di pregiudizio, che conseguono necessariamente alla ingiusta lesione di un interesse costituzionalmente protetto della persona;
al riguardo non occorre dilungarsi circa il riconoscimento di una specifica voce di danno risarcibile nel danno conseguente alla perdita del congiunto per i familiari conviventi e gli stretti congiunti, che può essere riconosciuto iure proprio come lesione del rapporto parentale e come lutto che determina uno sconvolgimento della vita profondo ed irreversibile.
Con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale sono state individuate due aree di pregiudizi, distinte fenomenologicamente e in termini probatori: l'aspetto interiore del danno, ossia la sofferenza morale provocata dalla morte del proprio caro;
il profilo dinamico-relazionale o esistenziale, consistente nell'alterazione peggiorativa della vita quotidiana.
6. Sul piano probatorio, da un lato la ricorrenza di entrambi i pregiudizi può essere raggiunta mediante prova presuntiva, d'altro lato però non sussiste alcun automatismo e occorre, dunque, accertare caso per caso quale sia la sofferenza effettivamente patita dai congiunti della vittima.
9 Si rileva, infatti, che il legame parentale, se da un lato può giustificare un meccanismo presuntivo utilizzabile per apprezzare la gravità o l'entità del danno attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale, o del rapporto di convivenza in essere, dall'altro è soggetto alla necessità di dimostrare la qualità dei rapporti nella reale e concreta dimensione affettiva e/o esistenziale;
pertanto, anche nell'ambito della famiglia ristretta non può ritenersi sempre sufficiente allegare il rapporto familiare per provare anche in via presuntiva il danno;
ciò in quanto il danno-conseguenza derivante dalla perdita del rapporto parentale si concreta non già nella recisione di un rapporto di parentela in senso formale, ma nello sconvolgimento esistenziale e nella sofferenza interiore che da tale recisione derivano
(Cfr. TR Venezia 08.03.2021, n. 433; TR. Torino, IV, 25/03/2021, n. 1464; TR.
Lecco, II, 26/03/2021, n. 171; Cass. III, 26/03/2021, n. 8622).
Si segnala, infatti, che “il risarcimento del danno da 'lesione' del rapporto parentale non coincide con il danno da 'perdita' del rapporto parentale in quanto nel primo caso si ha riguardo allo sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, dovuto alle gravi lesioni subìte dal parente, mentre nel secondo caso si tutela l'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia. Inoltre, diversi sono i fatti costitutivi posti alla base delle due pretese, consistenti rispettivamente nella lesione del bene della salute del congiunto e nel decesso dello stesso” (TR. Milano, X, 14/05/2021, n.
4075; TR. Ivrea, I, 29/07/2021, n. 773; C. app. Genova, II, 18/01/2022, n. 57).
Sotto l'aspetto probatorio, si ritiene che tale danno, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. III, 14/02/2023,
n. 4571; C. app. Perugia, I, 02/03/2023, n. 155); a condizione, però, della dimostrazione di una base fattuale su cui fondare le presunzioni, idonea a fondare “la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio” (Cass. III,
07/09/2023, n. 26140).
10 La parte è, dunque, gravata anzitutto di un onere di allegazione delle circostanze poste alla base del diritto al risarcimento, non solo circa l'effettiva esistenza dell'attualità del legame affettivo tra il danneggiato e la vittima, ma anche circa la stabilità del rapporto con quest'ultima, oltre che la qualità e l'intensità delle lesioni derivate a seguito della perdita del congiunto.
Una volta fornita la prova degli elementi costitutivi del danno da lesione del rapporto parentale, sul piano risarcitorio si procede con un sistema a punti, avallato definitivamente anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: <Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere quantificato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso, purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto>> (Cass. 28/2/2023, n. 5948); e, comunque, <con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione non fondata sulla tabella>> (Cass. III, 21/4/2021, n. 10579); in particolare, si ritiene che
<L'applicazione delle tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano 2022, garantisce una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del pregiudizio in esame>> (Cass. III, 16/12/2022, n. 37009).
7. Nella fattispecie, è stata fornita prova mediante consulenza tecnica d'ufficio di un vero e proprio danno alla salute.
Trattandosi di una lesione del diritto di salute conseguente non ad una lesione dell'integrità fisica, ma ad esiti patologici di una afflizione spirituale quale quella conseguente ad un lutto, la dimostrazione è subordinata non soltanto, sul piano
11 probatorio, ad un rigoroso vaglio critico (dovendo quindi essere sostenuta da un supporto non soltanto indiziario ma definibile in termini di certezza scientifica, o quantomeno di apprezzabile grado di attendibilità e percettibilità, se non altro per differenziare la fattispecie dal lutto da definire “semplice” o “non complicato”), ma anche alla ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 C.c., con particolare riferimento non soltanto al nesso causale ma soprattutto all'elemento soggettivo.
La consulenza tecnica d'ufficio è stata affidata allo psichiatra Dr.
[...]
sulla base del seguente quesito: <Il CTU, esaminati gli atti della presente Per_2
causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente dei periziandi ( e , Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_1
autorizzato allo svolgimento delle operazioni da remoto:
1. verifichi la ricorrenza, in capo ai periziandi, di un danno di tipo psichico o, meglio, di una lesione alla loro salute mentale, da valutarsi in termini di alterazione patologica dell'integrità psichica e dell'equilibrio della personalità, quale concreta riduzione di una o più funzioni psichiche, a seguito dell'evento traumatico sofferto e i suoi risvolti negativi sull'esplicazione di alcuni aspetti della personalità nella vita quotidiana;
2. accerti, in particolare, se, in conseguenza dell'evento traumatico patito, i periziandi abbiano subito una compromissione, una menomazione, una riduzione delle loro capacità di comprendere e accettare la realtà attraverso processi di adattamento non più equilibrati;
3. alla luce dei su richiesti accertamenti, dica quale sia stata la durata dell'invalidità temporanea, totale o parziale, conseguente ai danni psichici sofferti dai periziandi nonché se gli stessi abbiano riportato lesioni permanenti, specificandone in tale caso
l'entità percentuale in rapporto all'integrità psicofisica in sé considerata (c.d. danno biologico).”
La consulenza tecnica d'ufficio, dopo una analisi approfondita dello svolgimento dei rapporti tra le parti e delle risultanze di quanto direttamente constatato nei colloqui clinici con i periziandi, nonché una discussione tecnica
12 adeguata in relazione alle esigenze di indagine del caso, ha risposto esaurientemente ai quesiti posti, con procedimento esente da vizi logici e pienamente condivisibile;
ha, infatti, condensato le premesse metodologiche specifiche per un caso come quello in esame, in alcune considerazioni tecniche, pienamente condivisibili, che è opportuno richiamare testualmente: < e di Pt_1
sua IA , propone alcune riflessioni in tema di danno psichico ai congiunti di Pt_2
persona deceduta a seguito di omicidio stradale e che, in virtù di tale nuova condizione familiare, vedono la propria vita modificarsi radicalmente.
Occorre innanzitutto soffermarsi sugli elementi che consentono di delimitare il concetto di “sofferenza psichica” versus quello di “danno psichico”. Parlare di sofferenza, di turbamento psichico, significa confrontarsi con esperienze comuni dell'uomo, reattive a eventi negativi esperienziali della propria vita che, a secondo dell'intensità e durata della risposta emotiva e comportamentale, possono rimanere confinati in un ambito di sofferenza anche intensa, ma comprensibile, ovvero proporzionata alla noxa esterna, oppure scivolare verso una dimensione patologica propriamente detta. Identificare gli elementi salienti che consentano di giungere a una diagnosi differenziale fra questi due poli, fisiologico-patologico, collegati da una linea di continuità, appare di cruciale importanza ai fini medico-legali per una valutazione “integrata” del danno alla persona.
Ciò che permetterà di differenziare una sofferenza psichica nel suo significato evolutivo-adattativo, quale cioè reazione fisiologica a una frustrazione, separazione o perdita, rispetto a uno stato patologico, non potrà basarsi solamente sull'intensità della sofferenza stessa, ma sul carattere di pervasività, persistenza e immodificabilità che essa viene ad assumere, tale da configurare un quadro clinicamente significativo, coinvolgente non solo l'area affettivo/emotiva, ma anche cognitiva, somato- vegetativa, oltre che nosograficamente definibile, foriero di una compromissione significativa del funzionamento globale del soggetto.
A tale riguardo, è importante sottolineare come anche il DSM, il Manuale
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali dell'American Psychiatric Association
(APA), specifica che per poter formulare una diagnosi di disturbo mentale, i sintomi devono causare problemi clinicamente significativi. Per questo motivo, nella maggior
13 parte dei set di criteri del DSM-5-TR, la versione più attuale del DSM, in cui, con ancora maggiore pregnanza viene rimarcata l'importanza di differenziare i disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti (Disturbo da stress acuto, Disturbo da Stress
Post-traumatico, Disturbo dell'Adattamento, Disturbo da lutto prolungato, ecc.), che infatti, vengono in esso classificati come una specifica categoria nosografica, piuttosto che categoria residuale, com'era nelle versioni precedenti, dalle normali reazioni a eventi stressanti, in relazione al parametro che “la dimensione della sofferenza (per es., alterazioni dell'umore, ansia, condotta,) eccede ciò che ci si aspetterebbe normalmente o quando l'evento avverso causa una compromissione funzionale”.
In questa vicenda, tutti e quattro i periziandi propongono le caratteristiche cliniche di una patologia psichiatrica, evidenziando una menomazione di una o più funzioni psichiche.
E' indubbio che questi genitori, come pure la moglie ed , presentano una Pt_2
reazione emotiva, nel continuum però della loro esperienza di vita, si è assistito a una differente evoluzione dei parametri clinici che sovrintendono a un'espressione di sintomi di natura propriamente psichiatrica, con aspetti di soggettività che verranno di seguito declinati>>.
8. All'esito delle attività espletate -per le quali, nel dettaglio, si intende qui richiamata la parte espositiva e valutativa dell'elaborato peritale- la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che, nel caso di specie, tutti i periziati hanno subito un danno biologico di natura psichica, fornendo, in sintesi, le seguenti conclusioni: <In capo alla sig.ra
vi è riscontro della presenza di danno biologico di natura Parte_1
psichica, comparso a seguito del decesso del figlio avvenuto in data Persona_1
2 marzo 2021, a seguito del quale ha sviluppato la presenza di un quadro clinico riconducibile a disturbo depressivo persistente, di entità moderata [cod. ICD-10-CM
F34.1], che per caratteristiche di strutturazione del sé, ha determinato uno stato di menomazione che verosimilmente si manterrà nel tempo, valutabile nella misura del
25% (cfr. e p.264), che ricalcolato per coefficiente tabellare del danno Pt_5 Pt_6
biologico (cfr. e 2014 p.42) ne determina il 20%. Pt_5 Pt_6
14 Rispetto al sig. vi è riscontro di danno biologico di natura psichica, Parte_2
comparso a seguito del decesso del figlio a seguito del quale ha sviluppato Per_1
la presenza di un quadro clinico riconducibile a disturbo depressivo persistente, di grave entità [cod. ICD-10-CM F34.1], che per caratteristiche di strutturazione del sé, ha determinato uno stato di menomazione che verosimilmente si manterrà nel tempo, valutabile nella misura del 28%, che ricalcolato per coefficiente tabellare del danno biologico (Ibidem) ne determina il 22%.
Relativamente alla sig.ra il danno biologico di natura psichica Parte_1
riscontrato a seguito della morte del marito è riconducibile a disturbo da Per_1
lutto prolungato [cod. ICD- 10-CM F43.81], valutabile nella mistura del 28%, che ricalcolato per coefficiente tabellare del danno biologico (Ibidem) ne determina il
22%.
Infine, la sig.ra ha evidenziato il riscontro di danno biologico di natura Parte_2
psichica, scatenato dalla morte di nosograficamente inquadrabile Persona_1
come disturbo da lutto prolungato [cod. ICD-10-CM F43.81], con sovrapposti sintomi di PTSD e pulsioni suicidarie, valutabile nella misura del 38% (cfr. e Pt_5
2014 p.305), che ricalcolato per coefficiente tabellare del danno biologico Pt_6
(Ibidem) ne determina il 30%>>.
9. Dall'accertamento di un danno alla salute, qualificabile secondo la consulenza come danno biologico, risulta come già accennato la prova della voce di danno non patrimoniale qualificabile come danno parentale. Dalla consulenza risultano anche provati, in relazione a tutti i periziati, i presupposti della fattispecie, circa l'effettiva esistenza dell'attualità del legame affettivo con la vittima, la stabilità del rapporto nonché la qualità ed intensità della lesione derivante in occasione del fatto illecito.
Oltre a confermare l'entità forte dei legami con i genitori e col coniuge, con specifico riferimento a IA biologica di ma non di la consulenza Parte_2 Pt_1 Pt_2 tecnica ha, tra l'altro, evidenziato: <Nonostante non ne fosse la IA biologica, la sua storia personale, riportata nella valutazione peritale, ha evidenziato come la figura di ricoprisse un ruolo centrale nella vita di , tale da formulare Per_1 Pt_2
l'ipotesi di figura paterna, verosimilmente assente fino al suo ingresso nella vita di
15 . Tale configurazione familiare, assume un significato pregnante nel momento in Pt_2
cui sente di aver trovato una figura maschile della quale potersi fidare e Pt_2
affidare, dimensione relazionale bruscamente troncata con il decesso improvvisto di
. Per_1
Con riferimento, quindi, ai vari parametri indicati da concorde giurisprudenza, per valutare e quantificare l'entità delle sofferenze inferte alla vittima di un fatto illecito e conseguentemente l'entità del relativo risarcimento, va rilevato come nel caso di specie il ristoro del patimento dev'essere parametrato ad un fatto dannoso gravemente offensivo, come l'improvviso, violento e prematuro decesso di un congiunto stretto.
Sulla base, dunque, delle tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano 2024 (valore del punto base: € 3.911,00), mediante l'uso dei consueti applicativi, con riferimento agli attori risultano i seguenti conteggi: a madre di settantatre anni al momento del decesso del congiunto Pt_1
cinquantenne, per un totale di 57 punti, va riconosciuto un risarcimento di €
281.592,00; a padre di ottantatre anni al momento del decesso del congiunto Pt_2
cinquantenne, per un totale di 53 punti, va riconosciuto un risarcimento di €
265.948,00; a coniuge di quarantanove anni al momento del decesso del Pt_1
congiunto cinquantenne, per un totale di 65 punti, va riconosciuto un risarcimento di
Part
€ 371.545,00; a IA di venticinque anni al momento del decesso del congiunto cinquantenne, con un particolare legame personale riscontrato dalla consulenza tecnica, per un totale di 69 punti, va riconosciuto un risarcimento di € 387.189,00.
10. Sempre nell'ambito del danno non patrimoniale si colloca, poi, il vero e proprio danno alla salute conseguente allo sviluppo del “lutto complicato” (c.d. danno biologico da perdita affettiva), che nel caso di specie è stato parimenti accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio in capo ad ognuno dei richiedenti.
Pertanto, a parte attrice spetta la liquidazione del danno alla persona, da qualificarsi senz'altro come lesivo di interessi di primaria importanza costituzionale ai sensi dell'art. 32 Cost., perché lesivo del diritto alla salute ed alla integrità
16 psicofisica, avendo i danneggiati riportato una invalidità permanente secondo le valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio.
Nel caso di specie, per la valutazione equitativa del danno biologico ai sensi dell'art. 2056 C.c. può farsi riferimento, come utile ausilio non vincolante, alla tabella elaborata dal TRunale di Milano per l'ano 2021, e corrispondente a quella del
TRunale di OD, ampiamente utilizzata sul territorio nazionale, e ritenuta appunto utilizzabile in un contesto - non solo dal punto di vista geografico ma anche da quello socio-economico - per molti aspetti non dissimile da quello milanese, come la provincia di OD (quanto a costo della vita, durata media della stessa, livello di occupazione.
Detta tabella, com'è noto, espone valori unitari in base al punto di invalidità differenziati a seconda dell'età del leso e della percentuale di invalidità accertata con criteri medico-legali.
Per tutti i danneggiati, è da ritenere che: per quanto riguarda l'invalidità parziale permanente si concorda con le stime effettuate sulla base della consulenza tecnica d'ufficio; va escluso un incremento per la sofferenza soggettiva, rientrante nella liquidazione del danno parentale;
vanno riconosciute le spese relative alle consulenze psicologiche, in quanto comunque riconducibili ai traumi subiti, e le spese sostenute per la consulenza tecnica medico-legale di parte in quanto, anche se non necessitata, nella specie l'incombente si è reso necessario in ragione delle contestazioni stragiudiziali di parte convenuta, anche di natura tecnica;
è, del resto, principio consolidato che l'esborso per spese mediche specialistiche, qualora utili e necessarie in rapporto all'eventum litis ragionevolmente prevedibile costituisce danno risarcibile (TR. OD -Grandi- 25/1/2022, n. 85).
Quindi, per quanto attiene all'attrice , nata il [...]: gli Parte_1
esiti non incidono sulla capacità lavorativa specifica trattandosi di pensionata;
in applicazione, quindi, degli esposti criteri, delle risultanze e valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio, e delle circostanze concrete del caso relative alla danneggiata, il risarcimento dovuto va calcolato, in sintesi, ed all'esito delle debite devalutazioni e rivalutazioni, con utilizzo di uno degli applicativi consueti, come segue: età della danneggiata all'epoca: settantatre anni;
percentuale di invalidità
17 permanente: 20% (Danno biologico permanente = € 41.957,00); spese sostenute (€
2.500,00); per un totale generale, di danno risarcibile pari ad € 44.457, 00.
Per quanto attiene all'attore nato il [...]: gli esiti non Parte_2
incidono sulla capacità lavorativa specifica trattandosi di pensionato;
in applicazione, quindi, degli esposti criteri, delle risultanze e valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio, e delle circostanze concrete del caso relative al danneggiato, il risarcimento dovuto va calcolato, in sintesi, ed all'esito delle debite devalutazioni e rivalutazioni, con utilizzo di uno degli applicativi consueti, come segue: età del danneggiato all'epoca: ottantatre anni;
percentuale di invalidità permanente: 22% (Danno biologico permanente = € 45.221,00); spese sostenute € 2.500,00;; per un totale generale, di danno risarcibile pari ad € 47.721,00.
Per quanto attiene all'attrice nata il [...]: non risulta Parte_1
che gli esiti incidano sulla capacità lavorativa specifica;
come danno emergente vanno pure riconosciute le spese funeratizie (€ 5.500,00, in data 10/3/2021); in applicazione, quindi, degli esposti criteri, delle risultanze e valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio, e delle circostanze concrete del caso relative alla danneggiata, il risarcimento dovuto va calcolato, in sintesi, ed all'esito delle debite devalutazioni e rivalutazioni, con utilizzo di uno degli applicativi consueti, come segue: età della danneggiata all'epoca: 49 anni;
percentuale di invalidità permanente:
22% (Danno biologico permanente = € 58.251,00); spese sostenute
(4.584,00+5.500,00=10.084,00); per un totale generale, di danno risarcibile pari ad €
68.335,00.
Per quanto attiene all'attrice nata il [...]: non risulta che gli Parte_2
esiti incidano sulla capacità lavorativa specifica;
In applicazione, quindi, degli esposti criteri, delle risultanze e valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio, e delle circostanze concrete del caso relative al danneggiato, il risarcimento dovuto va calcolato, in sintesi, ed all'esito delle debite devalutazioni e rivalutazioni, con utilizzo di uno degli applicativi consueti, come segue: età del danneggiato all'epoca: 25 anni;
percentuale di invalidità permanente: 30% (Danno biologico permanente = €
113.733,00); per un totale generale, di danno risarcibile pari ad € 113.733,00.
18 11. Quanto ai danni patrimoniali, derivanti da lucro cessante, per effetto della pregressa convivenza con il defunto, è circostanza pacifica perché documentalmente provata e non contestata che la vittima conviveva con i propri familiari e svolgeva attività lavorativa con un importante profilo di manager aziendale.
Al riguardo parte attrice ha prodotto il certificato di residenza storico (doc. n.
20 att.) dal quale risulta che dalla data del 21/2/2017 la IA raggiungeva la Parte_2
madre nel nucleo famigliare, composto con con il quale si era unita in Persona_1 matrimonio il 10/09/2016. La stessa IA anche dopo l'evento luttuoso Parte_2
permane nello stato di famiglia della madre (doc. n. 29 att.). le stesse circostanze sono state riscontrate nel corso delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio. Parimenti risulta -anche dalla vicinanza dei due numeri civici di residenza, riscontrabili anche in vari atti del procedimento penale- che anche i genitori del defunto vivevano a fianco del figlio, e che con la sua famiglia esisteva sostanzialmente una stretta convivenza.
In tal caso il risarcimento di un danno patrimoniale, consistente nella irrimediabile lesione delle legittime aspettative nei confronti del famigliare lavoratore ucciso, si fonda su ragionevoli presunzioni, basate su dati normativi oltre che di costume, che in ordine alla valutazione del danno consentono, comunque, il ricorso al criterio equitativo.
Infatti, il riconoscimento di un danno patrimoniale da lucro cessante in ipotesi di morte del congiunto implica la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, per accertare se da esse debba desumersi con carattere di probabilità e verosimiglianza l'esistenza, come conseguenza logica alla stregua di un criterio di normalità, di danni costituiti dal venir meno in futuro di legittime aspettative, alle quali possa assegnarsi un apprezzabile valore economico.
In particolare, l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito che <nella liquidazione del risarcimento dei danni patrimoniali derivanti ai congiunti dalla morte di una persona è corretto un metodo di calcolo che stabilisca il reddito netto su cui determinare il danno futuro subito dagli eredi sulla base della detrazione dal reddito sia del relativo carico fiscale, sia della “quota sibi” (parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sé), la quale ben può essere qualificata come percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte e delle contribuzioni>>
19 (Cass. III, 21/11/95, n. 12020; Cass. III, 16/5/2000, n. 6321; Cass. III, 2/3/2004, n.
4186; Cass. III, 5/5/2009, n. 10304).
Come ogni ipotesi di lucro cessante, il suo accertamento si fonda “su un giudizio ipotetico controfattuale, orientato dal canone probatorio della seria probabilità e diretto alla ricostruzione ideale di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, che non sia suffragata sul solo piano ipotetico dall'astratta possibilità di lucro, bensì appaia ragionevole, fondata e attendibile” (per la giur. di questo ufficio: TR. OD -Grandi- 7/4/2022, n. 429); sul piano probatorio “al fine di assicurare l'effettività del danno patrimoniale risarcibile, è necessario che le voci attraverso cui esso si manifesta siano attuali e certe. Il requisito di attualità del pregiudizio non si pone in contrasto con la possibilità che singole voci di danno, come il lucro cessante (art. 1223 cc), siano proiettate verso il futuro” (TR. OD -Lucchi- 6/10/2022, n. 1135)
Nella specie, il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante è richiesto da parte del coniuge, che è tenuto a provare che il defunto avrebbe destinato parte del proprio reddito e delle proprie utilità economiche alle sue necessità e ai suoi desideri.
In questi casi, “La risarcibilità del danno patrimoniale che il coniuge abbia a subire, in conseguenza del fatto illecito altrui concretatosi nell'evento mortale del congiunto, non necessita di una puntuale allegazione della posizione economica del defunto. La prova del danno, consistente nelle attribuzioni economiche di cui il superstite sarebbe stato destinatario, infatti, può essere raggiunta anche per mezzo di presunzioni, rapportate alla situazione concreta: tanto in punto di reddito presumibile del defunto, quanto in relazione alla volontà di destinazione dello stesso”
(Cass. III, 06/12/2018, n. 31549); dal punto di vista pratico, “La liquidazione di tale danno deve essere essenzialmente equitativa, fondata su nozioni rientranti nella comune esperienza, stante l'impossibilità di un accertamento specifico del
“quantum”, accertamento che rientra nei poteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se immune da vizi di motivazione” (Cass. III,
28/08/2009, n. 18800).
20 Nel calcolo del danno occorre tenere conto dei guadagni futuri che la vittima, in relazione all'età ed alle condizioni socio-economiche, avrebbe conseguito con il suo lavoro (con specifico riferimento quantomeno alla retribuzione percepita al momento del decesso) e della accertata probabilità di sovvenzioni durevoli e costanti di cui i superstiti avrebbero beneficiato (ciò che nel caso di specie appare incontrovertibile), sempre con riferimento ai menzionati parametri, secondo criteri di normalità ed in base non solo ai dati del notorio e della comune esperienza, ma anche alle condizioni specifiche socio-economiche e culturali degli stessi superstiti, nonché infine, in particolare, per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume;
successivamente, occorre determinare la durata delle predette contribuzioni, corrispondendo ad analogo criterio di normalità la cessazione delle stesse per effetto del decorso del tempo e del mutamento di età, di esigenze, e di abitudini.
La determinazione della durata delle predette contribuzioni va posta in relazione all'ambiente sociale nel quale la famiglia vive ed è inserita.
In proposito parte attrice allega che il defunto aveva una posizione manageriale importante e strategica che, nel tempo, lo avrebbe portato a ricoprire ruoli molto importanti tanto da ipotizzare anche l'entrata nella società con la posizione di socio e di membro del Consiglio di Amministrazione, con la cessione delle proprie quote da parte della socia anziana, essendo stato individuato come figura centrale anche dei futuri progetti della Società. Di tali prospettive, peraltro, parte attrice, a parte due articoli di stampa riguardanti la notizia dell'elezione del defunto a
Presidente Costruttori affettatrici, tritacarni ed affini, comparto di in CP_3
seno ad Anima TR (doc. nn. 44 e 45 att.), non fornisce prova, e lo scenario, anche nella stessa prospettazione attorea, rimane ipotetico, senza integrare nemmeno la consistenza di una chance, e la allegazione di maggiori futuri guadagni rimane priva di prova, anche presuntiva.
Gli elementi forniti sono, peraltro, idonei a far ritenere una tendenziale stabilità -senza rischi di cessazione improvvisa- della posizione lavorativa in essere, e dei conseguenti guadagni, fino alla data presumibile di raggiungimento dell'età pensionabile e alla maturazione del trattamento di fine rapporto.
21 Per quanto riguarda la liquidazione di tali voci di danno, è inevitabile il ricorso a criteri di integrazione equitativa, con la precisazione che “gli art. 1226 Cc. e art. 2056 Cc e consentono di compiere un giudizio non di equità, ma di diritto secondo equità (correttiva o integrativa), se la prova del quantum è obiettivamente impossibile o particolarmente complessa, quindi al solo scopo di ovviare alle lacune insuperabili del procedimento di conversione del danno nel suo equivalente pecuniario, fermo l'onere per la parte interessata di introdurre nel processo elementi e parametri per la monetizzazione del credito di valore” (TR.
OD -Grandi- 7/4/2022, n. 429, cit.).
Si ritiene, quindi, che nel caso di specie, secondo quanto comunemente accade e tenuto conto dei predetti criteri, il contributo della vittima (dell'età di cinquanta anni, manager d'impresa, coniugato con prole, e con uno stipendio annuale netto, al momento del decesso, documentato in € 70.618,00, ossia € 5,432,15 mensili su tredici mensilità, nonché tenuto conto che in famiglia vi era, comunque, un altro familiare dotato di reddito) destinato ai familiari sia valutabile, all'epoca quantomeno nella misura della metà del reddito, se non qualcosa in più tenuto conto dei benefit aziendali, quali la disponibilità della vettura, che consentono anche risparmi di spesa;
sicché è ragionevole ritenere un contributo nella misura totale equitativamente indicabile di € 3.000,00 mensili da parte della vittima, e che la stessa avrebbe continuato a prestare detto contributo per altri 16 anni, considerando un'età pensionabile di 67 anni.
Per effetto del decesso del congiunto, quindi, il danno patrimoniale annuale per tale voce di danno è quantificabile in circa € 39.000,00 annui per sedici anni, il che comporta un totale di € 624.000,00 che, tenuto conto dei coefficienti di sopravvivenza, porta a un danno risarcibile equitativamente indicabile in €
500.000,00.
Al momento del pensionamento il lavoratore avrebbe percepito il trattamento di fine rapporto, definibile indiscutibilmente in termini di perdita di chance, in quanto si tratta di un elemento pressoché certo in caso di raggiungimento dei
. Al riguardo sono corretti i requisiti, sottoposto solo all'alea della premorienza sulla base di una quota di TFR maturato conteggi proposti da parte attrice che,
22 annualmente di € 6.000,00, in ragione del periodo di mancato godimento maturazione
.96.000,00 €di sedici anni, porta a una perdita complessiva di
Dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, ottenuto il pensionamento, vale un ragionamento analogo a quello svolto per il reddito da lavoro dipendente, sicché, considerato un presumibile importo mensile della pensione di € 3.000,00, è ragionevole ritenere un contributo nella misura totale equitativamente indicabile di €
1.500,00 mensili da parte della vittima, e che la stessa avrebbe continuato a prestare detto contributo per altri 18 anni, considerando lo scarto tra l'età pensionabile di 67 anni e l'aspettativa media di vita attuale di 85 anni,
Per effetto del decesso del congiunto, quindi, il danno patrimoniale annuale per tale voce di danno è quantificabile in circa € ,0019.500 annui per diciotto anni, il che comporta un totale di € 351.000,00 che, tenuto conto dei coefficienti di sopravvivenza, porta a un danno risarcibile equitativamente indicabile in €
250.000,00.
Su dette somme andrebbe operato un aumento per effetto della rivalutazione monetaria della stessa, differenziato rispetto alle diverse date di percezione dei contributi, ma al tempo stesso andrebbe operata una diminuzione per effetto della capitalizzazione operata in sede di liquidazione anticipata, che consente la disponibilità immediata, ed in gran parte anticipata, di somma non immediatamente destinabile per intero al consumo e pertanto capace di produrre ulteriore reddito;
si ritiene pertanto equitativamente che, per effetto dei due calcoli sia equo operare l'abbattimento di un quarto sulla somma liquidata, con definitiva fissazione del dovuto in € ( 46.0008 ,00 – 1/4 =) 634.500,00.
12. Sulla base, dunque, degli elementi e delle considerazioni di cui ai precedenti paragrafi, risulta il seguente riepilogo: all'attrice madre del defunto, va Pt_1
riconosciuto un risarcimento complessivo di € 326.04,009; a padre, va Pt_2
riconosciuto un risarcimento complessivo di € 313.669,00; a coniuge, va Pt_1
Part riconosciuto un risarcimento complessivo di € 1.074.380,00; a IA, va riconosciuto un risarcimento complessivo di € 500.922,00.
23 A questo punto va considerato che dall'ammontare complessivo del danno vanno detratte le somme corrisposte a titolo di acconto, atteso che le menzionate parti attrici, in via stragiudiziale hanno già ricevuto, e trattenuto a titolo di acconto, versamenti effettuati dall'assicuratore convenuto, prima di instaurare il presente giudizio.
Vanno, quindi, considerate le somme ricevute rispettivamente da (€ Pt_1
Part 610.500,00), (€ 230.000,00), (€ 230.000,00) e € 58.500,00). Pt_1 Pt_2
Pertanto, detratto quanto già percepito prima del giudizio dai danneggiati, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, ammontano, dunque, con liquidazione all'attualità, alle seguenti:
a € (326.049,00-230.000,00=) 96.049,00; Parte_1
a € (313.669,00-230.000,00=) 83.669,00; Parte_2
a € (1.074.380,00-610.500,00=) 463.880,00; Parte_1
a , € (500.922,00-58.500,00=) 442.422,00. Parte_2
Su dette somme, liquidate all'attualità, vanno calcolati interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
13. Per quanto, invece, riguarda le richieste risarcitorie svolte da parte attrice
[...]
si tratta di domande del tutto autonome e svincolate da quelle dei Parte_2
familiari, introdotte in un medesimo contenitore processuale, ma concettualmente distinte, come risulta dallo stesso tenore delle conclusioni attoree (laddove, quanto alle spese processuali, fa riferimento a “posizioni autonome nel loro intervento”).
Nella controversia introdotta dal datore di lavoro della vittima, infatti, non è controversa solo l'entità del risarcimento dovuto, come nei confronti dei familiari della vittima, ma anche la stessa sussistenza di un danno risarcibile, specificamente contestata da parte convenuta.
In proposito va premesso che, in linea di principio, può essere riconosciuto il danno per la sostituzione del dipendente infortunato, e ciò in quanto la perdita temporanea o definitiva delle prestazioni lavorative di un dipendente derivante dal fatto illecito di un terzo costituisce per il datore di lavoro un danno ingiusto risarcibile a prescindere dalla possibilità di sostituzione del lavoratore stesso (così fin da: TR.
24 Pavia, 28/11/1980, in: Giur. it. 1981, I,2,587), sicché il datore di lavoro, che non abbia potuto utilizzare le prestazioni lavorative di un dipendente durante il periodo d'invalidità temporanea da questi contratta per le lesioni subite a seguito di un incidente stradale, è legittimato a chiedere il risarcimento del danno, in conseguenza subito, al terzo responsabile dell'incidente, anche al di fuori delle ipotesi in cui la mancata prestazione del lavoratore assente implichi la necessità di sostituirlo con altra persona, ovvero sussista l'impossibilità di effettuare tale sostituzione con conseguente pregiudizio dell'impresa (così fin da: TR. Milano, 14/01/1982, in: Riv. giur. circol. trasp. 1982, 819; TR. Firenze, II, 14/10/2020, n. 2211, in: Redazione Giuffrè 2020); inoltre, in questi casi l'obbligo del risarcimento sussiste anche nell'ipotesi in cui i compiti devoluti all'infortunato possano essere svolti da altri dipendenti (così fin da:
Corte appello Napoli, 29/01/1986, in: Riv. giur. circol. trasp. 1987, 86); in caso di mancata sostituzione, tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi pregiudiziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (così fin da: Cass. sez. un., 12/11/1988, n. 6132; TR. Bari, III, 22/01/2008, n. 181, in: Il merito 2008, 9,
38); tuttavia, resta sempre salva la risarcibilità dell'ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente (cfr.: Cass. sez. un., n.
6132/1988, cit.; Cass. III, 25/06/1993, n. 7063; TR. Monza, 12/02/2004, in: Giur. milanese 2004, 345; TR. Monza, 12/02/2004, in: Giur. milanese 2004, 345).
In caso di decesso risulta evidente la necessità di sostituzione del dipendente;
in ordine alla individuazione -prima ancora che quantificazione, come eccepito da parte convenuta- di un danno, peraltro, il riconoscimento di tale nocumento presuppone la prova del maggior costo della seconda retribuzione rispetto a quella dovuta al dipendente assente, e parte attrice non ha fornito alcun elemento di prova in tal senso, non avendo documentato il maggior costo della retribuzione sostitutiva, rispetto a quella che come datore di lavoro avrebbe dovuto comunque corrispondere al dipendente venuto meno.
25 14. In tema parte attrice allega sostanzialmente due voci di danno, sotto i profili del come danno emergente, per le spese sostenute per sostituire il defunto, e del mancato guadagno, per i guadagni persi a causa della sua scomparsa.
Sotto il primo profilo parte attrice allega che era un brillante Persona_1
manager che rivestiva importanti cariche e funzioni all'interno della Parte_2
e Gam International e Gam International De Gmbh e che la sua scomparsa ha
[...]
causato un danno rilevante alla società; che nell'ambito di il Parte_2
defunto rivestiva la posizione di Direttore Generale, mentre all'interno di Gam
International e Gam International De Gmbh di Consigliere, con prospettive di entrare a far parte del Cda;
che era una figura di estrema importanza e un punto di riferimento fondamentale per tutto l'apparato societario, anche e soprattutto in ottica delle future strategie di sviluppo aziendale;
che lo stesso “era sicuramente, ed assolutamente, una risorsa imprescindibile a cui le due società non sono ancora riusciti a sopperire trovando una figura sostitutiva all'altezza del compito che svolgeva”.
Parte attrice allega la necessità, per sostituire il defunto, di assumere quattro persone di pari livello e di pari stipendio per non meno di cinque anni, per poi diminuirle a due persone per i successivi quattro anni e, quindi, chiede l'importo equivalente di tutti i loro stipendi per i prossimi nove anni: € 2.295.000 di spese per i prossimi nove anni per sostituire il defunto con altri quattro -e poi due- dirigenti. Di tutto ciò, tuttavia, non fornisce prova, in quanto non documenta l'avvenuta assunzione di uno o più dirigenti, né documenta perdite di bilancio o quanto meno maggiori esborsi per le voci di personale in questione. L'azienda fonda la domanda risarcitoria solo ed esclusivamente su una perizia di parte (doc. n. 40 att.) che, per quanto lunga ed articolata in ordine alle possibili strategie aziendali nel caso di prosecuzione del rapporto con il manager in questione, non si basa su elementi concreti circa le conseguenze del venir meno del rapporto e, in particolare, circa i maggiori esborsi sostenuti. Al riguardo la perizia di parte è priva di riscontri oggettivi alle affermazioni che contiene, quali ad esempio la dichiarazione che risulterà
“certamente impossibile” individuare una persona che racchiuda in sé tutte le capacità del manager precedente, e la conseguente asserzione della necessità di assumere
26 quattro distinte figure manageriali -di pari retribuzione- per suddividere i compiti precedentemente svolti da una sola persona, così quadruplicando i relativi costi.
Affermazioni di tale portata che, all'evidenza, necessiterebbero di puntuale riscontro documentale, in mancanza del quale non è dato intendere per quale motivo il datore di lavoro non possa, invece, reperire -come comunemente accade, specie in un periodo di particolare mobilità del mercato del lavoro, vieppiù nei profili di medio- alta qualificazione, come quello attuale, una figura sostitutiva adeguata. Così come non risultano riscontri oggettivi per spiegare la necessità di corrispondere uno stipendio quattro volte superiore per lo svolgimento delle medesime mansioni dirigenziali precedentemente svolte dal defunto.
D'altronde, come già rilevato, la condivisibilità dell'affermazione attorea che il criterio della insostituibilità del debitore è essenzialmente relativo, essendo eccessivo pretendere una infungibilità assoluta, per quanto corretta sul piano argomentativo, non basta a fornire la prova dell'effettiva insostituibilità -anche
“relativa”- del professionista, in assenza di elementi concreti, i quali non sono astati forniti nemmeno nel prosieguo dell'istruttoria, non essendo a tal fine idonee le sole lettere di assunzione del defunto.
Sotto il secondo profilo parte attrice allega che va considerato il lucro cessante derivante dal fatto che il defunto stava programmando lo sviluppo di un Pt_2
importante progetto commerciale -progetto “NeMosy”- insieme a un partner commerciale -Bizerba- ossia due affari entrambi verosimilmente forieri di utili e margini di guadagno milionari fino all'anno 2030, trattative tuttavia non meglio precisate e, in particolare, prive di riscontro in ordine alle modalità e ragioni per le quali le stesse non sono poi andate in porto.
Parte attrice allega che la scomparsa di avrebbe bloccato l'accordo che Pt_2
“appare molto difficile ora riuscire a perfezionare” perché si sarebbe trattato di un affidamento basato sostanzialmente sulla figura personale del manager scomparso, ma in concreto non fornisce prova né del danno né, ancor prima, del nesso causale tra il danno e la scomparsa del manager;
al riguardo parte convenuta puntualmente eccepisce che a sostegno di una simile domanda parte attrice avrebbe dovuto offrire la prova non solo del fatto che tali trattative ed affari esistessero realmente e che non
27 siano effettivamente andate in porto, ma anche che i mancati accordi siano dipesi solo ed esclusivamente dalla scomparsa di oltre al fatto che, una volta conclusi, gli Pt_2
affari in questione sarebbero stati economicamente sostenibili sul piano dei costi aziendali e avrebbero poi prodotto i ricavi indicati, e realmente procurato i guadagni desiderati.
Al riguardo è significativo, invece, rilevare, che parte attrice affronta espressamente il tema della prova del danno con riferimento a non meglio precisati limiti derivanti dal segreto industriale: <Se non esistono problemi in merito alla produzione documentale relativamente al danno parentale esistono, invece, per
l'allegazione del danno del datore di lavoro: infatti si tratta di documentazione particolarmente riservata e delicata in ambito commerciale che, tra l'altro, coinvolge altre importanti aziende. Essa, infatti, comprende scambio di email, prospetti di ipotesi di accordo, bozze di progetti ancora attuali, che assurgono sicuramente a materiale strettamente riservato che non può e non deve essere assolutamente divulgato per nessun motivo, per cui sarà fondamentale che questo possa essere visionato dalle controparti all'interno di una consulenza tecnica d'ufficio (che sicuramente verrà richiesta da questa difesa) con sottoscrizione di impegno delle parti partecipanti ad impedirne la divulgazione all'esterno di tale procedimento civile in quanto non tollerabile dal momento che rappresenterebbe comportamento potenzialmente lesivo degli interessi dei comparenti in tali documenti>>; argomentazioni in presenza delle quali l'individuazione di un danno risarcibile risulterebbe totalmente apodittica, poiché non soddisfano le esigenze minimali di ordine probatorio, nemmeno sul piano logico, e non consentono, pertanto, nemmeno al giudicante di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, che risulterebbe irrimediabilmente esplorativa, come già ricordato nell'ordinanza istruttoria del
3/7/2023.
15. D'altronde, ai fini sopra evidenziati, l'istruttoria orale richiesta -anche in sede di precisazione delle conclusioni- da parte attrice è inammissibile.
Al riguardo, con l'ordinanza istruttoria in data 3/7/2023 si era precisato che:
<la prova per interrogatorio e per testi chiesta da parte attrice sia inammissibile e
28 irrilevante, poiché dedotta su fatti inidonei a provocare la confessione (cap. 1-2-3) e inconferenti (cap. 4-5-6); la prova per interrogatorio chiesta da parte convenuta sia inammissibile e irrilevante, poiché dedotta su fatti inconferenti, non contestati e suscettibili di prova documentale (cap. 1-2-3);>>; nel corso della successiva istruttoria non son emerse circostanze di senso diverso, idonee a modificare le valutazioni già espresse e, di conseguenza, anche la riproposizione del medesimo capitolato di prova in sede di precisazione delle conclusioni in via istruttoria, risulta immotivata e finalizzata esclusivamente a indurre una diversa valutazione da parte del giudicante, non sostenuta da un mutamento delle condizioni di fatto e diritto poste alla base della precedente statuizione e, pertanto, inammissibile.
Sul tema va ulteriormente ricordato che non sono ammissibili i capitoli di prova formulati in modo da contenere -anche in modo indiretto- giudizi e valutazioni indeducibili in prova testimoniale (specie se d'ordine giuridico, medico o psicologico) (cap. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12), quelli generici, quelli vertenti su circostanze negative, quelli vertenti su circostanze apprese da una delle parti, quelli volti a contrastare risultanze documentali e quelli che concernono circostanze necessariamente oggetto di prova documentale (cap. 1, 8, 9, 10), ovvero di natura tecnica da verificare mediante consulenza tecnica d'ufficio, non sono, inoltre, ammissibili i capitoli di prova non articolati in modo specifico su circostanze di fatto, nonché i capitoli generici (cap. 3, 4, 5, 6, 8) e quelli irrilevanti per la decisione (cap.
2) ovvero vertenti su circostanze non contestate e/o ricavabili da documenti non disconosciuti dalla controparte (cap. 1, 2), oltre che, di conseguenza, anche tutti ii capitoli direttamente e logicamente collegati a capitoli inammissibili e, quindi inutili senza l'ammissione del capitolo collegato (cap. 2); per quanto attiene ai capitoli di prova per interrogatorio formale, inoltre, a prescindere dalle ragioni di inammissibilità (quanto ai cap. 2, 5 e 6), la prova non risulta necessaria, anche perché, così come formulati, la loro assunzione non potrebbe aggiungere nulla di rilevante alla prova già formata della quale, peraltro, non è necessaria ulteriore conferma, sicché non si giustifica la richiesta riapertura della fase istruttoria.
Parimenti inconferenti sono le richieste istruttorie orali di parte convenuta costituita, ribadite anche in sede di precisazione delle conclusioni, restando
29 irrilevante, ai fini della presente causa, sia la percezione di somme a titolo di reversibilità pensionistica, che di altre prestazioni previdenziali, così come di somme derivanti da polizze assicurative del defunto, trattandosi di emolumenti del tutto indipendenti ed autonomi dai diritti risarcitori oggetto della presente causa, con i quali non interferiscono sul piano concettuale e giuridico;
pertanto rimane inammissibile anche la richiesta di ordine di esibizione documentale finalizzata al loro accertamento.
16. Non è, inoltre, fondata, la domanda di parte attrice di liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 I° e/o III° co. C.p.c., testaualmente “per avere costretto i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_1
, ad esperire azione giudiziale con richiesta di
[...] Parte_2 riconoscimento nell'entità che riterrà di giustizia”.
In proposito va rilevato che, in linea di principio, colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare prova della sussistenza di un danno distinto dal semplice coinvolgimento in una causa infondata (interamente risarcito con la rifusione delle spese legali), e in particolare dell'ammontare di detto danno ulteriore, che il giudice non può liquidare, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne concretamente l'esistenza (“in presenza di un danno incerto nella sua stessa esistenza storica, nessuna valutazione equitativa del giudice può avvenire ai sensi dell'art. 1226 cc.”: TR. OD (Cortelloni), 16/9/2017, n.
1601; TR. OD (Cortelloni), 18/9/2017, n. 1602; TR OD (Grandi),
16/3/2022, n. 321; TR OD (Grandi), 25/3/2022, n. 372).
Nel caso concreto, inoltre, deve rilevarsi che lo svolgimento del giudizio non può ritenersi ingiustificato nell'ottica di parte convenuta, posto che l'esito risarcitorio non è totalmente in linea con le richieste attoree, poiché che non sono risultate dovute per intero le somme richieste, ma somme inferiori per ognuno dei danneggiati;
per
, ed le somme riconosciute non divergono Parte_1 Parte_2 Parte_2
molto da quelle richieste (rispettivamente € 326.049,00, € 313.669,00 ed €
500.922,00, a fronte di richieste di € 475.066,00, € 465.318,00 ed € 519.313,00); ma
30 per la somma riconosciuta è inferiore in modo più sensibile (€ Parte_1
1.074.380,00 a fronte di una richiesta di € 1.900.960,00).
17. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore dichiarato, della media complessità e della presenza di più parti;
peraltro, in accoglimento dell'espresso invito a tenere distinte le posizioni tra i richiedenti famigliari e l'azienda datrice di lavoro, va rilevato che gli scaglioni di valore sono distinti tra le due controversie in questione (rispettivamente €
3.360.657,00 ed € 6.326.000,00), e che per quanto riguarda l'azienda il rigetto della domanda ne comporta la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda ed istanza, anche istruttoria, rigettata;
dichiara obbligati e condanna la società e AG OL, in Controparte_1 solido tra loro, a corrispondere a , , , Parte_1 Parte_1 Parte_2
, in aggiunta alle somme dagli stessi già percepite a titolo di acconto, Parte_2 le seguenti somme a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale;
a € 96.049,00; Parte_1 a € 83.669,00; Parte_2 a € 463.880,00; Parte_1
a , € 442.422,00. Parte_2 oltre agli interessi legali sulle predette somme dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella del saldo effettivo;
rigetta le domande svolte dalla società nei confronti di Parte_2 [...]
e AG OL con atto di citazione in data 9/3/2022; CP_1 dichiara altresì obbligati e condanna la società e AG Controparte_1
OL, in solido tra loro, a rifondere a , , Parte_1 Parte_1 [...]
, e le spese processuali che liquida in Pt_2 Parte_2 Parte_2 complessivi € 73.757,32, di cui € 9.620,52 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
dichiara obbligata e condanna la società a rifondere a Parte_2 le spese processuali che liquida in complessivi € 73.758,70, di cui Controparte_1
€ 9.620,70 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in OD, il giorno 22/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice istruttore
(Dr. G. Pagliani)
31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1612/2022 R. G. promossa da
Parte_1
[...]
[...]
[...]
Parte_2
- Attori - rappresentati e difesi dall'Avv. G. Casale
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dall'Avv. F. Postiglioni
AG OL
- Convenuto contumace - in punto a: risarcimento danni.
All'udienza del 3/12/2024 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino all'1/2/2025 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 22/2/2025 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“In relazione all'attività istruttoria:
- Per le parti , , , : si chiede la rimessione Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_2 in istruttoria e l'ammissione della lista testi in quanto si ritiene che i testi indicati siano funzionali per dimostrare compiutamente il danno patito soprattutto in presenza ed in relazione alle contestazioni mosse dal procuratore di AR ND AG laddove si contesta agli attori la carenza di documentazione del danno patito in punto all'importante incarico svolto dal defunto (tutti testi comuni con Omega Group Srl) e la durata dell'incarico fino alla pensione. - Per Omega Group Srl: o si chiede la rimessione in istruttoria e l'ammissione della lista testi in quanto si ritiene che i testi indicati siano funzionali per dimostrare compiutamente il danno patito anche in relazione alle contestazioni mosse dal procuratore di AR ND laddove contesta agli attori la carenza di documentazione del danno patito in funzione della cessazione della presenza del defunto per il suo importante incarico svolto all'interno della Società ed i certi futuri scenari in cui lo stesso era stato posto in campo (tutti testi comuni con i famigliari del defunto), o si chiede l'ammissione di CTU tecnica come già richiesta in atti e rigettata dal giudice di prima istruttoria che l'ha ritenuta erroneamente esplorativa. Sul punto, per brevità ci si riporta, alla memoria del 12/07/2023 depositata ritenendola esaustiva e ampiamente motivata anche con significativa giurisprudenza sul punto. In subordine si chiede che venga ammesso almeno l'ascolto del tecnico di parte, Ing. al fine di relazionare e spiegare come l'attività svolta non possa essere Testimone_1 considerata esplorativa ed illustrare la metodologia utilizzata per arrivare alle sue conclusioni. In via principale:
- Riconoscere la responsabilità del sig. AG OL nella causazione dell'incidente stradale che ha provocato la morte del sig. e per l'effetto condannarlo insieme alla compagnia Persona_1 AR ND AG, in solido tra di loro, a risarcire ai sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_1
, in qualità di famigliari conviventi dei rispettivi danni subiti meglio espressi
[...] Parte_2 nel corpo dell'atto introduttivo anche se dovranno essere rivisti sulle minime differenze del danno biologico individuato dalla consulenza del Dott. ed aggiornati con gli interessi e Persona_2 rivalutazioni maturati nei due momenti significativi di questa causa: notifica dell'atto di citazione e offerta reale in corso di causa:
- (danno morale + danno biologico + danno economico + danni materiali); Parte_1
- (danno morale + danno biologico) - (danno morale + danno biologico) - Parte_2 Parte_2
(danno morale + danno biologico) infatti, la ctu svolta dal consulente del TRunale Parte_1 ha indicato i seguenti valori:
- , 22% a fronte del 30% richiesto (12% di AR) (*) - , 28% a fronte del Parte_1 Parte_2 30% richiesto (6% di AR) (*) - , 20% a fronte del 30% richiesto (danno non Parte_1 valutato)
- , 22 % a fronte del 30% richiesto (danno non valutato) (*) richiamerei l'attenzione Parte_2 sulla banalizzazione del danno della vedova e della IA da parte del consulente della Compagnia Assicurativa e, addirittura, la carenza di valutazione degli anziani genitori. A seguito di tale significativi comportamenti della Compagnia Assicuratrice il conteggio degli interessi e rivalutazione andrà fatto dalla data dell'incidente (02/03/2021) alla data dell'offerta reale per le somme inviate alle parti dopo l'instaurazione della causa mentre il residuo andrà svolto dalla data dell'evento fino all'emissione della sentenza,
- condannare il sig. VA OL e la compagnia , in solido tra di loro, a risarcire Controparte_1 a , nella persona del legale rappresentante Dott.ssa , rispetto Parte_2 Controparte_2 ai danni subiti (e meglio espressi nel corpo dell'atto introduttivo) ammontanti alla somma evidenziata in atto di citazione (contenuta nei limiti del massimale) in relazione ai soli due tipi di affari indicati nella perizia elaborata dal consulente come minor introiti che sarebbero pervenuti a Parte_2 nel periodo 2021/2030 rispetto a quelli che avrebbe conseguito con la collaborazione del Dott.
[...]
o quelle maggiori o minor somme che dovessero essere individuate dal Giudicante al Persona_1 termine dell'istruttoria processuale, oltre ad interessi e rivalutazione dal giorno del fatto, in ogni caso
- con vittoria di spese, competenze ed onorari nonché con il riconoscimento di tutta l'attività stragiudiziale svolta da questo procuratore e puntualmente documentata in atti sia per quanto attiene al danno parentale che a quello patito dal datore di lavoro;
- condannare la convenuta AR ND AG ai sensi dell'art. 96 cpc per responsabilità aggravata per avere costretto i sigg.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_2 ad esperire azione giudiziale con richiesta di riconoscimento nell'entità che riterrà di giustizia anche considerata la gravità del danno patito;
- condanna agli interessi e rivalutazione sulle somme offerta in corso di causa e di quelle oggetto di liquidazione in sentenza;
- condanna alle spese di giudizio secondo i parametri di massima complessità ed importanza, per assistenza di più parti e con aumento per manifesta infondatezza della causa con precisa documentazione del procuratore procedente con invito a tenere distinte le posizioni tra i richiedenti
2 famigliari e l'azienda datrice di lavoro del de cuius in quanto trattasi sostanzialmente e formalmente di posizioni autonome nel loro intervento”;
per parte convenuta costituita:
“In via preliminare Limitarsi ogni domanda verso , già AR , nei limiti del massimale Parte_3 CP_1 di polizza per danno a persone individuato nella polizza de qua in di € 6.070.000 e di conseguenza stabilire che la Compagnia in ogni caso non risponderà per importi superiori a detta cifra. In via principale Preso atto di quanto già versato dalla Compagnia, dichiarato il pagamento satisfattivo, tenuto conto del minoritario concorso della vittima, rigettare ogni ulteriore domanda degli attori per carenza di titolarità/legittimazione, infondatezza in fatto ed in diritto e/o mancanza di prova in punto an e quantum.
Preso atto di quanto già versato dalla Compagnia, dichiarato il pagamento satisfattivo, tenuto conto del minoritario concorso della stessa vittima, rigettare ogni ulteriore domanda della sig.ra Pt_1 per carenza di titolarità/legittimazione attiva nei limiti delle indennità assicurative e/o previdenziali erogate e/o erogande, nonché per carenza di fondatezza e prova.
Preso atto di quanto già versato dalla Compagnia, dichiarato il pagamento satisfattivo, tenuto conto Par del minoritario concorso della stessa vittima, rigettare le ulteriori domande dei sig.ri e Pt_1 per infondatezza e/o carenza di prova. Pt_2 Rigettare le domande della azienda per infondatezza in fatto ed in diritto e/o totale Parte_2 mancanza di prova. In particolare, rigettare la domanda di risarcimento delle spese per la sostituzione dello scomparso direttore generale ex art.1227 co.2 e/o co.1 c.c. e/o 1914 c.c. per aver l'azienda attrice causato Pt_2 od aumentato ed in ogni caso non impedito il proprio danno sostenendo ingiustificate spese per sostituire lo scomparso In ogni caso, tenere conto delle somme offerte e pagate dalla convenuta Pt_2 agli attori (€ 610.000,00), (€ 230.000,00), (€ 230.000,00) e (€ 58.500,00). Pt_1 Pt_1 Pt_2 Pt_4 In subordine Preso atto di quanto già versato dalla Compagnia, dichiarato il pagamento satisfattivo, tenuto conto del minoritario concorso della stessa vittima, ammettere le domande attoree solo nei limiti del provato e del giusto ed in ogni caso sottrarre eventuali indennità da assicurazioni private o pubbliche ricevute
o ricevende dagli attori per la scomparsa del sig. Pt_2 Sulla richiesta di provvisionale ex art.147 Cod.Ass. Preso atto delle somme ricevute dai sig.ri Pt_1 (€ 610.000,00), (€ 230.000,00), (€ 230.000,00) e (€ 58.500,00) rigettarsi la Pt_1 Pt_2 Pt_4 richiesta di provvisionale perché manca il necessario requisito dello stato di necessità dei richiedenti.
In particolare, respingere la domanda di provvisionale avanzata dalla sig.ra per le sole voci Pt_1 di danno non patrimoniale e patrimoniale futuro, perché l'intervenuto pagamento di € 300.000,00 elimina il necessario requisito dello stato di necessità, e perché le relative richieste sono prive di qualsiasi prova e solo frutto di allegazioni, calcoli ed aumenti non spiegati e non provati.
In via istruttoria A. -chiediamo che venga ordinata dal Giudice l'esibizione ex art.210 cpc alla sig.ra od ex Pt_1 art.213 cpc all'Inps della documentazione relativa alle prestazioni previdenziali erogate ed erogande a titolo di reversibilità pensionistica. B. -chiediamo che venga ordinata dal Giudice l'esibizione ex art.210 cpc alla sig.ra od ex Pt_1 art.213 cpc all'Inail della documentazione relativa alle eventuali prestazioni previdenziali erogate ed erogande nel caso il sinistro stradale de quo si stato riconosciuto dall'Istituto come in itinere. C. -chiediamo che venga acquisito l'intero Rapporto redatto dai verbalizzanti intervenuti sul teatro del sinistro, completo di planimetrie e fotografie, attualmente contenuto nel fascicolo penale RGNR 1601/2021 mod.21 non ostensibile alla Compagnia.
D. –chiediamo ammettersi interrogatorio formale dei sig.ri e sui Pt_1 Pt_1 Pt_2 Pt_4 precedenti punti da 1 a 4 sul pagamento delle somme sopra indicate.
E. -chiediamo ammettersi interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti capitoli: Pt_1
1.Vero che il sig. aveva una polizza sulla propria vita? Persona_1
2. Vero che lei ne era beneficiaria?
3. Può indicarne la compagnia assicuratrice e gli importi”.
3 Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Sempre preliminarmente, sul piano istruttorio, va dichiarata l'inammissibilità delle produzioni effettuate da parte convenuta dopo la precisazione delle conclusioni, in quanto tardive. Unitamente al deposito di comparsa conclusionale, infatti, parte attrice ha effettuato produzioni documentali, e quindi con la memoria di replica parte ha eccepito l'irritualità e si è opposta al deposito di documenti, effettuato con detta comparsa, ricordando che le spese stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente da allegare e provare e, quindi, andavano allegate e provate nel rispetto delle preclusioni processuali e che, in generale, non si possono produrre documenti con la comparsa conclusionale, atto deputato solo ad illustrare le argomentazioni già esposte ritualmente.
Stante la immediata opposizione della controparte, sollevata con la prima difesa utile, e la indiscussa tardività delle produzioni documentali dopo la precisazione delle conclusioni, ne va pertanto dichiarata l'inammissibilità e il conseguente rigetto, in linea con l'orientamento interpretativo consolidato (anche di questo ufficio: “La documentazione prodotta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni è inutilizzabile, in difetto di autorizzazione del giudice che ne valuti la rilevanza e l'ammissibilità ove formatasi successivamente alle preclusioni processuali”, TR. OD-Pagliani- 17/1/2019, n, 87, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
In ogni caso la produzione in questione non era stata autorizzata, non avendo parte convenuta mai chiesto l'autorizzazione alla produzione della querela, limitandosi ad allegarla alla comparsa conclusionale, nonostante che dalla stessa produzione risulti che la documentazione si è formata tra maggio e ottobre 2023, il
4 che significa che il deposito doveva essere autorizzato come documentazione formatasi successivamente al maturare delle preclusioni processuali probatorie di cui all'art. 183, 6° c., C.p.c..
Anche al riguardo vale l'orientamento interpretativo consolidato (anche di questo ufficio: “La documentazione prodotta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni è inutilizzabile, in difetto di autorizzazione del giudice che ne valuti la rilevanza e l'ammissibilità ove formatasi successivamente alle preclusioni processuali”, TR. OD -Pagliani- 19/10/2023, n. 1726, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
3. Ancora preliminarmente in rito, va ribadita l'utilizzabilità del materiale probatorio risultante dal fascicolo del procedimento penale n. 1601/2021 RGNR, nelle parti nelle quali è stato prodotto.
Al riguardo va osservato anzitutto che non vi è contestazione sull'esito del procedimento a seguito dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari (doc.
n. 37 att.), nel quale era contestato all'odierno convenuto contumace AG il reato di cui all'art. 589 bis, comma 1, C.p.: infatti, per affermazione di parte convenuta costituita, non contestata da parte attrice, risulta che il procedimento penale si è concluso con “patteggiamento” da parte dell'imputato; parte attrice ha poi prodotto la sentenza (doc. n. 77 att.).
In proposito va ricordato che il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità afferma che <Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e, pertanto, può desumere dalle risultanze del processo penale concernenti i medesimi fatti elementi sui quali fondare il proprio convincimento>> (Cass. III, 6/4/2006, n.
8096); in particolare: <Le risultanze di un procedimento penale possono essere utilizzate dal giudice civile sia come indizio, sia come prova esclusiva del proprio convincimento, anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile>> (Cass. III, 26/6/2007, n. 14766); <Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni
5 elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale…>> (Cass. III, 19/10/2007, n. 22020); con specifico riferimento alle attività istruttorie compiute dal Pubblico Ministero nelle indagini preliminari, si ritiene altresì che: <Le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla
P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari possono essere ricondotte nel novero della confessione stragiudiziale ed utilizzate ai fini della decisione in sede civile, poiché l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari>> (Cass. II, 12/02/2021, n.
3689; conf.: <La dichiarazione resa alla polizia giudiziaria ha il valore di confessione stragiudiziale resa a terzo, essendo del tutto irrilevante nel giudizio civile che sia stata resa nella fase di indagini preliminari di un processo penale, in assenza di contraddittorio con gli altri indagati di tale processo e che fosse priva di riscontri;
pertanto tale confessione può essere liberamente valuta dal giudice come prova piena dei fatti ammessi ai sensi dell'art. 2735 c.c.>>: C. app. Milano, I, 27/11/2020,
n. 3121); <Il verbale redatto dalla Guardia di Finanza nel corso di un procedimento penale e fondato su una consulenza disposta dal p.m., fa piena prova nel processo civile dei fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza, mentre le altre circostanze che il verbalizzante dichiari di aver accertato per averle apprese de relato pur non essendo assistite da fede privilegiata, sono suscettibili di fornire al giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento>> (Cass. III,
29/07/2004, n. 14486).
L'orientamento consolidato è condiviso anche dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio: <Il giudice civile può avvalersi degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, ivi comprese le dichiarazioni verbalizzate dalla polizia giudiziaria come sommarie informazioni testimoniali, quali trasfusi nelle prove atipiche raccolte, e trarne indizi, la cui efficacia inferenziale deve essere valutata – in conformità alla disciplina delle presunzioni – analiticamente e globalmente>>
(TR. OD -Grandi- 18/8/2020, n. 934, in: www.giurisprudenzamodenese.it); <<Il giudice può porre alla base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, tra
6 cui anche le acquisizioni probatorie del processo penale e condividerne gli esiti;
pertanto, le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento>> (TR. OD -
Primiceri- 22/2/2024, n. 449, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
Per quanto, in particolare, concerne l'utilizzabilità a fini di convincimento nel giudizio civile della pronuncia ai sensi degli artt. 444 e ss. C.p.c., si afferma: <La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) ex art. 445, comma 1, C.p.p. non ha nel giudizio civile l'efficacia propria di una sentenza di condanna ex art. 651 e 652 c.p.p., quindi da essa non può ricavarsi la prova certa della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, ma non significa certo che di essa non si tiene conto, anzi: nel giudizio di responsabilità in sede civile essa costituisce comunque un elemento di prova e implica pur sempre un accertamento che, benché non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice, il quale è perciò legittimato a sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta>> (TR. OD -Pagliani- 27/9/2022, n.
1091 in: www.giurisprudenzamodenese.it); <La sentenza penale di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscerne l'efficacia probatoria, ha il dovere di spiegarne le ragioni>> (TR. OD -Bagnoli- 11/4/2023, n. 587, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
4. Premesso quanto sopra, nel caso in esame va rilevato che quanto all'esistenza dei fatti e la dinamica degli stessi, non vi è dubbio che nell'incidente stradale in cui ha perso la vita la vettura del convenuto contumace AG, in un Persona_1
tratto rettilineo sbandava, usciva di strada ed invadeva un prato, dove stava camminando la vittima, uccidendola sul colpo;
la responsabilità dell'accaduto è
7 esclusivamente riconducibile alla condotta di guida del convenuto, poiché la dinamica descritta esclude qualunque componente di colpa del pedone investito, che camminava al di fuori della sede stradale.
In estrema sintesi, gli elementi incontrovertibili al riguardo si traggono: dal tenore dell'imputazione penale (doc. n. 37 att.) -sfociata nell'applicazione di pena su richiesta- secondo la quale si fa riferimento a perdita del controllo del veicolo “per cause imputabili all'eccessiva velocità e ai pneumatici anteriori usurati oltre il limite consentito, fuoriuscendo dalla sede stradale a destra in area di campagna laterale, investiva il pedone che stava camminando sul manto erboso Persona_1 adiacente via per Sassuolo”; dai rilievi fotografici effettuati dagli operanti intervenuti sul luogo (doc. n. 41 att.); dalla descrizione della dinamica del sinistro, effettuata dagli operanti intervenuti sul luogo, contenuta nella comunicazione di notizia di reato e nel fascicolo di indagini del P.M. (doc. n. 28 att.), secondo la quale il pedone si trovava “nelle adiacenze del fosso di scolo a lato ed esterno della corsia”, mentre la posizione di quiete della vettura dopo l'incidente era in mezzo al prato latistante, poiché il veicolo “terminava la sua corsa raddrizzandosi all'interno del terreno alberato a piante ornamentali e prato erboso”, dove aveva trascinato il corpo del pedone, che è stato trovato “ad alcuni metri dallo stato di quiete dell'autovettura e ad alcune diecine di metri dal punto di fuoriuscita dalla sede stradale dell'autovettura”; dalla motivazione -benché necessariamente sintetica- della sentenza di applicazione della pena su richiesta (doc. n. 77 att.), laddove attesta che non sussistono agli atti elementi per pronunciare sentenza di proscioglimento, sussistendo prove di responsabilità a carico dell'imputato, desumibili dalla comunicazione della notizia di reato, dal verbale di sequestro dell'autovettura, dal verbale di spontanee dichiarazioni di AG OL, dal verbale di accertamenti urgenti, dai verbali di sommarie informazioni testimoniali, dai rilievi tecnici e fotografici, dalla relazione sull'incidente stradale, dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni spontaneamente rese da AG OL all'udienza in camera di consiglio.
Al riguardo è significativo anche il comportamento processuale di parte convenuta costituita che, dopo un iniziale tentativo di contestare un concorso di colpa
8 del danneggiato, nelle difese conclusive afferma che la vettura “invadeva un prato dove stava tranquillamente camminando” il pedone.
Sono, quindi, accertate l'esistenza dei fatti, la dinamica degli stessi e l'esclusiva responsabilità del conducente convenuto AG, e non è contestato che il risarcimento delle conseguenze dell'illecito sia dovuto.
5. Nella presente controversia, quindi, una volta affermata la responsabilità dei convenuti in solido nelle loro distinte qualità, occorre determinare l'ammontare del risarcimento dovuto, sul quale si è, in concreto, concentrato l'oggetto del contendere.
In primo luogo viene in considerazione il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del congiunto.
Secondo la ricostruzione evoluta, espressa dalla giurisprudenza di legittimità avallata dalla Corte costituzionale con sent. n. 233/2003, il danno non patrimoniale va inteso come categoria ampia, all'interno della quale, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 C.c., si collocano diverse forme di pregiudizio, che conseguono necessariamente alla ingiusta lesione di un interesse costituzionalmente protetto della persona;
al riguardo non occorre dilungarsi circa il riconoscimento di una specifica voce di danno risarcibile nel danno conseguente alla perdita del congiunto per i familiari conviventi e gli stretti congiunti, che può essere riconosciuto iure proprio come lesione del rapporto parentale e come lutto che determina uno sconvolgimento della vita profondo ed irreversibile.
Con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale sono state individuate due aree di pregiudizi, distinte fenomenologicamente e in termini probatori: l'aspetto interiore del danno, ossia la sofferenza morale provocata dalla morte del proprio caro;
il profilo dinamico-relazionale o esistenziale, consistente nell'alterazione peggiorativa della vita quotidiana.
6. Sul piano probatorio, da un lato la ricorrenza di entrambi i pregiudizi può essere raggiunta mediante prova presuntiva, d'altro lato però non sussiste alcun automatismo e occorre, dunque, accertare caso per caso quale sia la sofferenza effettivamente patita dai congiunti della vittima.
9 Si rileva, infatti, che il legame parentale, se da un lato può giustificare un meccanismo presuntivo utilizzabile per apprezzare la gravità o l'entità del danno attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale, o del rapporto di convivenza in essere, dall'altro è soggetto alla necessità di dimostrare la qualità dei rapporti nella reale e concreta dimensione affettiva e/o esistenziale;
pertanto, anche nell'ambito della famiglia ristretta non può ritenersi sempre sufficiente allegare il rapporto familiare per provare anche in via presuntiva il danno;
ciò in quanto il danno-conseguenza derivante dalla perdita del rapporto parentale si concreta non già nella recisione di un rapporto di parentela in senso formale, ma nello sconvolgimento esistenziale e nella sofferenza interiore che da tale recisione derivano
(Cfr. TR Venezia 08.03.2021, n. 433; TR. Torino, IV, 25/03/2021, n. 1464; TR.
Lecco, II, 26/03/2021, n. 171; Cass. III, 26/03/2021, n. 8622).
Si segnala, infatti, che “il risarcimento del danno da 'lesione' del rapporto parentale non coincide con il danno da 'perdita' del rapporto parentale in quanto nel primo caso si ha riguardo allo sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, dovuto alle gravi lesioni subìte dal parente, mentre nel secondo caso si tutela l'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia. Inoltre, diversi sono i fatti costitutivi posti alla base delle due pretese, consistenti rispettivamente nella lesione del bene della salute del congiunto e nel decesso dello stesso” (TR. Milano, X, 14/05/2021, n.
4075; TR. Ivrea, I, 29/07/2021, n. 773; C. app. Genova, II, 18/01/2022, n. 57).
Sotto l'aspetto probatorio, si ritiene che tale danno, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. III, 14/02/2023,
n. 4571; C. app. Perugia, I, 02/03/2023, n. 155); a condizione, però, della dimostrazione di una base fattuale su cui fondare le presunzioni, idonea a fondare “la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio” (Cass. III,
07/09/2023, n. 26140).
10 La parte è, dunque, gravata anzitutto di un onere di allegazione delle circostanze poste alla base del diritto al risarcimento, non solo circa l'effettiva esistenza dell'attualità del legame affettivo tra il danneggiato e la vittima, ma anche circa la stabilità del rapporto con quest'ultima, oltre che la qualità e l'intensità delle lesioni derivate a seguito della perdita del congiunto.
Una volta fornita la prova degli elementi costitutivi del danno da lesione del rapporto parentale, sul piano risarcitorio si procede con un sistema a punti, avallato definitivamente anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: <Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere quantificato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso, purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto>> (Cass. 28/2/2023, n. 5948); e, comunque, <con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione non fondata sulla tabella>> (Cass. III, 21/4/2021, n. 10579); in particolare, si ritiene che
<L'applicazione delle tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano 2022, garantisce una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del pregiudizio in esame>> (Cass. III, 16/12/2022, n. 37009).
7. Nella fattispecie, è stata fornita prova mediante consulenza tecnica d'ufficio di un vero e proprio danno alla salute.
Trattandosi di una lesione del diritto di salute conseguente non ad una lesione dell'integrità fisica, ma ad esiti patologici di una afflizione spirituale quale quella conseguente ad un lutto, la dimostrazione è subordinata non soltanto, sul piano
11 probatorio, ad un rigoroso vaglio critico (dovendo quindi essere sostenuta da un supporto non soltanto indiziario ma definibile in termini di certezza scientifica, o quantomeno di apprezzabile grado di attendibilità e percettibilità, se non altro per differenziare la fattispecie dal lutto da definire “semplice” o “non complicato”), ma anche alla ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 C.c., con particolare riferimento non soltanto al nesso causale ma soprattutto all'elemento soggettivo.
La consulenza tecnica d'ufficio è stata affidata allo psichiatra Dr.
[...]
sulla base del seguente quesito: <Il CTU, esaminati gli atti della presente Per_2
causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente dei periziandi ( e , Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_1
autorizzato allo svolgimento delle operazioni da remoto:
1. verifichi la ricorrenza, in capo ai periziandi, di un danno di tipo psichico o, meglio, di una lesione alla loro salute mentale, da valutarsi in termini di alterazione patologica dell'integrità psichica e dell'equilibrio della personalità, quale concreta riduzione di una o più funzioni psichiche, a seguito dell'evento traumatico sofferto e i suoi risvolti negativi sull'esplicazione di alcuni aspetti della personalità nella vita quotidiana;
2. accerti, in particolare, se, in conseguenza dell'evento traumatico patito, i periziandi abbiano subito una compromissione, una menomazione, una riduzione delle loro capacità di comprendere e accettare la realtà attraverso processi di adattamento non più equilibrati;
3. alla luce dei su richiesti accertamenti, dica quale sia stata la durata dell'invalidità temporanea, totale o parziale, conseguente ai danni psichici sofferti dai periziandi nonché se gli stessi abbiano riportato lesioni permanenti, specificandone in tale caso
l'entità percentuale in rapporto all'integrità psicofisica in sé considerata (c.d. danno biologico).”
La consulenza tecnica d'ufficio, dopo una analisi approfondita dello svolgimento dei rapporti tra le parti e delle risultanze di quanto direttamente constatato nei colloqui clinici con i periziandi, nonché una discussione tecnica
12 adeguata in relazione alle esigenze di indagine del caso, ha risposto esaurientemente ai quesiti posti, con procedimento esente da vizi logici e pienamente condivisibile;
ha, infatti, condensato le premesse metodologiche specifiche per un caso come quello in esame, in alcune considerazioni tecniche, pienamente condivisibili, che è opportuno richiamare testualmente: < e di Pt_1
sua IA , propone alcune riflessioni in tema di danno psichico ai congiunti di Pt_2
persona deceduta a seguito di omicidio stradale e che, in virtù di tale nuova condizione familiare, vedono la propria vita modificarsi radicalmente.
Occorre innanzitutto soffermarsi sugli elementi che consentono di delimitare il concetto di “sofferenza psichica” versus quello di “danno psichico”. Parlare di sofferenza, di turbamento psichico, significa confrontarsi con esperienze comuni dell'uomo, reattive a eventi negativi esperienziali della propria vita che, a secondo dell'intensità e durata della risposta emotiva e comportamentale, possono rimanere confinati in un ambito di sofferenza anche intensa, ma comprensibile, ovvero proporzionata alla noxa esterna, oppure scivolare verso una dimensione patologica propriamente detta. Identificare gli elementi salienti che consentano di giungere a una diagnosi differenziale fra questi due poli, fisiologico-patologico, collegati da una linea di continuità, appare di cruciale importanza ai fini medico-legali per una valutazione “integrata” del danno alla persona.
Ciò che permetterà di differenziare una sofferenza psichica nel suo significato evolutivo-adattativo, quale cioè reazione fisiologica a una frustrazione, separazione o perdita, rispetto a uno stato patologico, non potrà basarsi solamente sull'intensità della sofferenza stessa, ma sul carattere di pervasività, persistenza e immodificabilità che essa viene ad assumere, tale da configurare un quadro clinicamente significativo, coinvolgente non solo l'area affettivo/emotiva, ma anche cognitiva, somato- vegetativa, oltre che nosograficamente definibile, foriero di una compromissione significativa del funzionamento globale del soggetto.
A tale riguardo, è importante sottolineare come anche il DSM, il Manuale
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali dell'American Psychiatric Association
(APA), specifica che per poter formulare una diagnosi di disturbo mentale, i sintomi devono causare problemi clinicamente significativi. Per questo motivo, nella maggior
13 parte dei set di criteri del DSM-5-TR, la versione più attuale del DSM, in cui, con ancora maggiore pregnanza viene rimarcata l'importanza di differenziare i disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti (Disturbo da stress acuto, Disturbo da Stress
Post-traumatico, Disturbo dell'Adattamento, Disturbo da lutto prolungato, ecc.), che infatti, vengono in esso classificati come una specifica categoria nosografica, piuttosto che categoria residuale, com'era nelle versioni precedenti, dalle normali reazioni a eventi stressanti, in relazione al parametro che “la dimensione della sofferenza (per es., alterazioni dell'umore, ansia, condotta,) eccede ciò che ci si aspetterebbe normalmente o quando l'evento avverso causa una compromissione funzionale”.
In questa vicenda, tutti e quattro i periziandi propongono le caratteristiche cliniche di una patologia psichiatrica, evidenziando una menomazione di una o più funzioni psichiche.
E' indubbio che questi genitori, come pure la moglie ed , presentano una Pt_2
reazione emotiva, nel continuum però della loro esperienza di vita, si è assistito a una differente evoluzione dei parametri clinici che sovrintendono a un'espressione di sintomi di natura propriamente psichiatrica, con aspetti di soggettività che verranno di seguito declinati>>.
8. All'esito delle attività espletate -per le quali, nel dettaglio, si intende qui richiamata la parte espositiva e valutativa dell'elaborato peritale- la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che, nel caso di specie, tutti i periziati hanno subito un danno biologico di natura psichica, fornendo, in sintesi, le seguenti conclusioni: <In capo alla sig.ra
vi è riscontro della presenza di danno biologico di natura Parte_1
psichica, comparso a seguito del decesso del figlio avvenuto in data Persona_1
2 marzo 2021, a seguito del quale ha sviluppato la presenza di un quadro clinico riconducibile a disturbo depressivo persistente, di entità moderata [cod. ICD-10-CM
F34.1], che per caratteristiche di strutturazione del sé, ha determinato uno stato di menomazione che verosimilmente si manterrà nel tempo, valutabile nella misura del
25% (cfr. e p.264), che ricalcolato per coefficiente tabellare del danno Pt_5 Pt_6
biologico (cfr. e 2014 p.42) ne determina il 20%. Pt_5 Pt_6
14 Rispetto al sig. vi è riscontro di danno biologico di natura psichica, Parte_2
comparso a seguito del decesso del figlio a seguito del quale ha sviluppato Per_1
la presenza di un quadro clinico riconducibile a disturbo depressivo persistente, di grave entità [cod. ICD-10-CM F34.1], che per caratteristiche di strutturazione del sé, ha determinato uno stato di menomazione che verosimilmente si manterrà nel tempo, valutabile nella misura del 28%, che ricalcolato per coefficiente tabellare del danno biologico (Ibidem) ne determina il 22%.
Relativamente alla sig.ra il danno biologico di natura psichica Parte_1
riscontrato a seguito della morte del marito è riconducibile a disturbo da Per_1
lutto prolungato [cod. ICD- 10-CM F43.81], valutabile nella mistura del 28%, che ricalcolato per coefficiente tabellare del danno biologico (Ibidem) ne determina il
22%.
Infine, la sig.ra ha evidenziato il riscontro di danno biologico di natura Parte_2
psichica, scatenato dalla morte di nosograficamente inquadrabile Persona_1
come disturbo da lutto prolungato [cod. ICD-10-CM F43.81], con sovrapposti sintomi di PTSD e pulsioni suicidarie, valutabile nella misura del 38% (cfr. e Pt_5
2014 p.305), che ricalcolato per coefficiente tabellare del danno biologico Pt_6
(Ibidem) ne determina il 30%>>.
9. Dall'accertamento di un danno alla salute, qualificabile secondo la consulenza come danno biologico, risulta come già accennato la prova della voce di danno non patrimoniale qualificabile come danno parentale. Dalla consulenza risultano anche provati, in relazione a tutti i periziati, i presupposti della fattispecie, circa l'effettiva esistenza dell'attualità del legame affettivo con la vittima, la stabilità del rapporto nonché la qualità ed intensità della lesione derivante in occasione del fatto illecito.
Oltre a confermare l'entità forte dei legami con i genitori e col coniuge, con specifico riferimento a IA biologica di ma non di la consulenza Parte_2 Pt_1 Pt_2 tecnica ha, tra l'altro, evidenziato: <Nonostante non ne fosse la IA biologica, la sua storia personale, riportata nella valutazione peritale, ha evidenziato come la figura di ricoprisse un ruolo centrale nella vita di , tale da formulare Per_1 Pt_2
l'ipotesi di figura paterna, verosimilmente assente fino al suo ingresso nella vita di
15 . Tale configurazione familiare, assume un significato pregnante nel momento in Pt_2
cui sente di aver trovato una figura maschile della quale potersi fidare e Pt_2
affidare, dimensione relazionale bruscamente troncata con il decesso improvvisto di
. Per_1
Con riferimento, quindi, ai vari parametri indicati da concorde giurisprudenza, per valutare e quantificare l'entità delle sofferenze inferte alla vittima di un fatto illecito e conseguentemente l'entità del relativo risarcimento, va rilevato come nel caso di specie il ristoro del patimento dev'essere parametrato ad un fatto dannoso gravemente offensivo, come l'improvviso, violento e prematuro decesso di un congiunto stretto.
Sulla base, dunque, delle tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano 2024 (valore del punto base: € 3.911,00), mediante l'uso dei consueti applicativi, con riferimento agli attori risultano i seguenti conteggi: a madre di settantatre anni al momento del decesso del congiunto Pt_1
cinquantenne, per un totale di 57 punti, va riconosciuto un risarcimento di €
281.592,00; a padre di ottantatre anni al momento del decesso del congiunto Pt_2
cinquantenne, per un totale di 53 punti, va riconosciuto un risarcimento di €
265.948,00; a coniuge di quarantanove anni al momento del decesso del Pt_1
congiunto cinquantenne, per un totale di 65 punti, va riconosciuto un risarcimento di
Part
€ 371.545,00; a IA di venticinque anni al momento del decesso del congiunto cinquantenne, con un particolare legame personale riscontrato dalla consulenza tecnica, per un totale di 69 punti, va riconosciuto un risarcimento di € 387.189,00.
10. Sempre nell'ambito del danno non patrimoniale si colloca, poi, il vero e proprio danno alla salute conseguente allo sviluppo del “lutto complicato” (c.d. danno biologico da perdita affettiva), che nel caso di specie è stato parimenti accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio in capo ad ognuno dei richiedenti.
Pertanto, a parte attrice spetta la liquidazione del danno alla persona, da qualificarsi senz'altro come lesivo di interessi di primaria importanza costituzionale ai sensi dell'art. 32 Cost., perché lesivo del diritto alla salute ed alla integrità
16 psicofisica, avendo i danneggiati riportato una invalidità permanente secondo le valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio.
Nel caso di specie, per la valutazione equitativa del danno biologico ai sensi dell'art. 2056 C.c. può farsi riferimento, come utile ausilio non vincolante, alla tabella elaborata dal TRunale di Milano per l'ano 2021, e corrispondente a quella del
TRunale di OD, ampiamente utilizzata sul territorio nazionale, e ritenuta appunto utilizzabile in un contesto - non solo dal punto di vista geografico ma anche da quello socio-economico - per molti aspetti non dissimile da quello milanese, come la provincia di OD (quanto a costo della vita, durata media della stessa, livello di occupazione.
Detta tabella, com'è noto, espone valori unitari in base al punto di invalidità differenziati a seconda dell'età del leso e della percentuale di invalidità accertata con criteri medico-legali.
Per tutti i danneggiati, è da ritenere che: per quanto riguarda l'invalidità parziale permanente si concorda con le stime effettuate sulla base della consulenza tecnica d'ufficio; va escluso un incremento per la sofferenza soggettiva, rientrante nella liquidazione del danno parentale;
vanno riconosciute le spese relative alle consulenze psicologiche, in quanto comunque riconducibili ai traumi subiti, e le spese sostenute per la consulenza tecnica medico-legale di parte in quanto, anche se non necessitata, nella specie l'incombente si è reso necessario in ragione delle contestazioni stragiudiziali di parte convenuta, anche di natura tecnica;
è, del resto, principio consolidato che l'esborso per spese mediche specialistiche, qualora utili e necessarie in rapporto all'eventum litis ragionevolmente prevedibile costituisce danno risarcibile (TR. OD -Grandi- 25/1/2022, n. 85).
Quindi, per quanto attiene all'attrice , nata il [...]: gli Parte_1
esiti non incidono sulla capacità lavorativa specifica trattandosi di pensionata;
in applicazione, quindi, degli esposti criteri, delle risultanze e valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio, e delle circostanze concrete del caso relative alla danneggiata, il risarcimento dovuto va calcolato, in sintesi, ed all'esito delle debite devalutazioni e rivalutazioni, con utilizzo di uno degli applicativi consueti, come segue: età della danneggiata all'epoca: settantatre anni;
percentuale di invalidità
17 permanente: 20% (Danno biologico permanente = € 41.957,00); spese sostenute (€
2.500,00); per un totale generale, di danno risarcibile pari ad € 44.457, 00.
Per quanto attiene all'attore nato il [...]: gli esiti non Parte_2
incidono sulla capacità lavorativa specifica trattandosi di pensionato;
in applicazione, quindi, degli esposti criteri, delle risultanze e valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio, e delle circostanze concrete del caso relative al danneggiato, il risarcimento dovuto va calcolato, in sintesi, ed all'esito delle debite devalutazioni e rivalutazioni, con utilizzo di uno degli applicativi consueti, come segue: età del danneggiato all'epoca: ottantatre anni;
percentuale di invalidità permanente: 22% (Danno biologico permanente = € 45.221,00); spese sostenute € 2.500,00;; per un totale generale, di danno risarcibile pari ad € 47.721,00.
Per quanto attiene all'attrice nata il [...]: non risulta Parte_1
che gli esiti incidano sulla capacità lavorativa specifica;
come danno emergente vanno pure riconosciute le spese funeratizie (€ 5.500,00, in data 10/3/2021); in applicazione, quindi, degli esposti criteri, delle risultanze e valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio, e delle circostanze concrete del caso relative alla danneggiata, il risarcimento dovuto va calcolato, in sintesi, ed all'esito delle debite devalutazioni e rivalutazioni, con utilizzo di uno degli applicativi consueti, come segue: età della danneggiata all'epoca: 49 anni;
percentuale di invalidità permanente:
22% (Danno biologico permanente = € 58.251,00); spese sostenute
(4.584,00+5.500,00=10.084,00); per un totale generale, di danno risarcibile pari ad €
68.335,00.
Per quanto attiene all'attrice nata il [...]: non risulta che gli Parte_2
esiti incidano sulla capacità lavorativa specifica;
In applicazione, quindi, degli esposti criteri, delle risultanze e valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio, e delle circostanze concrete del caso relative al danneggiato, il risarcimento dovuto va calcolato, in sintesi, ed all'esito delle debite devalutazioni e rivalutazioni, con utilizzo di uno degli applicativi consueti, come segue: età del danneggiato all'epoca: 25 anni;
percentuale di invalidità permanente: 30% (Danno biologico permanente = €
113.733,00); per un totale generale, di danno risarcibile pari ad € 113.733,00.
18 11. Quanto ai danni patrimoniali, derivanti da lucro cessante, per effetto della pregressa convivenza con il defunto, è circostanza pacifica perché documentalmente provata e non contestata che la vittima conviveva con i propri familiari e svolgeva attività lavorativa con un importante profilo di manager aziendale.
Al riguardo parte attrice ha prodotto il certificato di residenza storico (doc. n.
20 att.) dal quale risulta che dalla data del 21/2/2017 la IA raggiungeva la Parte_2
madre nel nucleo famigliare, composto con con il quale si era unita in Persona_1 matrimonio il 10/09/2016. La stessa IA anche dopo l'evento luttuoso Parte_2
permane nello stato di famiglia della madre (doc. n. 29 att.). le stesse circostanze sono state riscontrate nel corso delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio. Parimenti risulta -anche dalla vicinanza dei due numeri civici di residenza, riscontrabili anche in vari atti del procedimento penale- che anche i genitori del defunto vivevano a fianco del figlio, e che con la sua famiglia esisteva sostanzialmente una stretta convivenza.
In tal caso il risarcimento di un danno patrimoniale, consistente nella irrimediabile lesione delle legittime aspettative nei confronti del famigliare lavoratore ucciso, si fonda su ragionevoli presunzioni, basate su dati normativi oltre che di costume, che in ordine alla valutazione del danno consentono, comunque, il ricorso al criterio equitativo.
Infatti, il riconoscimento di un danno patrimoniale da lucro cessante in ipotesi di morte del congiunto implica la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, per accertare se da esse debba desumersi con carattere di probabilità e verosimiglianza l'esistenza, come conseguenza logica alla stregua di un criterio di normalità, di danni costituiti dal venir meno in futuro di legittime aspettative, alle quali possa assegnarsi un apprezzabile valore economico.
In particolare, l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito che <nella liquidazione del risarcimento dei danni patrimoniali derivanti ai congiunti dalla morte di una persona è corretto un metodo di calcolo che stabilisca il reddito netto su cui determinare il danno futuro subito dagli eredi sulla base della detrazione dal reddito sia del relativo carico fiscale, sia della “quota sibi” (parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sé), la quale ben può essere qualificata come percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte e delle contribuzioni>>
19 (Cass. III, 21/11/95, n. 12020; Cass. III, 16/5/2000, n. 6321; Cass. III, 2/3/2004, n.
4186; Cass. III, 5/5/2009, n. 10304).
Come ogni ipotesi di lucro cessante, il suo accertamento si fonda “su un giudizio ipotetico controfattuale, orientato dal canone probatorio della seria probabilità e diretto alla ricostruzione ideale di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, che non sia suffragata sul solo piano ipotetico dall'astratta possibilità di lucro, bensì appaia ragionevole, fondata e attendibile” (per la giur. di questo ufficio: TR. OD -Grandi- 7/4/2022, n. 429); sul piano probatorio “al fine di assicurare l'effettività del danno patrimoniale risarcibile, è necessario che le voci attraverso cui esso si manifesta siano attuali e certe. Il requisito di attualità del pregiudizio non si pone in contrasto con la possibilità che singole voci di danno, come il lucro cessante (art. 1223 cc), siano proiettate verso il futuro” (TR. OD -Lucchi- 6/10/2022, n. 1135)
Nella specie, il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante è richiesto da parte del coniuge, che è tenuto a provare che il defunto avrebbe destinato parte del proprio reddito e delle proprie utilità economiche alle sue necessità e ai suoi desideri.
In questi casi, “La risarcibilità del danno patrimoniale che il coniuge abbia a subire, in conseguenza del fatto illecito altrui concretatosi nell'evento mortale del congiunto, non necessita di una puntuale allegazione della posizione economica del defunto. La prova del danno, consistente nelle attribuzioni economiche di cui il superstite sarebbe stato destinatario, infatti, può essere raggiunta anche per mezzo di presunzioni, rapportate alla situazione concreta: tanto in punto di reddito presumibile del defunto, quanto in relazione alla volontà di destinazione dello stesso”
(Cass. III, 06/12/2018, n. 31549); dal punto di vista pratico, “La liquidazione di tale danno deve essere essenzialmente equitativa, fondata su nozioni rientranti nella comune esperienza, stante l'impossibilità di un accertamento specifico del
“quantum”, accertamento che rientra nei poteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se immune da vizi di motivazione” (Cass. III,
28/08/2009, n. 18800).
20 Nel calcolo del danno occorre tenere conto dei guadagni futuri che la vittima, in relazione all'età ed alle condizioni socio-economiche, avrebbe conseguito con il suo lavoro (con specifico riferimento quantomeno alla retribuzione percepita al momento del decesso) e della accertata probabilità di sovvenzioni durevoli e costanti di cui i superstiti avrebbero beneficiato (ciò che nel caso di specie appare incontrovertibile), sempre con riferimento ai menzionati parametri, secondo criteri di normalità ed in base non solo ai dati del notorio e della comune esperienza, ma anche alle condizioni specifiche socio-economiche e culturali degli stessi superstiti, nonché infine, in particolare, per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume;
successivamente, occorre determinare la durata delle predette contribuzioni, corrispondendo ad analogo criterio di normalità la cessazione delle stesse per effetto del decorso del tempo e del mutamento di età, di esigenze, e di abitudini.
La determinazione della durata delle predette contribuzioni va posta in relazione all'ambiente sociale nel quale la famiglia vive ed è inserita.
In proposito parte attrice allega che il defunto aveva una posizione manageriale importante e strategica che, nel tempo, lo avrebbe portato a ricoprire ruoli molto importanti tanto da ipotizzare anche l'entrata nella società con la posizione di socio e di membro del Consiglio di Amministrazione, con la cessione delle proprie quote da parte della socia anziana, essendo stato individuato come figura centrale anche dei futuri progetti della Società. Di tali prospettive, peraltro, parte attrice, a parte due articoli di stampa riguardanti la notizia dell'elezione del defunto a
Presidente Costruttori affettatrici, tritacarni ed affini, comparto di in CP_3
seno ad Anima TR (doc. nn. 44 e 45 att.), non fornisce prova, e lo scenario, anche nella stessa prospettazione attorea, rimane ipotetico, senza integrare nemmeno la consistenza di una chance, e la allegazione di maggiori futuri guadagni rimane priva di prova, anche presuntiva.
Gli elementi forniti sono, peraltro, idonei a far ritenere una tendenziale stabilità -senza rischi di cessazione improvvisa- della posizione lavorativa in essere, e dei conseguenti guadagni, fino alla data presumibile di raggiungimento dell'età pensionabile e alla maturazione del trattamento di fine rapporto.
21 Per quanto riguarda la liquidazione di tali voci di danno, è inevitabile il ricorso a criteri di integrazione equitativa, con la precisazione che “gli art. 1226 Cc. e art. 2056 Cc e consentono di compiere un giudizio non di equità, ma di diritto secondo equità (correttiva o integrativa), se la prova del quantum è obiettivamente impossibile o particolarmente complessa, quindi al solo scopo di ovviare alle lacune insuperabili del procedimento di conversione del danno nel suo equivalente pecuniario, fermo l'onere per la parte interessata di introdurre nel processo elementi e parametri per la monetizzazione del credito di valore” (TR.
OD -Grandi- 7/4/2022, n. 429, cit.).
Si ritiene, quindi, che nel caso di specie, secondo quanto comunemente accade e tenuto conto dei predetti criteri, il contributo della vittima (dell'età di cinquanta anni, manager d'impresa, coniugato con prole, e con uno stipendio annuale netto, al momento del decesso, documentato in € 70.618,00, ossia € 5,432,15 mensili su tredici mensilità, nonché tenuto conto che in famiglia vi era, comunque, un altro familiare dotato di reddito) destinato ai familiari sia valutabile, all'epoca quantomeno nella misura della metà del reddito, se non qualcosa in più tenuto conto dei benefit aziendali, quali la disponibilità della vettura, che consentono anche risparmi di spesa;
sicché è ragionevole ritenere un contributo nella misura totale equitativamente indicabile di € 3.000,00 mensili da parte della vittima, e che la stessa avrebbe continuato a prestare detto contributo per altri 16 anni, considerando un'età pensionabile di 67 anni.
Per effetto del decesso del congiunto, quindi, il danno patrimoniale annuale per tale voce di danno è quantificabile in circa € 39.000,00 annui per sedici anni, il che comporta un totale di € 624.000,00 che, tenuto conto dei coefficienti di sopravvivenza, porta a un danno risarcibile equitativamente indicabile in €
500.000,00.
Al momento del pensionamento il lavoratore avrebbe percepito il trattamento di fine rapporto, definibile indiscutibilmente in termini di perdita di chance, in quanto si tratta di un elemento pressoché certo in caso di raggiungimento dei
. Al riguardo sono corretti i requisiti, sottoposto solo all'alea della premorienza sulla base di una quota di TFR maturato conteggi proposti da parte attrice che,
22 annualmente di € 6.000,00, in ragione del periodo di mancato godimento maturazione
.96.000,00 €di sedici anni, porta a una perdita complessiva di
Dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, ottenuto il pensionamento, vale un ragionamento analogo a quello svolto per il reddito da lavoro dipendente, sicché, considerato un presumibile importo mensile della pensione di € 3.000,00, è ragionevole ritenere un contributo nella misura totale equitativamente indicabile di €
1.500,00 mensili da parte della vittima, e che la stessa avrebbe continuato a prestare detto contributo per altri 18 anni, considerando lo scarto tra l'età pensionabile di 67 anni e l'aspettativa media di vita attuale di 85 anni,
Per effetto del decesso del congiunto, quindi, il danno patrimoniale annuale per tale voce di danno è quantificabile in circa € ,0019.500 annui per diciotto anni, il che comporta un totale di € 351.000,00 che, tenuto conto dei coefficienti di sopravvivenza, porta a un danno risarcibile equitativamente indicabile in €
250.000,00.
Su dette somme andrebbe operato un aumento per effetto della rivalutazione monetaria della stessa, differenziato rispetto alle diverse date di percezione dei contributi, ma al tempo stesso andrebbe operata una diminuzione per effetto della capitalizzazione operata in sede di liquidazione anticipata, che consente la disponibilità immediata, ed in gran parte anticipata, di somma non immediatamente destinabile per intero al consumo e pertanto capace di produrre ulteriore reddito;
si ritiene pertanto equitativamente che, per effetto dei due calcoli sia equo operare l'abbattimento di un quarto sulla somma liquidata, con definitiva fissazione del dovuto in € ( 46.0008 ,00 – 1/4 =) 634.500,00.
12. Sulla base, dunque, degli elementi e delle considerazioni di cui ai precedenti paragrafi, risulta il seguente riepilogo: all'attrice madre del defunto, va Pt_1
riconosciuto un risarcimento complessivo di € 326.04,009; a padre, va Pt_2
riconosciuto un risarcimento complessivo di € 313.669,00; a coniuge, va Pt_1
Part riconosciuto un risarcimento complessivo di € 1.074.380,00; a IA, va riconosciuto un risarcimento complessivo di € 500.922,00.
23 A questo punto va considerato che dall'ammontare complessivo del danno vanno detratte le somme corrisposte a titolo di acconto, atteso che le menzionate parti attrici, in via stragiudiziale hanno già ricevuto, e trattenuto a titolo di acconto, versamenti effettuati dall'assicuratore convenuto, prima di instaurare il presente giudizio.
Vanno, quindi, considerate le somme ricevute rispettivamente da (€ Pt_1
Part 610.500,00), (€ 230.000,00), (€ 230.000,00) e € 58.500,00). Pt_1 Pt_2
Pertanto, detratto quanto già percepito prima del giudizio dai danneggiati, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, ammontano, dunque, con liquidazione all'attualità, alle seguenti:
a € (326.049,00-230.000,00=) 96.049,00; Parte_1
a € (313.669,00-230.000,00=) 83.669,00; Parte_2
a € (1.074.380,00-610.500,00=) 463.880,00; Parte_1
a , € (500.922,00-58.500,00=) 442.422,00. Parte_2
Su dette somme, liquidate all'attualità, vanno calcolati interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
13. Per quanto, invece, riguarda le richieste risarcitorie svolte da parte attrice
[...]
si tratta di domande del tutto autonome e svincolate da quelle dei Parte_2
familiari, introdotte in un medesimo contenitore processuale, ma concettualmente distinte, come risulta dallo stesso tenore delle conclusioni attoree (laddove, quanto alle spese processuali, fa riferimento a “posizioni autonome nel loro intervento”).
Nella controversia introdotta dal datore di lavoro della vittima, infatti, non è controversa solo l'entità del risarcimento dovuto, come nei confronti dei familiari della vittima, ma anche la stessa sussistenza di un danno risarcibile, specificamente contestata da parte convenuta.
In proposito va premesso che, in linea di principio, può essere riconosciuto il danno per la sostituzione del dipendente infortunato, e ciò in quanto la perdita temporanea o definitiva delle prestazioni lavorative di un dipendente derivante dal fatto illecito di un terzo costituisce per il datore di lavoro un danno ingiusto risarcibile a prescindere dalla possibilità di sostituzione del lavoratore stesso (così fin da: TR.
24 Pavia, 28/11/1980, in: Giur. it. 1981, I,2,587), sicché il datore di lavoro, che non abbia potuto utilizzare le prestazioni lavorative di un dipendente durante il periodo d'invalidità temporanea da questi contratta per le lesioni subite a seguito di un incidente stradale, è legittimato a chiedere il risarcimento del danno, in conseguenza subito, al terzo responsabile dell'incidente, anche al di fuori delle ipotesi in cui la mancata prestazione del lavoratore assente implichi la necessità di sostituirlo con altra persona, ovvero sussista l'impossibilità di effettuare tale sostituzione con conseguente pregiudizio dell'impresa (così fin da: TR. Milano, 14/01/1982, in: Riv. giur. circol. trasp. 1982, 819; TR. Firenze, II, 14/10/2020, n. 2211, in: Redazione Giuffrè 2020); inoltre, in questi casi l'obbligo del risarcimento sussiste anche nell'ipotesi in cui i compiti devoluti all'infortunato possano essere svolti da altri dipendenti (così fin da:
Corte appello Napoli, 29/01/1986, in: Riv. giur. circol. trasp. 1987, 86); in caso di mancata sostituzione, tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi pregiudiziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (così fin da: Cass. sez. un., 12/11/1988, n. 6132; TR. Bari, III, 22/01/2008, n. 181, in: Il merito 2008, 9,
38); tuttavia, resta sempre salva la risarcibilità dell'ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente (cfr.: Cass. sez. un., n.
6132/1988, cit.; Cass. III, 25/06/1993, n. 7063; TR. Monza, 12/02/2004, in: Giur. milanese 2004, 345; TR. Monza, 12/02/2004, in: Giur. milanese 2004, 345).
In caso di decesso risulta evidente la necessità di sostituzione del dipendente;
in ordine alla individuazione -prima ancora che quantificazione, come eccepito da parte convenuta- di un danno, peraltro, il riconoscimento di tale nocumento presuppone la prova del maggior costo della seconda retribuzione rispetto a quella dovuta al dipendente assente, e parte attrice non ha fornito alcun elemento di prova in tal senso, non avendo documentato il maggior costo della retribuzione sostitutiva, rispetto a quella che come datore di lavoro avrebbe dovuto comunque corrispondere al dipendente venuto meno.
25 14. In tema parte attrice allega sostanzialmente due voci di danno, sotto i profili del come danno emergente, per le spese sostenute per sostituire il defunto, e del mancato guadagno, per i guadagni persi a causa della sua scomparsa.
Sotto il primo profilo parte attrice allega che era un brillante Persona_1
manager che rivestiva importanti cariche e funzioni all'interno della Parte_2
e Gam International e Gam International De Gmbh e che la sua scomparsa ha
[...]
causato un danno rilevante alla società; che nell'ambito di il Parte_2
defunto rivestiva la posizione di Direttore Generale, mentre all'interno di Gam
International e Gam International De Gmbh di Consigliere, con prospettive di entrare a far parte del Cda;
che era una figura di estrema importanza e un punto di riferimento fondamentale per tutto l'apparato societario, anche e soprattutto in ottica delle future strategie di sviluppo aziendale;
che lo stesso “era sicuramente, ed assolutamente, una risorsa imprescindibile a cui le due società non sono ancora riusciti a sopperire trovando una figura sostitutiva all'altezza del compito che svolgeva”.
Parte attrice allega la necessità, per sostituire il defunto, di assumere quattro persone di pari livello e di pari stipendio per non meno di cinque anni, per poi diminuirle a due persone per i successivi quattro anni e, quindi, chiede l'importo equivalente di tutti i loro stipendi per i prossimi nove anni: € 2.295.000 di spese per i prossimi nove anni per sostituire il defunto con altri quattro -e poi due- dirigenti. Di tutto ciò, tuttavia, non fornisce prova, in quanto non documenta l'avvenuta assunzione di uno o più dirigenti, né documenta perdite di bilancio o quanto meno maggiori esborsi per le voci di personale in questione. L'azienda fonda la domanda risarcitoria solo ed esclusivamente su una perizia di parte (doc. n. 40 att.) che, per quanto lunga ed articolata in ordine alle possibili strategie aziendali nel caso di prosecuzione del rapporto con il manager in questione, non si basa su elementi concreti circa le conseguenze del venir meno del rapporto e, in particolare, circa i maggiori esborsi sostenuti. Al riguardo la perizia di parte è priva di riscontri oggettivi alle affermazioni che contiene, quali ad esempio la dichiarazione che risulterà
“certamente impossibile” individuare una persona che racchiuda in sé tutte le capacità del manager precedente, e la conseguente asserzione della necessità di assumere
26 quattro distinte figure manageriali -di pari retribuzione- per suddividere i compiti precedentemente svolti da una sola persona, così quadruplicando i relativi costi.
Affermazioni di tale portata che, all'evidenza, necessiterebbero di puntuale riscontro documentale, in mancanza del quale non è dato intendere per quale motivo il datore di lavoro non possa, invece, reperire -come comunemente accade, specie in un periodo di particolare mobilità del mercato del lavoro, vieppiù nei profili di medio- alta qualificazione, come quello attuale, una figura sostitutiva adeguata. Così come non risultano riscontri oggettivi per spiegare la necessità di corrispondere uno stipendio quattro volte superiore per lo svolgimento delle medesime mansioni dirigenziali precedentemente svolte dal defunto.
D'altronde, come già rilevato, la condivisibilità dell'affermazione attorea che il criterio della insostituibilità del debitore è essenzialmente relativo, essendo eccessivo pretendere una infungibilità assoluta, per quanto corretta sul piano argomentativo, non basta a fornire la prova dell'effettiva insostituibilità -anche
“relativa”- del professionista, in assenza di elementi concreti, i quali non sono astati forniti nemmeno nel prosieguo dell'istruttoria, non essendo a tal fine idonee le sole lettere di assunzione del defunto.
Sotto il secondo profilo parte attrice allega che va considerato il lucro cessante derivante dal fatto che il defunto stava programmando lo sviluppo di un Pt_2
importante progetto commerciale -progetto “NeMosy”- insieme a un partner commerciale -Bizerba- ossia due affari entrambi verosimilmente forieri di utili e margini di guadagno milionari fino all'anno 2030, trattative tuttavia non meglio precisate e, in particolare, prive di riscontro in ordine alle modalità e ragioni per le quali le stesse non sono poi andate in porto.
Parte attrice allega che la scomparsa di avrebbe bloccato l'accordo che Pt_2
“appare molto difficile ora riuscire a perfezionare” perché si sarebbe trattato di un affidamento basato sostanzialmente sulla figura personale del manager scomparso, ma in concreto non fornisce prova né del danno né, ancor prima, del nesso causale tra il danno e la scomparsa del manager;
al riguardo parte convenuta puntualmente eccepisce che a sostegno di una simile domanda parte attrice avrebbe dovuto offrire la prova non solo del fatto che tali trattative ed affari esistessero realmente e che non
27 siano effettivamente andate in porto, ma anche che i mancati accordi siano dipesi solo ed esclusivamente dalla scomparsa di oltre al fatto che, una volta conclusi, gli Pt_2
affari in questione sarebbero stati economicamente sostenibili sul piano dei costi aziendali e avrebbero poi prodotto i ricavi indicati, e realmente procurato i guadagni desiderati.
Al riguardo è significativo, invece, rilevare, che parte attrice affronta espressamente il tema della prova del danno con riferimento a non meglio precisati limiti derivanti dal segreto industriale: <Se non esistono problemi in merito alla produzione documentale relativamente al danno parentale esistono, invece, per
l'allegazione del danno del datore di lavoro: infatti si tratta di documentazione particolarmente riservata e delicata in ambito commerciale che, tra l'altro, coinvolge altre importanti aziende. Essa, infatti, comprende scambio di email, prospetti di ipotesi di accordo, bozze di progetti ancora attuali, che assurgono sicuramente a materiale strettamente riservato che non può e non deve essere assolutamente divulgato per nessun motivo, per cui sarà fondamentale che questo possa essere visionato dalle controparti all'interno di una consulenza tecnica d'ufficio (che sicuramente verrà richiesta da questa difesa) con sottoscrizione di impegno delle parti partecipanti ad impedirne la divulgazione all'esterno di tale procedimento civile in quanto non tollerabile dal momento che rappresenterebbe comportamento potenzialmente lesivo degli interessi dei comparenti in tali documenti>>; argomentazioni in presenza delle quali l'individuazione di un danno risarcibile risulterebbe totalmente apodittica, poiché non soddisfano le esigenze minimali di ordine probatorio, nemmeno sul piano logico, e non consentono, pertanto, nemmeno al giudicante di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, che risulterebbe irrimediabilmente esplorativa, come già ricordato nell'ordinanza istruttoria del
3/7/2023.
15. D'altronde, ai fini sopra evidenziati, l'istruttoria orale richiesta -anche in sede di precisazione delle conclusioni- da parte attrice è inammissibile.
Al riguardo, con l'ordinanza istruttoria in data 3/7/2023 si era precisato che:
<la prova per interrogatorio e per testi chiesta da parte attrice sia inammissibile e
28 irrilevante, poiché dedotta su fatti inidonei a provocare la confessione (cap. 1-2-3) e inconferenti (cap. 4-5-6); la prova per interrogatorio chiesta da parte convenuta sia inammissibile e irrilevante, poiché dedotta su fatti inconferenti, non contestati e suscettibili di prova documentale (cap. 1-2-3);>>; nel corso della successiva istruttoria non son emerse circostanze di senso diverso, idonee a modificare le valutazioni già espresse e, di conseguenza, anche la riproposizione del medesimo capitolato di prova in sede di precisazione delle conclusioni in via istruttoria, risulta immotivata e finalizzata esclusivamente a indurre una diversa valutazione da parte del giudicante, non sostenuta da un mutamento delle condizioni di fatto e diritto poste alla base della precedente statuizione e, pertanto, inammissibile.
Sul tema va ulteriormente ricordato che non sono ammissibili i capitoli di prova formulati in modo da contenere -anche in modo indiretto- giudizi e valutazioni indeducibili in prova testimoniale (specie se d'ordine giuridico, medico o psicologico) (cap. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12), quelli generici, quelli vertenti su circostanze negative, quelli vertenti su circostanze apprese da una delle parti, quelli volti a contrastare risultanze documentali e quelli che concernono circostanze necessariamente oggetto di prova documentale (cap. 1, 8, 9, 10), ovvero di natura tecnica da verificare mediante consulenza tecnica d'ufficio, non sono, inoltre, ammissibili i capitoli di prova non articolati in modo specifico su circostanze di fatto, nonché i capitoli generici (cap. 3, 4, 5, 6, 8) e quelli irrilevanti per la decisione (cap.
2) ovvero vertenti su circostanze non contestate e/o ricavabili da documenti non disconosciuti dalla controparte (cap. 1, 2), oltre che, di conseguenza, anche tutti ii capitoli direttamente e logicamente collegati a capitoli inammissibili e, quindi inutili senza l'ammissione del capitolo collegato (cap. 2); per quanto attiene ai capitoli di prova per interrogatorio formale, inoltre, a prescindere dalle ragioni di inammissibilità (quanto ai cap. 2, 5 e 6), la prova non risulta necessaria, anche perché, così come formulati, la loro assunzione non potrebbe aggiungere nulla di rilevante alla prova già formata della quale, peraltro, non è necessaria ulteriore conferma, sicché non si giustifica la richiesta riapertura della fase istruttoria.
Parimenti inconferenti sono le richieste istruttorie orali di parte convenuta costituita, ribadite anche in sede di precisazione delle conclusioni, restando
29 irrilevante, ai fini della presente causa, sia la percezione di somme a titolo di reversibilità pensionistica, che di altre prestazioni previdenziali, così come di somme derivanti da polizze assicurative del defunto, trattandosi di emolumenti del tutto indipendenti ed autonomi dai diritti risarcitori oggetto della presente causa, con i quali non interferiscono sul piano concettuale e giuridico;
pertanto rimane inammissibile anche la richiesta di ordine di esibizione documentale finalizzata al loro accertamento.
16. Non è, inoltre, fondata, la domanda di parte attrice di liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 I° e/o III° co. C.p.c., testaualmente “per avere costretto i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_1
, ad esperire azione giudiziale con richiesta di
[...] Parte_2 riconoscimento nell'entità che riterrà di giustizia”.
In proposito va rilevato che, in linea di principio, colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare prova della sussistenza di un danno distinto dal semplice coinvolgimento in una causa infondata (interamente risarcito con la rifusione delle spese legali), e in particolare dell'ammontare di detto danno ulteriore, che il giudice non può liquidare, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne concretamente l'esistenza (“in presenza di un danno incerto nella sua stessa esistenza storica, nessuna valutazione equitativa del giudice può avvenire ai sensi dell'art. 1226 cc.”: TR. OD (Cortelloni), 16/9/2017, n.
1601; TR. OD (Cortelloni), 18/9/2017, n. 1602; TR OD (Grandi),
16/3/2022, n. 321; TR OD (Grandi), 25/3/2022, n. 372).
Nel caso concreto, inoltre, deve rilevarsi che lo svolgimento del giudizio non può ritenersi ingiustificato nell'ottica di parte convenuta, posto che l'esito risarcitorio non è totalmente in linea con le richieste attoree, poiché che non sono risultate dovute per intero le somme richieste, ma somme inferiori per ognuno dei danneggiati;
per
, ed le somme riconosciute non divergono Parte_1 Parte_2 Parte_2
molto da quelle richieste (rispettivamente € 326.049,00, € 313.669,00 ed €
500.922,00, a fronte di richieste di € 475.066,00, € 465.318,00 ed € 519.313,00); ma
30 per la somma riconosciuta è inferiore in modo più sensibile (€ Parte_1
1.074.380,00 a fronte di una richiesta di € 1.900.960,00).
17. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore dichiarato, della media complessità e della presenza di più parti;
peraltro, in accoglimento dell'espresso invito a tenere distinte le posizioni tra i richiedenti famigliari e l'azienda datrice di lavoro, va rilevato che gli scaglioni di valore sono distinti tra le due controversie in questione (rispettivamente €
3.360.657,00 ed € 6.326.000,00), e che per quanto riguarda l'azienda il rigetto della domanda ne comporta la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda ed istanza, anche istruttoria, rigettata;
dichiara obbligati e condanna la società e AG OL, in Controparte_1 solido tra loro, a corrispondere a , , , Parte_1 Parte_1 Parte_2
, in aggiunta alle somme dagli stessi già percepite a titolo di acconto, Parte_2 le seguenti somme a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale;
a € 96.049,00; Parte_1 a € 83.669,00; Parte_2 a € 463.880,00; Parte_1
a , € 442.422,00. Parte_2 oltre agli interessi legali sulle predette somme dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella del saldo effettivo;
rigetta le domande svolte dalla società nei confronti di Parte_2 [...]
e AG OL con atto di citazione in data 9/3/2022; CP_1 dichiara altresì obbligati e condanna la società e AG Controparte_1
OL, in solido tra loro, a rifondere a , , Parte_1 Parte_1 [...]
, e le spese processuali che liquida in Pt_2 Parte_2 Parte_2 complessivi € 73.757,32, di cui € 9.620,52 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
dichiara obbligata e condanna la società a rifondere a Parte_2 le spese processuali che liquida in complessivi € 73.758,70, di cui Controparte_1
€ 9.620,70 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in OD, il giorno 22/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice istruttore
(Dr. G. Pagliani)
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