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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/09/2025, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 15217/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (CF: ) con Parte_1 C.F._1
l'avv. LAURA TAVELLI
RICORRENTE
e
, nata in [...] il [...] (CF: ) con Controparte_1 C.F._2
l'avv. LAURA SIMEONE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato note scritte, per l'udienza cartolare del giorno 12.06.2025, contenenti le precisazioni delle conclusioni congiunte nei termini che seguono:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fe rmi restando i reciproci obblighi
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Montichiari in Via Ghedi, n.56, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3. Dichiarare che i coniugi, e , preso atto della rispettiva Parte_1 Controparte_1 situazione reddituale e patrimoniale, si dichiarano reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico e rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa di mantenimento o di attribuzione di assegno divorzile. Le parti riconoscono di essere in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e alle proprie necessità, mantenendo il proprio tenore di vita in virtù delle proprie capacità lavorative e risorse personali.
4. Il signor e la signora transigono tutti i danni presenti e futuri relativi al rapporto Pt_1 CP_1 matri moniale.
5. I coniugi, e , dichiarano reciprocamente di rimettere e Parte_1 Parte_2 accettare la rimessione di tutte le querele eventualmente sporte l'uno nei confronti dell'altro, o da soggetti terzi in loro favore, nonché di quelle relative a fatti comunque connessi alla vita coniugale
e alla loro separazione, antecedentemente alla data di sottoscrizione del presente accordo.
In virtù di tale rimessione, le parti si impegnano a non dare corso a nuove iniziative giudiziarie di natura penale l'uno nei confronti dell'altro per fatti antecedenti alla data odierna, e a non costituirsi parte civile in eventuali procedimenti penali già pendenti o che dovessero essere instaurati da terzi
e che li vedano coinvolti reciprocamente.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
Il Pubblico Ministero non ha formulato obiezioni per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.12.2024 , premesso che in data 14.11.2020 in Montichiari Parte_1
(BS) aveva contratto matrimonio civile con e dalla loro unione non erano nati Controparte_1 figli, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie per gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio.
Si costituiva il 19.02.2025 e aderiva alla pronuncia di separazione formulando Controparte_1 contestuale richiesta di contributo al proprio mantenimento a carico del marito nella misura mensile di € 300,00 e chiedendo, altresì, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni non patrimoniali con addebito della separazione al marito.
All'udienza dell'11.03.2025 i legali concordemente chiedevano un rinvio per consentire di proseguire le trattative in corso tra le parti e la medesima richiesta veniva formulata anche alla successiva udienza del 06.05.2025 evidenziando che le parti erano in procinto di raggiungere un accordo.
Depositate le note di precisazione delle conclusioni congiunte per l'udienza cartolare del 12.06.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montichiari (BS), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.36, parte I, anno 2020), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come riportato in epigrafe.
Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16.9.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 15217/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (CF: ) con Parte_1 C.F._1
l'avv. LAURA TAVELLI
RICORRENTE
e
, nata in [...] il [...] (CF: ) con Controparte_1 C.F._2
l'avv. LAURA SIMEONE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato note scritte, per l'udienza cartolare del giorno 12.06.2025, contenenti le precisazioni delle conclusioni congiunte nei termini che seguono:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fe rmi restando i reciproci obblighi
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Montichiari in Via Ghedi, n.56, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3. Dichiarare che i coniugi, e , preso atto della rispettiva Parte_1 Controparte_1 situazione reddituale e patrimoniale, si dichiarano reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico e rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa di mantenimento o di attribuzione di assegno divorzile. Le parti riconoscono di essere in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e alle proprie necessità, mantenendo il proprio tenore di vita in virtù delle proprie capacità lavorative e risorse personali.
4. Il signor e la signora transigono tutti i danni presenti e futuri relativi al rapporto Pt_1 CP_1 matri moniale.
5. I coniugi, e , dichiarano reciprocamente di rimettere e Parte_1 Parte_2 accettare la rimessione di tutte le querele eventualmente sporte l'uno nei confronti dell'altro, o da soggetti terzi in loro favore, nonché di quelle relative a fatti comunque connessi alla vita coniugale
e alla loro separazione, antecedentemente alla data di sottoscrizione del presente accordo.
In virtù di tale rimessione, le parti si impegnano a non dare corso a nuove iniziative giudiziarie di natura penale l'uno nei confronti dell'altro per fatti antecedenti alla data odierna, e a non costituirsi parte civile in eventuali procedimenti penali già pendenti o che dovessero essere instaurati da terzi
e che li vedano coinvolti reciprocamente.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
Il Pubblico Ministero non ha formulato obiezioni per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.12.2024 , premesso che in data 14.11.2020 in Montichiari Parte_1
(BS) aveva contratto matrimonio civile con e dalla loro unione non erano nati Controparte_1 figli, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie per gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio.
Si costituiva il 19.02.2025 e aderiva alla pronuncia di separazione formulando Controparte_1 contestuale richiesta di contributo al proprio mantenimento a carico del marito nella misura mensile di € 300,00 e chiedendo, altresì, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni non patrimoniali con addebito della separazione al marito.
All'udienza dell'11.03.2025 i legali concordemente chiedevano un rinvio per consentire di proseguire le trattative in corso tra le parti e la medesima richiesta veniva formulata anche alla successiva udienza del 06.05.2025 evidenziando che le parti erano in procinto di raggiungere un accordo.
Depositate le note di precisazione delle conclusioni congiunte per l'udienza cartolare del 12.06.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montichiari (BS), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.36, parte I, anno 2020), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come riportato in epigrafe.
Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16.9.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti