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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/12/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1142/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est. 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di scioglimento del matrimonio civile, promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, residente a [...] 84 Stanley C.F._1
Street ( ), elettivamente domiciliato in Scicli, Via Toselli n. 7, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Nadia Pacetto, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce rilasciata su foglio separato e
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), ivi residente nella Via Calamezzana n. 32, C.F._3
elettivamente domiciliata in Modica, Via Vittorio Veneto n. 70, presso lo studio dell'Avv. Mariella Cassarino, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce rilasciata su foglio separato
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Controparte_1 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, dagli stessi contratto in data 19 giugno 2014, in Modica, dal quale era nato il figlio (il 22/04/2018), alle condizioni ivi meglio specificate. Per_1
Riferivano i due coniugi di essersi separati, all'esito della loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa, l'1/10/2019, con sentenza n.
714/2020, emessa in data 23/09/2020 - a seguito della trasformazione del giudizio di separazione da giudiziale in consensuale -, e che da allora la separazione si era protratta ininterrottamente, e non si era più ricostituita tra gli stessi né la comunione spirituale né quella materiale.
Il P.M. in sede apponeva il suo visto in data 13.11.2025.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio civile, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con sentenza del
23.09.2020, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970. 4
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“1) affidamento esclusivo del figlio alla madre, , con Per_1 Controparte_1 collocazione, residenza anagrafica e dimora presso l'abitazione materna, attualmente sita in Modica, Via Calamezzana n. 32 (immobile di proprietà dei genitori della sig.ra ; CP_1
2) diritto di visita del padre, attualmente residente nel Regno Parte_1
Unito per motivi di lavoro, così regolamentato: durante le vacanze estive (luglio – agosto), il padre potrà tenere con sé il figlio a partire dal Per_1 giorno dopo il suo arrivo in Italia, alternando mattina e pomeriggio, dalle ore 10 alle ore 16 ed il giorno seguente dalle ore 14 alle ore 21, con pernottamento per due notti (non consecutive) nell'arco di dieci giorni (ovvero il terzo ed il sesto giorno) presso la struttura (hotel/b&b/casa in affitto) scelta dal sig. per soggiornare in Italia;
durante il periodo Pt_1 scolastico, nei casi di permanenza del sig. in Italia per brevi periodi Pt_1
(10 – 15 giorni) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19, nonché dalle ore 19 del sabato alle ore 12 della domenica con intermedio pernotto presso la struttura (hotel/b&b/casa in affitto) scelta dal sig. per soggiornare in Italia;
durante il periodo Pt_1 scolastico, nei casi di permanenza del sig. in Italia per lunghi periodi Pt_1
(per più di quindici giorni) il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio Pt_1 ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, nonchè a fine settimane alternati dalle ore 18.00 del sabato alle ore 16.00 della domenica con intermedio pernotto presso la struttura (hotel /b&b/ casa in affitto) scelta dal sig. per soggiornare in Italia. il sig. si Pt_1 Parte_1 impegna a comunicare alla sig.ra , almeno 15 giorni prima, Controparte_1 il periodo dallo stesso prescelto per venire a trovare il figlio in Italia, nonché l'indirizzo della struttura in cui alloggerà insieme al figlio;
5
3) la sig.ra , si impegna a: mantenere un telefono operativo Controparte_1 al fine di consentire contatti padre-figlio tramite videochiamata almeno quattro volte a settimana in orari da concordarsi di volta in volta;
informare il sig. di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, Pt_1 odontoiatriche cui il bambino verrà sottoposto;
avvertire tempestivamente il sig. in caso di malattia e/o ospedalizzazione del minore;
Pt_1
4) il sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
, corrisponderà alla sig.ra un assegno periodico di € Per_1 Controparte_1
300,00 (trecento/00), da versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) il sig. contribuirà in ragione del 50% alle spese straordinarie Parte_1 per le quali non è richiesta la previa concertazione, come libri scolastici, trasporto scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, debitamente documentate dall'altro genitore;
nonchè, sempre in ragione del 50%, alle spese straordinarie previamente concordate ed adeguate all'attuale tenore di vita dei genitori, di natura:
1. scolastica (iscrizioni e rette di scuole private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby-sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere);
2. ludica o parascolastica (corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori);
3. sportiva (attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell' eventuale attività agonistica);
4. medico-sanitaria (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia);
5. per ricevimenti/festeggiamenti dedicati al figlio. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Per quanto non espressamente previsto dalle parti in materia di spese straordinarie, il sig. e la sig.ra Pt_1
Medica si rifaranno alle Linee Guida del CNF;
6
6) l'Assegno Unico Universale per i figli erogato dall in aggiunta CP_2 all'assegno di mantenimento, verrà annualmente richiesto e versato alla sig.ra in ragione del 100%; Controparte_1
7) il sig. (operaio) e la sig.ra (mediatrice Parte_1 Controparte_1 culturale) rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e dichiarano di avere regolato prima d'ora ogni rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi intercorrente”.
Le pattuizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse del figlio minore, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, mentre per il resto vertono su diritti disponibili dalle parti, per cui sono suscettibili di omologa.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
Sentito il P.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data
19.06.2014, in Modica, dai coniugi nato a [...] Parte_1
il 21/06/1987, e , nata a [...] il [...] (atto di Controparte_1 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Modica dell'anno 2014, p. I, atto n. 10); 7
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole e ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 12 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1142/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est. 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di scioglimento del matrimonio civile, promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, residente a [...] 84 Stanley C.F._1
Street ( ), elettivamente domiciliato in Scicli, Via Toselli n. 7, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Nadia Pacetto, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce rilasciata su foglio separato e
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), ivi residente nella Via Calamezzana n. 32, C.F._3
elettivamente domiciliata in Modica, Via Vittorio Veneto n. 70, presso lo studio dell'Avv. Mariella Cassarino, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce rilasciata su foglio separato
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Controparte_1 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, dagli stessi contratto in data 19 giugno 2014, in Modica, dal quale era nato il figlio (il 22/04/2018), alle condizioni ivi meglio specificate. Per_1
Riferivano i due coniugi di essersi separati, all'esito della loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa, l'1/10/2019, con sentenza n.
714/2020, emessa in data 23/09/2020 - a seguito della trasformazione del giudizio di separazione da giudiziale in consensuale -, e che da allora la separazione si era protratta ininterrottamente, e non si era più ricostituita tra gli stessi né la comunione spirituale né quella materiale.
Il P.M. in sede apponeva il suo visto in data 13.11.2025.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio civile, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con sentenza del
23.09.2020, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970. 4
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“1) affidamento esclusivo del figlio alla madre, , con Per_1 Controparte_1 collocazione, residenza anagrafica e dimora presso l'abitazione materna, attualmente sita in Modica, Via Calamezzana n. 32 (immobile di proprietà dei genitori della sig.ra ; CP_1
2) diritto di visita del padre, attualmente residente nel Regno Parte_1
Unito per motivi di lavoro, così regolamentato: durante le vacanze estive (luglio – agosto), il padre potrà tenere con sé il figlio a partire dal Per_1 giorno dopo il suo arrivo in Italia, alternando mattina e pomeriggio, dalle ore 10 alle ore 16 ed il giorno seguente dalle ore 14 alle ore 21, con pernottamento per due notti (non consecutive) nell'arco di dieci giorni (ovvero il terzo ed il sesto giorno) presso la struttura (hotel/b&b/casa in affitto) scelta dal sig. per soggiornare in Italia;
durante il periodo Pt_1 scolastico, nei casi di permanenza del sig. in Italia per brevi periodi Pt_1
(10 – 15 giorni) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19, nonché dalle ore 19 del sabato alle ore 12 della domenica con intermedio pernotto presso la struttura (hotel/b&b/casa in affitto) scelta dal sig. per soggiornare in Italia;
durante il periodo Pt_1 scolastico, nei casi di permanenza del sig. in Italia per lunghi periodi Pt_1
(per più di quindici giorni) il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio Pt_1 ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, nonchè a fine settimane alternati dalle ore 18.00 del sabato alle ore 16.00 della domenica con intermedio pernotto presso la struttura (hotel /b&b/ casa in affitto) scelta dal sig. per soggiornare in Italia. il sig. si Pt_1 Parte_1 impegna a comunicare alla sig.ra , almeno 15 giorni prima, Controparte_1 il periodo dallo stesso prescelto per venire a trovare il figlio in Italia, nonché l'indirizzo della struttura in cui alloggerà insieme al figlio;
5
3) la sig.ra , si impegna a: mantenere un telefono operativo Controparte_1 al fine di consentire contatti padre-figlio tramite videochiamata almeno quattro volte a settimana in orari da concordarsi di volta in volta;
informare il sig. di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, Pt_1 odontoiatriche cui il bambino verrà sottoposto;
avvertire tempestivamente il sig. in caso di malattia e/o ospedalizzazione del minore;
Pt_1
4) il sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
, corrisponderà alla sig.ra un assegno periodico di € Per_1 Controparte_1
300,00 (trecento/00), da versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) il sig. contribuirà in ragione del 50% alle spese straordinarie Parte_1 per le quali non è richiesta la previa concertazione, come libri scolastici, trasporto scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, debitamente documentate dall'altro genitore;
nonchè, sempre in ragione del 50%, alle spese straordinarie previamente concordate ed adeguate all'attuale tenore di vita dei genitori, di natura:
1. scolastica (iscrizioni e rette di scuole private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby-sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere);
2. ludica o parascolastica (corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori);
3. sportiva (attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell' eventuale attività agonistica);
4. medico-sanitaria (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia);
5. per ricevimenti/festeggiamenti dedicati al figlio. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Per quanto non espressamente previsto dalle parti in materia di spese straordinarie, il sig. e la sig.ra Pt_1
Medica si rifaranno alle Linee Guida del CNF;
6
6) l'Assegno Unico Universale per i figli erogato dall in aggiunta CP_2 all'assegno di mantenimento, verrà annualmente richiesto e versato alla sig.ra in ragione del 100%; Controparte_1
7) il sig. (operaio) e la sig.ra (mediatrice Parte_1 Controparte_1 culturale) rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e dichiarano di avere regolato prima d'ora ogni rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi intercorrente”.
Le pattuizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse del figlio minore, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, mentre per il resto vertono su diritti disponibili dalle parti, per cui sono suscettibili di omologa.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
Sentito il P.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data
19.06.2014, in Modica, dai coniugi nato a [...] Parte_1
il 21/06/1987, e , nata a [...] il [...] (atto di Controparte_1 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Modica dell'anno 2014, p. I, atto n. 10); 7
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole e ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 12 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti