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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/09/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 17/09/2025, alle ore 12,21 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. MAURIZIO BARBIERI in sostituzione dell'Avv. VALETTINI ROBERTO per la parte ricorrente e l'Avv. BENEDETTA PICCINI per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,42.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 408/2023 promossa da:
Parte_1
rappresentata da Avv. VALENTINI ROBERTO
1 CONTRO
Controparte_1 rappresentata da Avv.ti CEI LUCA, TAMAGNINI DORINO E PICCINI
BENEDETTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/06/2023 il Dott. Pt_1
chiedeva la condanna dell'
[...] Controparte_1
alla corresponsione delle voci retributive spettanti
[...] per aver svolto, sin dal 2011, l'incarico professionale di
Direzione della della Parte_2
UN ( , nonché la Controparte_2
Part condanna dell' alla corresponsione delle voci retributive
“sulla base contrattuale nella misura che risulta rendicontata o che risulterà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria o comunque nella misura liquidata dal Giudice secondo equità”, per lo svolgimento dell' incarico professionale di Medico responsabile e coordinatore del servizio di elisoccorso (oltre
Cont Cont che di e in attuazione dell'adesione all'accordo quadro/convenzione ). CP_5
Deduceva parte ricorrente di aver svolto dal 2009 incarico di Direzione U.O. Anestesia e Rianimazione P.O. delle Apuane con numerosi compiti e responsabilità; di aver svolto nell'anno 2011 l'incarico di Direzione della U.O.
[...]
della UN, senza alcuna Parte_4 formalizzazione di incarico;
di aver rinnovato nell'anno 2014 il Contratto individuale di lavoro per la Direzione della
UR CO;
Parte_5 di essere stata adeguata la denominazione dell'incarico di
Responsabile della UR CO definita
[...] nell'anno 2017, Parte_6
a seguito dell'accorpamento del Presidio Ospedaliero
[...]
; di essere stato formalizzato l'incarico con Parte_7 la sottoscrizione del nuovo Contratto individuale per il rinnovo dell'incarico di Direttore U.O.C. “Anestesia e
2 Rianimazione Apuane e UN” soltanto nel 2022. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della retribuzione integrativa a fronte dell'incarico di direzione svolto come Uoc della UN, nonché la mancata
Part corresponsione da parte dell' delle indennità correlate allo svolgimento della funzione di direzione e organizzazione del servizio di elisoccorso di cui era stato responsabile a partire dall'anno 1999 e degli incarichi aggiuntivi di CP_4
(Direttore dell'esecuzione) del contratto di elisoccorso e
R.E.S. (Responsabile dell'esecuzione) del contratto di consulenza, verifica e controllo di qualità del servizio elisoccorso sottoscritto con soggetto CP_6 aggiudicatario del servizio, nonostante la Regione toscana
Part avesse corrisposto all' consistenti importi per l'istituzione della figura di responsabile del servizio di elisoccorso.
Part Si costituiva l' eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione in relazione ai crediti maturati nel quinquennio precedente alla notifica del ricorso, a far data dal giugno
2018, e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, carente di allegazioni e comunque non provato. Deduceva parte resistente che in forza del principio di omnicomprensività della retribuzione contrattualmente goduta il Dott. non poteva vantare alcun diritto a Pt_1 compensi aggiuntivi per gli ulteriori incarichi svolti, anche in considerazione della circostanza che, a partire dal 2016, la maggiore attività era derivata da provvedimenti macro- organizzativi della nuova Azienda di Area Vasta, dei quali non era stata né allegata l'illegittimità, né chiesta la disapplicazione.
In relazione alla U.O.C. “Anestesia della UN” parte resistente eccepiva anche la mancata prova dello svolgimento delle funzioni di Responsabile dal 2010 al 31/08/2014, in quanto titolare di tale incarico dirigenziale, per tale
3 Pers periodo, era stata la Dott.ssa precisando Parte_8 che successivamente l'incarico era stato assunto dal Dott.
soltanto “ad interim” ed era quindi riconducibile al Pt_1 ruolo apicale allo stesso conferito, mentre dal 2017
l'incarico presso il P.O. della UN era stato assorbito dalla nuova e riorganizzata U.O.C. “anestesia e Rianimazione
P.O. Apuane e UN”.
In relazione al ruolo di coordinamento del Servizio di
Elisoccorso parte convenuta, oltre ad eccepire il difetto di prova circa l'attività svolta dal ricorrente, evidenziava sia la percezione da parte del dott. della indennità per i Pt_1 turni effettivamente svolti, sia la correlazione dell'attività di coordinamento al ruolo apicale di Direttore di Dipartimento e Direttore di UR complessa, già retribuito con l'indennità di posizione riconosciuta nel massimo.
I – PRESCRIZIONE
In ordine alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori del pubblico impiego la corte di
Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza 36197 del 28 dicembre 2023 ha espresso il seguente principio:
“La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
La S.C. ha motivato la propria decisione rilevando che, in ambito pubblico, dalla condizione di dipendenza non
4 originerebbe in capo al lavoratore alcun timore reverenziale
(metus) nei confronti del datore di lavoro, mentre, al contrario, in ambito privato, la posizione di subalternità deve condurre a conclusioni di segno opposto anche in ragione del fatto che il potere datoriale di licenziamento è dotato di un'intensità più ampia rispetto a quella prevista per i rapporti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. La
Suprema Corte, pertanto, si è concentrata sulla specificità della soggezione psicologica, concludendo per la necessità di diversificare l'approccio interpretativo sulla scorta della maggiore stabilità lavorativa e delle tutele più incisive previste in ambito pubblico, che riducono il timore del lavoratore di rivendicare i propri diritti.
Da ciò discende che il dipendente pubblico che intende avanzare pretese retributive deve attivarsi tempestivamente, entro un quinquennio dal momento in cui sorge il loro diritto di credito.
Parte ricorrente sub. doc. 11 e 12 ha depositato diffide inviate all' rispettivamente in Controparte_7 data 3/03/2023 e 15/06/2023; tali missive, tuttavia hanno ad oggetto la richiesta di comunicazione delle ore espletate dal
Dott. oltre l'orario di lavoro contrattualmente Pt_1 previsto e di indicazione delle ferie non godute dal 2009.
Tali diffide non sono idonee ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione dell'azione proposta in giudizio.
Devono pertanto intendersi prescritti i diritti di credito eventualmente vantati dal ricorrente antecedenti al giugno
2018.
II - ATTIVITÀ SVOLTA DAL DOTT. DAL 2018 PRESSO L'UOC Pt_1
“ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. APUANE E LUNIGIANA”.
RETRIBUZIONE
Per effetto della prescrizione, il thema decidendum risulta circoscritto ai diritti eventualmente maturati successivamente al giugno 2018, ossia dopo la riorganizzazione territoriale
5 che ha determinato l'accorpamento di 5 Asl autonome (Asl 1 di
, Asl 2 di Lucca, Asl 5 di Pisa, Asl 6 di CP_8
Livorno, Asl 12 di Viareggio) nell'unica CP_1 CP_1
.
[...]
Tale riorganizzazione ha determinato importanti modifiche anche per molti dirigenti apicali che hanno visto estendere le proprie competenze su ambiti territoriali più vasti.
Come ha eccepito parte resistente, il Dott. non ha Pt_1 allegato alcuna illegittimità degli atti macro-organizzativi in virtù dei quali le due distinte ed autonome U.O.C. dedicate alla disciplina dell'Anestesia e rianimazione (Apuane e
UN) sono state accorpate sotto una stessa U.O.C. e affidate al ricorrente.
Nel caso in esame parte ricorrente non ha puntualmente allegato ed offerto di provare le attività effettivamente svolte, considerate anche le deleghe di funzioni di coordinamento tecnico-professionale ed operativo, sia del
Reparto di Anestesia presente nel nuovo ospedale delle Apuane, sia di quello della UN, né ha dedotto di aver lavorato oltre l'orario contrattualmente stabilito e reclamato compensi per lo straordinario.
Peraltro, in caso di svolgimento dell'incarico oltre l'orario contrattuale, non è da riconoscersi nemmeno lo straordinario.
Cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 32617 del 04/11/2022: Nel pubblico impiego privatizzato, in forza del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnarlo anche oltre l'orario "normale" stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso per lavoro straordinario, salva la diversa previsione espressa della stessa contrattazione collettiva.
6 Da ultimo cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
27/03/2025, n. 8082: "Il dirigente medico che eserciti un'azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro".
A questo punto è da evidenziare che secondo il primo comma dell'art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001 e SMI “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali (nel caso di specie dai CCNL per la dirigenza medica, ndr.), prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti…”.
Al comma 3 è disposto: “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.
Pertanto, tutti gli incarichi conferiti al dirigente dal datore di lavoro pubblico e/o conferiti in ragione dei compiti istituzionali, anche per attività da svolgersi presso altro ente, sono compensati col trattamento economico onnicomprensivo previsto dai CCNL, senza possibilità di duplicazioni e/o compensi aggiuntivi.
Cfr. Cass n. 8261/2017 (resa nei confronti di un dirigente medico che aveva ricoperto il ruolo di componente delle
7 Commissioni Invalidi Civili, attività diversa dalla libera professione intramuraria) la quale ha affermato che il principio di onnicomprensività della retribuzione “…… opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, scaturenti da mansioni cui il dirigente è obbligato
e che rientrano nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere e sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti d'istituto".
Nello stesso senso, v. Cass n. 27385/2019 relativa all'attività di Presidente del Nucleo di valutazione assegnata
Part ad un dirigente : nella specie, la Corte ha affermato che
“La necessaria attribuzione dell'incarico di Presidente del
Nucleo ad un dirigente implica con evidenza un collegamento ineludibile fra l'incarico e la funzione dirigenziale ricoperta”… “Non può esservi dubbio che si tratti di un incarico conferito al dirigente in ragione dell'ufficio ricoperto e comunque di incarico conferito dall'amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa”; non è “……risultato che
l'espletamento di tale incarico debba venire (e sia stato in effetti) svolto in tempi ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli dedicati all'ordinaria prestazione dirigenziale. Deve quindi ritenersi che l'incarico rientri nelle attribuzioni istituzionali del dirigente”.
Più di recente v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
28/02/2023, n. 6021: “….Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su
8 designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto (Cass., Sez. L, n. 32264 del 10 dicembre 2019).
Specificamente, quanto alla dirigenza medica, è stato chiarito che il principio di onnicomprensività della retribuzione, affermato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3, e art. 27, comma 1, nonché dall'art. 60, comma 3, del CCNL comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto (Cass., Sez. L, n. 8261 del 30 marzo 2017).”
III - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO E
ATTIVITÀ DI R.E.S.
Stesse considerazioni valgono anche per l'attività di coordinamento del servizio di Elisoccorso.
Peraltro, anche in questo caso parte ricorrente non ha allegato, né documentato l'attività effettivamente svolta in relazione a tale incarico.
Parte resistente ha allegato, senza incorrere in alcuna contestazione, che anche tale funzione è riconducibile all'ufficio di rilievo apicale ricoperto nell'area dell'Emergenza-Urgenza.
Comunque, si tratta di attività svolta su incarico della
Pubblica Amministrazione di appartenenza e parte ricorrente non ha indicato norme di legge o disposizioni di CCNL che prevedano, eccezionalmente, la facoltà dell'Amministrazione di attribuire incarichi retribuiti con un compenso aggiuntivo, né
9 ha eccepito e dimostrato la non riconducibilità dell'incarico ai compiti di istituto delle strutture dallo stesso dirette.
Si evidenzia poi che allorché il Dott. ha effettuato i Pt_1 turni per il servizio di elisoccorso, ha ricevuto la relativa indennità.
Si tratta di consistenti importi, ammontanti, soltanto dal
2018 al 2022, ad oltre € 100.000,00 annui, così come risulta dal doc. 18 di parte resistente, non contestato dal ricorrente.
Inoltre, non è contestato come il dott. abbia Pt_1 beneficiato della massima graduazione delle funzioni e responsabilità (livello 10), ai fini del trattamento accessorio, percependo la maggiore retribuzione di posizione tra quelle attribuite nella nuova Controparte_1
(vedi doc sub 24 fasc. resistente).
[...]
Priva di fondamento è infine la richiesta di liquidazione di importi ulteriori in considerazione del rimborso operato dalla
Regione Toscana all' per i costi da questa CP_7 sostenuti per l'attività di elisoccorso.
Anzitutto, non è contestato che gli importi annuali corrisposti dalla Regione Toscana per il servizio di
Part elisoccorso debbano coprire tutti i costi sostenuti dall' , sia per la disponibilità dei mezzi, sia per i costi del personale.
In secondo luogo, ma con valore assorbente, deve rilevarsi che il finanziamento regionale non ha valenza normativa istitutiva del diritto ad un compenso aggiuntivo.
Pertanto, l'attività svolta dal ricorrente in ragione di incarichi aggiuntivi è stata correttamente valorizzata sotto il profilo economico, peraltro nel massimo, con gli strumenti messi a disposizione dalla contrattazione collettiva, in
Cont ossequio alle previsioni dell'art. 24 Dlgs n. 165/2001 e
Quanto alla Deliberazione dell' Controparte_1
n. 490 del 2025 depositata in corso di causa, che secondo
10 parte ricorrente dovrebbe fornire al Tribunale il parametro economico di riferimento per valutare lo svolgimento delle funzioni di coordinamento delle attività dell' è da rilevare che con il predetto atto, Parte_9 vista “la delibera del D.G. n. 988 del 25/10/2024 con la quale, a seguito di modifiche del Regolamento Generale di
Organizzazione del Dipartimento, è stata istituita, tra le altre, la SEZIONE COORDINAMENTO ELISOCCORSO struttura afferente alla U.O.C. Centrale Operativa 118 Nord -
AREA 118 - del Dipartimento Emergenza Urgenza Area Critica
Blocco Operatorio”, è stato deciso di conferire al dr. Per_3
dirigente medico anestesia e rianimazione con
[...] esperienza ultra-quinquennale e responsabile della
[...]
l'incarico di Responsabilità Parte_10 dei detta neocostituita sezione.
Dalle premesse di evince “che nel rispetto di quanto previsto dalla graduazione delle funzioni dirigenziali della Dirigenza
Sanitaria dell' già oggetto di Parte_11 concertazione, l'incarico di struttura semplice da riconoscere al dirigente è valorizzabile in euro 20.000,00 annuali comprensivi della tredicesima mensilità”.
Pertanto, viene in rilievo soltanto la valorizzazione della retribuzione di posizione e non un compenso aggiuntivo non previsto dal CCNL.
Ed allora deve rilevarsi che il dr. ha percepito una Pt_1 retribuzione di posizione maggiore, pari a € 27.000 euro annui, per la Direzione della Unità Operativa CO di
Anestesia a cui era ricondotta espressamente anche la funzione di coordinamento delle attività di Elisoccorso.
Vero è che la retribuzione di posizione del ricorrente afferiva ad una struttura complessa e a ulteriori incarichi, mentre quella del dott. si riferisce alla sola sezione Per_3 neocostituita, struttura semplice, considerato che “dalla data contenuta nella lettera di incarico relativa
11 al conferimento dell'incarico di direzione di SEZIONE in oggetto, al Dr. si intende decaduto l'incarico Persona_3 di Responsabile della Parte_10 all'interno del Dipartimento Emergenza ed Urgenza Area critica e Blocchi operatori”.
Tuttavia, non constano i presupposti e gli elementi per ulteriori valutazioni, avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi dell'azione proposta in giudizio.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le peculiarità della vicenda inducono a compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta il ricorso e dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Massa, 17/09/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
12
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,42.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 408/2023 promossa da:
Parte_1
rappresentata da Avv. VALENTINI ROBERTO
1 CONTRO
Controparte_1 rappresentata da Avv.ti CEI LUCA, TAMAGNINI DORINO E PICCINI
BENEDETTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/06/2023 il Dott. Pt_1
chiedeva la condanna dell'
[...] Controparte_1
alla corresponsione delle voci retributive spettanti
[...] per aver svolto, sin dal 2011, l'incarico professionale di
Direzione della della Parte_2
UN ( , nonché la Controparte_2
Part condanna dell' alla corresponsione delle voci retributive
“sulla base contrattuale nella misura che risulta rendicontata o che risulterà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria o comunque nella misura liquidata dal Giudice secondo equità”, per lo svolgimento dell' incarico professionale di Medico responsabile e coordinatore del servizio di elisoccorso (oltre
Cont Cont che di e in attuazione dell'adesione all'accordo quadro/convenzione ). CP_5
Deduceva parte ricorrente di aver svolto dal 2009 incarico di Direzione U.O. Anestesia e Rianimazione P.O. delle Apuane con numerosi compiti e responsabilità; di aver svolto nell'anno 2011 l'incarico di Direzione della U.O.
[...]
della UN, senza alcuna Parte_4 formalizzazione di incarico;
di aver rinnovato nell'anno 2014 il Contratto individuale di lavoro per la Direzione della
UR CO;
Parte_5 di essere stata adeguata la denominazione dell'incarico di
Responsabile della UR CO definita
[...] nell'anno 2017, Parte_6
a seguito dell'accorpamento del Presidio Ospedaliero
[...]
; di essere stato formalizzato l'incarico con Parte_7 la sottoscrizione del nuovo Contratto individuale per il rinnovo dell'incarico di Direttore U.O.C. “Anestesia e
2 Rianimazione Apuane e UN” soltanto nel 2022. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della retribuzione integrativa a fronte dell'incarico di direzione svolto come Uoc della UN, nonché la mancata
Part corresponsione da parte dell' delle indennità correlate allo svolgimento della funzione di direzione e organizzazione del servizio di elisoccorso di cui era stato responsabile a partire dall'anno 1999 e degli incarichi aggiuntivi di CP_4
(Direttore dell'esecuzione) del contratto di elisoccorso e
R.E.S. (Responsabile dell'esecuzione) del contratto di consulenza, verifica e controllo di qualità del servizio elisoccorso sottoscritto con soggetto CP_6 aggiudicatario del servizio, nonostante la Regione toscana
Part avesse corrisposto all' consistenti importi per l'istituzione della figura di responsabile del servizio di elisoccorso.
Part Si costituiva l' eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione in relazione ai crediti maturati nel quinquennio precedente alla notifica del ricorso, a far data dal giugno
2018, e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, carente di allegazioni e comunque non provato. Deduceva parte resistente che in forza del principio di omnicomprensività della retribuzione contrattualmente goduta il Dott. non poteva vantare alcun diritto a Pt_1 compensi aggiuntivi per gli ulteriori incarichi svolti, anche in considerazione della circostanza che, a partire dal 2016, la maggiore attività era derivata da provvedimenti macro- organizzativi della nuova Azienda di Area Vasta, dei quali non era stata né allegata l'illegittimità, né chiesta la disapplicazione.
In relazione alla U.O.C. “Anestesia della UN” parte resistente eccepiva anche la mancata prova dello svolgimento delle funzioni di Responsabile dal 2010 al 31/08/2014, in quanto titolare di tale incarico dirigenziale, per tale
3 Pers periodo, era stata la Dott.ssa precisando Parte_8 che successivamente l'incarico era stato assunto dal Dott.
soltanto “ad interim” ed era quindi riconducibile al Pt_1 ruolo apicale allo stesso conferito, mentre dal 2017
l'incarico presso il P.O. della UN era stato assorbito dalla nuova e riorganizzata U.O.C. “anestesia e Rianimazione
P.O. Apuane e UN”.
In relazione al ruolo di coordinamento del Servizio di
Elisoccorso parte convenuta, oltre ad eccepire il difetto di prova circa l'attività svolta dal ricorrente, evidenziava sia la percezione da parte del dott. della indennità per i Pt_1 turni effettivamente svolti, sia la correlazione dell'attività di coordinamento al ruolo apicale di Direttore di Dipartimento e Direttore di UR complessa, già retribuito con l'indennità di posizione riconosciuta nel massimo.
I – PRESCRIZIONE
In ordine alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori del pubblico impiego la corte di
Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza 36197 del 28 dicembre 2023 ha espresso il seguente principio:
“La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
La S.C. ha motivato la propria decisione rilevando che, in ambito pubblico, dalla condizione di dipendenza non
4 originerebbe in capo al lavoratore alcun timore reverenziale
(metus) nei confronti del datore di lavoro, mentre, al contrario, in ambito privato, la posizione di subalternità deve condurre a conclusioni di segno opposto anche in ragione del fatto che il potere datoriale di licenziamento è dotato di un'intensità più ampia rispetto a quella prevista per i rapporti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. La
Suprema Corte, pertanto, si è concentrata sulla specificità della soggezione psicologica, concludendo per la necessità di diversificare l'approccio interpretativo sulla scorta della maggiore stabilità lavorativa e delle tutele più incisive previste in ambito pubblico, che riducono il timore del lavoratore di rivendicare i propri diritti.
Da ciò discende che il dipendente pubblico che intende avanzare pretese retributive deve attivarsi tempestivamente, entro un quinquennio dal momento in cui sorge il loro diritto di credito.
Parte ricorrente sub. doc. 11 e 12 ha depositato diffide inviate all' rispettivamente in Controparte_7 data 3/03/2023 e 15/06/2023; tali missive, tuttavia hanno ad oggetto la richiesta di comunicazione delle ore espletate dal
Dott. oltre l'orario di lavoro contrattualmente Pt_1 previsto e di indicazione delle ferie non godute dal 2009.
Tali diffide non sono idonee ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione dell'azione proposta in giudizio.
Devono pertanto intendersi prescritti i diritti di credito eventualmente vantati dal ricorrente antecedenti al giugno
2018.
II - ATTIVITÀ SVOLTA DAL DOTT. DAL 2018 PRESSO L'UOC Pt_1
“ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. APUANE E LUNIGIANA”.
RETRIBUZIONE
Per effetto della prescrizione, il thema decidendum risulta circoscritto ai diritti eventualmente maturati successivamente al giugno 2018, ossia dopo la riorganizzazione territoriale
5 che ha determinato l'accorpamento di 5 Asl autonome (Asl 1 di
, Asl 2 di Lucca, Asl 5 di Pisa, Asl 6 di CP_8
Livorno, Asl 12 di Viareggio) nell'unica CP_1 CP_1
.
[...]
Tale riorganizzazione ha determinato importanti modifiche anche per molti dirigenti apicali che hanno visto estendere le proprie competenze su ambiti territoriali più vasti.
Come ha eccepito parte resistente, il Dott. non ha Pt_1 allegato alcuna illegittimità degli atti macro-organizzativi in virtù dei quali le due distinte ed autonome U.O.C. dedicate alla disciplina dell'Anestesia e rianimazione (Apuane e
UN) sono state accorpate sotto una stessa U.O.C. e affidate al ricorrente.
Nel caso in esame parte ricorrente non ha puntualmente allegato ed offerto di provare le attività effettivamente svolte, considerate anche le deleghe di funzioni di coordinamento tecnico-professionale ed operativo, sia del
Reparto di Anestesia presente nel nuovo ospedale delle Apuane, sia di quello della UN, né ha dedotto di aver lavorato oltre l'orario contrattualmente stabilito e reclamato compensi per lo straordinario.
Peraltro, in caso di svolgimento dell'incarico oltre l'orario contrattuale, non è da riconoscersi nemmeno lo straordinario.
Cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 32617 del 04/11/2022: Nel pubblico impiego privatizzato, in forza del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnarlo anche oltre l'orario "normale" stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso per lavoro straordinario, salva la diversa previsione espressa della stessa contrattazione collettiva.
6 Da ultimo cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
27/03/2025, n. 8082: "Il dirigente medico che eserciti un'azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro".
A questo punto è da evidenziare che secondo il primo comma dell'art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001 e SMI “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali (nel caso di specie dai CCNL per la dirigenza medica, ndr.), prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti…”.
Al comma 3 è disposto: “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.
Pertanto, tutti gli incarichi conferiti al dirigente dal datore di lavoro pubblico e/o conferiti in ragione dei compiti istituzionali, anche per attività da svolgersi presso altro ente, sono compensati col trattamento economico onnicomprensivo previsto dai CCNL, senza possibilità di duplicazioni e/o compensi aggiuntivi.
Cfr. Cass n. 8261/2017 (resa nei confronti di un dirigente medico che aveva ricoperto il ruolo di componente delle
7 Commissioni Invalidi Civili, attività diversa dalla libera professione intramuraria) la quale ha affermato che il principio di onnicomprensività della retribuzione “…… opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, scaturenti da mansioni cui il dirigente è obbligato
e che rientrano nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere e sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti d'istituto".
Nello stesso senso, v. Cass n. 27385/2019 relativa all'attività di Presidente del Nucleo di valutazione assegnata
Part ad un dirigente : nella specie, la Corte ha affermato che
“La necessaria attribuzione dell'incarico di Presidente del
Nucleo ad un dirigente implica con evidenza un collegamento ineludibile fra l'incarico e la funzione dirigenziale ricoperta”… “Non può esservi dubbio che si tratti di un incarico conferito al dirigente in ragione dell'ufficio ricoperto e comunque di incarico conferito dall'amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa”; non è “……risultato che
l'espletamento di tale incarico debba venire (e sia stato in effetti) svolto in tempi ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli dedicati all'ordinaria prestazione dirigenziale. Deve quindi ritenersi che l'incarico rientri nelle attribuzioni istituzionali del dirigente”.
Più di recente v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
28/02/2023, n. 6021: “….Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su
8 designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto (Cass., Sez. L, n. 32264 del 10 dicembre 2019).
Specificamente, quanto alla dirigenza medica, è stato chiarito che il principio di onnicomprensività della retribuzione, affermato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3, e art. 27, comma 1, nonché dall'art. 60, comma 3, del CCNL comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto (Cass., Sez. L, n. 8261 del 30 marzo 2017).”
III - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO E
ATTIVITÀ DI R.E.S.
Stesse considerazioni valgono anche per l'attività di coordinamento del servizio di Elisoccorso.
Peraltro, anche in questo caso parte ricorrente non ha allegato, né documentato l'attività effettivamente svolta in relazione a tale incarico.
Parte resistente ha allegato, senza incorrere in alcuna contestazione, che anche tale funzione è riconducibile all'ufficio di rilievo apicale ricoperto nell'area dell'Emergenza-Urgenza.
Comunque, si tratta di attività svolta su incarico della
Pubblica Amministrazione di appartenenza e parte ricorrente non ha indicato norme di legge o disposizioni di CCNL che prevedano, eccezionalmente, la facoltà dell'Amministrazione di attribuire incarichi retribuiti con un compenso aggiuntivo, né
9 ha eccepito e dimostrato la non riconducibilità dell'incarico ai compiti di istituto delle strutture dallo stesso dirette.
Si evidenzia poi che allorché il Dott. ha effettuato i Pt_1 turni per il servizio di elisoccorso, ha ricevuto la relativa indennità.
Si tratta di consistenti importi, ammontanti, soltanto dal
2018 al 2022, ad oltre € 100.000,00 annui, così come risulta dal doc. 18 di parte resistente, non contestato dal ricorrente.
Inoltre, non è contestato come il dott. abbia Pt_1 beneficiato della massima graduazione delle funzioni e responsabilità (livello 10), ai fini del trattamento accessorio, percependo la maggiore retribuzione di posizione tra quelle attribuite nella nuova Controparte_1
(vedi doc sub 24 fasc. resistente).
[...]
Priva di fondamento è infine la richiesta di liquidazione di importi ulteriori in considerazione del rimborso operato dalla
Regione Toscana all' per i costi da questa CP_7 sostenuti per l'attività di elisoccorso.
Anzitutto, non è contestato che gli importi annuali corrisposti dalla Regione Toscana per il servizio di
Part elisoccorso debbano coprire tutti i costi sostenuti dall' , sia per la disponibilità dei mezzi, sia per i costi del personale.
In secondo luogo, ma con valore assorbente, deve rilevarsi che il finanziamento regionale non ha valenza normativa istitutiva del diritto ad un compenso aggiuntivo.
Pertanto, l'attività svolta dal ricorrente in ragione di incarichi aggiuntivi è stata correttamente valorizzata sotto il profilo economico, peraltro nel massimo, con gli strumenti messi a disposizione dalla contrattazione collettiva, in
Cont ossequio alle previsioni dell'art. 24 Dlgs n. 165/2001 e
Quanto alla Deliberazione dell' Controparte_1
n. 490 del 2025 depositata in corso di causa, che secondo
10 parte ricorrente dovrebbe fornire al Tribunale il parametro economico di riferimento per valutare lo svolgimento delle funzioni di coordinamento delle attività dell' è da rilevare che con il predetto atto, Parte_9 vista “la delibera del D.G. n. 988 del 25/10/2024 con la quale, a seguito di modifiche del Regolamento Generale di
Organizzazione del Dipartimento, è stata istituita, tra le altre, la SEZIONE COORDINAMENTO ELISOCCORSO struttura afferente alla U.O.C. Centrale Operativa 118 Nord -
AREA 118 - del Dipartimento Emergenza Urgenza Area Critica
Blocco Operatorio”, è stato deciso di conferire al dr. Per_3
dirigente medico anestesia e rianimazione con
[...] esperienza ultra-quinquennale e responsabile della
[...]
l'incarico di Responsabilità Parte_10 dei detta neocostituita sezione.
Dalle premesse di evince “che nel rispetto di quanto previsto dalla graduazione delle funzioni dirigenziali della Dirigenza
Sanitaria dell' già oggetto di Parte_11 concertazione, l'incarico di struttura semplice da riconoscere al dirigente è valorizzabile in euro 20.000,00 annuali comprensivi della tredicesima mensilità”.
Pertanto, viene in rilievo soltanto la valorizzazione della retribuzione di posizione e non un compenso aggiuntivo non previsto dal CCNL.
Ed allora deve rilevarsi che il dr. ha percepito una Pt_1 retribuzione di posizione maggiore, pari a € 27.000 euro annui, per la Direzione della Unità Operativa CO di
Anestesia a cui era ricondotta espressamente anche la funzione di coordinamento delle attività di Elisoccorso.
Vero è che la retribuzione di posizione del ricorrente afferiva ad una struttura complessa e a ulteriori incarichi, mentre quella del dott. si riferisce alla sola sezione Per_3 neocostituita, struttura semplice, considerato che “dalla data contenuta nella lettera di incarico relativa
11 al conferimento dell'incarico di direzione di SEZIONE in oggetto, al Dr. si intende decaduto l'incarico Persona_3 di Responsabile della Parte_10 all'interno del Dipartimento Emergenza ed Urgenza Area critica e Blocchi operatori”.
Tuttavia, non constano i presupposti e gli elementi per ulteriori valutazioni, avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi dell'azione proposta in giudizio.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le peculiarità della vicenda inducono a compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta il ricorso e dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Massa, 17/09/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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