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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/11/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 80/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. IO Riga Presidente dr. AN AR RA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con motivazione contestuale nella causa in grado di appello TRA
assistito e difeso dall'Avv. MACERA Parte_1
LB
APPELLANTE E
, Controparte_1 assistito e difeso dal funzionario delegato Dott. PALMIERI ALFONSINA APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 138/2025 in data 26 febbraio 2025 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro di Teramo ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'ispettorato territoriale del lavoro n. 49/2023 con la quale è stato era ingiunto a e all'obbligato Parte_2 in solido di pagare la somma di € 7.693,30 per a) non aver registrato sul libro Parte_1 unico del lavoro (LUL) le ore effettivamente lavorate dai dipendenti e Parte_3
, i quali hanno osservato un orario di lavoro giornaliero di undici ore a Parte_4 fronte delle otto registrate sul LUL, dal lunedì al sabato, quanto meno a partire dal mese di gennaio 2019 fino ad aprile 2021; b) non aver computato a parte e non aver remunerato con le maggiorazioni previste dal CCNL applicato le ore accertate di lavoro straordinario eseguite dai lavoratori e;
c) aver Parte_3 Parte_4 corrisposto in contanti al lavoratore una parte della retribuzione Parte_3 relativa al mese di giugno 2021, pari a euro 100,00; d) aver fatto superare ai lavoratori e BO FR la durata massima dell'orario di lavoro, pari a 48 ore Parte_3 settimanali, avendo questi osservato, nel periodo decorrente da gennaio 2019 ad aprile 2021, un orario di lavoro pari a 66 ore settimanali.
Avverso la suindicata sentenza, notificata in data 27 febbraio 2025, hanno proposto appello la , con ricorso depositato Parte_5 in data 29 marzo 2025, chiedendone la riforma e in particolare concludendo per sentir
“annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata accettando e dichiarando che le parti appellanti nulla devono all' Ente resistente;
in subordine, limitatamente alle contestazioni di cui alle lettere a, b e d , in via gradata, relativamente alle parti ritenute di Giustizia. Con vittoria di spese di cui il difensore si dichiara antistatario”.
Si è costituito l' , contestando ogni avverso motivo di Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non riconosce la violazione del diritto di difesa in relazione all'art. 18, primo e secondo comma, L. 689/1981 e dell'art. 27 Cost., atteso che lo scritto difensivo presentato dalle parti ricorrenti avrebbe dovuto essere vagliato nel corso della fase amministrativa, rendendo così illegittima la successiva ordinanza ingiunzione emessa a conclusione della stessa.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
L'art. 18 della L. 689/1981, al primo e secondo comma, prevede: “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto”.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, consolidatosi a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n° 1786/2020, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa, al pari della pronuncia dell'ordinanza ingiunzione prima della scadenza del termine di trenta giorni fissato per la trasmissione di scritti
pag. 2/6 difensivi da parte dell'interessato, non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (cfr. Cass., ordinanza 5558/2021).
Nessuna rilevanza assume, pertanto, la violazione denunciata
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato la violazione degli artt. 2697, 112 e 116, c.p.c., in ordine al pagamento di parte della retribuzione del mese di giugno 2021 di € 100 in contanti e l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sul punto, atteso che l'assunto non solo è rimasto sfornito di prova, ma è stato clamorosamente smentito dallo stesso che, sentito come teste all'udienza del Pt_3
21/03/2024, ha negato la circostanza.
Il motivo è fondato in rito, non essendosi il Tribunale pronunciato al riguardo, ma infondato nel merito, emergendo dal verbale di accertamento la prova documentale della circostanza sopraindicata. Gli ispettori infatti hanno accertato, mediante comparazione dei prospetti paga con i bonifici effettuati dal datore di lavoro, che al dipendente Pt_3 lo stipendio di giugno 2021 è stato corrisposto sia con bonifico che in contanti limitatamente all'importo di € 100, come si evince dalla ricevuta di consegna dei contanti, in violazione della norma di cui all'art. 1 comma 910 L. n. 205/2017 per cui non è più consentito dal 1° luglio 2018 corrispondere la retribuzione in contanti.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato la omessa ovvero erronea valutazione delle buste paga sottoscritte dai lavoratori e versate in atti, aventi natura di confessione stragiudiziale e con piena efficacia di prova di quanto in esse riportato, con conseguente violazione degli artt. 112 e 116, c.p.c.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
Ferma restando la possibilità di contestare e confutare, con altri mezzi di prova, le risultanze delle buste paga rilasciate al lavoratore (cfr. Cass. 1649/2022), va osservato che il principio dell'inscindibilità del contenuto di un documento, per cui la rituale acquisizione al processo dello stesso comporta il suo integrale utilizzo da parte del giudice, “attiene ai soli documenti formati da un soggetto terzo rispetto alla parte che vuole avvalersene, in quanto per quelli formati dalla parte in causa – nel caso in esame le buste paga – vale la regola diversa che ne esclude il valore probatorio in favore della parte che intende giovarsene, provenendo dallo stesso soggetto interessato a provare fatti a sé favorevoli (Cass. 19820/2023). Inoltre, le buste paga sottoscritte dal lavoratore attestano soltanto la loro consegna e non l'effettivo pagamento delle somme in esse contenute e neppure la veridicità delle altre indicazioni ivi contenute, il cui onere della prova è a carico del datore di lavoro.
pag. 3/6 Nel caso in esame, le risultanze delle buste paga non costituiscono prova che le ore pagate siano corrispondenti a quelle effettivamente svolte, in quanto sono predisposte dallo stesso datore di lavoro, che ha interesse ad occultare le ore di lavoro effettivamente prestate dai propri dipendenti, le quali, pertanto, non figureranno né nelle buste paga né nei libri obbligatori.
Tanto premesso, deve darsi atto che i lavoratori, prima agli ispettori e poi in giudizio, hanno confermato che hanno svolto un'attività di 11 ore giornaliere per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, a fronte delle 8 ore registrate sul Libro Unico del lavoro, almeno da gennaio 2019 ad aprile 2021, senza che fossero computate a parte e remunerate con le maggiorazioni previste dal CCNL applicato le ore di lavoro straordinario eseguite dai predetti lavoratori e , il che Parte_3 Parte_4 dimostra la fondatezza della contestazione.
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato la violazione dell'art. 2697, c.c., e dell'art. 116, c.p.c., in ordine alla prova che l'orario di lavoro seguito dai lavoratori interessati fosse di 66 ore settimanali, atteso che le dichiarazioni rese da Pt_4
e sono state disattese da quelle, lineari, disinteressate e
[...] Parte_3 concordanti, rese dai testi , e ed inoltre Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 avendo il diversi contenziosi con la . Pt_3 Pt_1
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato la omessa motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità del teste in quanto non corredata Testimone_2 da alcun argomento a fondamento della stessa.
I motivi strettamente connessi e trattati congiuntamente non sono fondati e vanno rigettati.
Al riguardo occorre rilevare che i due lavoratori hanno reso dichiarazioni specifiche e del tutto concordanti, sia agli ispettori che, il , nel corso dell'istruttoria di primo Pt_3 grado e che, per consolidato insegnamento della Suprema Corte, con riguardo al valore probatorio delle dichiarazioni acquisite dagli ispettori, esse sono già prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto o il concorso di ulteriori elementi rende inutile il ricorso ad altri mezzi istruttori che confermino o meno le risultanze ispettive, potendo disattendersi il contenuto delle dichiarazioni solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. Civ. Sez. Lav.11.5.2016 n. 9632).
Va infatti osservato che le dichiarazioni assunte all'atto del controllo, in quanto rese nell'immediatezza dei fatti e sostanzialmente prive di condizionamenti, rivestono un'efficacia probatoria ben maggiore rispetto ad ulteriori dichiarazioni rese dallo stesso soggetto in momenti successivi (Cass. n. 24208/2020), fornendo i verbali ispettivi elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può considerarli anche essi soli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta pag. 4/6 carenza di elementi probatori contrari, sia qualora offrano materiale probatorio sufficiente a fondare il convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati.
Nel caso in esame, ricorrono entrambe le condizioni, in quanto gli elementi probatori contrari, offerti dalla parte datoriale, non risultano sufficienti né idonei a smentire le dichiarazioni, specifiche e concordanti, rese dai due lavoratori.
La teste dipendente della con mansioni di impiegata presso la sede Tes_1 Parte_1 aziendale, nulla di specifico ha potuto riferire né in ordine all'orario di lavoro, né che al fatto che i due muratori fossero impegnati anche di sabato, in quanto questi ultimi eseguivano la loro prestazione non presso la sede aziendale ma presso cantieri esterni che ovviamente variavano nel corso delle giornate, a seconda delle lavorazioni che bisognava effettuare. La teste ha aggiunto che si recava in cantiere per adempimenti vari, senza specificare in quali orari e con quale frequenza, limitandosi per il resto a confermare che il e il lavoravano dal lunedì al venerdì' dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle Pt_3 Pt_4
17.30, nell'arco temporale corrispondente al suo stesso orario di lavoro, senza nulla poter riferire in ordine ad eventuali ore svolte prima e dopo i predetti orari.
Lo stesso aveva dichiarato agli ispettori “Io e eravamo gli unici Pt_4 Parte_3 dipendenti” ed il ha parimenti affermato di avere lavorato prima da solo e poi, Parte_3 dal 2019, con il collega, a conferma del fatto che, in quanto muratori, non lavoravano in sede.
Anche il teste che ha dichiarato di abitare in un appartamento di proprietà della Tes_2
e da lui condotto in locazione, ubicato sopra gli spogliatoi dell'azienda, nulla Parte_1 ha potuto riferire in ordine all'attività e agli orari svolti dai due dipendenti presso i cantieri. Non è pertanto dirimente quanto dallo stesso dichiarato - cioè che la mattina, intorno alle 7.40, uscendo di casa, incrociava sul piazzale i due ragazzi, una volta l'uno una volta l'altro, che la sera quando tornava a casa trovava sempre i cancelli chiusi e le macchine ferme e che il sabato l'azienda era sempre chiusa - trattandosi di circostanze relative alla sede aziendale, in cui i due dipendenti non svolgevano il loro lavoro;
al contrario, e la presenza, sin dalle 7.40 nel piazzale, non di entrambi ma a volte dell'uno e a volte dell'altro, è significativa di una attività già in corso nel cantiere, e trova giustificazione anche nella necessità di reperimento di materiali ed attrezzi presso la sede aziendale.
Medesimi rilievi valgono per il teste - padre della legale rappresentante e Parte_1 socio accomandataria della - per il quale peraltro non può Parte_1 Parte_2 escludersi un personale interesse per un esito del giudizio favorevole alle parti opponenti.
In definitiva, pertanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'amministrazione ha dato piena prova della sussistenza di tutte le violazioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta che dunque non poteva che essere confermata, così come statuito dal primo giudice. pag. 5/6 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.983, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
AN AR RA IO Riga
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 80/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. IO Riga Presidente dr. AN AR RA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con motivazione contestuale nella causa in grado di appello TRA
assistito e difeso dall'Avv. MACERA Parte_1
LB
APPELLANTE E
, Controparte_1 assistito e difeso dal funzionario delegato Dott. PALMIERI ALFONSINA APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 138/2025 in data 26 febbraio 2025 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro di Teramo ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'ispettorato territoriale del lavoro n. 49/2023 con la quale è stato era ingiunto a e all'obbligato Parte_2 in solido di pagare la somma di € 7.693,30 per a) non aver registrato sul libro Parte_1 unico del lavoro (LUL) le ore effettivamente lavorate dai dipendenti e Parte_3
, i quali hanno osservato un orario di lavoro giornaliero di undici ore a Parte_4 fronte delle otto registrate sul LUL, dal lunedì al sabato, quanto meno a partire dal mese di gennaio 2019 fino ad aprile 2021; b) non aver computato a parte e non aver remunerato con le maggiorazioni previste dal CCNL applicato le ore accertate di lavoro straordinario eseguite dai lavoratori e;
c) aver Parte_3 Parte_4 corrisposto in contanti al lavoratore una parte della retribuzione Parte_3 relativa al mese di giugno 2021, pari a euro 100,00; d) aver fatto superare ai lavoratori e BO FR la durata massima dell'orario di lavoro, pari a 48 ore Parte_3 settimanali, avendo questi osservato, nel periodo decorrente da gennaio 2019 ad aprile 2021, un orario di lavoro pari a 66 ore settimanali.
Avverso la suindicata sentenza, notificata in data 27 febbraio 2025, hanno proposto appello la , con ricorso depositato Parte_5 in data 29 marzo 2025, chiedendone la riforma e in particolare concludendo per sentir
“annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata accettando e dichiarando che le parti appellanti nulla devono all' Ente resistente;
in subordine, limitatamente alle contestazioni di cui alle lettere a, b e d , in via gradata, relativamente alle parti ritenute di Giustizia. Con vittoria di spese di cui il difensore si dichiara antistatario”.
Si è costituito l' , contestando ogni avverso motivo di Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non riconosce la violazione del diritto di difesa in relazione all'art. 18, primo e secondo comma, L. 689/1981 e dell'art. 27 Cost., atteso che lo scritto difensivo presentato dalle parti ricorrenti avrebbe dovuto essere vagliato nel corso della fase amministrativa, rendendo così illegittima la successiva ordinanza ingiunzione emessa a conclusione della stessa.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
L'art. 18 della L. 689/1981, al primo e secondo comma, prevede: “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto”.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, consolidatosi a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n° 1786/2020, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa, al pari della pronuncia dell'ordinanza ingiunzione prima della scadenza del termine di trenta giorni fissato per la trasmissione di scritti
pag. 2/6 difensivi da parte dell'interessato, non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (cfr. Cass., ordinanza 5558/2021).
Nessuna rilevanza assume, pertanto, la violazione denunciata
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato la violazione degli artt. 2697, 112 e 116, c.p.c., in ordine al pagamento di parte della retribuzione del mese di giugno 2021 di € 100 in contanti e l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sul punto, atteso che l'assunto non solo è rimasto sfornito di prova, ma è stato clamorosamente smentito dallo stesso che, sentito come teste all'udienza del Pt_3
21/03/2024, ha negato la circostanza.
Il motivo è fondato in rito, non essendosi il Tribunale pronunciato al riguardo, ma infondato nel merito, emergendo dal verbale di accertamento la prova documentale della circostanza sopraindicata. Gli ispettori infatti hanno accertato, mediante comparazione dei prospetti paga con i bonifici effettuati dal datore di lavoro, che al dipendente Pt_3 lo stipendio di giugno 2021 è stato corrisposto sia con bonifico che in contanti limitatamente all'importo di € 100, come si evince dalla ricevuta di consegna dei contanti, in violazione della norma di cui all'art. 1 comma 910 L. n. 205/2017 per cui non è più consentito dal 1° luglio 2018 corrispondere la retribuzione in contanti.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato la omessa ovvero erronea valutazione delle buste paga sottoscritte dai lavoratori e versate in atti, aventi natura di confessione stragiudiziale e con piena efficacia di prova di quanto in esse riportato, con conseguente violazione degli artt. 112 e 116, c.p.c.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
Ferma restando la possibilità di contestare e confutare, con altri mezzi di prova, le risultanze delle buste paga rilasciate al lavoratore (cfr. Cass. 1649/2022), va osservato che il principio dell'inscindibilità del contenuto di un documento, per cui la rituale acquisizione al processo dello stesso comporta il suo integrale utilizzo da parte del giudice, “attiene ai soli documenti formati da un soggetto terzo rispetto alla parte che vuole avvalersene, in quanto per quelli formati dalla parte in causa – nel caso in esame le buste paga – vale la regola diversa che ne esclude il valore probatorio in favore della parte che intende giovarsene, provenendo dallo stesso soggetto interessato a provare fatti a sé favorevoli (Cass. 19820/2023). Inoltre, le buste paga sottoscritte dal lavoratore attestano soltanto la loro consegna e non l'effettivo pagamento delle somme in esse contenute e neppure la veridicità delle altre indicazioni ivi contenute, il cui onere della prova è a carico del datore di lavoro.
pag. 3/6 Nel caso in esame, le risultanze delle buste paga non costituiscono prova che le ore pagate siano corrispondenti a quelle effettivamente svolte, in quanto sono predisposte dallo stesso datore di lavoro, che ha interesse ad occultare le ore di lavoro effettivamente prestate dai propri dipendenti, le quali, pertanto, non figureranno né nelle buste paga né nei libri obbligatori.
Tanto premesso, deve darsi atto che i lavoratori, prima agli ispettori e poi in giudizio, hanno confermato che hanno svolto un'attività di 11 ore giornaliere per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, a fronte delle 8 ore registrate sul Libro Unico del lavoro, almeno da gennaio 2019 ad aprile 2021, senza che fossero computate a parte e remunerate con le maggiorazioni previste dal CCNL applicato le ore di lavoro straordinario eseguite dai predetti lavoratori e , il che Parte_3 Parte_4 dimostra la fondatezza della contestazione.
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato la violazione dell'art. 2697, c.c., e dell'art. 116, c.p.c., in ordine alla prova che l'orario di lavoro seguito dai lavoratori interessati fosse di 66 ore settimanali, atteso che le dichiarazioni rese da Pt_4
e sono state disattese da quelle, lineari, disinteressate e
[...] Parte_3 concordanti, rese dai testi , e ed inoltre Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 avendo il diversi contenziosi con la . Pt_3 Pt_1
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato la omessa motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità del teste in quanto non corredata Testimone_2 da alcun argomento a fondamento della stessa.
I motivi strettamente connessi e trattati congiuntamente non sono fondati e vanno rigettati.
Al riguardo occorre rilevare che i due lavoratori hanno reso dichiarazioni specifiche e del tutto concordanti, sia agli ispettori che, il , nel corso dell'istruttoria di primo Pt_3 grado e che, per consolidato insegnamento della Suprema Corte, con riguardo al valore probatorio delle dichiarazioni acquisite dagli ispettori, esse sono già prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto o il concorso di ulteriori elementi rende inutile il ricorso ad altri mezzi istruttori che confermino o meno le risultanze ispettive, potendo disattendersi il contenuto delle dichiarazioni solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. Civ. Sez. Lav.11.5.2016 n. 9632).
Va infatti osservato che le dichiarazioni assunte all'atto del controllo, in quanto rese nell'immediatezza dei fatti e sostanzialmente prive di condizionamenti, rivestono un'efficacia probatoria ben maggiore rispetto ad ulteriori dichiarazioni rese dallo stesso soggetto in momenti successivi (Cass. n. 24208/2020), fornendo i verbali ispettivi elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può considerarli anche essi soli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta pag. 4/6 carenza di elementi probatori contrari, sia qualora offrano materiale probatorio sufficiente a fondare il convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati.
Nel caso in esame, ricorrono entrambe le condizioni, in quanto gli elementi probatori contrari, offerti dalla parte datoriale, non risultano sufficienti né idonei a smentire le dichiarazioni, specifiche e concordanti, rese dai due lavoratori.
La teste dipendente della con mansioni di impiegata presso la sede Tes_1 Parte_1 aziendale, nulla di specifico ha potuto riferire né in ordine all'orario di lavoro, né che al fatto che i due muratori fossero impegnati anche di sabato, in quanto questi ultimi eseguivano la loro prestazione non presso la sede aziendale ma presso cantieri esterni che ovviamente variavano nel corso delle giornate, a seconda delle lavorazioni che bisognava effettuare. La teste ha aggiunto che si recava in cantiere per adempimenti vari, senza specificare in quali orari e con quale frequenza, limitandosi per il resto a confermare che il e il lavoravano dal lunedì al venerdì' dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle Pt_3 Pt_4
17.30, nell'arco temporale corrispondente al suo stesso orario di lavoro, senza nulla poter riferire in ordine ad eventuali ore svolte prima e dopo i predetti orari.
Lo stesso aveva dichiarato agli ispettori “Io e eravamo gli unici Pt_4 Parte_3 dipendenti” ed il ha parimenti affermato di avere lavorato prima da solo e poi, Parte_3 dal 2019, con il collega, a conferma del fatto che, in quanto muratori, non lavoravano in sede.
Anche il teste che ha dichiarato di abitare in un appartamento di proprietà della Tes_2
e da lui condotto in locazione, ubicato sopra gli spogliatoi dell'azienda, nulla Parte_1 ha potuto riferire in ordine all'attività e agli orari svolti dai due dipendenti presso i cantieri. Non è pertanto dirimente quanto dallo stesso dichiarato - cioè che la mattina, intorno alle 7.40, uscendo di casa, incrociava sul piazzale i due ragazzi, una volta l'uno una volta l'altro, che la sera quando tornava a casa trovava sempre i cancelli chiusi e le macchine ferme e che il sabato l'azienda era sempre chiusa - trattandosi di circostanze relative alla sede aziendale, in cui i due dipendenti non svolgevano il loro lavoro;
al contrario, e la presenza, sin dalle 7.40 nel piazzale, non di entrambi ma a volte dell'uno e a volte dell'altro, è significativa di una attività già in corso nel cantiere, e trova giustificazione anche nella necessità di reperimento di materiali ed attrezzi presso la sede aziendale.
Medesimi rilievi valgono per il teste - padre della legale rappresentante e Parte_1 socio accomandataria della - per il quale peraltro non può Parte_1 Parte_2 escludersi un personale interesse per un esito del giudizio favorevole alle parti opponenti.
In definitiva, pertanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'amministrazione ha dato piena prova della sussistenza di tutte le violazioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta che dunque non poteva che essere confermata, così come statuito dal primo giudice. pag. 5/6 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.983, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
AN AR RA IO Riga
pag. 6/6