Articolo 94 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 93Articolo 95
Versione
22 marzo 1913
Art. 94.

Il tesoriere del Consiglio riscuote i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonche' le ammende, avvalendosi della procedura speciale, prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913
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