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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XI
Nella persona del Giudice Unico G.O.T. dott.ssa Elvira Bracciale, in ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta con il n.65468/2018 nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Vita e Gabriele Pizzi Parte_1
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv.to Stefania Controparte_1
Stazzi giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: pagamento somme
SVOLGIMENTO E MOTIVI
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha citato in giudizio Controparte_1
chiedendo dichiararla tenuta al pagamento, della somma portata da n. 2 assegni di traenza emessi da DI SP su ordine della Unipol SP il n. 8200087325-01 dell'importo di €
4.500,00 intestato alla società ed il n. 8238142211-00 dell'importo di € 2.500,00 CP_2
intestato alla Sig.ra in quanto emessi da DI PA , ma riscossi, a suo Persona_1
dire, da soggetto diversi dai legittimi prenditori, per la pretesa negligenza della società convenuta in sede di negoziazione, oltre interessi e spese
La parte convenuta costituitasi ritualmente contestava le avverse deduzioni e concludeva per il rigetto della domanda attrice eccependo il concorso di colpa della attrice per avere provveduto ad effettuare la spedizione dei titoli per posta ordinaria. Nel merito, in punto di responsabilità della Banca negoziatrice con riferimento ad un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, deve affermarsi ex art. 43
l. assegni la ha natura contrattuale di detta responsabilità.
Come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14712 del 26/06/2007, confermata sempre dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con le sentenze n. 12477/18 e 12478/18: “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'articolo 43 Legge Assegni (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far si' che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”.
Ne consegue, l'inversione dell'onere della prova a carico del debitore della diligenza professionale posta in essere nella negoziazione del titolo, rimanendo a carico del creditore fornire la prova circa l'esistenza del rapporto contrattuale, dell'illecita negoziazione dell'assegno di traenza del danno subito.
Sotto tale ultimo profilo l'istruttoria documentale ha provato l'esistenza nel caso de quo:
- del rapporto contrattuale fra l'attrice e (il rapporto che come ribadito dalle SS.UU. CP_1
della Suprema Corte con le recentissime sentenze nn. 12477/18 e 12478/18 ed è da contatto sociale) essendo stata fornita prova che l'assegno de quo è stato emesso da DI su ordine della compagnia assicuratrice a nome del sig, per euro 7.600,00 e che la Parte_2
negoziazione del titolo è avvenuta presso una filiale di (né vi contestazione sul CP_1
punto);
- dell'illecita negoziazione dell'assegno di traenza essendo documentale che lo stesso sia stato negoziato ed incassato da soggetto differente del legittimo prenditore, in due momenti e due filiali diverse di NAPOLI, la 31 e la 53, di due distinti titoli entrambi illegittimamente incassato incassati dal medesimo soggetto;
- del danno subito dalla attrice essendo in atti prova del secondo pagamento effettuato a mezzo assegno circolare poi regolarmente incassato e bonifico. non ha provveduto a fornire alcuna prova della diligenza professionale Controparte_1
mantenuta in occasione della negoziazione degli assegni per cui è causa evidenziandosi come secondo le pronunce della Suprema Corte n. 12477/18 e 12478/18 a Sezioni Unite in tema di negoziazione fraudolenta di assegno di traenza, stante la natura contrattuale da contatto sociale della responsabilità della banca negoziatrice, la diligenza da questa dovuta è quella dell'operatore professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., il quale è, pertanto, “tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve
Ricordiamo che “ai fini della valutazione della responsabilità della banca nel mancato riconoscimento di un assegno falso, il giudice deve indagare l'oggettiva difficoltà nel rilevamento secondo la diligenza dell'«accorto banchiere». Compiendo una valutazione delle competenze che non possono essere cristallizzate nel tempo ma, al contrario, devono fondarsi sulla condotta esigibile, in quel dato momento storico e in quel particolare contesto, prescindendo dal possesso diparticolari apparecchiature specialistiche” (cfr. all. 11 note 183 6° comma n. 1 c.p.c. Cass. Civ. n.
6513/2014) e “Rispetto all'utilizzazione di servizi e strumenti con funzione di pagamento che si avvalgono di mezzi meccanici o elettronici, si ritiene che non può essere omessa la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio. La diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere” (cfr. all. 12 note 183 6° comma n. 1 c.p.c. Cass. Civ.
2950/2017).
Ebbene dall'esame dei fatti di causa e della documentazione versata in atti nulla risulta provato circa le attività poste in essere dalla banca convenuta al momento della negoziazione dell'assegno, contravvenendo al banca trattaria alla circolare ABI contenente l'indicazione rivolta ai banchieri, quale cautela onde evitare di incorrere nella responsabilità prevista dall'art. 43 l. ass., di pagare gli assegni non trasferibili facendosi consegnare dal possessore del titolo due documenti di identità muniti di foto: “…nella richiesta di un altro documento munito di fotografia, oltre la carta d' identità (“notoriamente soggetta a contraffazioni”, secondo le parole della stessa Suprema Corte nella sentenza n. 1978/2000, cfr. pag. 5; Cass., 9 maggio 1985, n. 2885, in Giur. It., 1986, I, 1, 242)”
Né la convenuta ha dedotto o fornito la prova dei reali controlli che avrebbe dovuto fare
[...]
circa il soggetto presentatore degli assegni, al momento di pagare gli assegni di traenza CP_1
In mancanza di prova alcuna circa le attività di controllo che avrebbe dovuto porre Controparte_1
in essere al momento della negoziazione dei titoli è evidente che la diligenza usata dalla Società convenuta è stata molto scarsa e tale da causare il lamentato danno dedotto dalla attrice. Quanto all'ipotesi di concorso colposo, ex art. 1227 c.c. dell'attrice, per aver inviato a mezzo posta ordinaria i titoli negoziato da , si ribadisce che le modalità di trasmissione del titolo non Controparte_1
possono in alcun modo incidere sulla responsabilità esclusiva di che, in Controparte_1 violazione del disposto dell'art. 43, 2 co. del R.D. 21.12.1933 n. 1736, aveva pagato due assegni di traenza e non trasferibili ad un soggetto non legittimato.
La recente pronuncia n. 9769/2020 a SS.UU. della Corte di Cassazione che ha statuito che “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente… comportando
l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza configurandosi come antecedente necessario dell'evento dannoso” va infatti contemperata con l'onere della convenuta che avrebbe dovuto provare che l'assegno era andato smarrito, sottratto o trafugato per fatto accaduto durante la spedizione: fatto del tutto indimostrato, come la stessa controparte è stata costretta ad ammettere: “mancando qualsiasi tracciatura non è rilevabile neanche un eventuale smarrimento dell'invio stesso
Inoltre come già affermato dal Tribunale di Milano “l'utilizzo della posta raccomandata o assicurata non comporta che il plico sia smistato secondo canali più sicuri rispetto alla posta ordinaria”, né fornisce maggiori garanzie rispetto alla posta ordinaria quanto alle “fasi del trasporto e dello smistamento presso i centri postali, dove normalmente avviene l'intercettazione e il trafugamento dei plichi contenenti assegni”, così che “l'utilizzo della posta ordinaria in realtà non comporta alcuna maggiore esposizione al rischio rispetto all'adozione delle altre forme di spedizione” E ancora:
“considerato che la banca negoziatrice comunque è sempre chiamata a un parametro di diligenza professionale qualificata nel valutare la correttezza del titolo e nell'identificare il presentatore all'incasso, non si comprende in base a quale principio dovrebbe considerarsi meno responsabile qualora non si sia attenuta al proprio obbligo di condotta diligente, per il fatto che l'assegno pagato non correttamente fosse stato spedito con lettera ordinaria: nella fase del pagamento, infatti, gli obblighi di adempimento gravanti sulla banca negoziatrice rimangono immutati” (cfr. Tribunale di
Milano, Sez. VI Civ., sent. del 7.7.2020 sub RG n. 38554/2019 e RG n. 38977/2019 e sent. del
9.7.2020 sub RG n. 15275/2017 e, più recentemente Tribunale Milano, Sez. IV Civ., sent. 8274/2022 pubbl. il 20.10.2022 sub RG n. 8052/2021 nonché dalla Corte di Appello di Roma con sent. N.
2302/21 del 29.03.2021 nonché Tribunale di Roma con sent.15120/22. Le superiori osservazioni conducono alla condanna di a pagare alla attrice Controparte_1
l'importo di euro 7.000,00 importo che trattandosi di debito di valore va maggiorato della rivalutazione e degli interessi di legge da giorno del successivo esborso al soddisfo effettivo
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento della domanda attrice condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di euro
7.000,00 oltre rivalutazione e degli interessi di legge dal giorno del successivo esborso al soddisfo effettivo;
condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 300,00 per anticipazioni ed euro 3.200,00 per competenze ed onorari, oltre spese generali iva e cpa di legge.
Roma 13.3.2025
Il Giudice
GOP. Dott.ssa Elvira Bracciale
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XI
Nella persona del Giudice Unico G.O.T. dott.ssa Elvira Bracciale, in ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta con il n.65468/2018 nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Vita e Gabriele Pizzi Parte_1
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv.to Stefania Controparte_1
Stazzi giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: pagamento somme
SVOLGIMENTO E MOTIVI
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha citato in giudizio Controparte_1
chiedendo dichiararla tenuta al pagamento, della somma portata da n. 2 assegni di traenza emessi da DI SP su ordine della Unipol SP il n. 8200087325-01 dell'importo di €
4.500,00 intestato alla società ed il n. 8238142211-00 dell'importo di € 2.500,00 CP_2
intestato alla Sig.ra in quanto emessi da DI PA , ma riscossi, a suo Persona_1
dire, da soggetto diversi dai legittimi prenditori, per la pretesa negligenza della società convenuta in sede di negoziazione, oltre interessi e spese
La parte convenuta costituitasi ritualmente contestava le avverse deduzioni e concludeva per il rigetto della domanda attrice eccependo il concorso di colpa della attrice per avere provveduto ad effettuare la spedizione dei titoli per posta ordinaria. Nel merito, in punto di responsabilità della Banca negoziatrice con riferimento ad un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, deve affermarsi ex art. 43
l. assegni la ha natura contrattuale di detta responsabilità.
Come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14712 del 26/06/2007, confermata sempre dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con le sentenze n. 12477/18 e 12478/18: “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'articolo 43 Legge Assegni (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far si' che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”.
Ne consegue, l'inversione dell'onere della prova a carico del debitore della diligenza professionale posta in essere nella negoziazione del titolo, rimanendo a carico del creditore fornire la prova circa l'esistenza del rapporto contrattuale, dell'illecita negoziazione dell'assegno di traenza del danno subito.
Sotto tale ultimo profilo l'istruttoria documentale ha provato l'esistenza nel caso de quo:
- del rapporto contrattuale fra l'attrice e (il rapporto che come ribadito dalle SS.UU. CP_1
della Suprema Corte con le recentissime sentenze nn. 12477/18 e 12478/18 ed è da contatto sociale) essendo stata fornita prova che l'assegno de quo è stato emesso da DI su ordine della compagnia assicuratrice a nome del sig, per euro 7.600,00 e che la Parte_2
negoziazione del titolo è avvenuta presso una filiale di (né vi contestazione sul CP_1
punto);
- dell'illecita negoziazione dell'assegno di traenza essendo documentale che lo stesso sia stato negoziato ed incassato da soggetto differente del legittimo prenditore, in due momenti e due filiali diverse di NAPOLI, la 31 e la 53, di due distinti titoli entrambi illegittimamente incassato incassati dal medesimo soggetto;
- del danno subito dalla attrice essendo in atti prova del secondo pagamento effettuato a mezzo assegno circolare poi regolarmente incassato e bonifico. non ha provveduto a fornire alcuna prova della diligenza professionale Controparte_1
mantenuta in occasione della negoziazione degli assegni per cui è causa evidenziandosi come secondo le pronunce della Suprema Corte n. 12477/18 e 12478/18 a Sezioni Unite in tema di negoziazione fraudolenta di assegno di traenza, stante la natura contrattuale da contatto sociale della responsabilità della banca negoziatrice, la diligenza da questa dovuta è quella dell'operatore professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., il quale è, pertanto, “tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve
Ricordiamo che “ai fini della valutazione della responsabilità della banca nel mancato riconoscimento di un assegno falso, il giudice deve indagare l'oggettiva difficoltà nel rilevamento secondo la diligenza dell'«accorto banchiere». Compiendo una valutazione delle competenze che non possono essere cristallizzate nel tempo ma, al contrario, devono fondarsi sulla condotta esigibile, in quel dato momento storico e in quel particolare contesto, prescindendo dal possesso diparticolari apparecchiature specialistiche” (cfr. all. 11 note 183 6° comma n. 1 c.p.c. Cass. Civ. n.
6513/2014) e “Rispetto all'utilizzazione di servizi e strumenti con funzione di pagamento che si avvalgono di mezzi meccanici o elettronici, si ritiene che non può essere omessa la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio. La diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere” (cfr. all. 12 note 183 6° comma n. 1 c.p.c. Cass. Civ.
2950/2017).
Ebbene dall'esame dei fatti di causa e della documentazione versata in atti nulla risulta provato circa le attività poste in essere dalla banca convenuta al momento della negoziazione dell'assegno, contravvenendo al banca trattaria alla circolare ABI contenente l'indicazione rivolta ai banchieri, quale cautela onde evitare di incorrere nella responsabilità prevista dall'art. 43 l. ass., di pagare gli assegni non trasferibili facendosi consegnare dal possessore del titolo due documenti di identità muniti di foto: “…nella richiesta di un altro documento munito di fotografia, oltre la carta d' identità (“notoriamente soggetta a contraffazioni”, secondo le parole della stessa Suprema Corte nella sentenza n. 1978/2000, cfr. pag. 5; Cass., 9 maggio 1985, n. 2885, in Giur. It., 1986, I, 1, 242)”
Né la convenuta ha dedotto o fornito la prova dei reali controlli che avrebbe dovuto fare
[...]
circa il soggetto presentatore degli assegni, al momento di pagare gli assegni di traenza CP_1
In mancanza di prova alcuna circa le attività di controllo che avrebbe dovuto porre Controparte_1
in essere al momento della negoziazione dei titoli è evidente che la diligenza usata dalla Società convenuta è stata molto scarsa e tale da causare il lamentato danno dedotto dalla attrice. Quanto all'ipotesi di concorso colposo, ex art. 1227 c.c. dell'attrice, per aver inviato a mezzo posta ordinaria i titoli negoziato da , si ribadisce che le modalità di trasmissione del titolo non Controparte_1
possono in alcun modo incidere sulla responsabilità esclusiva di che, in Controparte_1 violazione del disposto dell'art. 43, 2 co. del R.D. 21.12.1933 n. 1736, aveva pagato due assegni di traenza e non trasferibili ad un soggetto non legittimato.
La recente pronuncia n. 9769/2020 a SS.UU. della Corte di Cassazione che ha statuito che “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente… comportando
l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza configurandosi come antecedente necessario dell'evento dannoso” va infatti contemperata con l'onere della convenuta che avrebbe dovuto provare che l'assegno era andato smarrito, sottratto o trafugato per fatto accaduto durante la spedizione: fatto del tutto indimostrato, come la stessa controparte è stata costretta ad ammettere: “mancando qualsiasi tracciatura non è rilevabile neanche un eventuale smarrimento dell'invio stesso
Inoltre come già affermato dal Tribunale di Milano “l'utilizzo della posta raccomandata o assicurata non comporta che il plico sia smistato secondo canali più sicuri rispetto alla posta ordinaria”, né fornisce maggiori garanzie rispetto alla posta ordinaria quanto alle “fasi del trasporto e dello smistamento presso i centri postali, dove normalmente avviene l'intercettazione e il trafugamento dei plichi contenenti assegni”, così che “l'utilizzo della posta ordinaria in realtà non comporta alcuna maggiore esposizione al rischio rispetto all'adozione delle altre forme di spedizione” E ancora:
“considerato che la banca negoziatrice comunque è sempre chiamata a un parametro di diligenza professionale qualificata nel valutare la correttezza del titolo e nell'identificare il presentatore all'incasso, non si comprende in base a quale principio dovrebbe considerarsi meno responsabile qualora non si sia attenuta al proprio obbligo di condotta diligente, per il fatto che l'assegno pagato non correttamente fosse stato spedito con lettera ordinaria: nella fase del pagamento, infatti, gli obblighi di adempimento gravanti sulla banca negoziatrice rimangono immutati” (cfr. Tribunale di
Milano, Sez. VI Civ., sent. del 7.7.2020 sub RG n. 38554/2019 e RG n. 38977/2019 e sent. del
9.7.2020 sub RG n. 15275/2017 e, più recentemente Tribunale Milano, Sez. IV Civ., sent. 8274/2022 pubbl. il 20.10.2022 sub RG n. 8052/2021 nonché dalla Corte di Appello di Roma con sent. N.
2302/21 del 29.03.2021 nonché Tribunale di Roma con sent.15120/22. Le superiori osservazioni conducono alla condanna di a pagare alla attrice Controparte_1
l'importo di euro 7.000,00 importo che trattandosi di debito di valore va maggiorato della rivalutazione e degli interessi di legge da giorno del successivo esborso al soddisfo effettivo
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento della domanda attrice condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di euro
7.000,00 oltre rivalutazione e degli interessi di legge dal giorno del successivo esborso al soddisfo effettivo;
condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 300,00 per anticipazioni ed euro 3.200,00 per competenze ed onorari, oltre spese generali iva e cpa di legge.
Roma 13.3.2025
Il Giudice
GOP. Dott.ssa Elvira Bracciale