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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/12/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 430/2025 R.G. promossa da
DA
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Luca Mulas, elettivamente domiciliati come C.F._2 in atti;
- ricorrenti- nei confronti di
(C.F. ), CP_1 C.F._3
- resistente contumace -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale del 22.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 13.3.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio , formulando le seguenti domande: “accertare, per i fatti di cui in CP_1 narrativa, che l'importo di complessivi € 156.243,27, accreditato al 13.08.2018 sul c/c bancario n.
6019025 Banca Adria Colli Euganei cred. Coop., apparteneva al sig. nella misura di € Parte_1
104.533,00, alla sig.ra nella misura di € 25.885,10 e al sig. nella CP_1 Parte_2 misura di € 25.885,10; - accertare, per i fatti di cui in narrativa, che l'importo di € 16.078,00,
1 accreditato al 06.11.2017 sul libretto di risparmio postale n. 37789990 cointestato ai sigg. Pt_1
e , apparteneva al sig. nella misura di € 10.718,66, alla
[...] Parte_3 Parte_1 sig.ra nella misura di € 2.679,66 e al sig. nella misura di € 2.679,66; - CP_1 Parte_2 accertare, per i fatti di cui in narrativa, che l'importo di € 8.514,00, accreditato al 27.10.2023 sul conto corrente postale n. 48590747, cointestato ai sigg. e , apparteneva per Pt_1 CP_1
l'intero al solo sig. ; - accertare, per i fatti di cui in narrativa, che la sig.ra Parte_1 CP_1
, attraverso due prelievi in contanti presso l'Ufficio Postale di Adria, rispettivamente sul conto
[...] corrente postale n. 48590747 e sul libretto di risparmio n. 37789990, due prelievi in contanti sul c/c bancario cointestato n. 6019025 Banca Adria Colli Euganei cred. Coop e tre bonifici bancari disposti
a suo favore dal conto corrente cointestato Banca Adria Colli Euganei n. 6019025, ha sottratto indebitamente al sig. il complessivo importo di € 123.387,48, e al sig. il Parte_1 Parte_2 complessivo importo di € 28.564,70; - per l'effetto condannare la sig.ra a pagare al sig. CP_1
, a titolo di restituzione, l'importo di € 123.387,48, oltre alla rivalutazione e interessi Parte_1 legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, e al sig. , sempre a titolo di restituzione, Parte_2
l'importo di € 28.564,70, oltre a rivalutazione e interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, o alle maggiori o minori somme ritenute di giustizia;
- in via subordinata di merito, accertati per i motivi di cui in narrativa i presupposti di cui all'art. 2043 c.c., condannare la sig.ra al CP_1 risarcimento del danno in favore del sig. nella misura di € 123.387,48, oltre a Parte_1 rivalutazione e interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, e al sig. nella Parte_2 misura di € 28.564,70, oltre a rivalutazione e interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, o alle maggiori o minori somme ritenute di giustizia”.
A sostegno di quanto richiesto i ricorrenti hanno dedotto che dall'unione coniugale fra e Parte_1
sono nati i figli e . Parte_3 Pt_2 CP_1
Gli istanti hanno allegato che al momento del suo decesso la era cointestataria con il marito Parte_3 del libretto di deposito n. D01/00/000596279 (DR Colli Euganei), del libretto di deposito n.
D01/00/006017941, intestato anche al marito ed alla figlia, aventi un saldo attivo complessivo di
155.310,61 euro, corrispondenti ai risparmi dei coniugi, nonché del libretto di risparmio n. 37789990 acceso presso Poste Italiane unitamente al coniuge, avente un saldo attivo di 16.111,08.
I ricorrenti hanno precisato, inoltre, che al momento del decesso la era titolare della somma Parte_3 di 85.710,85, la quale pertanto era caduta in successione fra ciascun coerede nella misura di 1/3 e che, tuttavia, già qualche giorno prima della morte della madre, la aveva provveduto al prelievo in Pt_1
2 contanti all'insaputa dei ricorrenti della somma di 16.003,00 euro dal libretto di risparmio accesso presso Poste Italiane.
I ricorrenti hanno poi precisato che per agevolare la gestione delle proprie risorse, aveva Parte_1 provveduto:
- dapprima, nel mese di dicembre 2017, all'apertura del conto corrente postale n. 48590747 cointestato con la figlia, in cui far accreditare la pensione;
- successivamente, all'apertura del conto corrente bancario (c/c n. 00006019025 c/o DR Colli
Euganei), cointestato con i figli e , ove far confluire le somme contenute nei rapporti CP_1 Pt_2 ormai estinti.
Dunque, i ricorrenti hanno evidenziato che nel corso degli anni 2018 e 2019, agevolata CP_1 dalla completa fiducia in lei riposta dai familiari, ha effettuato prelievi e movimentazioni di denaro dal conto corrente cointestato con gli stessi, trasferendo somme consistenti su conti correnti e libretti di risparmio a lei unicamente intestati.
In dettaglio, i ricorrenti hanno evidenziato che il 16.1.2019, la aveva trasferito la somma di Pt_1
110.000,00 sul libretto di risparmio c/c n. 6019065 a lei esclusivamente intestato e che, analogamente, il 26.8.2022 ella aveva trasferito l'importo complessivo di 40.000,00 su due differenti conti a lei intestati.
Da ultimo, secondo la prospettazione dei ricorrenti, in data 27.10.2023 la resistente ha provveduto al prelievo di 8.514,00 dal conto corrente postale n. 48590747, cointestato al padre, ove quest'ultimo era solito far accreditare la pensione.
In forza di tali operazioni, la resistente avrebbe sottratto indebitamente al padre la Parte_1 somma complessiva di 123.376,44 euro, mentre al fratello la quota di legittima, pari a Parte_2
28.570,28 euro, malgrado la stessa non avesse mai concorso alla formazione di quanto in giacenza, non avendo mai lavorato.
I ricorrenti hanno quindi dedotto che, in data 24.12.2024, il Tribunale di Rovigo ha autorizzato il sequestro conservativo su tutti i beni, mobili e immobili, riferibili alla resistente, sino alla concorrenza del limite di 123.469,53 euro, a seguito del quale DR Colli Euganei ha provveduto a sottoporre a sequestro la somma di 90.958,01 euro contenuta nei conti a lei intestati.
1.1 Con ordinanza del 20.6.2025, il giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della resistente, e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
22.10.2025 ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Dall'esame della documentazione depositata dai ricorrenti è possibile dedurre quanto segue.
3 Al momento dell'apertura della successione, la (de cuius) era cointestataria: Parte_3
- insieme a , del libretto di risparmio n. D01/00/000596279 (DR Colli Euganei), Parte_1 avente un saldo attivo di 11.762,44 euro alla data del 30.12.2017 (successivamente alla morte della
, il 3.11.20217, sono stati utilizzati 3.005,00 per spese funerarie) (Cfr. doc. n. 9 di parte Parte_3 ricorrente);
- insieme al marito ed alla figlia del libretto di risparmio n. D01/00/006017941 CP_1
(DR Colli Euganei), avente un saldo attivo di 143.548,17 euro al momento dell'apertura della successione (Cfr. doc. 9 di parte ricorrente).
- insieme al coniuge del libretto di risparmio n. 37789990 c/o Poste Italiane, avente un saldo attivo di €
16.111,08 (Cfr. doc. 11 fasc. parte ricorrente).
2.1. Orbene, in relazione alle somme depositate su un conto corrente cointestato si rileva che le stesse si presumono in comproprietà fra i contestatari per quote uguali, salvo prova contraria. Tale principio è desumibile dall'art. 1101 c.c. in base al quale “Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali”, nonché dall'art. 1298 c.c. secondo comma del Codice civile, disciplinante i rapporti interni tra debitori o creditori solidali, secondo cui “Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
La presunzione di comproprietà dei cointestatari è tuttavia superabile offrendo prova contraria, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cfr. Cass. Civ. n. 1643 del 23.1.2025; Cfr. anche Cass. Civ. ord. n. 29324 del 21.10.2021).
Nel caso in esame, può ritenersi superata la presunzione iuris tantum con riferimento alle somme in giacenza sui conti e libretti di risparmio in precedenza identificati, in quanto è riscontrabile per tabulas che essi siano stati alimentati esclusivamente dai coniugi – . Parte_3 Pt_1
Infatti, i ricorrenti hanno documentato che ha prestato attività lavorativa presso Parte_1
l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dal 1967 al 31.7.1997 e che da quest'ultima data goda del trattamento pensionistico (Cfr. doc. 2 di parte ricorrente), oltre ad aver beneficiato della liquidazione del TFS per la somma di 25.358,16 euro (Cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
Parimenti, dall'esame dell'estratto conto previdenziale è ricavabile che la abbia prestato Parte_3 attività lavorativa come coltivatore diretto dal 1962 al 1973 e abbia in seguito maturato trattamento pensionistico, grazie alla contribuzione volontaria, alla quale ha provveduto sino al periodo 6.7.1991/
28.12.1991 (Cfr. doc. 4, fasc. parte ricorrente).
E ancora, è altresì provata la circostanza che la abbia ereditato dalla defunta madre la Parte_3 somma di 12.317,51 euro (Cfr. doc. 8, fasc. parte ricorrente).
4 2.1 Con riferimento alla situazione patrimoniale della resistente, si rileva che dal riscontro offerto da
Agenzia delle Entrate alla richiesta pervenuta dal difensore dei ricorrenti, emerge che , CP_1 nel lasso temporale 1997/2022, abbia presentato la sola dichiarazione dei redditi concernente l'anno d'imposta 2000.
Ebbene, da tale dichiarazione si ricava che la è stata titolare di un reddito netto di circa Pt_1
14.000,00 lire, dunque prossimo allo zero, sicché è agevolmente presumibile che il suo apporto alla determinazione delle somme in giacenza non può che essere nullo (Cfr. doc. 20 di parte ricorrente).
Peraltro, tale circostanza è stata sostanzialmente confermata dalla stessa resistente in occasione del procedimento cautelare ante causam, posto che nell'ordinanza del 22.1.2025 si legge: “la resistente, per propria stessa ammissione, non svolgeva regolari attività produttive di reddito – solo in udienza, e senza allegare alcuna documentazione a suffragio, è stato infatti allegato il mero svolgimento di attività saltuarie e “non formalizzate”.
3. Dunque, all'apertura della successione della , la somma riferibile a quest'ultima e Parte_3 devoluta in eredità era pari a 85.710,84 [(11.762,44+143.548,17+16.111,08)/2] (Cfr. doc. 8 di parte ricorrente), sicché, in applicazione del disposto dell'art. 581 c.c., la quota di spettanza della resistente è pari a 28.570,28 euro.
4. Orbene, tutto ciò premesso, si evidenzia che dalle allegazioni offerte risulta provato che la resistente in data 3.12.2018 e in data 14.12.2018 abbia effettuato prelievi in contanti per 6.000,00 dal conto n.
00006019025 DR Colli Euganei, come pure che a mezzo di due distinti bonifici eseguiti il
26.8.2022 abbia trasferito la somma complessiva di 40.000,00 euro (Cfr. doc. 17 di parte ricorrente).
È del pari documentato che la abbia ulteriormente trasferito la somma di 110.000,00 euro Pt_1 mediante bonifico bancario addebitato sul conto cointestato con il padre ed al fratello, con al causale
“GIRO FONDI” (Cfr. doc. 17 di parte ricorrente).
Analogamente, è provato che la resistente abbia effettuato prelievi postali dal conto n. 37789990 per
16.003,00 euro in data 6.11.2017 e di 8.514,00 euro in data 27.10.2023 dal conto postale n. 48590747 successivamente aperto insieme al padre (Cfr. doc. n. 12 di parte ricorrente).
La resistente ha pertanto effettuato prelievi ed eseguito movimentazioni bancarie non autorizzate per complessivi 180.517,00 euro, sottraendo indebitamente ai propri familiari la somma di 151.946,72, pari alla differenza tra quanto prelevato e quanto spettante a titolo di eredità della di lei madre (28.570,28).
A maggiore specificazione, la complessiva somma di 151.946,72 deve intendersi composta da euro
28.570,28 quale quota di eredità della spettante al fratello e da 123.376,44 Parte_3 Parte_2 euro, tutti riferibili a . Parte_1
5 5. Per l'effetto di quanto dedotto, tenuto conto della domanda formulata e dei limiti dettati dalla stessa, parte resistente deve essere condannata alla restituzione della somma di 123.376,44 euro in favore del padre e della somma di 28.564,70 in favore di . Parte_1 Parte_2
6. L'ulteriore domanda di rivalutazione monetaria deve essere invece rigettata, attesa la natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria accertata nel presente giudizio e come tale non soggetta all'obbligo di rivalutazione monetaria, dovendo il creditore che la invoca dar prova, circostanza quest'ultima non verificatasi nel caso di specie, di aver subito un danno ulteriore ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.c. a causa della mancata disponibilità delle somme in esame (Cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 21956 del 16/10/2014).
A tal proposito, giova precisare che le domande svolte dai ricorrenti non appaiono qualificabili come petizione ereditaria, in quanto gli stessi hanno dato atto come fossero già addivenuti alla divisione delle somme ereditate, avendole ripartite su conti cointestati per mere ragioni di più agevole gestione.
Dunque, a parere di questo giudicante, si è in presenza di una pretesa restitutoria di somme già entrate nel patrimonio di ciascuno dei ricorrenti.
Pertanto, sulle somme sopra indicate la resistente dovrà corrispondere gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. con decorrenza dalla domanda al saldo.
7. Tutto quanto premesso, è opportuno precisare che l'odierno attore ha visto accolto il proprio ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., proposto ante causam, rispetto al quale nulla deve essere disposto in questa sede, essendo gli effetti della sentenza di condanna rispetto ad esso regolati espressamente dalla legge (art. 686 c.p.c.).
Tuttavia, come ricavabile dall'ordinanza del 24.5.2017, anche la determinazione delle spese di lite è stata rimessa al giudizio di merito e, pertanto, la loro liquidazione deve essere operata in questa sede.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività in concreto svolta e delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
Le spese del procedimento di sequestro conservativo ante causam vanno liquidate sulla base degli stessi parametri vigenti al momento della decisione, in ragione del rapporto di stretta strumentalità della misura cautelare con la causa di merito, con la conseguenza che si applicano i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014 ogni qual volta la loro liquidazione intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del relativo decreto ministeriale, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13840 del 17/05/2024).
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 430/2025 R.G. così provvede: accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di , della somma di 123.376,44 euro, CP_1 Parte_1 oltre ad interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna alla restituzione, in favore di , della somma di 28.564,70 euro, CP_1 Parte_2 oltre ad interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, in solido, liquidate in:
- 4.031,00 euro per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15 %, I.V.A. e C.p.a. come per legge, oltre spese di notifica e contributo unificato, per il procedimento cautelare ante causam;
- 7.866,00 euro per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15 %, I.V.A. e C.p.a. come per legge, oltre spese di notifica e contributo unificato, per il presente giudizio di merito.
Rovigo, 21.12.2025.
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 430/2025 R.G. promossa da
DA
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Luca Mulas, elettivamente domiciliati come C.F._2 in atti;
- ricorrenti- nei confronti di
(C.F. ), CP_1 C.F._3
- resistente contumace -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale del 22.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 13.3.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio , formulando le seguenti domande: “accertare, per i fatti di cui in CP_1 narrativa, che l'importo di complessivi € 156.243,27, accreditato al 13.08.2018 sul c/c bancario n.
6019025 Banca Adria Colli Euganei cred. Coop., apparteneva al sig. nella misura di € Parte_1
104.533,00, alla sig.ra nella misura di € 25.885,10 e al sig. nella CP_1 Parte_2 misura di € 25.885,10; - accertare, per i fatti di cui in narrativa, che l'importo di € 16.078,00,
1 accreditato al 06.11.2017 sul libretto di risparmio postale n. 37789990 cointestato ai sigg. Pt_1
e , apparteneva al sig. nella misura di € 10.718,66, alla
[...] Parte_3 Parte_1 sig.ra nella misura di € 2.679,66 e al sig. nella misura di € 2.679,66; - CP_1 Parte_2 accertare, per i fatti di cui in narrativa, che l'importo di € 8.514,00, accreditato al 27.10.2023 sul conto corrente postale n. 48590747, cointestato ai sigg. e , apparteneva per Pt_1 CP_1
l'intero al solo sig. ; - accertare, per i fatti di cui in narrativa, che la sig.ra Parte_1 CP_1
, attraverso due prelievi in contanti presso l'Ufficio Postale di Adria, rispettivamente sul conto
[...] corrente postale n. 48590747 e sul libretto di risparmio n. 37789990, due prelievi in contanti sul c/c bancario cointestato n. 6019025 Banca Adria Colli Euganei cred. Coop e tre bonifici bancari disposti
a suo favore dal conto corrente cointestato Banca Adria Colli Euganei n. 6019025, ha sottratto indebitamente al sig. il complessivo importo di € 123.387,48, e al sig. il Parte_1 Parte_2 complessivo importo di € 28.564,70; - per l'effetto condannare la sig.ra a pagare al sig. CP_1
, a titolo di restituzione, l'importo di € 123.387,48, oltre alla rivalutazione e interessi Parte_1 legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, e al sig. , sempre a titolo di restituzione, Parte_2
l'importo di € 28.564,70, oltre a rivalutazione e interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, o alle maggiori o minori somme ritenute di giustizia;
- in via subordinata di merito, accertati per i motivi di cui in narrativa i presupposti di cui all'art. 2043 c.c., condannare la sig.ra al CP_1 risarcimento del danno in favore del sig. nella misura di € 123.387,48, oltre a Parte_1 rivalutazione e interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, e al sig. nella Parte_2 misura di € 28.564,70, oltre a rivalutazione e interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, o alle maggiori o minori somme ritenute di giustizia”.
A sostegno di quanto richiesto i ricorrenti hanno dedotto che dall'unione coniugale fra e Parte_1
sono nati i figli e . Parte_3 Pt_2 CP_1
Gli istanti hanno allegato che al momento del suo decesso la era cointestataria con il marito Parte_3 del libretto di deposito n. D01/00/000596279 (DR Colli Euganei), del libretto di deposito n.
D01/00/006017941, intestato anche al marito ed alla figlia, aventi un saldo attivo complessivo di
155.310,61 euro, corrispondenti ai risparmi dei coniugi, nonché del libretto di risparmio n. 37789990 acceso presso Poste Italiane unitamente al coniuge, avente un saldo attivo di 16.111,08.
I ricorrenti hanno precisato, inoltre, che al momento del decesso la era titolare della somma Parte_3 di 85.710,85, la quale pertanto era caduta in successione fra ciascun coerede nella misura di 1/3 e che, tuttavia, già qualche giorno prima della morte della madre, la aveva provveduto al prelievo in Pt_1
2 contanti all'insaputa dei ricorrenti della somma di 16.003,00 euro dal libretto di risparmio accesso presso Poste Italiane.
I ricorrenti hanno poi precisato che per agevolare la gestione delle proprie risorse, aveva Parte_1 provveduto:
- dapprima, nel mese di dicembre 2017, all'apertura del conto corrente postale n. 48590747 cointestato con la figlia, in cui far accreditare la pensione;
- successivamente, all'apertura del conto corrente bancario (c/c n. 00006019025 c/o DR Colli
Euganei), cointestato con i figli e , ove far confluire le somme contenute nei rapporti CP_1 Pt_2 ormai estinti.
Dunque, i ricorrenti hanno evidenziato che nel corso degli anni 2018 e 2019, agevolata CP_1 dalla completa fiducia in lei riposta dai familiari, ha effettuato prelievi e movimentazioni di denaro dal conto corrente cointestato con gli stessi, trasferendo somme consistenti su conti correnti e libretti di risparmio a lei unicamente intestati.
In dettaglio, i ricorrenti hanno evidenziato che il 16.1.2019, la aveva trasferito la somma di Pt_1
110.000,00 sul libretto di risparmio c/c n. 6019065 a lei esclusivamente intestato e che, analogamente, il 26.8.2022 ella aveva trasferito l'importo complessivo di 40.000,00 su due differenti conti a lei intestati.
Da ultimo, secondo la prospettazione dei ricorrenti, in data 27.10.2023 la resistente ha provveduto al prelievo di 8.514,00 dal conto corrente postale n. 48590747, cointestato al padre, ove quest'ultimo era solito far accreditare la pensione.
In forza di tali operazioni, la resistente avrebbe sottratto indebitamente al padre la Parte_1 somma complessiva di 123.376,44 euro, mentre al fratello la quota di legittima, pari a Parte_2
28.570,28 euro, malgrado la stessa non avesse mai concorso alla formazione di quanto in giacenza, non avendo mai lavorato.
I ricorrenti hanno quindi dedotto che, in data 24.12.2024, il Tribunale di Rovigo ha autorizzato il sequestro conservativo su tutti i beni, mobili e immobili, riferibili alla resistente, sino alla concorrenza del limite di 123.469,53 euro, a seguito del quale DR Colli Euganei ha provveduto a sottoporre a sequestro la somma di 90.958,01 euro contenuta nei conti a lei intestati.
1.1 Con ordinanza del 20.6.2025, il giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della resistente, e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
22.10.2025 ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Dall'esame della documentazione depositata dai ricorrenti è possibile dedurre quanto segue.
3 Al momento dell'apertura della successione, la (de cuius) era cointestataria: Parte_3
- insieme a , del libretto di risparmio n. D01/00/000596279 (DR Colli Euganei), Parte_1 avente un saldo attivo di 11.762,44 euro alla data del 30.12.2017 (successivamente alla morte della
, il 3.11.20217, sono stati utilizzati 3.005,00 per spese funerarie) (Cfr. doc. n. 9 di parte Parte_3 ricorrente);
- insieme al marito ed alla figlia del libretto di risparmio n. D01/00/006017941 CP_1
(DR Colli Euganei), avente un saldo attivo di 143.548,17 euro al momento dell'apertura della successione (Cfr. doc. 9 di parte ricorrente).
- insieme al coniuge del libretto di risparmio n. 37789990 c/o Poste Italiane, avente un saldo attivo di €
16.111,08 (Cfr. doc. 11 fasc. parte ricorrente).
2.1. Orbene, in relazione alle somme depositate su un conto corrente cointestato si rileva che le stesse si presumono in comproprietà fra i contestatari per quote uguali, salvo prova contraria. Tale principio è desumibile dall'art. 1101 c.c. in base al quale “Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali”, nonché dall'art. 1298 c.c. secondo comma del Codice civile, disciplinante i rapporti interni tra debitori o creditori solidali, secondo cui “Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
La presunzione di comproprietà dei cointestatari è tuttavia superabile offrendo prova contraria, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cfr. Cass. Civ. n. 1643 del 23.1.2025; Cfr. anche Cass. Civ. ord. n. 29324 del 21.10.2021).
Nel caso in esame, può ritenersi superata la presunzione iuris tantum con riferimento alle somme in giacenza sui conti e libretti di risparmio in precedenza identificati, in quanto è riscontrabile per tabulas che essi siano stati alimentati esclusivamente dai coniugi – . Parte_3 Pt_1
Infatti, i ricorrenti hanno documentato che ha prestato attività lavorativa presso Parte_1
l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dal 1967 al 31.7.1997 e che da quest'ultima data goda del trattamento pensionistico (Cfr. doc. 2 di parte ricorrente), oltre ad aver beneficiato della liquidazione del TFS per la somma di 25.358,16 euro (Cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
Parimenti, dall'esame dell'estratto conto previdenziale è ricavabile che la abbia prestato Parte_3 attività lavorativa come coltivatore diretto dal 1962 al 1973 e abbia in seguito maturato trattamento pensionistico, grazie alla contribuzione volontaria, alla quale ha provveduto sino al periodo 6.7.1991/
28.12.1991 (Cfr. doc. 4, fasc. parte ricorrente).
E ancora, è altresì provata la circostanza che la abbia ereditato dalla defunta madre la Parte_3 somma di 12.317,51 euro (Cfr. doc. 8, fasc. parte ricorrente).
4 2.1 Con riferimento alla situazione patrimoniale della resistente, si rileva che dal riscontro offerto da
Agenzia delle Entrate alla richiesta pervenuta dal difensore dei ricorrenti, emerge che , CP_1 nel lasso temporale 1997/2022, abbia presentato la sola dichiarazione dei redditi concernente l'anno d'imposta 2000.
Ebbene, da tale dichiarazione si ricava che la è stata titolare di un reddito netto di circa Pt_1
14.000,00 lire, dunque prossimo allo zero, sicché è agevolmente presumibile che il suo apporto alla determinazione delle somme in giacenza non può che essere nullo (Cfr. doc. 20 di parte ricorrente).
Peraltro, tale circostanza è stata sostanzialmente confermata dalla stessa resistente in occasione del procedimento cautelare ante causam, posto che nell'ordinanza del 22.1.2025 si legge: “la resistente, per propria stessa ammissione, non svolgeva regolari attività produttive di reddito – solo in udienza, e senza allegare alcuna documentazione a suffragio, è stato infatti allegato il mero svolgimento di attività saltuarie e “non formalizzate”.
3. Dunque, all'apertura della successione della , la somma riferibile a quest'ultima e Parte_3 devoluta in eredità era pari a 85.710,84 [(11.762,44+143.548,17+16.111,08)/2] (Cfr. doc. 8 di parte ricorrente), sicché, in applicazione del disposto dell'art. 581 c.c., la quota di spettanza della resistente è pari a 28.570,28 euro.
4. Orbene, tutto ciò premesso, si evidenzia che dalle allegazioni offerte risulta provato che la resistente in data 3.12.2018 e in data 14.12.2018 abbia effettuato prelievi in contanti per 6.000,00 dal conto n.
00006019025 DR Colli Euganei, come pure che a mezzo di due distinti bonifici eseguiti il
26.8.2022 abbia trasferito la somma complessiva di 40.000,00 euro (Cfr. doc. 17 di parte ricorrente).
È del pari documentato che la abbia ulteriormente trasferito la somma di 110.000,00 euro Pt_1 mediante bonifico bancario addebitato sul conto cointestato con il padre ed al fratello, con al causale
“GIRO FONDI” (Cfr. doc. 17 di parte ricorrente).
Analogamente, è provato che la resistente abbia effettuato prelievi postali dal conto n. 37789990 per
16.003,00 euro in data 6.11.2017 e di 8.514,00 euro in data 27.10.2023 dal conto postale n. 48590747 successivamente aperto insieme al padre (Cfr. doc. n. 12 di parte ricorrente).
La resistente ha pertanto effettuato prelievi ed eseguito movimentazioni bancarie non autorizzate per complessivi 180.517,00 euro, sottraendo indebitamente ai propri familiari la somma di 151.946,72, pari alla differenza tra quanto prelevato e quanto spettante a titolo di eredità della di lei madre (28.570,28).
A maggiore specificazione, la complessiva somma di 151.946,72 deve intendersi composta da euro
28.570,28 quale quota di eredità della spettante al fratello e da 123.376,44 Parte_3 Parte_2 euro, tutti riferibili a . Parte_1
5 5. Per l'effetto di quanto dedotto, tenuto conto della domanda formulata e dei limiti dettati dalla stessa, parte resistente deve essere condannata alla restituzione della somma di 123.376,44 euro in favore del padre e della somma di 28.564,70 in favore di . Parte_1 Parte_2
6. L'ulteriore domanda di rivalutazione monetaria deve essere invece rigettata, attesa la natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria accertata nel presente giudizio e come tale non soggetta all'obbligo di rivalutazione monetaria, dovendo il creditore che la invoca dar prova, circostanza quest'ultima non verificatasi nel caso di specie, di aver subito un danno ulteriore ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.c. a causa della mancata disponibilità delle somme in esame (Cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 21956 del 16/10/2014).
A tal proposito, giova precisare che le domande svolte dai ricorrenti non appaiono qualificabili come petizione ereditaria, in quanto gli stessi hanno dato atto come fossero già addivenuti alla divisione delle somme ereditate, avendole ripartite su conti cointestati per mere ragioni di più agevole gestione.
Dunque, a parere di questo giudicante, si è in presenza di una pretesa restitutoria di somme già entrate nel patrimonio di ciascuno dei ricorrenti.
Pertanto, sulle somme sopra indicate la resistente dovrà corrispondere gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. con decorrenza dalla domanda al saldo.
7. Tutto quanto premesso, è opportuno precisare che l'odierno attore ha visto accolto il proprio ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., proposto ante causam, rispetto al quale nulla deve essere disposto in questa sede, essendo gli effetti della sentenza di condanna rispetto ad esso regolati espressamente dalla legge (art. 686 c.p.c.).
Tuttavia, come ricavabile dall'ordinanza del 24.5.2017, anche la determinazione delle spese di lite è stata rimessa al giudizio di merito e, pertanto, la loro liquidazione deve essere operata in questa sede.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività in concreto svolta e delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
Le spese del procedimento di sequestro conservativo ante causam vanno liquidate sulla base degli stessi parametri vigenti al momento della decisione, in ragione del rapporto di stretta strumentalità della misura cautelare con la causa di merito, con la conseguenza che si applicano i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014 ogni qual volta la loro liquidazione intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del relativo decreto ministeriale, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13840 del 17/05/2024).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 430/2025 R.G. così provvede: accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di , della somma di 123.376,44 euro, CP_1 Parte_1 oltre ad interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna alla restituzione, in favore di , della somma di 28.564,70 euro, CP_1 Parte_2 oltre ad interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, in solido, liquidate in:
- 4.031,00 euro per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15 %, I.V.A. e C.p.a. come per legge, oltre spese di notifica e contributo unificato, per il procedimento cautelare ante causam;
- 7.866,00 euro per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15 %, I.V.A. e C.p.a. come per legge, oltre spese di notifica e contributo unificato, per il presente giudizio di merito.
Rovigo, 21.12.2025.
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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