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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/02/2024, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5995/2021 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Daniele Carmine Gallo, giusta procura in calce all'atto di citazione Parte_1
ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in Torre Annunziata al C.so Umberto I n. 93
ATTRICE
E
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Antonella Verde e dall'avv. Giuseppina Moccia, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato ed elett.te dom.to presso il domicilio digitale
1 CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni a persona da beni in custodia.
Conclusioni: Come da note a trattazione scritta allegate all'udienza cartolare del 16.11.2023 e da comparse conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice citava in giudizio il Comune di Parte_1
Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco p.t., al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali riportate a seguito dell'evento dannoso occorsole in data 1.8.2020, alle ore 10.40, in Castellammare di Stabia alla Piazza Umberto I;
premetteva, difatti, che nelle dette circostanze,
mentre si trovava a percorrere il marciapiede, rovinava al suolo a causa di una disconnessione del marciapiede medesimo, disconnessione non visibile nè segnalata;
deduceva, altresì, di essere stata soccorsa e condotta per le lesioni riportate presso il di Castellammare di Stabia, Organizzazione_1
nonché di essersi poi sottoposta ad ulteriori visite specialistiche;
deduceva di aver richiesto il risarcimento dei danni subiti all'amministrazione comunale senza ottenere riscontro.
Ciò posto, chiedeva, previa declaratoria della responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. del Parte_1
Comune convenuto, proprietario e custode della strada e tenuto alla relativa manutenzione, la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro dedotto in lite, quantificati in €
16.578,55 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia, in persona del CP_1
p.t., il quale deduceva, inoltre, l'infondatezza della domanda attorea, ritenendo non ravvisabile l'esistenza di un'insidia non visibile e non prevedibile.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., veniva raccolta la prova orale richiesta da parte attrice ed espletata la c.t.u medico-legale in persona della danneggiata;
in seguito, il Giudice, tenuto conto
2 dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.11.2023, assegnandola poi a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto, atteso che la nullità prevista dall'art. 163 n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art 164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum; nel caso di specie deve escludersi la nullità dell'atto di citazione, atteso che parte attrice espone i fatti posti a sostegno della domanda proposta in maniera puntuale allegando, altresì, copiosa documentazione a supporto degli stessi.
In diritto, la domanda deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode,
offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in
3 quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011).
Grava così in capo all'attore l'onere probatorio del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo,
mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità -cioè il caso fortuito- in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode, (cfr. Cass. n. 1 1016/11, (Cass. 19-2-
2008 n. 4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche Cass. 11-3-2011 n. 5910). Tale caso fortuito, peraltro, ben puo' essere integrato dalla condotta dello stesso danneggiato -idonea ad interrompere il nesso eziologico con l'evento dannoso- laddove il suo comportamento non sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni ad estensione collettiva (cfr. ex pluribus
Cass. 4476/2011). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità
per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., 11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Tanto premesso in diritto, si rileva in fatto che sulla base delle emergenze istruttorie in atti, documentali
(referto di pronto soccorso, documentazione fotografica, c.t.u medico legale) ed orali (dichiarazioni testimoniali), possono dirsi provate la legittimazione attiva e passiva delle parti, nonchè il fatto costitutivo posto a base della domanda risarcitoria spiegata dall'attore, così come descritto in citazione.
Innanzitutto, la legittimazione attiva di è provata mediante il deposito della Parte_1
documentazione medica in atti (cfr. doc. della produzione di parte attrice); riguardo alla legittimazione passiva, non è contestato che strada in cui si è verificato l'evento dannoso è situata nel territorio del
Comune convenuto.
4 I testi e indicati da parte attrice, escussi all'udienza del 17.11.2022, Testimone_1 Testimone_2
indifferenti alle parti e della cui attendibilità non vi è motivo per dubitare, hanno concordemente dichiarato di aver assistito al sinistro stradale verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, ovvero nel mese di agosto dell'anno 2020, verso le ore 10.30-11.00 in Castellammare di Stabia
alla Piazza Umberto I, all'altezza del civico 14, in cui rimaneva coinvolta l'attrice ; hanno Parte_1
riferito che l'istante, una persona anziana, si trovava a percorrere il marciapiede ivi presente quando rovinava al suolo a causa di una disconnessione dello stesso, coperta da carta e giornali – dunque non visibile -, costituente un vero e proprio dislivello della pavimentazione stradale;
hanno precisato che sul posto non vi erano cartelli che segnalassero la presenza della cennata insidia;
entrambi i testi hanno quindi riconosciuto nella documentazione fotografica in atti il marciapiede teatro del sinistro.
Dalla documentazione in atti relativa allo stato dei luoghi è visibile il marciapiedi con la presenza di un dislivello nel suo margine esterno, tale, ad avviso di chi scrive, da costituire una vero e proprio pericolo occulto per l'utente della strada;
sul punto, peraltro, va aggiunto che, nello stesso verbale redatto, nella immediatezza dei fatti, dal Corpo di Polizia municipale del Comune di Castellammare di Stabia, si legge che
“ effettivamente il bordo del marciapiedi in piazza Umberto I n. 14 presentava una disconnessione tale da rappresentare un'insidia per i pedoni che lo attraversavano”.
In ragione di tanto, dunque, può sicuramente ritenersi che, nel caso di specie, sia ravvisabile una vera e propria ipotesi di insidia e/o trabocchetto, non evitabile dalla danneggiata mercè l'uso dell'ordinaria diligenza, né prevedibile tenuto conto delle dimensioni, assai ridotte, e dunque non visibile agevolmente,
del cennato dislivello.
Dal verbale di Pronto Soccorso n. 25213 del 1.8.2020 del P.O. di Castellammare di Stabia, si evince che
[...]
veniva condotta nell'immediatezza del sinistro presso il Pronto Soccorso del detto nosocomio;
Parte_1
nei dati di accesso è indicata quale causa dell'evento dannoso “incidente stradale in Castellammare di
Stabia, piazza Umberto I n. 14”.
Si osserva, sul punto, che il referto di Pronto Soccorso in quanto atto pubblico fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle stesse;
la veridicità del contenuto delle dichiarazioni, pertanto, può
essere contrastata ed accertata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge;
sotto tale profilo, infatti, il
5 referto non è vincolante e lo stesso paziente ben può dimostrare di avere riferito ai sanitari circostanze non veritiere (Cass. civ. ord. 16/09/2022 n. 27288; Cass. civ. sent. 28/07/2020 n. 16030; Cass. civ. sent.
09/05/2013 n. 11012).
A ciò si aggiunga che entrambe la perizia medica di parte, oltre che la consulenza del C.T.U. medico-legale,
riconoscono, almeno in parte, il nesso causale tra l'evento dannoso descritto dall'istante e le lesioni riportate dalla stessa.
In definitiva, può dunque dirsi accertato che subiva lesioni personali in occasione di una Parte_1
caduta al suolo causata dalla presenza di una disconnessione del margine esterno del marciapiede sito in
Castellammare di Stabia alla Piazza Umberto I, all'altezza del civico n. 14; l'attrice ha, dunque, offerto la prova della connessione causale tra la res in custodia e l'evento lesivo dedotto in lite, e cioè la dipendenza eziologica dei danni subiti dalla presenza sulla sede stradale di una situazione di pericolo, non segnalata e non visibile, che aveva ragione di non attendersi.
Accertato l'effettivo verificarsi del sinistro ai danni dell'attrice nei termini di cui sopra, la responsabilità
dell'evento va ascritta ai sensi dell'art. 2051 c.c. al Comune convenuto, quale custode della strada teatro del sinistro e delle sue pertinenze.
Stante quanto precede, va, pertanto, affermata la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale riportato dall'istante a seguito del sinistro per cui è causa.
Le lesioni riportate dall'attrice ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra Parte_1
descritto sono comprovati dalle deposizioni rese a riguardo dai testi e dalla documentazione medica prodotta in atti dall'istante, in particolare dal referto di Pronto Soccorso del P.O. di Castellammare di
Stabia, nonché dalle risultanze dell'espletata C.T.U.
In merito alla quantificazione del danno alla persona riportato dall'istante, ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse dal C.T.U per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall'attrice.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, secondo il nuovo, condivisibile indirizzo “bipolare” in ordine al risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non
6 patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass. civ., sez. III, 31.05.2003, n.
8827). La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, n. 26972 ha ritenuto che,
nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale.
Al fine di evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Allegati gli elementi costitutivi della responsabilità – fatto illecito, danno conseguenza, rapporto di causalità
tra l'uno e l'altro - attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.
Quanto alla liquidazione dei danni alla persona non derivanti dalla circolazione stradale, di cui trattasi, va evidenziato che di recente la Suprema Corte ha affermato che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali, sicché, per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione di veicoli valgono,
indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%), i valori indicati dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano e non quelli posti dall'art. 139 cod. ass. (cfr. Cassazione civile, sez. III,
07/06/2011, n. 12408). Nella medesima sentenza è stato affermato, inoltre, che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità
che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici
giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
7 tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. In buona sostanza, secondo la
Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal
Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità. Deriva da quanto innanzi che ai fini della liquidazione del danno alla persona riportato dalla istante verranno utilizzate le Tabelle di Milano relative all'anno 2021-2023.
Per_ Gli accertamenti effettuati dal C.T.U. medico-legale, Dott. ssa , hanno evidenziato che, a causa del
Pt_ sinistro, la ha riportato “frattura della parete anteriore del seno mascellare di sinistra e parzialmente scomposta della parete laterale, frattura dell'arco zigomatico di sinistra e frattura del pavimento dell'orbita di sinistra;
lussazione interfalangea e quinto dio, frattura falange prossimale di quarto e quinto dito mano sinistra”; le lesioni riportate e riconducibili al sinistro, hanno comportato all'attrice , Parte_1
secondo il consulente medico, un'invalidità temporanea totale di gg. 30 (trenta) e un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti), una nonché un danno biologico permanente stimato nella misura dell'
8%.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto degli importi di cui parametri liquidativi delle Tabelle di Milano
per il calcolo del danno non patrimoniale e considerato che all'epoca del fatto aveva 85 Parte_1
anni, può riconoscersi alla danneggiata per danni in oggetto, la somma di € 2.970,00 a titolo di ITT ( per gg.
30) e di euro 990,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50%, mentre il danno biologico permanente va liquidato nella misura di € 11.298,00, per un totale di € 15.258,00.
Non risultano spese mediche documentate.
Per quanto riguarda l'“incremento per sofferenza”, la Suprema Corte, ha chiarito che, in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico ed una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla
8 sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 27.03.2018 n.7513). Nella
fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che la danneggiata si è limitata a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico,
omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, si osserva che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 07.11.2014, n. 23778; Cass. civ. sez. III,
27.03.2018, n. 7513).
L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'attrice per il danno non Parte_1
patrimoniale è, dunque, pari a € 15.258,00, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (1.8.2020) a quella di pubblicazione della sentenza - il tutto pari ad € 18.805,14-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 18.805,14. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
Le spese di lite tra l'attrice e il Comune di Castellammare di Stabia seguono la Parte_1
soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
va precisato che, quanto ai compensi, essi,
in ragione dell'attività svolta, si liquidano in applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento ( da € 5.200,01 a € 26.000,00, in ragione del principio del decisum).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa,
così provvede:
1) Accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna il Comune di Castellammare di
Stabia, in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di , della somma Parte_1
di € 15.258,00, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (1.8.2020) a quella di pubblicazione della sentenza - il tutto pari ad € 18.805,14-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 18.805,14;
2) Condanna il Comune di Castellammare di Stabia, in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di , delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi e € Parte_1
264,00 per spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
3) Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del Comune convenuto.
Torre Annunziata, in data 9.2.2024
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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