Art. 18.
Gli atti ed i provvedimenti adottati da autorita' statali, regionali, provinciali e comunali, nel periodo di tempo compreso fra il 13 dicembre 1982 ed il 31 gennaio 1983, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purche' diretti a realizzare l'attivita' di soccorso, o ad assicurare servizi necessari per la collettivita' o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nella zona colpita dalla frana.
Gli atti ed i provvedimenti adottati da autorita' statali, regionali, provinciali e comunali, nel periodo di tempo compreso fra il 13 dicembre 1982 ed il 31 gennaio 1983, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purche' diretti a realizzare l'attivita' di soccorso, o ad assicurare servizi necessari per la collettivita' o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nella zona colpita dalla frana.