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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/10/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4089/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Michela Botteri;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 16.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
1 esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 4.5.1995 (atto ritualmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. preso atto che i figli della coppia, e (nati rispettivamente il 1.12.1996 e il Per_1 Per_2
4.2.1999), sono entrambi ormai da tempo maggiorenni;
valutate le ulteriori risultanze procedimentali;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza [cfr. Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727], cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisca il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
- omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
2 “1) dichiarare la separazione dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2) l'abitazione coniugale con tutti gli arredi ivi presenti rimarrà nell'uso esclusivo del Signor he manterrà la residenza nella abitazione di Salita San Cosimo di Struppa 21; Pt_1
3) i coniugi danno atto che la Signora a già trasferito la sua residenza;
Pt_2
4) il Signor i impegna a versare alla Signora 'importo mensile di € 100,00 Pt_1 Pt_2
(cento/00) a titolo di contributo di mantenimento;
5) per la definitiva sistemazione di tutti i rapporti patrimoniali fra i coniugi ai fini di addivenire alla separazione personale consensuale dei coniugi, i Signori Pt_1 Pt_2
concordano quanto segue:
A) il Signor i impegna a trasferire la propria quota pari al 100% della nuda proprietà Pt_1
dell'immobile sito in Genova, Salita San Cosimo di Struppa 21 interno 1 Piano T-1 con relative pertinenze ai figli e riservando a sè l'usufrutto vitalizio in modo che Per_1 Persona_3
per effetto del suddetto trasferimento che con il presente atto si intende promesso, i figli e diventino proprietari pro indiviso della quota del 100% della nuda Per_1 Per_2
proprietà ed il Signor dell'usufrutto vitalizio dell'immobile sopra indicato che risulta Pt_1
così identificato : immobile sito in Genova nella casa distinta con il civico 21 di Salita San
Cosimo di Struppa interno 1 Piano T-1 e precisamente appartamento segnato con il numero 1 avente accesso con scala esterna mediante ingresso in comune con il sovrastante appartamento interno due, posto al primo piano, composto da piccolo disimpegno, cucina, gabinetto esterno posto sul poggiolo, e due camere, della consistenza catastale di quattro vani e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova (GE), alla Sez. STR, foglio 36, mapp. 108 sub. 1, cat. A/3, consistenza 4 vani, rendita Euro € 309,87, salvo migliore descrizione, confini e dati catastali il cui errore od omissione non pregiudica il presente atto.
La parte promittente la cessione, Signor dichiara e garantisce la conformità Pt_1
dell'immobile di Salita San Cosimo di Struppa 21/1 Piano T-1 alle norme del diritto edilizio e all'uopo si allega planimetria e certificato catastale e la parte promittente la cessione dichiara la conformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria catastale (v.docc.
5,6); la parte promittente la cessione dichiara altresì che attualmente il fabbricato in oggetto
è dotato dell'attestato di certificazione energetica rilasciata dal Geometra Angela Ferraro in
3 data 28.04.2025 (v.doc.7). La quota pari al 100% della nuda proprietà dell'immobile sopra identificato si intende ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui il beni si trova, ben noto e gradito alla parte promessa cessionaria, con tutti gli inerenti diritti reali, servitù attive e passive, passi, accessi, dipendenze, pertinenze ed inerenze, fissi ed infissi, comproprietà proporzionali ed accessorie tutte, nulla escluso o riservato alla parte promittente la cessione.
In particolare la cessioni verrà fatta ed accettata con tutti gli obblighi, le riserve, le esclusioni, nonché sotto l'osservanza dei patti, clausole e condizioni di cui, all'atto di compravendita a rogito Notaio del 29.04.1994 Rep. 35.336 Numero racc.
6.932 Persona_4
(v.doc.8). La parte promittente la cessione dichiara e garantisce che la quote di proprietà verrà ceduta libera da debiti, liti, ipoteche, trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli ed altri privilegi qualsiasi e diritti di prelazione.
La parte promettente la cessione rinuncerà ad iscrizione di ipoteca legale, con esonero del
Conservatore dei Registri immobiliari da ogni responsabilità.
B) Il Signor quale comproprietario pro indiviso con la Signora Pt_1 Parte_2
dell'immobile sito in Genova, Salita San Cosimo di Struppa 21 Interno 2 Piano T-2 si impegna a trasferire la quota pari al 50% della nuda proprietà dell'immobile sito in Genova, Salita San
Cosimo di Struppa 21 / 2 con relative pertinenze ai figli e riservando a sè Per_1 Per_2
l'usufrutto vitalizio in modo che per effetto del suddetto trasferimento che con il presente atto si intende promesso, i figli e diventino proprietari della quota del Per_1 Persona_3
50% della nuda proprietà e il Signor titolare dell'usufrutto vitalizio dell'immobile sopra Pt_1
indicato che risulta così identificato : immobile sito in Genova nella casa distinta con il civico
21 di Salita San Cosimo di Struppa e precisamente appartamento segnato con numero di interno 2 avente accesso da scala esterna dal civico 21 , posto al secondo piano formato da ingresso, cucina, servizio igienico e due camere, della consistenza catastale di cinque vani con accesso da Salita San Cosimo di Struppa 21 e l'appartamento risulta censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Genova (GE), alla Sez. STR, foglio 36, mapp.108 sub. 2, cat. A/3, consistenza 4,5 vani, rendita Euro € 348,61, salvo migliore descrizione, confini e dati catastali il cui errore od omissione non pregiudica il presente atto. La parte promittente la cessione,
Signor dichiara e garantisce la conformità dell'immobile di Salita San Cosimo di Pt_1
Struppa 21/2 alle norme del diritto edilizio e all'uopo si allega palnimetria e certificato catastale e la parte promittente la cessione dichiara la conformità della situazione di fatto
4 rispetto alla planimetria catastale (v.docc.9,10) ; la parte promittente la cessione dichiara altresì che attualmente il fabbricato in oggetto è dotato dell'attestato di certificazione energetica rilasciata dal Geometra Angela Ferraro in data 28.04.2025 (v.doc.7) . La quota pari al 50% della nuda proprietà dell'immobile sopra identificato si intende ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui il beni si trova, ben noto e gradito alla parte promessa cessionaria, con tutti gli inerenti diritti reali, servitù attive e passive, passi, accessi, dipendenze, pertinenze ed inerenze, fissi ed infissi, comproprietà proporzionali ed accessorie tutte, nulla escluso o riservato alla parte promittente la cessione. In particolare la cessioni verrà fatta ed accettata con tutti gli obblighi, le riserve, le esclusioni, nonché sotto l'osservanza dei patti, clausole e condizioni di cui, all'atto di compravendita a rogito Notaio del 2.03.1993 Rep. Persona_5
30436 Racc. 9563 (v.doc.11). La parte promittente la cessione dichiara e garantisce che la quote di proprietà verrà ceduta libera da debiti, liti, ipoteche, trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli ed altri privilegi qualsiasi e diritti di prelazione.
La parte promettente la cessione rinuncerà ad iscrizione di ipoteca legale, con esonero del
Conservatore dei Registri immobiliari da ogni responsabilità.
C) la Signora quale comproprietaria pro indiviso con il Signor Parte_2 Pt_1
dell'immobile sito in Genova Salita San Cosimo di Struppa 21/2 Piano T- 2 e si impegna a trasferire la quota pari al 50% della nuda proprietà dell'immobile sito in Genova, Salita San
Cosimo di Struppa 21/2 con relative pertinenze ai figli e e Per_1 Persona_3
contestualmente si impegna a costituire a titolo gratuito a favore del Signor Parte_1
l'usufrutto vitalizio sulla quota del suddetto immobile in modo che per effetto del sopradetto trasferimento che con il presente atto si intende promesso, i figli e Per_1 Persona_3
diventino proprietari della quota del 50% della nuda proprietà e il itolare del diritto di Pt_1
ususfrutto vitalizio dell'immobile sopra indicato che risulta così identificato: immobile sito in
Genova nella casa distinta con il civico 21 di Salita San Cosimo di Struppa e precisamente appartamento segnato con numero di interno 2 avente accesso da scala esterna dal civo 21 , posto al secondo piano formato da ingresso, cucina, servizio igienico e due camere, della consistenza catastale di cinque vani con accesso da Salita San Cosimo di Struppa 21 e l'appartamento risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova (GE), alla Sez.
STR, foglio 36, mapp.108 sub. 2, cat. A/3, consistenza 4,5 vani, rendita Euro € 348,61, salvo migliore descrizione, confini e dati catastali il cui errore od omissione non pregiudica il
5 presente atto. La parte promittente la cessione, Signor dichiara e garantisce la Pt_1
conformità dell'immobile di Salita San Cosimo di Struppa 21/2 alle norme del diritto edilizio e all'uopo si allega planimetria e certificato catastale e la parte promittente la cessione dichiara la conformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria catastale
(v.docc.9,10); la parte promittente la cessione dichiara altresì che attualmente il fabbricato in oggetto è dotato dell'attestato di certificazione energetica rilasciata dal Geometra Angela
Ferraro in data 28.04.2025 (v.doc.7). La quota pari al 50% della nuda proprietà e il diritto di usufrutto vitalizio dell'immobile sopra identificato si intendono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui il beni si trova, ben noto e gradito alle parti promesse cessionarie, con tutti gli inerenti diritti reali, servitù attive e passive, passi, accessi, dipendenze, pertinenze ed inerenze, fissi ed infissi, comproprietà proporzionali ed accessorie tutte, nulla escluso o riservato alla parte promittente la cessione. In particolare le cessioni verranno fatte ed accettate con tutti gli obblighi, le riserve, le esclusioni, nonché sotto l'osservanza dei patti, clausole e condizioni di cui, all'atto di compravendita a rogito Notaio del Persona_5
2.03.1993 Rep. 30436 Racc. 9563 (v.doc.11) . La parte promittente la cessione dichiara e garantisce che la quote di proprietà e il diritto di usufrutto verranno ceduti libera da debiti, liti, ipoteche, trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli ed altri privilegi qualsiasi e diritti di prelazione.
La parte promettente la cessione rinuncerà ad iscrizione di ipoteca legale, con esonero del
Conservatore dei Registri immobiliari da ogni responsabilità.
6) Il Signor e la Signora dichiarano che l'edificazione Parte_1 Parte_2
degli immobili oggetto del presente ricorso sono iniziate in data anteriore al 1° settembre
1967 e che il reddito derivante dalle suddette proprietà è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi ( precisamente del Signor er i cespiti di Salita San Cosimo di Pt_1
Struppa 21/ interno 1 e 2 e della Signora San Cosimo di Struppa 21/2 ) il cui Parte_3
termine di presentazione, alla data odierna, è scaduto.
7) Ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/1987 nonché delle circolari delle Agenzie delle Entrate n.
18 del 29.05.2013 e n. 2 del 21.02.2014 le parti chiedono sin d'ora la totale esenzione dall'imposta di bollo ed da ogni altra imposta o tassa, ivi compresa quella del Registro, sussistendone i presupposti.
6 8) I Signori e si impegnano a provvedere alla stipulazione Parte_1 Parte_2
degli atti di trasferimento della nuda proprietà e di costituzione di usufrutto a titolo gratuito della quota di proprietà sopra indicate entro sessanta giorni dal deposito in cancelleria sentenza di separazione, con esonero della Cancelleria del Tribunale di Genova e del
Dirigente dell'Agenzia delle Entrate competente da ogni responsabilità.
9) i coniugi dichiarano di aver definito prima d'ora ogni questione patrimoniale e di non aver quindi nulla a pretendere reciprocamente per alcuna ragione, titolo e/o motivo salvo quanto sopra pattuito”;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 244, parte I, anno 1995), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Michela Botteri;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 16.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
1 esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 4.5.1995 (atto ritualmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. preso atto che i figli della coppia, e (nati rispettivamente il 1.12.1996 e il Per_1 Per_2
4.2.1999), sono entrambi ormai da tempo maggiorenni;
valutate le ulteriori risultanze procedimentali;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza [cfr. Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727], cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisca il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
- omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
2 “1) dichiarare la separazione dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2) l'abitazione coniugale con tutti gli arredi ivi presenti rimarrà nell'uso esclusivo del Signor he manterrà la residenza nella abitazione di Salita San Cosimo di Struppa 21; Pt_1
3) i coniugi danno atto che la Signora a già trasferito la sua residenza;
Pt_2
4) il Signor i impegna a versare alla Signora 'importo mensile di € 100,00 Pt_1 Pt_2
(cento/00) a titolo di contributo di mantenimento;
5) per la definitiva sistemazione di tutti i rapporti patrimoniali fra i coniugi ai fini di addivenire alla separazione personale consensuale dei coniugi, i Signori Pt_1 Pt_2
concordano quanto segue:
A) il Signor i impegna a trasferire la propria quota pari al 100% della nuda proprietà Pt_1
dell'immobile sito in Genova, Salita San Cosimo di Struppa 21 interno 1 Piano T-1 con relative pertinenze ai figli e riservando a sè l'usufrutto vitalizio in modo che Per_1 Persona_3
per effetto del suddetto trasferimento che con il presente atto si intende promesso, i figli e diventino proprietari pro indiviso della quota del 100% della nuda Per_1 Per_2
proprietà ed il Signor dell'usufrutto vitalizio dell'immobile sopra indicato che risulta Pt_1
così identificato : immobile sito in Genova nella casa distinta con il civico 21 di Salita San
Cosimo di Struppa interno 1 Piano T-1 e precisamente appartamento segnato con il numero 1 avente accesso con scala esterna mediante ingresso in comune con il sovrastante appartamento interno due, posto al primo piano, composto da piccolo disimpegno, cucina, gabinetto esterno posto sul poggiolo, e due camere, della consistenza catastale di quattro vani e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova (GE), alla Sez. STR, foglio 36, mapp. 108 sub. 1, cat. A/3, consistenza 4 vani, rendita Euro € 309,87, salvo migliore descrizione, confini e dati catastali il cui errore od omissione non pregiudica il presente atto.
La parte promittente la cessione, Signor dichiara e garantisce la conformità Pt_1
dell'immobile di Salita San Cosimo di Struppa 21/1 Piano T-1 alle norme del diritto edilizio e all'uopo si allega planimetria e certificato catastale e la parte promittente la cessione dichiara la conformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria catastale (v.docc.
5,6); la parte promittente la cessione dichiara altresì che attualmente il fabbricato in oggetto
è dotato dell'attestato di certificazione energetica rilasciata dal Geometra Angela Ferraro in
3 data 28.04.2025 (v.doc.7). La quota pari al 100% della nuda proprietà dell'immobile sopra identificato si intende ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui il beni si trova, ben noto e gradito alla parte promessa cessionaria, con tutti gli inerenti diritti reali, servitù attive e passive, passi, accessi, dipendenze, pertinenze ed inerenze, fissi ed infissi, comproprietà proporzionali ed accessorie tutte, nulla escluso o riservato alla parte promittente la cessione.
In particolare la cessioni verrà fatta ed accettata con tutti gli obblighi, le riserve, le esclusioni, nonché sotto l'osservanza dei patti, clausole e condizioni di cui, all'atto di compravendita a rogito Notaio del 29.04.1994 Rep. 35.336 Numero racc.
6.932 Persona_4
(v.doc.8). La parte promittente la cessione dichiara e garantisce che la quote di proprietà verrà ceduta libera da debiti, liti, ipoteche, trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli ed altri privilegi qualsiasi e diritti di prelazione.
La parte promettente la cessione rinuncerà ad iscrizione di ipoteca legale, con esonero del
Conservatore dei Registri immobiliari da ogni responsabilità.
B) Il Signor quale comproprietario pro indiviso con la Signora Pt_1 Parte_2
dell'immobile sito in Genova, Salita San Cosimo di Struppa 21 Interno 2 Piano T-2 si impegna a trasferire la quota pari al 50% della nuda proprietà dell'immobile sito in Genova, Salita San
Cosimo di Struppa 21 / 2 con relative pertinenze ai figli e riservando a sè Per_1 Per_2
l'usufrutto vitalizio in modo che per effetto del suddetto trasferimento che con il presente atto si intende promesso, i figli e diventino proprietari della quota del Per_1 Persona_3
50% della nuda proprietà e il Signor titolare dell'usufrutto vitalizio dell'immobile sopra Pt_1
indicato che risulta così identificato : immobile sito in Genova nella casa distinta con il civico
21 di Salita San Cosimo di Struppa e precisamente appartamento segnato con numero di interno 2 avente accesso da scala esterna dal civico 21 , posto al secondo piano formato da ingresso, cucina, servizio igienico e due camere, della consistenza catastale di cinque vani con accesso da Salita San Cosimo di Struppa 21 e l'appartamento risulta censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Genova (GE), alla Sez. STR, foglio 36, mapp.108 sub. 2, cat. A/3, consistenza 4,5 vani, rendita Euro € 348,61, salvo migliore descrizione, confini e dati catastali il cui errore od omissione non pregiudica il presente atto. La parte promittente la cessione,
Signor dichiara e garantisce la conformità dell'immobile di Salita San Cosimo di Pt_1
Struppa 21/2 alle norme del diritto edilizio e all'uopo si allega palnimetria e certificato catastale e la parte promittente la cessione dichiara la conformità della situazione di fatto
4 rispetto alla planimetria catastale (v.docc.9,10) ; la parte promittente la cessione dichiara altresì che attualmente il fabbricato in oggetto è dotato dell'attestato di certificazione energetica rilasciata dal Geometra Angela Ferraro in data 28.04.2025 (v.doc.7) . La quota pari al 50% della nuda proprietà dell'immobile sopra identificato si intende ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui il beni si trova, ben noto e gradito alla parte promessa cessionaria, con tutti gli inerenti diritti reali, servitù attive e passive, passi, accessi, dipendenze, pertinenze ed inerenze, fissi ed infissi, comproprietà proporzionali ed accessorie tutte, nulla escluso o riservato alla parte promittente la cessione. In particolare la cessioni verrà fatta ed accettata con tutti gli obblighi, le riserve, le esclusioni, nonché sotto l'osservanza dei patti, clausole e condizioni di cui, all'atto di compravendita a rogito Notaio del 2.03.1993 Rep. Persona_5
30436 Racc. 9563 (v.doc.11). La parte promittente la cessione dichiara e garantisce che la quote di proprietà verrà ceduta libera da debiti, liti, ipoteche, trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli ed altri privilegi qualsiasi e diritti di prelazione.
La parte promettente la cessione rinuncerà ad iscrizione di ipoteca legale, con esonero del
Conservatore dei Registri immobiliari da ogni responsabilità.
C) la Signora quale comproprietaria pro indiviso con il Signor Parte_2 Pt_1
dell'immobile sito in Genova Salita San Cosimo di Struppa 21/2 Piano T- 2 e si impegna a trasferire la quota pari al 50% della nuda proprietà dell'immobile sito in Genova, Salita San
Cosimo di Struppa 21/2 con relative pertinenze ai figli e e Per_1 Persona_3
contestualmente si impegna a costituire a titolo gratuito a favore del Signor Parte_1
l'usufrutto vitalizio sulla quota del suddetto immobile in modo che per effetto del sopradetto trasferimento che con il presente atto si intende promesso, i figli e Per_1 Persona_3
diventino proprietari della quota del 50% della nuda proprietà e il itolare del diritto di Pt_1
ususfrutto vitalizio dell'immobile sopra indicato che risulta così identificato: immobile sito in
Genova nella casa distinta con il civico 21 di Salita San Cosimo di Struppa e precisamente appartamento segnato con numero di interno 2 avente accesso da scala esterna dal civo 21 , posto al secondo piano formato da ingresso, cucina, servizio igienico e due camere, della consistenza catastale di cinque vani con accesso da Salita San Cosimo di Struppa 21 e l'appartamento risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova (GE), alla Sez.
STR, foglio 36, mapp.108 sub. 2, cat. A/3, consistenza 4,5 vani, rendita Euro € 348,61, salvo migliore descrizione, confini e dati catastali il cui errore od omissione non pregiudica il
5 presente atto. La parte promittente la cessione, Signor dichiara e garantisce la Pt_1
conformità dell'immobile di Salita San Cosimo di Struppa 21/2 alle norme del diritto edilizio e all'uopo si allega planimetria e certificato catastale e la parte promittente la cessione dichiara la conformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria catastale
(v.docc.9,10); la parte promittente la cessione dichiara altresì che attualmente il fabbricato in oggetto è dotato dell'attestato di certificazione energetica rilasciata dal Geometra Angela
Ferraro in data 28.04.2025 (v.doc.7). La quota pari al 50% della nuda proprietà e il diritto di usufrutto vitalizio dell'immobile sopra identificato si intendono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui il beni si trova, ben noto e gradito alle parti promesse cessionarie, con tutti gli inerenti diritti reali, servitù attive e passive, passi, accessi, dipendenze, pertinenze ed inerenze, fissi ed infissi, comproprietà proporzionali ed accessorie tutte, nulla escluso o riservato alla parte promittente la cessione. In particolare le cessioni verranno fatte ed accettate con tutti gli obblighi, le riserve, le esclusioni, nonché sotto l'osservanza dei patti, clausole e condizioni di cui, all'atto di compravendita a rogito Notaio del Persona_5
2.03.1993 Rep. 30436 Racc. 9563 (v.doc.11) . La parte promittente la cessione dichiara e garantisce che la quote di proprietà e il diritto di usufrutto verranno ceduti libera da debiti, liti, ipoteche, trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli ed altri privilegi qualsiasi e diritti di prelazione.
La parte promettente la cessione rinuncerà ad iscrizione di ipoteca legale, con esonero del
Conservatore dei Registri immobiliari da ogni responsabilità.
6) Il Signor e la Signora dichiarano che l'edificazione Parte_1 Parte_2
degli immobili oggetto del presente ricorso sono iniziate in data anteriore al 1° settembre
1967 e che il reddito derivante dalle suddette proprietà è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi ( precisamente del Signor er i cespiti di Salita San Cosimo di Pt_1
Struppa 21/ interno 1 e 2 e della Signora San Cosimo di Struppa 21/2 ) il cui Parte_3
termine di presentazione, alla data odierna, è scaduto.
7) Ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/1987 nonché delle circolari delle Agenzie delle Entrate n.
18 del 29.05.2013 e n. 2 del 21.02.2014 le parti chiedono sin d'ora la totale esenzione dall'imposta di bollo ed da ogni altra imposta o tassa, ivi compresa quella del Registro, sussistendone i presupposti.
6 8) I Signori e si impegnano a provvedere alla stipulazione Parte_1 Parte_2
degli atti di trasferimento della nuda proprietà e di costituzione di usufrutto a titolo gratuito della quota di proprietà sopra indicate entro sessanta giorni dal deposito in cancelleria sentenza di separazione, con esonero della Cancelleria del Tribunale di Genova e del
Dirigente dell'Agenzia delle Entrate competente da ogni responsabilità.
9) i coniugi dichiarano di aver definito prima d'ora ogni questione patrimoniale e di non aver quindi nulla a pretendere reciprocamente per alcuna ragione, titolo e/o motivo salvo quanto sopra pattuito”;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 244, parte I, anno 1995), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
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