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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/12/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor TO NA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 277/2022 R.G. promossa da
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Elga Francesca Ruberto e Silvana Aloisio
-RICORRENTE opponente-
contro
, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Abbruzzese e Dario Controparte_1
Semeraro
-RESISTENTE opposto-
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 10.02.2022, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 79/2021 rilasciato dal Tribunale di Paola sez. Lavoro nel procedimento monitorio n. 1764/2021 R.G., depositato in cancelleria il giorno 25.11.2021
e notificato il 04.01.2022 con il quale si ingiungeva di pagare in favore di CP_1
la somma di euro 18.088,85, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e le
[...] spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 270,00 per compensi professionali,
1 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. ed oltre alle successive occorrende, deducendo:
l'infondatezza della pretesa per insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.
e, nel merito, per insussistenza del diritto del lavoratore a percepire la somma ingiunta in quanto richiesta sulla base di disposizioni di legge non applicabili al caso concreto. Ha concluso, pertanto, chiedendo al giudice del lavoro del Tribunale di Paola di accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 79/2021, con vittoria di spese di lite.
Si è costituito deducendo l'infondatezza dell'opposizione in virtù Controparte_1 della corretta interpretazione delle norme di legge e delle delibere emanata dall'ente medesimo. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ed in via riconvenzionale, l'accoglimento della domanda di risarcimento danni da perdita di chance. Vinte le spese di lite, da distrarsi.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che la fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. Il giudice, quindi, nel corso di tale giudizio, non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, valutando l'an ed il quantum della pretesa creditoria. Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale;
infatti,
l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale.
Tuttavia, atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento, risulta cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il debitore opponente agisce al fine di contestarla, ragion per cui è convenuto in senso sostanziale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di distribuzione dell'onere della prova.
2 In altri termini, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme proprie del procedimento ordinario, nel quale – secondo i principi generali in tema di onere della prova – incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. A tal proposito, per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione; pertanto, grava sul debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di provare di aver esattamente adempiuto ( ex multis, cfr. Cass. n. 1741/2010).
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie l'opposizione si fonda sull'asserito diritto del lavoratore a percepire gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113, c.2 del D.lgs
50/2016 il cui regolamento è stato approvato dall'Ente convenuto con IB
Commissariale n. 291 del 19.07.2017 e che ammontano in € 18.088,85 in ragione dello svolgimento delle mansioni di collaboratore alla direzione dei lavori per l'esecuzione di alcuni progetti approvati con delibera del Commissario Straordinario n. 344 del
06.08.2018, ulteriori e distinte rispetto alle mansioni proprie del proprio inquadramento professionale.
Orbene, sul punto l'opponente ha dedotto che tali incentivi non spetterebbero nel caso di specie al lavoratore, trattandosi di progetti eseguiti in affidamento diretto e senza l'indizione di gare di appalto pubblico, con conseguente esclusione del diritto a percepire detti incentivi a norma dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016.
2.3. Così delineati i termini della vicenda, in via preliminare occorre individuare i presupposti cui il D. Lgs. n. 50/2016, ratione temporis vigente ed applicabile, subordinava l'erogazione del compenso incentivante.
Come è noto, il previgente D. Lgs. n. 163/2006 (ovvero il Codice dei contratti pubblici precedente al D. Lgs. n. 50 del 2016), all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter (introdotti dall'art. 13-bis del decreto-legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014), istituiva il c.d.
”. Controparte_2
Il comma 7-ter cit. prevedeva, in particolare, che “l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del 3 personale … tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori … Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo”.
Ne consegue che non rientravano nel fondo incentivi sia gli appalti di “servizi” (atteso che l'appena citata normativa si riferiva esclusivamente alle “opere” e ai “lavori”) sia le
“attività manutentive” (che sono lavori assimilabili ai servizi) che erano espressamente indicate come “escluse”.
Solo con il D.Lgs. n. 50/2016 (art. 113) si prevede che gli “incentivi per le funzioni tecniche” riguardino, oltre ai lavori, anche i “servizi” e le “forniture” (il comma 2 dell'art. 113 cit. prevedeva testualmente: “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”).
L'incentivo non spetta, inoltre, pur trattandosi di contratto rientrante ratione temporis nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, qualora il contratto sia stato concluso a seguito di affidamento diretto.
Ciò in quanto l'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016 stabiliva che il “fondo incentivi” fosse istituito in misura non superiore al 2 per cento da calcolarsi “sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”, sicché non è neppure possibile istituire il fondo laddove l'appalto sia frutto di una procedura non comparativa.
4 Evidentemente, allora, l'affidamento diretto (che è una procedura di tipo non comparativo) non è idoneo ai fini del riconoscimento degli incentivi tecnici.
È appena il caso di evidenziare che la disciplina appena descritta è stata superata solo dal vigente Codice degli appalti (D. Lgs. n. 36/2023) che, all'art. 45, comma 2, fa ora riferimento «al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento» (e non più di “gara”), sicché vi rientra anche l'affidamento diretto. Tale disposizione, tuttavia, non è applicabile al caso di specie, in quanto essa è entrata in vigore soltanto in data 01.04.2023 e dunque trova applicazione soltanto per le procedure successive a tale data.
2.4. Alla luce di tali premesse, per come correttamente eccepito dall'opponente,
l'incentivo richiesto per la collaborazione prestata nella direzione dei lavori di cui ai progetti meglio specificati nel ricorso per decreto ingiuntivo, non può essere riconosciuto al ricorrente in quanto: la mera collaborazione alla direzione dei lavori non è esplicitato che rientri nel novero delle funzioni incentivabili, laddove si fa riferimento alla sola direzione dei lavori “tout court”; sono incentivabili le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa, nel caso in esame non effettuata (cfr. all. 3 ricorso in opposizione, ovvero, IB n. 344 del 06/08/2018, nella quale, a pag. 3, si autorizza il RUP a provvedere con affidamento diretto all'acquisto di materiali, attrezzature e noli); ai fini dell'incentivazione, è necessaria tanto la preventiva approvazione, da parte dell'Amministrazione, di un regolamento interno, quanto la conclusione di un accordo di contrattazione decentrata in cui vanno regolati i criteri di ripartizione fra i dipendenti interessati, nel caso di specie non dedotti né allegati;
gli incentivi per le funzioni tecniche non fanno carico ai capitoli della spesa del personale, ma devono essere ricompresi nel quadro economico del singolo contratto, circostanza questa né allegata né documentata;
il ricorso alla prestazione incentivante deve risultare necessariamente coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente, con particolare riguardo al programma biennale degli acquisti di beni e servizi e alla programmazione dei lavori pubblici, circostanza questa né allegata né provata.
Ne consegue che l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il Decreto
Ingiuntivo n. 79/2021 emesso dal Tribunale di Paola Sezione Lavoro in data 15/12/2021, notificato il 04.01.2022.
5 3. Ciò posto, residua al vaglio giurisdizionale la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta di risarcimento del danno da perdita di chance.
In particolare, parte opposta ha chiesto condannarsi l'Ente opponente al risarcimento del danno da perdita di chance in relazione al mancato stanziamento del Fondo incentivante, per cui essa avrebbe subito un danno economico, essendole stato richiesto lo svolgimento di determinate funzioni, ulteriori e distinte dalle normali mansioni.
Invero, il danno derivante dalla perdita di chance non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione (Cfr Cass. 10840/2007), ed in particolare per “chance” si intende una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita.
Il danno da perdita di una chance sfavorevole è risarcibile purché il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità di conseguire il risultato utile. Pertanto, la dimostrazione di un nesso di causalità tra condotta illecita e perdita della chance (che deve essere attuale ed effettiva) costituisce la condizione essenziale per il riconoscimento del diritto al risarcimento: è, così, necessario provare la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita.
L'onus probandi del danneggiato-creditore consisterà nella dimostrazione dei requisiti necessari affinché potesse raggiungersi il bene della vita cui si aspirava, ovvero insiste sulla dimostrazione delle concrete possibilità o probabilità di ottenere quel bene.
La chance, dunque, per essere rilevante dal punto di vista giuridico, cioè ai fini risarcitori, non deve consistere in una mera possibilità di ottenere un risultato favorevole, ma deve essere caratterizzata da una consistente probabilità di successo (tra le altre Cassazione 4 marzo 2004 numero 4400).
In definitiva, il danneggiato per ottenere il risarcimento del danno ha l'onere di provare di aver avuto una chance e di non averla potuta cogliere, nel senso di avere avuto una ragionevole probabilità di verificazione della stessa. È necessario, cioè, che questa non sia meramente aleatoria ma concreta ed effettiva ed assistita da elementi di valenza obiettiva che ne consentano una previsione di ragionevole avveramento.
6 Orbene, nel caso di specie, il lavoratore si è limitato a dedurre la sussistenza di un danno subito in conseguenza della mancata remunerazione aggiuntiva per le funzioni svolte, che sarebbero ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste, senza allegare e dedurre alcuna specifica circostanza in tal senso. Peraltro, l'insussistenza di una condotta “non iure e contra ius” da parte dell'Ente opponente esclude in nuce la possibilità di ottenere un risarcimento di qualsivoglia danno.
La domanda risarcitoria, pertanto, deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), del valore della controversia (scaglione 5.201 -26.000) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 79/2021 emesso dal Tribunale di Paola Sezione Lavoro in data 15/12/2021, notificato il
04/01/2022;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla parte opposta;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, che liquida in € 118,50 per esborsi, € 2.109,00 per Parte_1 onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Paola, 13.12.2025.
Il Giudice
TO NA
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