Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/02/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Paola L. Gaggiotti Presidente dott. Caterina Caniato Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2165/2023 R.G. promossa da:
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. TRABACE CHIARA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Cinisello Balsamo, via G.Frova n.34, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera 30 novembre 2022,
RICORRENTE
contro
:
( ) Parte_2 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell' avv. PALMISANO
ANTONIA VALENTINA, con elezione di domicilio in CORSO PORTA ROMANA, 123 MILANO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Milano, corso di Porta Romana n.123.
L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato è stata rigettata in data 22 novembre 2023,
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del pagina 1 di 8
di Monza
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 23 gennaio 2025
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 ottobre 2024 si sono richiamate agli atti.
Conclusioni per parte ricorrente – memoria ex art.183 VI comma n.1 c.p.c.
In via principale e nel merito:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi ordinandone l'annotazione sui registri dello stato civile dal competente Ufficio dello Stato civile del Comune di Cusano Milanino.
2) Disporre che il padre ogni mese versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
l'importo complessivo di Euro 400,00 – importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT – in favore della
Sig.ra e/o direttamente al figlio a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese oltre Pt_1
al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e di istruzione, e altre spese di carattere straordinario) - ripartite tra quelle che richiedono il preventivo accordo e quelle che non richiedono il preventivo accordo – in ossequio alle linee guida adottate dal Tribunale di Monza.
3) Disporre che il Sig. ogni mese corrisponda alla Sig.ra l'importo di Parte_2 Parte_1
Euro 200,00 quale contributo al mantenimento del coniuge.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze inerenti al presente giudizio.
In via istruttoria: con riserva di ogni ulteriore e più ampia istanza istruttoria ai sensi dell'art. 183,VI comma c.p.c.
Conclusioni per parte resistente – memoria ex art.183 VI comma n.1 c.p.c.
Nel merito:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio.
pagina 2 di 8 - Accertate le condizioni economiche delle parti, rigettare la richiesta avanzata dalla signora di Pt_1
ricevere un contributo al proprio mantenimento.
- Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla signora ed il mancato Pt_1 assolvimento dell'onere probatorio in merito all'incolpevole disoccupazione di , Persona_2
rigettare la richiesta della ricorrente di porre a capo del signor un contributo al mantenimento a Pt_2
favore del figlio da versarsi direttamente a . Persona_2
- Accertata l'avvenuta assegnazione all'asta dell'abitazione coniugale, nonché la carenza del diritto all'assegnazione alla signora della predetta abitazione, nulla disporre in merito alla casa Pt_1
coniugale.
In via istruttoria:
Chiede di essere ammesso a provare per testimoni da indicare in successiva memoria le circostanze di cui alla narrativa dell'atto introduttivo precedute dal se vero che;
Con riserva di ulteriormente dedurre e concludere all'esito della comparizione dei coniugi.
Il PM ha concluso come da provvedimento del 4 dicembre 2023 nulla opponendo pagina 3 di 8 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che :
e il 30/06/1996 hanno celebravano matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in regime di comunione dei beni presso il Comune di Cusano Milanino (MI), iscritto nei
Registri dell'Ufficio dello stato civile del predetto Comune al n. 45 Parte II Serie A Anno 1996 (doc.
1);
Dal matrimonio nasceva , il 27 novembre 1999, attualmente di 25 anni. Persona_2
E' pacifico che la convivenza sia cessata sin dal 2021 e che il rapporto coniugale fosse da tempo in crisi e che i coniugi dalla separazione di fatto non si siano più riconciliati e non abbiano più ripreso la convivenza. Le parti hanno concordemente chiesto di pronunziarsi la separazione.
Sussistono pertanto le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali,
che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile;
La casa coniugale, già nella comproprietà delle parti, presso la quale inizialmente vivevano la signora ed il figlio, è stata venduta all'asta, e sono pertanto venuti meno i presupposti per la sua Pt_1
assegnazione, originariamente richiesta dalla ricorrente.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato di vivere ospiti di familiari ed amici non disponendo di altre case di proprietà o di redditi adeguati. Il sig. è proprietario di quota di 2/12 di appartamento sito in Pt_2
Cinisello Balsamo via Tiepolo n.9 oltre che di 2/12 di appartamento e terreno siti in località Bettola
(PC) e della quota di un terreno in Puglia, tuttavia tutti abitati dalla madre;
La signora ha chiesto di disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2
proprio e del figlio nella misura rispettivamente di €200,00 e €400,00 mensili.
pagina 4 di 8 Il sig. lavorava nelle fiere, vendendo generi alimentari da un “food truck”. Ha affermato di non Pt_2
lavorare più in quanto senza DURC per non avere pagato i propri contributi ed in quanto il furgone è
sottoposto a fermo amministrativo. Non ha tuttavia contestato l'affermazione di parte ricorrente,
secondo cui ha mantenuto attiva la ditta individuale , come da visura camerale prodotta Parte_2
(attiva dal 2008 con oggetto commercio su aree pubbliche in forma itinerante settore alimentare e non alimentare, un solo addetto, capitale investito €5.165). Ha allegato modello Unico relativo ai redditi del
2020 (reddito lordo di €720) e del 2021 (reddito lordo €855) e auto-certificazione dei redditi del 10
novembre 2023 per €1058,00. Ha allegato come il settore fieristico sia stato particolarmente colpito durante il tempo della pandemia.
Ha allegato debiti da due finanziamenti per €30.000 ciascuno contratti rispettivamente nel 2008 e nel
2010 ma non ha dato contezza della destinazione di tali cifre.
Ha affermato che, durante la convivenza, provvedeva a mantenere la famiglia con i proventi della propria ditta individuale, mentre la signora ha affermato di avere collaborato nell'attività del Pt_1
marito pur senza un ruolo formale.
La ricorrente ha allegato una discrepanza fra i redditi dichiarati dal sig. , che sfiorano Pt_2
l'indigenza, ed il suo tenore di vita, ma non ha allegato alcun elemento fattuale relativo al tenore di vita effettivamente goduto dal resistente.
Parte ricorrente ha prodotto contratto di lavoro stipulato il 1 luglio 2021 come collaboratrice domestica a tempo indeterminato con retribuzione mensile di €597 e patto di conglobamento della tredicesima e del TFR (doc.4) nonché dichiarazione dal medesimo datore di lavoro di avere corrisposto (nei sei mesi da 1 luglio a 31 dicembre 2021) €3582 nonché per l'anno successivo 2022 la somma complessiva di
€8.397,84 (doc.5).
pagina 5 di 8 Il figlio, nato il [...], non è più impegnato negli studi. Secondo la madre non ha completato il corso per Chef per mancanza di supporto economico, secondo il padre ha completato il corso, tuttavia nessuna delle parti ha prodotto documentazione al riguardo.
Le informazioni riguardo all'attività svolta dal figlio sono di provenienza esclusiva della ricorrente in quanto i rapporti fra padre e figlio si sono interrotti da tempo.
Il settore di elezione nell'attività del figlio è quello alberghiero e di ristorazione, ha lavorato part time in un Mac Donald e, secondo la ricorrente, svolge lavori saltuari anche in campi diversi, quale ad esempio dog-sitter e aiuto nelle discoteche. Non sarebbe riuscito ad ottenere un lavoro a tempo indeterminato, per mancato rinnovo di contratti a termine (ad esempio con la società Sabre Log dal 25
settembre 2023 al 31 marzo 2024).
Parte ricorrente non ha prodotto evidenza documentale di messa a disposizione al lavoro e di attività di ricerca di un impiego né per sé né per il figlio.
All'udienza presidenziale del 28 novembre 2023, autorizzati i coniugi a vivere separati, non veniva disposto alcun assegno di mantenimento e venivano assegnati i termini di legge per la costituzione e quindi termini per memorie ex art.183 VI comma cpc.
Sentite le parti, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore attività istruttoria, precisate le conclusioni come trascritte in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
Le produzioni documentali relative ai redditi ed alle spese delle parti sono estremamente lacunose e le dichiarazioni delle parti attestano una capacità reddituale di entrambe, oltre che del figlio, in ambiti che non richiedono un titolo di studi e nei quali non sono infrequenti i redditi non tracciabili.
pagina 6 di 8 Il figlio pacificamente non è più da tempo impegnato negli studi ed ha esperienza sia nel campo della ristorazione che in quello della vendita nelle fiere ed ha ormai 25 anni.
La lacunosità della documentazione circa il percorso formativo del figlio e circa l'attività da lui posta in essere per reperire un'occupazione conduce al rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere della prova, a carico della ricorrente.
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova
delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla
circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale
o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio
è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di
specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa,
per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la
prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato
conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa. , (Cass.Sentenza n. 26875 del 20/09/2023)
Egualmente per la signora Pt_1
In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti
accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato
e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini
professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri,
previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non
può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in
grado di procurarsi da solo.
pagina 7 di 8 Quanto alle spese processuali le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti e dal PM
nella controversia civile n. 2165/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio concordatario in Cusano Milanino in data 30/06/1996;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cusano Milanino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ( anno 1996 , atto n. 45 parte II , serie A);
3. Rigetta le residue domande;
4. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione IV civile del Tribunale Ordinario di Monza il 23 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Dott. Caterina Caniato
IL PRESIDENTE
Dott. Laura Paola L. Gaggiotti
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