Art. 33.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di un anno, le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , della legge 23 marzo 1956, n. 137 , e della presente legge.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di un anno, le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , della legge 23 marzo 1956, n. 137 , e della presente legge.