Articolo 33 della Legge 22 gennaio 1966, n. 1
Articolo 32
Versione
9 febbraio 1966
Art. 33.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di un anno, le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , della legge 23 marzo 1956, n. 137 , e della presente legge.

Entrata in vigore il 9 febbraio 1966