Decreto cautelare 19 gennaio 2024
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02999/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Pecoraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- la Questura Palermo, in persona del Questore pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS-del 18.01.2024 della Questura di Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto presidenziale cautelare-OMISSIS-;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Palermo;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare-OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna TA;
Udito, nella pubblica udienza del 5 novembre 2025, l’Avvocato dello Stato presente così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 18 gennaio 2024, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento della Questura di Palermo del 18 gennaio 2024 -OMISSIS-, adottato ex art. 27, co. 2, T.U.L.P.S., che ha imposto lo svolgimento delle esequie del figlio, in forma privata, senza corteo funebre, e con divieto di ogni forma di pubblica commemorazione al di fuori del luogo del rito religioso.
La ricorrente ne ha dedotto l’illegittimità per travisamento dei presupposti, lesione della libertà religiosa e sproporzione.
Le istanze cautelari (monocratica e collegiale) sono state respinte; nelle more del giudizio, i funerali si sono svolti secondo le prescrizioni imposte.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; con memoria del 19 febbraio 2024, ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente per esaurimento degli effetti del provvedimento impugnato.
Con dichiarazione depositata il 10 ottobre 2025, la ricorrente ha domandato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
2. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a., poiché l’atto impugnato ha esaurito i propri effetti con la celebrazione delle esequie nelle forme prescritte: non residua in capo a parte ricorrente un’utilità concreta e attuale che giustifichi la prosecuzione del giudizio nel merito.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che l’improcedibilità ricorre quando, in pendenza di giudizio, sopravviene un assetto fattuale o provvedimentale che rende inutile l’eventuale annullamento, ossia impossibile il conseguimento del bene della vita perseguito (Cons. Stato, VI, 9 gennaio 2023, n. 223).
Nel caso di specie, era contestata da parte ricorrente l’imposizione di prescrizioni puntuali e temporalmente limitate sulle modalità di svolgimento dei funerali: ma tali prescrizioni si sono integralmente consumate e la stessa ricorrente ha riconosciuto il venir meno dell’interesse.
Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti attesa la natura eccezionalmente contingente della vicenda e le ragioni sopravvenute che hanno determinato la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC UN, Presidente
Anna TA, Consigliere, Estensore
SA AN, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna TA | SC UN |
IL SEGRETARIO