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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3255/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silluzio, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo del giudizio;
- Ricorrente -
CONTRO
l' in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli, giusta procura generale alle liti;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.06.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio
CP_ impugnando i provvedimenti notificatigli dall' in data 30.09.2022 e 23.01.2024, con i quali l'Istituto previdenziale aveva comunicato che era stata accertata l'indebita percezione delle rispettive somme di euro 10.970,14 e di euro 15.135,14 in relazione alla pensione cat. VO n.10001816 per i periodi 01.01.2013 – 31.10.2022.
Eccepita la maturazione della prescrizione, il difetto di motivazione e l'assenza di dolo in capo al percipiente, l'attore ha domandato sospendersi in via cautelare il pagamento delle somme richieste e dichiararsi non dovute le somme indicate nei provvedimenti impugnati.
1 CP_ Instauratosi il contraddittorio, l' si è tempestivamente costituito in giudizio, spiegando difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso e, in particolare, rappresentando che: il ricorrente era titolare di pensione di vecchiaia con diritto all'integrazione al trattamento minimo;
che lo stesso è risultato beneficiario, a decorrere dal 2013, anche di una pensione estera tedesca;
di avere invitato annualmente il pensionato a presentare il modello relativo alla dichiarazione reddituale (c.d. modello RED) al fine di quantificare la sua posizione reddituale ed accertare l'eventuale sussistenza di circostanze che potessero comportare una revisione del quantum ovvero il venir meno del diritto alla prestazione;
che il ricorrente non ha risposto a tali inviti e non ha presentato
CP_ all' dichiarazioni reddituali fino al 26.3.2021, data di trasmissione della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2018, seguita da altre dichiarazioni RED per l'anno 2019 e per l'anno
2021, mentre nessuna dichiarazione è stata presentata per gli anni 2020 e 2022; di avere conseguentemente proceduto alla riliquidazione del della pensione e alla quantificazione e comunicazione dell'indebito, atteso che, a seguito dell'accertamento del maggior reddito percepito per effetto del godimento della pensione estera, era venuto meno il requisito per l'integrazione al minimo.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza del 28.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione del ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, atteso che, in materia di indebito previdenziale, si applica l'ordinario termine decennale di prescrizione valevole per qualsiasi azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e che, nella specie, le somme di cui si pretende la restituzione si riferiscono al periodo dal 2013 al 2022 e che il termine decennale di prescrizione è stato interrotto dalla comunicazione notificata in data 12.10.2022 (v. doc. n.
8-bis fasc. res.).
3. Esaminiamo adesso il merito della controversia.
CP_ Oggetto del contendere è l'azione recuperatoria posta in essere dall' a seguito della riliquidazione della pensione di vecchiaia di cui godeva il ricorrente per effetto delle sopravvenute verifiche delle sue condizioni reddituali.
Norma di riferimento in materia è l'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1986, ai sensi del quale, nel caso di rettifica del trattamento pensionistico, qualora “siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.”
2 Con norma di interpretazione autentica, poi, l'art. 13 della legge n. 412/1991 ha stabilito che “la sanatoria” prevista dal citato art. 52, comma 2, “opera in relazione alle somme corrisposte in base
a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.” CP_ (comma 1); il secondo comma dell'art. 13 in discussione, poi prevede che l' “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”.
Pertanto, l'indebito pensionistico, per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute
CP_ rispetto a dati non noti all'
Ciò premesso, deve ritenersi che nella specie l'operato dell'Istituto previdenziale sia stato pienamente conforme al dettato legislativo.
Escluso che nella specie via sia stato un errore imputabile all , neppure Controparte_2
dedotto da controparte, e che il ricorrente sia incorso in dolo vero e proprio, ciò che occorre verificare è se sia configurabile o meno una omessa o incompleta segnalazione di dati da parte del pensionato, dovendosi rammentare al riguardo che, per costante indirizzo della Suprema Corte, “è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente” (così Cass. Sez. lav. 30.06.2021, n. 18615 e in terminis, tra le altre, Cass. Sez. lav., 23.02.2022, n. 5984; Cass. Sez. lav., 09.07.2020, n. 14517; Cass. Sez. lav.,
25.01.2018, n. 1919).
Ed invero, come ulteriormente argomentato dai giudici di legittimità, “il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base della semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a CP_1 pensione” e che “tale equiparazione non si palesa prima facie suscettibile di censure
d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo
3 omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente” (così Cass. n. 1919/2018 cit.).
Si è anche precisato che, nell'indebito previdenziale, “il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi” (così da ultimo Cass. n. 18615/2021 cit.).
Pertanto, fermo che sotto il profilo sostanziale l'omessa comunicazione di dati rilevanti è equiparata al dolo, sotto il profilo processuale va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di indebito previdenziale, “il pensionato che chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante,
Cass. n. 1228 del 2011; Cass. n. 2739 del 2016; Cass. n. 31832 del 2019).” (Cass. Sez. lav.,
30.06.2021, n. 18615; negli stessi termini si veda da ultimo Cass. Sez. lav. 16.07.2024, n.
18561/ord.).).
Ebbene, nel caso di specie il citato onere probatorio non può dirsi adempiuto dal ricorrente, il quale, in maniera estremamente vaga e generica, si è limitato a dedurre che possedeva “un reddito bassissimo che non supera i limiti ex lege e aveva tutti i requisiti previsti per percepire tale beneficio”.
E tale lapalissiano inadempimento dell'onere probatorio (e, ancor prima, assertivo) gravante sul ricorrente è da solo sufficiente per rigettare le domande attoree.
CP_ Ad ogni buon conto e ad abundantiam, l' ha specificamente dedotto e documentalmente dimostrato che, a seguito della, sia pure tardiva, presentazione dei modelli RED da parte del ricorrente, era venuto a conoscenza dei maggiori redditi dallo stesso percepiti per effetto del godimento della pensione estera tedesca, la cui consistenza lo stesso ignorava, trattandosi CP_1
di trattamento pensionistico a carico di uno Stato straniero e che il percettore aveva omesso di inserire nelle dichiarazioni dei redditi, non presentate nel periodo in contestazione (v. doc. n. 1, 2,
3, 4 e 5 fasc. res.).
4 Quanto alla motivazione del procedimento di recupero, nelle comunicazioni impugnate sono stati indicati la prestazione in questione, la sintetica causale del ricalcolo, la somma indebitamente percepita, distinta per annualità e nel suo complesso, l'importo dell'integrazione al minimo prima del ricalcolo e l'importo della pensione risultante dalla riliquidazione, il che appare sufficiente al fine di esternare le ragioni dell'azione di recupero.
4. Il ricorso, quindi, è senz'altro immeritevole di accoglimento.
Tuttavia, tenuto conto della condizione soggettiva delle parti e della particolarità della fattispecie, nella quale, salvo un diverso risultato del giudizio all'esito delle eventuali impugnazioni, il ricorrente sarà tenuto alla restituzione dell'indebito, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
P.q.m.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3255/2024 e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
Catania, 30 marzo 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3255/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silluzio, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo del giudizio;
- Ricorrente -
CONTRO
l' in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli, giusta procura generale alle liti;
- Resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.06.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio
CP_ impugnando i provvedimenti notificatigli dall' in data 30.09.2022 e 23.01.2024, con i quali l'Istituto previdenziale aveva comunicato che era stata accertata l'indebita percezione delle rispettive somme di euro 10.970,14 e di euro 15.135,14 in relazione alla pensione cat. VO n.10001816 per i periodi 01.01.2013 – 31.10.2022.
Eccepita la maturazione della prescrizione, il difetto di motivazione e l'assenza di dolo in capo al percipiente, l'attore ha domandato sospendersi in via cautelare il pagamento delle somme richieste e dichiararsi non dovute le somme indicate nei provvedimenti impugnati.
1 CP_ Instauratosi il contraddittorio, l' si è tempestivamente costituito in giudizio, spiegando difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso e, in particolare, rappresentando che: il ricorrente era titolare di pensione di vecchiaia con diritto all'integrazione al trattamento minimo;
che lo stesso è risultato beneficiario, a decorrere dal 2013, anche di una pensione estera tedesca;
di avere invitato annualmente il pensionato a presentare il modello relativo alla dichiarazione reddituale (c.d. modello RED) al fine di quantificare la sua posizione reddituale ed accertare l'eventuale sussistenza di circostanze che potessero comportare una revisione del quantum ovvero il venir meno del diritto alla prestazione;
che il ricorrente non ha risposto a tali inviti e non ha presentato
CP_ all' dichiarazioni reddituali fino al 26.3.2021, data di trasmissione della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2018, seguita da altre dichiarazioni RED per l'anno 2019 e per l'anno
2021, mentre nessuna dichiarazione è stata presentata per gli anni 2020 e 2022; di avere conseguentemente proceduto alla riliquidazione del della pensione e alla quantificazione e comunicazione dell'indebito, atteso che, a seguito dell'accertamento del maggior reddito percepito per effetto del godimento della pensione estera, era venuto meno il requisito per l'integrazione al minimo.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza del 28.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione del ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, atteso che, in materia di indebito previdenziale, si applica l'ordinario termine decennale di prescrizione valevole per qualsiasi azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e che, nella specie, le somme di cui si pretende la restituzione si riferiscono al periodo dal 2013 al 2022 e che il termine decennale di prescrizione è stato interrotto dalla comunicazione notificata in data 12.10.2022 (v. doc. n.
8-bis fasc. res.).
3. Esaminiamo adesso il merito della controversia.
CP_ Oggetto del contendere è l'azione recuperatoria posta in essere dall' a seguito della riliquidazione della pensione di vecchiaia di cui godeva il ricorrente per effetto delle sopravvenute verifiche delle sue condizioni reddituali.
Norma di riferimento in materia è l'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1986, ai sensi del quale, nel caso di rettifica del trattamento pensionistico, qualora “siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.”
2 Con norma di interpretazione autentica, poi, l'art. 13 della legge n. 412/1991 ha stabilito che “la sanatoria” prevista dal citato art. 52, comma 2, “opera in relazione alle somme corrisposte in base
a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.” CP_ (comma 1); il secondo comma dell'art. 13 in discussione, poi prevede che l' “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”.
Pertanto, l'indebito pensionistico, per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute
CP_ rispetto a dati non noti all'
Ciò premesso, deve ritenersi che nella specie l'operato dell'Istituto previdenziale sia stato pienamente conforme al dettato legislativo.
Escluso che nella specie via sia stato un errore imputabile all , neppure Controparte_2
dedotto da controparte, e che il ricorrente sia incorso in dolo vero e proprio, ciò che occorre verificare è se sia configurabile o meno una omessa o incompleta segnalazione di dati da parte del pensionato, dovendosi rammentare al riguardo che, per costante indirizzo della Suprema Corte, “è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente” (così Cass. Sez. lav. 30.06.2021, n. 18615 e in terminis, tra le altre, Cass. Sez. lav., 23.02.2022, n. 5984; Cass. Sez. lav., 09.07.2020, n. 14517; Cass. Sez. lav.,
25.01.2018, n. 1919).
Ed invero, come ulteriormente argomentato dai giudici di legittimità, “il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base della semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a CP_1 pensione” e che “tale equiparazione non si palesa prima facie suscettibile di censure
d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo
3 omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente” (così Cass. n. 1919/2018 cit.).
Si è anche precisato che, nell'indebito previdenziale, “il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi” (così da ultimo Cass. n. 18615/2021 cit.).
Pertanto, fermo che sotto il profilo sostanziale l'omessa comunicazione di dati rilevanti è equiparata al dolo, sotto il profilo processuale va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di indebito previdenziale, “il pensionato che chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante,
Cass. n. 1228 del 2011; Cass. n. 2739 del 2016; Cass. n. 31832 del 2019).” (Cass. Sez. lav.,
30.06.2021, n. 18615; negli stessi termini si veda da ultimo Cass. Sez. lav. 16.07.2024, n.
18561/ord.).).
Ebbene, nel caso di specie il citato onere probatorio non può dirsi adempiuto dal ricorrente, il quale, in maniera estremamente vaga e generica, si è limitato a dedurre che possedeva “un reddito bassissimo che non supera i limiti ex lege e aveva tutti i requisiti previsti per percepire tale beneficio”.
E tale lapalissiano inadempimento dell'onere probatorio (e, ancor prima, assertivo) gravante sul ricorrente è da solo sufficiente per rigettare le domande attoree.
CP_ Ad ogni buon conto e ad abundantiam, l' ha specificamente dedotto e documentalmente dimostrato che, a seguito della, sia pure tardiva, presentazione dei modelli RED da parte del ricorrente, era venuto a conoscenza dei maggiori redditi dallo stesso percepiti per effetto del godimento della pensione estera tedesca, la cui consistenza lo stesso ignorava, trattandosi CP_1
di trattamento pensionistico a carico di uno Stato straniero e che il percettore aveva omesso di inserire nelle dichiarazioni dei redditi, non presentate nel periodo in contestazione (v. doc. n. 1, 2,
3, 4 e 5 fasc. res.).
4 Quanto alla motivazione del procedimento di recupero, nelle comunicazioni impugnate sono stati indicati la prestazione in questione, la sintetica causale del ricalcolo, la somma indebitamente percepita, distinta per annualità e nel suo complesso, l'importo dell'integrazione al minimo prima del ricalcolo e l'importo della pensione risultante dalla riliquidazione, il che appare sufficiente al fine di esternare le ragioni dell'azione di recupero.
4. Il ricorso, quindi, è senz'altro immeritevole di accoglimento.
Tuttavia, tenuto conto della condizione soggettiva delle parti e della particolarità della fattispecie, nella quale, salvo un diverso risultato del giudizio all'esito delle eventuali impugnazioni, il ricorrente sarà tenuto alla restituzione dell'indebito, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
P.q.m.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3255/2024 e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
Catania, 30 marzo 2025
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