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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/12/2024, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 4049/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore nella causa r.g. n. 4049/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 16 settembre 2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv. Benedetta Pensini ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
ha pronunciato la seguente
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 settembre 2024, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il 17 Per_1
1 maggio 2017 dalla loro relazione sentimentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1. affido del figlio minorenne ad ambedue i genitori, in conformità alla Persona_2 disciplina sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica del medesimo presso l'abitazione della madre in Trento, via Scopoli n. 57;
2. Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del figlio, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche dalle aspirazioni dello stesso.
3. E' onere dei genitori tenersi vicendevolmente informati sulla vita del figlio.
4. Ambedue i genitori conservano il diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. La IG.ra avrà la facoltà di trasferire ulteriormente la propria residenza e Pt_1
quella del figlio, a condizione che ciò non comprometta il diritto di visita del padre.
In ipotesi di trasferimento della residenza, ne darà notizia al sig. con adeguato Pt_2
preavviso;
6. Il IG. terrà con sé il figlio dal lunedì alle ore 16.00 all'uscita della scuola Pt_2
e sino al mercoledì mattina alle ore 8.00 allorquando lo riaccompagnerà alla scuola stessa;
7. Il IG. trascorrerà altresì con il figlio minore almeno un fine settimana ogni Pt_2
mese a partire dal mese di settembre 2024(da concordare entro il giorno 5 di ogni mese) dalle ore 20.00 del venerdì e sino alla domenica alle ore 20.00 allorquando riaccompagnerà il minore a casa della madre;
8. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto delle esigenze del figlio, visita anche la sua giovane età e compatibilmente con l'attività lavorativa del padre;
9. In merito alle festività natalizie, i genitori concordano sin d'ora di trascorrere una settimana ciascuno con il minore da concordarsi entro il giorno 1° dicembre di ogni anno;
per le festività pasquali i genitori concordano di trascorrere metà periodo ciascuno con il minore, previa intesa entro il 28 febbraio di ogni anno;
10. Per le vacanze estive, il IG. trascorrerà con il figlio almeno 15 giorni- Pt_2
anche non consecutivi- nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di
2 ogni anno. Tale periodo dovrà essere individuato, previa intesa con la madre, allorquando verrà pubblicato il calendario scolastico della Provincia di Trento;
11. Per i ponti e le altre festività, verrà mantenuto il calendario ordinario;
12. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno con il figlio;
13. In ogni i genitori si impegnano a un reciproco congruo avviso per eventuali difficoltà organizzative entro sette giorni prima delle festività o del periodo di permanenza con il figlio;
14. Il IG. ., a decorrere dal mese di maggio 2024, si impegna a versare ogni Pt_2 mese, a titolo di concorso per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di €
300,00= (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT.;
15. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico su c/c bancario intestato alla IG.ra IBAN Parte_1
[...], entro e non oltre il giorno 8 di ogni mese solare;
16. la signora dà atto che mensilmente percepisce da parte di quale Pt_1 CP_1
assegno unico la somma di € 219,40 nonché assegno unico provinciale di € 85,56; il signor nulla oppone affinché la signora continui a presentare le Pt_2 Pt_1
relative richieste e percepire le somme suindicate;
17. il piano genitoriale, allegato al presente atto, diventi parte integrante indicando ogni informazione e/ previsione utile per il benessere del minore
IN ORDINE AI RAPPORTI PATRIMONIALI
Le parti danno atto di non avere più nulla in comune, avendo già suddiviso i beni.
Rimangono le seguenti pendenze:
-un prestito pari a € 20.000,00 erogato dalla mamma deceduta della signora Pt_1 al signor : quest'ultimo si impegna a restituire la somma di € 20.000= Pt_2
(ventimila/00) al momento della cessione a titolo oneroso dell'attività Why Not Cafè con sede in Trento, Piazzetta Lainez in un'unica soluzione e comunque non oltre il
31/12/2025;
SPESE STRAORDINARIE
3 18. A titolo di spese straordinarie, il signor verserà l'ulteriore somma mensile Pt_2 forfettaria par a € 100,00= entro il giorno 8 di ogni mese a partire da settembre
2024
Rimangono esclusi, eventuali interventi chirurgici e/o odontoiatrici, apparecchi visivi non mutuabili ecc. che andranno sostenuti da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi.
19. Con impegno del genitore che ha anticipato le spese a fornire all'altro documentazione della spesa straordinaria tempestivamente, ossia entro e non oltre l'ultimo giorno del mese in cui è stata sostenuta la spesa.
20 I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, con inserimento del minore, e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
21 I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, nella finalità di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ognuno di essi.
22 I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onere e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
23 Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con il figlio, anche quotidianamente, nei periodi in cui sta con l'altro genitore
24 I genitori si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra il figlio minore ed i nonni paterni e materni.
25 I ricorrenti dichiarano che le già indicate condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono.
26 Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
Controparte_2
per la gestione dei figli minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori settimanale: Pt_3
• La casa familiare è di proprietà della madre e ad essa assegnata ed è la collocazione prevalente del figlio
4 • Il figlio starà con il papà: dal lunedì alle ore 16.00 all'uscita della scuola e sino al mercoledì mattina alle ore 8.00 allorquando lo riaccompagnerà alla scuola stessa;
• Il IG. trascorrerà altresì con il figlio minore almeno un fine settimana Pt_2
ogni mese a partire dal mese di maggio 2024(da concordare entro il giorno 5 di ogni mese) dalle ore 20.00 del venerdì e sino alla domenica alle ore 20.00 allorquando riaccompagnerà il minore a casa della madre;
1) nel periodo estivo entrambi i genitori trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, con il figlio, previa intesa allorquando verrà pubblicato il calendario scolastico della Provincia di Trento;
2) festività natalizie, i genitori concordano sin d'ora di trascorrere una settimana ciascuno con il minore da concordarsi entro il giorno 1° dicembre di ogni anno;
per le festività pasquali i genitori concordano di trascorrere metà periodo ciascuno con il minore, previa intesa entro il 28 febbraio di ogni anno
3) altre festività: le altre festività religiose e nazionali secondo l'ordinario calendario di visite.”.
Le parti hanno dato atto che la signora è impiegata con contratto part time a Pt_1
tempo indeterminato presso Intesa San Paolo S.p.a. e percepisce uno stipendio di circa € 1.700,00 mensili, mentre il signor è titolare dell'attività commerciale Pt_2
“Why Not Cafè” sita a Trento in Piazzetta Lainez con un'entrata annuale pari a circa
€ 12.817,00.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di Per_1
concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti
5 l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il figlio ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento del minore appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento del figlio , nato Per_1
a Trento il 17 maggio 2017, siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore nella causa r.g. n. 4049/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 16 settembre 2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv. Benedetta Pensini ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
ha pronunciato la seguente
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 settembre 2024, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il 17 Per_1
1 maggio 2017 dalla loro relazione sentimentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1. affido del figlio minorenne ad ambedue i genitori, in conformità alla Persona_2 disciplina sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica del medesimo presso l'abitazione della madre in Trento, via Scopoli n. 57;
2. Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del figlio, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche dalle aspirazioni dello stesso.
3. E' onere dei genitori tenersi vicendevolmente informati sulla vita del figlio.
4. Ambedue i genitori conservano il diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. La IG.ra avrà la facoltà di trasferire ulteriormente la propria residenza e Pt_1
quella del figlio, a condizione che ciò non comprometta il diritto di visita del padre.
In ipotesi di trasferimento della residenza, ne darà notizia al sig. con adeguato Pt_2
preavviso;
6. Il IG. terrà con sé il figlio dal lunedì alle ore 16.00 all'uscita della scuola Pt_2
e sino al mercoledì mattina alle ore 8.00 allorquando lo riaccompagnerà alla scuola stessa;
7. Il IG. trascorrerà altresì con il figlio minore almeno un fine settimana ogni Pt_2
mese a partire dal mese di settembre 2024(da concordare entro il giorno 5 di ogni mese) dalle ore 20.00 del venerdì e sino alla domenica alle ore 20.00 allorquando riaccompagnerà il minore a casa della madre;
8. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto delle esigenze del figlio, visita anche la sua giovane età e compatibilmente con l'attività lavorativa del padre;
9. In merito alle festività natalizie, i genitori concordano sin d'ora di trascorrere una settimana ciascuno con il minore da concordarsi entro il giorno 1° dicembre di ogni anno;
per le festività pasquali i genitori concordano di trascorrere metà periodo ciascuno con il minore, previa intesa entro il 28 febbraio di ogni anno;
10. Per le vacanze estive, il IG. trascorrerà con il figlio almeno 15 giorni- Pt_2
anche non consecutivi- nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di
2 ogni anno. Tale periodo dovrà essere individuato, previa intesa con la madre, allorquando verrà pubblicato il calendario scolastico della Provincia di Trento;
11. Per i ponti e le altre festività, verrà mantenuto il calendario ordinario;
12. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno con il figlio;
13. In ogni i genitori si impegnano a un reciproco congruo avviso per eventuali difficoltà organizzative entro sette giorni prima delle festività o del periodo di permanenza con il figlio;
14. Il IG. ., a decorrere dal mese di maggio 2024, si impegna a versare ogni Pt_2 mese, a titolo di concorso per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di €
300,00= (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT.;
15. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico su c/c bancario intestato alla IG.ra IBAN Parte_1
[...], entro e non oltre il giorno 8 di ogni mese solare;
16. la signora dà atto che mensilmente percepisce da parte di quale Pt_1 CP_1
assegno unico la somma di € 219,40 nonché assegno unico provinciale di € 85,56; il signor nulla oppone affinché la signora continui a presentare le Pt_2 Pt_1
relative richieste e percepire le somme suindicate;
17. il piano genitoriale, allegato al presente atto, diventi parte integrante indicando ogni informazione e/ previsione utile per il benessere del minore
IN ORDINE AI RAPPORTI PATRIMONIALI
Le parti danno atto di non avere più nulla in comune, avendo già suddiviso i beni.
Rimangono le seguenti pendenze:
-un prestito pari a € 20.000,00 erogato dalla mamma deceduta della signora Pt_1 al signor : quest'ultimo si impegna a restituire la somma di € 20.000= Pt_2
(ventimila/00) al momento della cessione a titolo oneroso dell'attività Why Not Cafè con sede in Trento, Piazzetta Lainez in un'unica soluzione e comunque non oltre il
31/12/2025;
SPESE STRAORDINARIE
3 18. A titolo di spese straordinarie, il signor verserà l'ulteriore somma mensile Pt_2 forfettaria par a € 100,00= entro il giorno 8 di ogni mese a partire da settembre
2024
Rimangono esclusi, eventuali interventi chirurgici e/o odontoiatrici, apparecchi visivi non mutuabili ecc. che andranno sostenuti da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi.
19. Con impegno del genitore che ha anticipato le spese a fornire all'altro documentazione della spesa straordinaria tempestivamente, ossia entro e non oltre l'ultimo giorno del mese in cui è stata sostenuta la spesa.
20 I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, con inserimento del minore, e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
21 I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, nella finalità di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ognuno di essi.
22 I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onere e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
23 Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con il figlio, anche quotidianamente, nei periodi in cui sta con l'altro genitore
24 I genitori si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra il figlio minore ed i nonni paterni e materni.
25 I ricorrenti dichiarano che le già indicate condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono.
26 Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
Controparte_2
per la gestione dei figli minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori settimanale: Pt_3
• La casa familiare è di proprietà della madre e ad essa assegnata ed è la collocazione prevalente del figlio
4 • Il figlio starà con il papà: dal lunedì alle ore 16.00 all'uscita della scuola e sino al mercoledì mattina alle ore 8.00 allorquando lo riaccompagnerà alla scuola stessa;
• Il IG. trascorrerà altresì con il figlio minore almeno un fine settimana Pt_2
ogni mese a partire dal mese di maggio 2024(da concordare entro il giorno 5 di ogni mese) dalle ore 20.00 del venerdì e sino alla domenica alle ore 20.00 allorquando riaccompagnerà il minore a casa della madre;
1) nel periodo estivo entrambi i genitori trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, con il figlio, previa intesa allorquando verrà pubblicato il calendario scolastico della Provincia di Trento;
2) festività natalizie, i genitori concordano sin d'ora di trascorrere una settimana ciascuno con il minore da concordarsi entro il giorno 1° dicembre di ogni anno;
per le festività pasquali i genitori concordano di trascorrere metà periodo ciascuno con il minore, previa intesa entro il 28 febbraio di ogni anno
3) altre festività: le altre festività religiose e nazionali secondo l'ordinario calendario di visite.”.
Le parti hanno dato atto che la signora è impiegata con contratto part time a Pt_1
tempo indeterminato presso Intesa San Paolo S.p.a. e percepisce uno stipendio di circa € 1.700,00 mensili, mentre il signor è titolare dell'attività commerciale Pt_2
“Why Not Cafè” sita a Trento in Piazzetta Lainez con un'entrata annuale pari a circa
€ 12.817,00.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di Per_1
concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti
5 l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il figlio ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento del minore appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento del figlio , nato Per_1
a Trento il 17 maggio 2017, siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
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