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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/10/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1441 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA PE in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo De Mela e
, CF/p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Costantino e dall'avv. Nicola Luciani
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente, come assistente CP_1 socio sanitario, dal gennaio 2020 al gennaio 2024, giusta contratto a tempo indeterminato;
- che l'orario di lavoro era articolato su turni. Dolendosi della mancata erogazione dell'indennità di turno di cui all'art. 55 punto 3.3 del CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie - assistenziali e centri di riabilitazione per l'intero periodo lavorativo, chiede la condanna della controparte al pagamento di complessivi € 2.453,20.
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha evidenziato che, a CP_1 norma dell'art. 55 del CCNL invocato da controparte, l'indennità in oggetto trova applicazione solo in favore dei “dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente accordo”, vale a dire il 5 dicembre 2012. Quindi, il detto emolumento non spetterebbe al personale (come il ricorrente) assunto successivamente. Ha poi contestato il presupposto per l'applicazione della fattispecie invocata in ricorso, ovvero, l'espletamento dell'attività “su turni”.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto.
Preliminarmente giova chiarire che l'art. 55 punto 3 del CCNL, nella parte in cui afferma che “Ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente accordo vengono corrisposte le seguenti indennità”, intende escludere dall'applicazione dell'istituto in oggetto il personale assunto a tempo determinato, non quello assunto a tempo indeterminato dopo il 5.12.2012, come invece vorrebbe la convenuta. CP_1
A conferma, il successivo CCNL, le cui disposizioni trovano applicazione dal marzo 2022 in poi, ha previsto un'analoga indennità (sia pure calcolata in modo difforme rispetto a quella di cui al precedente CCNL). In sostanza, pur se la ratio storica sottesa alla previsione del CCNL del 2012 era effettivamente (come evidenziato in memoria dalla quella di garantire CP_1 una continuità con l'art. 61 lett. D.5 del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie ARIS 2002-2005, in modo tale da evitare di pregiudicare diritti quesiti dei lavoratori, non si può ritenere che la volontà delle parti sociali fosse quella di escludere dall'applicazione dell'emolumento i lavoratori assunti tempo indeterminato dopo il dicembre 2012. Infatti, a voler seguire la logica proposta dalla resistente, ci si aspetterebbe che pure il CCNL del 2022, nel disciplinare l'indennità di turnazione, ne circoscrivesse l'applicazione ai soli assunti prima del dicembre 2012. Invece, l'art. 55 del CCNL 2022 non contiene alcuna espressa disposizione volta ad escludere l'emolumento per gli assunti dopo il 2012. Ciò comporta che, a voler seguire la tesi proposta dalla resistente, a parità di situazione di fatto, l'indennità spetterebbe solo agli CP_1 assunti a tempo indeterminato prima del dicembre 2012 e poi, dal marzo 2022 in poi, anche agli assunti dopo tale data. Questa differenziazione del trattamento retributivo, però, appare scarsamente giustificabile, al punto da apparire sostanzialmente discriminatoria. In sostanza, sotto il profilo in esame, la tesi proposta dalla convenuta non CP_1 può essere condivisa.
Per quanto concerne il presupposto applicativo della fattispecie (presupposto la cui sussistenza è contestata dalla parte resistente), l'art. 55 punto 3.3 del CCNL del 2012 specifica che l'indennità spetta: “a condizione che vi sia un'effettiva rotazione del personale su tre o due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio”. Quindi, non è sufficiente che l'orario lavorativo sia articolato su turni, ma occorre pure che questi ultimi siano caratterizzati da un'alternanza “stabile”. L'emolumento, infatti, è deputato a compensare il lavoratore per il maggior disagio patito per il fatto di non poter organizzare la propria vita avendo come riferimento un orario lavorativo immutabile e conoscibile a priori. Ebbene: dalle buste paga allegate al ricorso emerge chiaramente la ricorrenza della situazione di fatto contemplata dalla disposizione contrattuale, in quanto la parte ricorrente svolgeva la propria attività secondo turnazioni “asimmetriche” e 2 disomogenee. A mero titolo esemplificativo: nel mese di febbraio 2020, il ricorrente ha lavorato:
- la prima settimana, nei giorni di lunedì (6,33 ore), martedì (6,33 ore), mercoledì (6,33 ore), venerdì (6,33 ore), sabato (6,33 ore) e domenica (6,33 ore);
- la seconda settimana, nei giorni di martedì (6,33 ore), mercoledì (6,33 ore), giovedì (6,33 ore), venerdì (6,33 ore), sabato (7,00 ore) e domenica (12,00 ore);
- la terza settimana, nei giorni di mercoledì (6,33 ore), giovedì (6,33 ore), venerdì, sabato (7,00 ore) e domenica (6,00 ore);
- la quarta settimana, nei giorni dal lunedì al sabato, per 6,33 ore al giorno. Nel mese di novembre 2023, il predetto ha lavorato:
- la prima settimana, nei giorni di mercoledì (6,33 ore), giovedì (6,33 ore), venerdì (5,83 ore), e sabato (6,33 ore);
- la seconda settimana, nei giorni di lunedì (6,33 ore), martedì (6,33 ore), mercoledì (6,33 ore), giovedì (6,33 ore), venerdì (6,33 ore) e domenica (6,33 ore);
- la terza settimana, nei giorni di lunedì (6,33 ore), martedì (6,33 ore), mercoledì (6,33 ore), giovedì (6,33 ore) e domenica (6,33 ore);
- la quarta settimana, nei giorni di lunedì (6,33 ore), martedì (6,33 ore), mercoledì (6,33 ore), giovedì (6,33 ore), venerdì (6,33 ore) e sabato (6,33 ore);
Insomma: è evidente che il ricorrente non potesse godere dei vantaggi derivanti da un orario lavorativo connotato da turni stabili e omogenei, e che dovesse invece sopportare il disagio correlato a una turnazione variabile di settimana in settimana. E' quindi giustificata la pretesa di fruire dell'indennità oggetto di causa per il periodo lavorativo sopra descritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 1.100 ed € 5.200) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1 di € 2.453,20 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.625,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 28.10.2025 Il giudice
MA PE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA PE in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo De Mela e
, CF/p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Costantino e dall'avv. Nicola Luciani
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente, come assistente CP_1 socio sanitario, dal gennaio 2020 al gennaio 2024, giusta contratto a tempo indeterminato;
- che l'orario di lavoro era articolato su turni. Dolendosi della mancata erogazione dell'indennità di turno di cui all'art. 55 punto 3.3 del CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie - assistenziali e centri di riabilitazione per l'intero periodo lavorativo, chiede la condanna della controparte al pagamento di complessivi € 2.453,20.
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha evidenziato che, a CP_1 norma dell'art. 55 del CCNL invocato da controparte, l'indennità in oggetto trova applicazione solo in favore dei “dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente accordo”, vale a dire il 5 dicembre 2012. Quindi, il detto emolumento non spetterebbe al personale (come il ricorrente) assunto successivamente. Ha poi contestato il presupposto per l'applicazione della fattispecie invocata in ricorso, ovvero, l'espletamento dell'attività “su turni”.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto.
Preliminarmente giova chiarire che l'art. 55 punto 3 del CCNL, nella parte in cui afferma che “Ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente accordo vengono corrisposte le seguenti indennità”, intende escludere dall'applicazione dell'istituto in oggetto il personale assunto a tempo determinato, non quello assunto a tempo indeterminato dopo il 5.12.2012, come invece vorrebbe la convenuta. CP_1
A conferma, il successivo CCNL, le cui disposizioni trovano applicazione dal marzo 2022 in poi, ha previsto un'analoga indennità (sia pure calcolata in modo difforme rispetto a quella di cui al precedente CCNL). In sostanza, pur se la ratio storica sottesa alla previsione del CCNL del 2012 era effettivamente (come evidenziato in memoria dalla quella di garantire CP_1 una continuità con l'art. 61 lett. D.5 del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie ARIS 2002-2005, in modo tale da evitare di pregiudicare diritti quesiti dei lavoratori, non si può ritenere che la volontà delle parti sociali fosse quella di escludere dall'applicazione dell'emolumento i lavoratori assunti tempo indeterminato dopo il dicembre 2012. Infatti, a voler seguire la logica proposta dalla resistente, ci si aspetterebbe che pure il CCNL del 2022, nel disciplinare l'indennità di turnazione, ne circoscrivesse l'applicazione ai soli assunti prima del dicembre 2012. Invece, l'art. 55 del CCNL 2022 non contiene alcuna espressa disposizione volta ad escludere l'emolumento per gli assunti dopo il 2012. Ciò comporta che, a voler seguire la tesi proposta dalla resistente, a parità di situazione di fatto, l'indennità spetterebbe solo agli CP_1 assunti a tempo indeterminato prima del dicembre 2012 e poi, dal marzo 2022 in poi, anche agli assunti dopo tale data. Questa differenziazione del trattamento retributivo, però, appare scarsamente giustificabile, al punto da apparire sostanzialmente discriminatoria. In sostanza, sotto il profilo in esame, la tesi proposta dalla convenuta non CP_1 può essere condivisa.
Per quanto concerne il presupposto applicativo della fattispecie (presupposto la cui sussistenza è contestata dalla parte resistente), l'art. 55 punto 3.3 del CCNL del 2012 specifica che l'indennità spetta: “a condizione che vi sia un'effettiva rotazione del personale su tre o due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio”. Quindi, non è sufficiente che l'orario lavorativo sia articolato su turni, ma occorre pure che questi ultimi siano caratterizzati da un'alternanza “stabile”. L'emolumento, infatti, è deputato a compensare il lavoratore per il maggior disagio patito per il fatto di non poter organizzare la propria vita avendo come riferimento un orario lavorativo immutabile e conoscibile a priori. Ebbene: dalle buste paga allegate al ricorso emerge chiaramente la ricorrenza della situazione di fatto contemplata dalla disposizione contrattuale, in quanto la parte ricorrente svolgeva la propria attività secondo turnazioni “asimmetriche” e 2 disomogenee. A mero titolo esemplificativo: nel mese di febbraio 2020, il ricorrente ha lavorato:
- la prima settimana, nei giorni di lunedì (6,33 ore), martedì (6,33 ore), mercoledì (6,33 ore), venerdì (6,33 ore), sabato (6,33 ore) e domenica (6,33 ore);
- la seconda settimana, nei giorni di martedì (6,33 ore), mercoledì (6,33 ore), giovedì (6,33 ore), venerdì (6,33 ore), sabato (7,00 ore) e domenica (12,00 ore);
- la terza settimana, nei giorni di mercoledì (6,33 ore), giovedì (6,33 ore), venerdì, sabato (7,00 ore) e domenica (6,00 ore);
- la quarta settimana, nei giorni dal lunedì al sabato, per 6,33 ore al giorno. Nel mese di novembre 2023, il predetto ha lavorato:
- la prima settimana, nei giorni di mercoledì (6,33 ore), giovedì (6,33 ore), venerdì (5,83 ore), e sabato (6,33 ore);
- la seconda settimana, nei giorni di lunedì (6,33 ore), martedì (6,33 ore), mercoledì (6,33 ore), giovedì (6,33 ore), venerdì (6,33 ore) e domenica (6,33 ore);
- la terza settimana, nei giorni di lunedì (6,33 ore), martedì (6,33 ore), mercoledì (6,33 ore), giovedì (6,33 ore) e domenica (6,33 ore);
- la quarta settimana, nei giorni di lunedì (6,33 ore), martedì (6,33 ore), mercoledì (6,33 ore), giovedì (6,33 ore), venerdì (6,33 ore) e sabato (6,33 ore);
Insomma: è evidente che il ricorrente non potesse godere dei vantaggi derivanti da un orario lavorativo connotato da turni stabili e omogenei, e che dovesse invece sopportare il disagio correlato a una turnazione variabile di settimana in settimana. E' quindi giustificata la pretesa di fruire dell'indennità oggetto di causa per il periodo lavorativo sopra descritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 1.100 ed € 5.200) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1 di € 2.453,20 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.625,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 28.10.2025 Il giudice
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