Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00702/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00383/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2026, proposto da
XO LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Di Giandomenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianna Caccavale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gemos – Societa’ Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Corinaldesi e Alberto Mischi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IS Ristorazione S.P.A, ND S.p.A., Elior Ristorazione S.p.A., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione di aggiudicazione del 24 marzo 2026 del Comune di Oristano, trasmessa a mezzo piattaforma digitale SardegnaCAT in data 25 marzo 2026;
- della Relazione del RUP del 17 marzo 2026, contenente le valutazioni delle richieste di oscuramento formulate dagli operatori economici partecipanti alla procedura nella parte in cui, in violazione del combinato disposto degli artt. 35 e 36 D.Lgs. n. 36/2023 e 116 c.p.a., hanno ritenuto fondate le richieste di oscuramento degli operatori economici controinteressati indicati in epigrafe, e non hanno reso disponibile, attraverso la piattaforma digitale di approvvigionamento:
- la documentazione amministrativa dei concorrenti controinteressati indicati, classificati fino al quinto posto in graduatoria;
- l'offerta dei concorrenti controinteressati indicati e relativi allegati, con particolare riferimento a quanto negli stessi Allegati contenuto rispetto ai criteri di valutazione n. 3 e n. 4, nonché di tutti gli atti di cui al comma 1 dell'art. 36 del Codice;
- gli atti relativi alla procedura di verifica dell'anomalia svolta dal Comune sull'aggiudicataria.
e per la conseguente condanna del Comune all'ostensione della documentazione sopra indicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Oristano e di Gemos – Societa’ Cooperativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. RT XI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la XO LI S.p.A. espone di aver partecipato alla procedura aperta, svoltasi tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale SardegnaCAT, finalizzata all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale per nidi d’infanzia, sezioni primavera, scuole dell’infanzia e primarie – A.S. 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 – 2029/2030, indetta dal Comune di Oristano.
2. All’esito della procedura di gara, veniva dichiarata aggiudicataria la società “IS Ristorazione SP” con il punteggio complessivo di 94,930, mentre la ricorrente XO LI SP si collocava al terzo posto della graduatoria con 82,813 punti.
3. Rappresenta la società ricorrente che la Stazione Appaltante, con relazione del RUP datata 16.03.2026 comunicava, quanto alla pubblicazione dei documenti e delle offerte dei concorrenti, che le richieste di oscuramento formulate dagli operatori economici erano state ritenute fondate, in quanto “ riferite a informazioni riconducibili alla nozione di segreto tecnico e commerciale e idonee a rappresentare un patrimonio di conoscenze aziendali suscettibile di determinare un vantaggio competitivo nel mercato di riferimento ”.
4. Evidenzia, altresì, l’esponente che il Comune resistente non provvedeva a rendere disponibili gli allegati alle offerte tecniche, sui quali non erano state, peraltro, menzionate richieste di riservatezza, la documentazione amministrativa dei controinteressati e gli atti relativi al sub-procedimento di verifica dell’anomalia svolta sulla prima classificata, oltre alla corrispondenza relativa.
5. In ragione di quanto sopra, la XO espone di aver formulato apposita istanza di accesso agli atti in data 31 marzo 2026 con la quale ha richiesto di poter accedere:
- alla documentazione amministrativa completa dei concorrenti classificati tra i primi cinque;
- agli allegati alle offerte tecniche, con particolare riferimento ai contratti preliminari presentati in relazione ai criteri di valutazione n. 3 e n. 4; a ogni ulteriore documento tecnico o amministrativo non coperto da specifica e motivata richiesta di oscuramento;
- alla documentazione relativa al procedimento di anomalia e, in particolare,:
- alla nota protocollo n.7779 del 03.02.2026, con la quale il RUP ai sensi dell’art. 110 del Codice, ha richiesto all’Operatore Economico primo in graduatoria di fornire le giustificazioni relative. al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché le giustificazioni relative al valore delle offerte migliorative proposte in rapporto al valore economico dell’appalto, assegnando il termine perentorio delle ore 12:00 del 16.02.2026;
- ai giustificativi inviati tramite PEC da parte dell’impresa in data 16.02.2026 ed assunti al protocollo dell’ente al n. 11728 del 17.02.2026;
- al verbale del RUP di verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 110, D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., in data 26.02.2026, nel quale si è appurata la congruità dell’offerta sulla base delle giustificazioni presentate dall’operatore economico IS Ristorazione S.P.A., confermando altresì la proposta di aggiudicazione come da Verbale della commissione di gara n. 3 del 27.01.2026; ogni altro documento afferente alla verifica di congruità dell’offerta.
6. In ragione della suddetta istanza, il Comune inoltrava le richieste di accesso alle controinteressate, assegnando a queste un termine di 10 giorni per presentare eventuali opposizioni all’ostensione integrale. Per converso, alla ricorrente inoltrava, sempre ai fini dell’eventuale opposizione all’accesso, le istanze presentate da ND (quarta classificata) e da OL (quinta classificata).
7. Poichè il Comune non provvedeva ad esibire la documentazione richiesta, la ricorrente ha adito l’intestato Tribunale deducendo la violazione degli artt. 35 e 36 del Codice dei contratti e degli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90, oltre a eccesso di potere per carenza di motivazione in ordine alle ragioni dell’oscuramento, illogicità manifesta; insussistenza di segreti tecnici o commerciali, difetto di motivazione e istruttoria; irragionevolezza della decisione rispetto alla tutela del diritto di difesa e delle finalità stabilite dal rito speciale sull’accesso.
7.1. Censura parte ricorrente la mancata ostensione della documentazione che, per legge, all’atto dell’aggiudicazione deve essere consegnata ai primi 5 concorrenti in gara, e l’adesione alle richieste di oscuramento avanzate dai concorrenti sulla base di una motivazione del tutto carente e di fatto inesistente, in quanto di mero stile, ritenendo sussistenti ragioni di riservatezza e di tutela dei segreti tecnici e commerciali che di fatto non esisterebbero in ragione della tipologia di offerta e con specifico riferimento ai criteri di valutazione 3 e 4 della disciplina di gara.
7.2. In tal modo, il Comune avrebbe violato il disposto dell’art. 36 del codice che impone all’ente procedente di rendere reciprocamente disponibili agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria le offerte da questi presentate, oltre ai verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione, ponendosi in contrasto con la ratio della disposizione che è quella di consentire ai partecipanti di valutare prontamente l’opportunità di impugnare l’esito della gara, in modo da addivenire all’individuazione del legittimo affidatario nel più breve tempo possibile e violando i principi di traSPrenza, di celerità dell’affidamento, nonché del risultato, determinando una dilazione delle tempistiche e un aggravio dell’attività procedimentale.
7.3. Soggiunge la ricorrente che la Stazione Appaltante non avrebbe reso alcuna specifica motivazione sulla cui base ritenere fondate, o meno, le richieste di oscuramento, limitandosi ad un richiamo stereotipato, identico per tutte le offerte, riferito alle “ descrizioni di modelli organizzativi, procedure operative e metodologie gestionali riconducibili al patrimonio di conoscenze aziendali dell’impresa” che, secondo il RUP rientrerebbero nella “... nozione di segreto tecnico e commerciale ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e dell’art. 98 del D. Lgs. 30/2005”.
7.4. Ad ogni modo, evidenzia la ricorrente, la motivazione sarebbe anche errata, in quanto le ragioni di riservatezza indicate dal Comune non sarebbero rinvenibili avuto riguardo alle parti oscurate delle offerte, che non conterrebbero affatto modelli organizzativi o comunque informazioni integranti segreti tecnici o commerciali.
7.5. Infine, sottolinea l’esponente che, anche laddove ritenute sussistenti le prospettate ragioni di riservatezza queste si rivelerebbero recessive a fronte dell’interesse di XO a sostenere le proprie ragioni in giudizio per l’ottenimento dell’aggiudicazione.
8. Si è costituita in giudizio l’amministrazione Comunale che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per non essere decorso, alla data di notifica, il termine di 10 giorni di cui all’art. 36 D.Lgs. 36/2023, evidenziando che l’istanza di accesso, dunque, avrebbe potuto essere evasa con provvedimento espresso solo a valle delle valutazioni operate con riguardo alle eventuali osservazioni nel frattempo pervenute da parte dei controinteressati.
8.1. Nel merito, l’amministrazione eccepisce che l’istanza di accesso si rivelerebbe strumentale, massiva ed esplorativa non potendo la ricorrente nutrire alcun interesse all’ostensione documentale del quarto e quinto classificato, che la seguono in graduatoria e comunque risulterebbe generica anche alla luce dell’ampia discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione operata dalla commissione di gara sui progetti presentati e della differenza di punteggio sussistente tra la IS (prima classificata) e la ricorrente.
8.2. Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza camerale, il Comune di Oristano ha rappresentato di aver pubblicato la documentazione amministrativa delle prime 5 classificate, oscurata in relazione ai dati personali e ai dati “ sensibili ”, precisando che, sulla scorta dell’istruttoria condotta avrebbe provveduto all’ostensione integrale delle offerte tecniche della prima e della seconda classificata tramite invio alla pec della ricorrente, nonché all’ostensione integrale dell’offerta tecnica della medesima ricorrente all’aggiudicataria (IS Ristorazione s.p.a.).
9. In occasione dell’udienza camerale, parte ricorrente, nel dare atto della messa a disposizione da parte della Stazione Appaltante della documentazione amministrativa afferente agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria e dell’offerta integrale delle due imprese che la precedevano in graduatoria, ha insistito per l’accoglimento del gravame con riguardo alla richiesta di integrale esibizione dell’offerta presentata anche dai concorrenti classificatisi al quarto e quinto posto.
10. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza del 15 aprile 2025.
DIRITTO
1. Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande di accesso concernenti la documentazione amministrativa dei primi cinque concorrenti e le offerte tecniche delle prime due classificate.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che la stazione appaltante, nelle more del giudizio, abbia provveduto all’ostensione della suddetta documentazione, soddisfacendo sul punto l’interesse azionato dalla ricorrente.
2. Residua la controversia con riferimento alla richiesta di accesso integrale alle offerte tecniche delle concorrenti classificatesi al quarto e quinto posto, rispetto alla quale il ricorso non merita accoglimento nei termini che seguono.
2.1. La disciplina applicabile è dettata dagli artt. 35 e 36 del Codice dei contratti pubblici.
2.1.1. In particolare, l’art. 35 individua i limiti all’accesso agli atti delle procedure di affidamento, tra i quali rileva la tutela dei segreti tecnici e commerciali, imponendo un necessario bilanciamento con le esigenze di difesa in giudizio.
2.1.2. L’art. 36, comma 1, prevede che “ L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90.”
Il secondo comma stabilisce che “ Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.”
Al comma 3 del medesimo articolo 36 il codice precisa che “ Nella comunicazione dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a).”
2.2. Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza, “ la previsione di cui al comma 3 dell'art.36 D.Lgs. n. 36 del 2023 parimenti a quanto previsto dal comma 1, è finalizzata ad evitare un’eventuale fase amministrativa relativa alle istanze di accesso, consentendo di conoscere immediatamente e reciprocamente le offerte presentate dei primi cinque classificati, così da orientarsi subito sull’opportunità o meno di procedere con la presentazione di un ricorso” (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, Sent., 02/04/2026, n. 628; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, Sent., 19/12/2024, n. 23049).
In altri termini, la norma persegue finalità di accelerazione e traSPrenza, consentendo agli operatori economici di acquisire tempestivamente gli elementi essenziali per valutare la proposizione di eventuali impugnative.
2.3. Tale meccanismo di ostensione anticipata e reciproca non esclude, tuttavia, che l’accesso debba essere comunque coerente con i principi generali in materia di accesso agli atti, ed in particolare con il requisito dell’interesse concreto e attuale, con il criterio della strumentalità rispetto alla difesa in giudizio, nonché con il necessario bilanciamento con le esigenze di riservatezza, specie ove vengano in rilievo segreti tecnici e commerciali.
2.4. In questa prospettiva, la giurisprudenza ha chiarito che la posizione del concorrente “ legittima l’istanza di accesso di tipo difensivo […] con riferimento alle offerte dei concorrenti che precedono la ricorrente, trattandosi delle posizioni che devono necessariamente essere ‘attaccate’ in sede giurisdizionale” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, Sent., 19/12/2024, n. 23047; conforme T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, Sent., 02/12/2024, n. 21628).
2.5. Nel caso di specie, la ricorrente, classificatasi al terzo posto, ha già conseguito sia l’accesso alle offerte delle imprese che la precedono in graduatoria che la documentazione amministrativa rilevante ai fini della verifica della legittimità dell’aggiudicazione.
Con riferimento alle offerte delle concorrenti classificatesi al quarto e quinto posto, il Collegio ritiene dunque che non emerga, alla luce delle deduzioni svolte, un adeguato nesso di strumentalità concreta tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive prospettate.
2.5.1. In particolare, la ricorrente non ha specificamente allegato in che modo la conoscenza di tali offerte risulti necessaria ai fini della proposizione o dell’articolazione delle censure; né ha evidenziato profili della procedura che rendano tali posizioni rilevanti ai fini dell’eventuale conseguimento dell’aggiudicazione.
2.6. Non conduce a diverse conclusioni l’assunto della ricorrente secondo cui l’interesse all’accesso alle offerte delle concorrenti classificatesi al quarto e quinto posto troverebbe fondamento nel disposto dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, anche alla luce della giurisprudenza che valorizza la funzione di piena esplicazione del contraddittorio processuale tra i primi cinque classificati.
In particolare, parte ricorrente -richiamando un recente arresto giurisprudenziale- evidenzia come solo la pubblicazione reciproca delle offerte consentirebbe al primo in graduatoria di difendersi tecnicamente in vista di un ricorso incidentale.
2.6.1. Il Collegio osserva che tale impostazione, pur cogliendo la ratio acceleratoria e garantista dell’art. 36, non è dirimente nel caso di specie.
Essa, infatti, valorizza in modo particolare la posizione dell’aggiudicatario, che già riveste una posizione qualificata, avendo conseguito la commessa e che, dunque, potrebbe essere chiamato a difendersi anche mediante eventuale ricorso incidentale.
Nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente non riveste la posizione di aggiudicataria, né ha allegato specifiche circostanze idonee a dimostrare che la conoscenza integrale delle offerte delle concorrenti che la seguono in graduatoria sia necessaria per articolare difese in un’eventuale dinamica processuale complessa (quale, ad esempio, quella connessa alla proposizione o alla resistenza a ricorsi incidentali).
Ne consegue che il richiamo alla funzione di “ parità delle armi processuali ” sottesa all’art. 36 non può essere valorizzato in termini astratti, ma deve essere calato nella concreta posizione della parte istante.
2.6.2. In tale prospettiva, l’accesso alle offerte delle concorrenti collocate in posizione deteriore rispetto alla ricorrente non risulta, dunque, sorretto da alcun interesse concreto e attuale, fondandosi su una prospettazione meramente eventuale e ipotetica.
2.7. Deve, pertanto, ribadirsi che la previsione di cui all’art. 36, pur introducendo un meccanismo di ostensibilità anticipata e reciproca, non elide la necessità di verificare, in concreto, la sussistenza di un interesse qualificato all’accesso, specie laddove vengano in rilievo esigenze di riservatezza tutelate dall’ordinamento. In difetto di tale dimostrazione, la pretesa ostensiva non può trovare accoglimento in quanto essa finirebbe con l’eccedere le finalità proprie dell’accesso difensivo, il quale, pur nella sua latitudine, resta funzionalmente orientato alla tutela di una posizione giuridica concreta e non può tradursi in un’indagine generalizzata sull’intera graduatoria.
2.8. Deve, pertanto, ritenersi che, nel caso di specie, il bilanciamento tra l’interesse ostensivo della ricorrente e le contrapposte esigenze di riservatezza sottese alle offerte tecniche degli altri operatori economici non consenta di accogliere la pretesa azionata, in difetto di una specifica dimostrazione della necessità della conoscenza richiesta ai fini della difesa in giudizio.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande di accesso concernenti la documentazione amministrativa e le offerte tecniche delle concorrenti meglio classificate, atteso che la stazione appaltante ha provveduto, nelle more del giudizio, alla relativa ostensione, determinando la soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato dalla ricorrente;
3.1. Deve, invece, essere dichiarata inammissibile, per difetto di interesse, la domanda di accesso avente ad oggetto le offerte delle concorrenti classificatesi al quarto e quinto posto, non essendo stata dimostrata la sussistenza di un interesse concreto, attuale e strumentale alla tutela giurisdizionale, nei termini richiesti dalla disciplina di cui agli artt. 35 e 36 del Codice dei contratti pubblici.
4. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della parziale soccombenza reciproca, avuto riguardo, da un lato, all’intervenuta soddisfazione dell’interesse della ricorrente in corso di causa e, dall’altro, al rigetto della restante parte della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte la cessata materia del contendere e in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UL FE, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
RT XI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT XI | UL FE |
IL SEGRETARIO