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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente e Relatore
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 437/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202500007809000 PREAVV. FERMO A
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220025568512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230010590134000 IVA-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230014011726000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230014011726000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230014011726000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020240016197310000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (cf. CF_Ricorrente_1), residente in [...], Indirizzo_1, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta (P.I. P.IVA_1), ivi corrente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (cf. CF_Difensore_1) ed elettivamente domiciliato in Perugia, Indirizzo_2 Indirizzo_2 , proponeva ricorso avverso la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08080202500007809000, (fascicolo n. 2025/000016332), emessa dall'Agenzia delle Entrate –Riscossione
e notificata a mezzo pec in data 12.6.25.
Parte ricorrente precisava “che il suddetto provvedimento è stato notificato in ragione di un asserito debito erariale del Sig. Ricorrente_1 portato dalle cartelle di pagamento nn. 08020220025568512000, notificata il 29/11/2022, 08020230010590134000, notificata il 21/07/2023, 08020230014011726000, notificata il
18/09/2023, 08020230014011726000, notificata il 18/09/2023, n. 38020230002251964000, notificato il 16/12/2023 e 08020240016197310000, notificata il 03/09/2024; che il veicolo LK UR
1.4 TSI ECOFUEL, targato Targa_1, risultaü essere bene strumentale e posto a disposizione della ditta individuale del Sig. Ricorrente_1– che esercita l'attività di agente di commercio di materiali termoidraulici nel centro e nord Italia 2 (doc. 4, doc. 5 e doc. 16)- e come tale è iscritto nel registro degli ammortamenti della suddetta impresa, essendo effettivamente inerente allo svolgimento di detta attività (doc. 6); che la stessa viene esclusivamente utilizzata dall'odierno ricorrente per l'esercizio dellaü propria attività, quale bene strumentale (doc. 8); che, pertanto, lo stesso ai sensi dell'art. 187 co. 2 D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (già art. 86,ü comma
2, D.p.r. n. 602/73 non è suscettibile di fermo amministrativo”
Parte ricorrente esponeva i seguenti motivi: “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 187 co. 2 d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (già art. 86 co. 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602), nonché degli atti integrativi, conseguenti e connessi– difetto dei presupposti costitutivi per l'emissione del preavviso di fermo amministrativo sul veicolo Volkswagen Touran 1.4 tsi ecofuel, targato Targa_1 violazione dell'art. 97 cost. ed art. 1 l. n. 241/1990, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, nonché abnormità della motivazione”.
Tutte le argomentazioni difensive espresse in atti da parte ricorrente sono qui in toto richiamate e da intendersi integralmente trascritte.
Parte ricorrente così concludeva:” in via principale, annullare e/o dichiarare nulla e/o inesistente e/o priva di ogni efficacia giuridica la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (preavviso) n. 08080202500007809000, fascicolo n. 2025/000016332, notificata 6 telematicamente il 12/06/2025, nonché degli atti integrativi, conseguenti e collegati, per tutti i motivi dedotti in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia in merito”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e depositando le controdeduzioni, insisteva sulla legittimità e fondatezza del proprio operato e, per l'effetto, chiedeva la reiezione del ricorso.
Tutte le argomentazioni difensive espresse in atti da parte resistente AdER sono qui in toto richiamate e da intendersi integralmente trascritte.
Parte ricorrente depositava in data 09.01.26 memoria illustrativa.
All'udienza del 21.01.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda ritiene infondato il ricorso e, quindi, va rigettato.
Preliminarmente, si deve evidenziare che l'atto impugnato si riferisce anche a debiti non erariali, indicati e reclamati con l'Avviso di Addebito n. 38020230002251964000 relativo a crediti contributivi IN (si veda all.2 a controdeduzioni), e per tale natura non tributaria sono esclusi dalla giurisdizione di questa Corte.
Quindi, in ogni caso l'efficacia dell'atto impugnato rimarrebbe inalterata.
Inoltre, parte ricorrente pare limitarsi a sollevare vizi propri dell'atto impugnato, tanto che gli atti sottesi sono divenuti oramai definitivi in assenza di tempestiva impugnazione. In altri termini, il carico fiscale addebitato, nel caso di specie, è interamente dovuto.
Parte ricorrente eccepisce, in sostanza, la strumentalità del veicolo, oggetto del preavviso di fermo amministrativo, rispetto all'attività esercitata di agente di commercio di materiali termoidraulici.
Pertanto, necessita di verificare ex art. 86 del DPR n. 602/1973, così come modificato dall'art. 52, comma1, lettera m-bis) del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013, la sussistenza o meno della specifica relazione esistente tra l'utilizzo del bene (autoveicolo) e la natura dell'attività svolta.
L'onere della prova grava su parte ricorrente.
Nel caso in esame, trattandosi di un'attività professionale di natura strettamente intellettuale, l'autovettura indicata è ad uso promiscuo ed iscritta sul libro dei beni ammortizzabili al 50% del valore.
Il requisito della strumentalità deve essere circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa/professionista dipenda direttamente dall'impiego del veicolo (regolarmente riportato nei registri contabili) con la conseguenza di escludere addirittura quei beni che, seppur indirettamente, sono comunque necessari per lo svolgimento di alcune fasi della produzione o della commercializzazione.
Orbene, parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo, in quanto ricadente su bene mobile che si afferma essere strumentale alla propria attività svolta, ovvero l'unico mezzo idoneo a consentire di svolgere l'attività di Agente di commercio. Tale eccezione, tuttavia, non è suffragata da alcuna prova documentale, attestante che il veicolo interessato rivesta effettivamente tale funzione.
Non avendo parte ricorrente prodotto prove documentali idonee che evidenzino le effettive esigenze operative soddisfatte dal bene e non risultando, quindi, giustificato il legame di strumentalità tra il veicolo indicato nel preavviso di fermo amministrativo e l'attività svolta dalla ricorrente.
In altri termini, allo stato, non è emerso alcun elemento atto a comprovare le dimensioni dell' attività esercitata, la sua produttività, ovvero altro dato significativo idoneo a dimostrare l'essenzialità ed insostituibilità dell'utilizzazione del veicolo in questione per l'esercizio dell'attività svolta.
Parte ricorrente non ha dimostrato la strumentalità del bene ed invero la documentazione prodotta non è da ritenere sufficiente a tal fine.
In conclusione, non sussistendo elementi certi ed idonei che dimostrino le effettive esigenze operative che il veicolo de quo soddisfa, tali da giustificare la funzione di strumentalità nell'attività esercitata, allo stato l'atto impugnato appare legittimo e fondato.
Quanto alle spese di giudizio viene seguito il criterio di soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in complessive € 800,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente e Relatore
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 437/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202500007809000 PREAVV. FERMO A
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020220025568512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230010590134000 IVA-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230014011726000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230014011726000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020230014011726000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020240016197310000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (cf. CF_Ricorrente_1), residente in [...], Indirizzo_1, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta (P.I. P.IVA_1), ivi corrente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (cf. CF_Difensore_1) ed elettivamente domiciliato in Perugia, Indirizzo_2 Indirizzo_2 , proponeva ricorso avverso la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08080202500007809000, (fascicolo n. 2025/000016332), emessa dall'Agenzia delle Entrate –Riscossione
e notificata a mezzo pec in data 12.6.25.
Parte ricorrente precisava “che il suddetto provvedimento è stato notificato in ragione di un asserito debito erariale del Sig. Ricorrente_1 portato dalle cartelle di pagamento nn. 08020220025568512000, notificata il 29/11/2022, 08020230010590134000, notificata il 21/07/2023, 08020230014011726000, notificata il
18/09/2023, 08020230014011726000, notificata il 18/09/2023, n. 38020230002251964000, notificato il 16/12/2023 e 08020240016197310000, notificata il 03/09/2024; che il veicolo LK UR
1.4 TSI ECOFUEL, targato Targa_1, risultaü essere bene strumentale e posto a disposizione della ditta individuale del Sig. Ricorrente_1– che esercita l'attività di agente di commercio di materiali termoidraulici nel centro e nord Italia 2 (doc. 4, doc. 5 e doc. 16)- e come tale è iscritto nel registro degli ammortamenti della suddetta impresa, essendo effettivamente inerente allo svolgimento di detta attività (doc. 6); che la stessa viene esclusivamente utilizzata dall'odierno ricorrente per l'esercizio dellaü propria attività, quale bene strumentale (doc. 8); che, pertanto, lo stesso ai sensi dell'art. 187 co. 2 D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (già art. 86,ü comma
2, D.p.r. n. 602/73 non è suscettibile di fermo amministrativo”
Parte ricorrente esponeva i seguenti motivi: “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 187 co. 2 d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (già art. 86 co. 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602), nonché degli atti integrativi, conseguenti e connessi– difetto dei presupposti costitutivi per l'emissione del preavviso di fermo amministrativo sul veicolo Volkswagen Touran 1.4 tsi ecofuel, targato Targa_1 violazione dell'art. 97 cost. ed art. 1 l. n. 241/1990, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, nonché abnormità della motivazione”.
Tutte le argomentazioni difensive espresse in atti da parte ricorrente sono qui in toto richiamate e da intendersi integralmente trascritte.
Parte ricorrente così concludeva:” in via principale, annullare e/o dichiarare nulla e/o inesistente e/o priva di ogni efficacia giuridica la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (preavviso) n. 08080202500007809000, fascicolo n. 2025/000016332, notificata 6 telematicamente il 12/06/2025, nonché degli atti integrativi, conseguenti e collegati, per tutti i motivi dedotti in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia in merito”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e depositando le controdeduzioni, insisteva sulla legittimità e fondatezza del proprio operato e, per l'effetto, chiedeva la reiezione del ricorso.
Tutte le argomentazioni difensive espresse in atti da parte resistente AdER sono qui in toto richiamate e da intendersi integralmente trascritte.
Parte ricorrente depositava in data 09.01.26 memoria illustrativa.
All'udienza del 21.01.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda ritiene infondato il ricorso e, quindi, va rigettato.
Preliminarmente, si deve evidenziare che l'atto impugnato si riferisce anche a debiti non erariali, indicati e reclamati con l'Avviso di Addebito n. 38020230002251964000 relativo a crediti contributivi IN (si veda all.2 a controdeduzioni), e per tale natura non tributaria sono esclusi dalla giurisdizione di questa Corte.
Quindi, in ogni caso l'efficacia dell'atto impugnato rimarrebbe inalterata.
Inoltre, parte ricorrente pare limitarsi a sollevare vizi propri dell'atto impugnato, tanto che gli atti sottesi sono divenuti oramai definitivi in assenza di tempestiva impugnazione. In altri termini, il carico fiscale addebitato, nel caso di specie, è interamente dovuto.
Parte ricorrente eccepisce, in sostanza, la strumentalità del veicolo, oggetto del preavviso di fermo amministrativo, rispetto all'attività esercitata di agente di commercio di materiali termoidraulici.
Pertanto, necessita di verificare ex art. 86 del DPR n. 602/1973, così come modificato dall'art. 52, comma1, lettera m-bis) del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013, la sussistenza o meno della specifica relazione esistente tra l'utilizzo del bene (autoveicolo) e la natura dell'attività svolta.
L'onere della prova grava su parte ricorrente.
Nel caso in esame, trattandosi di un'attività professionale di natura strettamente intellettuale, l'autovettura indicata è ad uso promiscuo ed iscritta sul libro dei beni ammortizzabili al 50% del valore.
Il requisito della strumentalità deve essere circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa/professionista dipenda direttamente dall'impiego del veicolo (regolarmente riportato nei registri contabili) con la conseguenza di escludere addirittura quei beni che, seppur indirettamente, sono comunque necessari per lo svolgimento di alcune fasi della produzione o della commercializzazione.
Orbene, parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo, in quanto ricadente su bene mobile che si afferma essere strumentale alla propria attività svolta, ovvero l'unico mezzo idoneo a consentire di svolgere l'attività di Agente di commercio. Tale eccezione, tuttavia, non è suffragata da alcuna prova documentale, attestante che il veicolo interessato rivesta effettivamente tale funzione.
Non avendo parte ricorrente prodotto prove documentali idonee che evidenzino le effettive esigenze operative soddisfatte dal bene e non risultando, quindi, giustificato il legame di strumentalità tra il veicolo indicato nel preavviso di fermo amministrativo e l'attività svolta dalla ricorrente.
In altri termini, allo stato, non è emerso alcun elemento atto a comprovare le dimensioni dell' attività esercitata, la sua produttività, ovvero altro dato significativo idoneo a dimostrare l'essenzialità ed insostituibilità dell'utilizzazione del veicolo in questione per l'esercizio dell'attività svolta.
Parte ricorrente non ha dimostrato la strumentalità del bene ed invero la documentazione prodotta non è da ritenere sufficiente a tal fine.
In conclusione, non sussistendo elementi certi ed idonei che dimostrino le effettive esigenze operative che il veicolo de quo soddisfa, tali da giustificare la funzione di strumentalità nell'attività esercitata, allo stato l'atto impugnato appare legittimo e fondato.
Quanto alle spese di giudizio viene seguito il criterio di soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in complessive € 800,00.