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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11540/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11540/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GRECO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in C.F._2
VIA PIETRO CASTELLINO 10 80128 NAPOLI presso il difensore avv. GRECO GIOVANNI
OPPONENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CILIEGI SERGIO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA DRAPPERIE N. 12 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
CILIEGI SERGIO
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3208/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli opponenti così concludono:
“a. Previa acquisizione agli atti del presente giudizio del fascicolo d'ufficio inerente al procedimento monitorio, dichiarare nullo il contratto di appalto e comunque, per tutto quanto sopra esposto, infondato, inesistente e non comprovato il credito per cui è lite, con seguente revoca del decreto n.
3208/2022 del 06/07/2022, emesso dal Tribunale di Bologna, Dott. nell'ambito del Per_1 procedimento rubricato con RG n. 7639/2022 e rigetto di tutte le domande formulate dall'opposta; pagina 1 di 14 b. In ogni caso, per tutto quanto sopra detto ed essendo la presente opposizione fondata su prova scritta, si chiede in ogni caso di non concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, se richiesta;
c. dichiarare la spiegata domanda riconvenzionale ammissibile, proponibile, procedibile e fondata sia in fatto che in diritto, condannando, per l'effetto, la in persona del sig. Controparte_1 CP_2 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, dai sigg.ri
[...] Parte_2
e Parte_1
d. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierna opposta dovesse riuscire a comprovare la sussistenza di un credito nei confronti degli opponenti, si chiede che il Giudicante
Voglia ridurre la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 3208/2022 del 06/07/2022, RG n.
7639/2022, emesso dal Tribunale di Bologna, Dott. notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. agli Per_1 opponenti in data 25/07/2022, in quanto non conforme a quanto effettivamente spettante alla
[...]
e riconoscere come dovuta la somma che emergerà a seguito delle risultanze Controparte_1 istruttorie, in ossequio al principio della compensazione dei crediti;
e. Con vittoria di competenze e spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
L'opposta così conclude:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito ogni contraria istanza od eccezione disattesa e reietta
In via pregiudiziale concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione, eventualmente anche in via parziale, del decreto opposto;
Nel merito
In via principale rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e la relativa domanda riconvenzionale in quanto infondate
e non provate;
In via subordinata in denegata ipotesi di revoca, per qualunque motivo del decreto ingiuntivo opposto, condannare il Dott. e la Dott. ssa in solido al pagamento in favore della Pt_2 Pt_1 [...] dell'importo di € 28.844,98 o del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse Controparte_1 risultare dovuto a titolo di corrispettivo ovvero in via subordinata a titolo di arricchimento senza titolo, oltre agli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'art. 1284 c.1 c.c. dal dovuto alla data di deposito del presente ricorso e agli interessi moratori nella misura indicata dall'art. 1284 c. 4
c.c. dalla data di deposito del ricorso fino all'effettivo saldo;
respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto ed in diritto. pagina 2 di 14 Con vittoria di spese e compensi”.
FATTO E DIRITTO
1.
(d'ora in avanti anche solo società conseguiva dal Controparte_1 Controparte_1
Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo n. 3208/2022, nei confronti di e Parte_1 [...]
, per la somma di complessivi € 28.844,98, oltre interessi e spese del procedimento Parte_2 monitorio, a titolo di pagamento delle fatture emesse e non saldate per i lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sull'immobile sito a Casalecchio di Reno in Via Calzavecchio n. 6.
In particolare, la ricorrente esponeva:
- che in data 16.06.2020 aveva stipulato con e un contratto di Parte_1 Parte_2 appalto avente ad oggetto le opere di manutenzione ordinaria da eseguire sull'immobile in questione e identificate nel capitolato allegato;
- che, in relazione ai lavori eseguiti in forza del contratto, era creditrice nei confronti dei committenti per il complessivo importo di € 28.844,98, portato dalle fatture n. 3/2021 (corrisposta soltanto per il
50% e di cui era dovuto il residuo importo di € 5.131,46), nonché n. 57/2021 e n. 59/2021 (di €
11.856,76 ciascuna, allegate al fascicolo monitorio sub doc.ti da 2 a 4);
- che ogni invito a provvedere al pagamento per le vie bonarie si era rivelato vano.
2.
Avverso tale decreto proponevano opposizione e deducendo Parte_1 Parte_2
l'infondatezza della pretesa di pagamento delle fatture, in ragione delle condotte inadempienti della società appaltatrice.
Gli opponenti, dopo aver premesso di aver concluso con la società un contratto Controparte_1 di appalto per la ristrutturazione dell'appartamento sito a Casalecchio di Reno in Via Calzavecchio n.
6, deducevano che, sin da subito, la società appaltatrice aveva posto in essere comportamenti non improntati alla buona fede e correttezza, da cui erano scaturiti continui inadempimenti e ritardi, tutti prontamente contestati.
In particolare, i rapporti tra le parti si erano definitivamente incrinati nel mese di aprile 2021, allorquando la società aveva abbandonato senza motivo o comunicazione Controparte_1
l'immobile, cambiando la serratura e impedendo l'accesso, tanto da indurli a presentare querela e ad avvalersi del diritto di recesso unilaterale previsto dall'art. 1671 c.c.. Solo in data 6.05.2021 erano pagina 3 di 14 riusciti ad entrare in possesso dell'appartamento, pur se avevano dovuto commissionare ad altra impresa le lavorazioni rimaste incomplete o non effettuate dall'opposta.
Gli opponenti deducevano, preliminarmente, la nullità del contratto di appalto per violazione, da parte della società del divieto di subappalto, anche parziale, delle opere, “se non Controparte_1 autorizzato in forma scritta dalla committente” (punto n. 9 del contratto), evidenziando che della circostanza in questione erano venuti a conoscenza solamente quando, con l'intento di ultimare le lavorazioni non eseguite o mal eseguite dall'opposta, si erano rivolti ad altre imprese o altri operai, scoprendo che questi avevano già operato in quel cantiere, pur se nessuna autorizzazione in tal senso era mai stata rilasciata.
In relazione al credito di cui alla fattura n. 3/2021, azionata in sede monitoria per la somma di €
5.131,46 (IVA compresa) – pari alla metà dell'importo di cui alla citata fattura – gli opponenti rilevavano che il documento faceva riferimento all'acquisto delle finestre, per un totale di € 10.262,00, con sconto in fattura del 50%, ai sensi dell'art. 16-bis co. 1 lettera A e B del TUIR ed in applicazione delle previsioni dell'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020; di conseguenza, avendo regolarmente provveduto al pagamento di € 5.132,00 (come da bonifico in atti), nulla era dovuto.
Con riguardo, poi, alle fatture azionate n. 57/2021 e n. 59/2021, e Parte_1 [...]
deducevano che le stesse avevano ad oggetto la presunta esecuzione di “varianti” rispetto Parte_2 alle lavorazioni concordate nel contratto di appalto, le quali, tuttavia, per la quasi totalità non erano mai state concordate né accettate dalla committenza;
sicché, a loro dire, era onere dell'opposta dimostrare di aver ottenuto un'autorizzazione scritta avente ad oggetto le varie modifiche. In ogni caso, gli importi di cui era richiesto il pagamento a titolo di variante facevano riferimento a lavorazioni che o non erano eseguite o erano già ricomprese nel capitolato di appalto.
Ancora, gli opponenti evidenziavano che con le fatture n. 57/2021 e n. 59/2021 era richiesto il pagamento di € 3.992,70 a titolo di penale per il “recesso” dal contratto di appalto, sebbene tale recesso fosse stato determinato dalle continue inadempienze della società appaltatrice, che aveva finanche abbandonato il cantiere e cambiato la serratura, trattenendo illegittimamente le chiavi di accesso e precludendo loro, di fatto, l'accesso all'immobile fino al 6 maggio 2021, quando il legale rappresentante della società aveva consentito la ripresa di possesso dell'appartamento e, nell'occasione, essi opponenti avevano potuto constatare che all'interno non esisteva alcun cantiere e che l'immobile era stato, quindi, di fatto abbandonato senza alcuna comunicazione o motivazione da parte della ditta.
Gli opponenti, infine, esponevano che le lavorazioni eseguite dalla società appaltatrice non erano conformi a quanto pattuito nel contratto di appalto, che neppure erano state rilasciate le certificazioni pagina 4 di 14 energetiche relative agli impianti e, da ultimo, che, a causa tanto dell'illegittimo abbandono del cantiere
(che li aveva costretti a commissionare a una nuova impresa le lavorazioni rimaste incomplete o non effettuate) tanto della mancata consegna dell'immobile per vari mesi oltre la data pattuita, avevano subito un danno;
rilevavano, in particolare, che tale ultima circostanza aveva arrecato pregiudizio soprattutto all'opponente cui era stata preclusa, per quel lasso temporale, la Parte_1 possibilità di partecipare come “residente” al bando indetto dalla Regione Emilia-Romagna per l'assegnazione degli incarichi previsti di medicina generale, incarico che le era stato poi assegnato non appena ottenuto il cambio di residenza.
Gli opponenti concludevano, pertanto, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del contratto di appalto ed accertata l'insussistenza del credito vantato dalla società appaltatrice, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, chiedevano che quest'ultima venisse condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza delle condotte descritte. In subordine, chiedevano che venisse ridotta la somma ingiunta, in quanto non conforme a quanto effettivamente spettante all'opposta, con vittoria di spese.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
L'opposta, in particolare, rilevava che il corrispettivo globale per i lavori di manutenzione dell'immobile di proprietà degli opponenti era stato pattuito nella somma di € 77.780,00, oltre IVA, e che nel corso dei lavori i committenti avevano richiesto l'esecuzione di plurime varianti per un valore di complessivi € 29.099,35, pari a circa un terzo delle opere oggetto del capitolato;
ed evidenziava che il contratto di appalto prevedeva una sequenza precisa di pagamenti, mai rispettata dagli opponenti, posto che il saldo lavori da capitolato, per un totale di € 85.558,00, avrebbe dovuto essere effettuato entro il 15 novembre 2020, mentre a tale data i committenti avevano versato la sola minor somma di €
54.550,00, di cui nulla per le varianti richieste ed eseguite, sicché legittimamente, e conformemente alle previsioni di cui all'art. 4 comma 2 del contratto di appalto (che prevedeva tale possibilità in caso di ingiustificato ritardo nel pagamento per un termine superiore a 30 giorni), erano stati sospesi i lavori ed i lavori stessi non erano stati conclusi entro la scadenza contrattuale (prevista per il 30 settembre
2020).
L'opposta deduceva, quindi, di avere a propria volta diffidato i committenti al pagamento degli importi dovuti (con lettera del 6 aprile 2021), invocando l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., mentre questi ultimi in data 22 aprile 2021 avevano esercitato il recesso unilaterale dal contratto di appalto e in pagina 5 di 14 data 3 maggio 2021 avevano depositato denuncia-querela (procedimento poi conclusosi con ordinanza di archiviazione del GIP del 27 settembre 2022); e rilevava come, a fronte della definitiva risoluzione del vincolo contrattuale, l'immobile fosse stato riconsegnato (con verbale del 6 maggio 2021).
Sulla base di tali premesse l'opposta eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità della domanda degli opponenti di declaratoria di nullità del contratto di appalto, per difetto di interesse, avendo questi esercitato il recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1671 c.c., rilevando come gli opponenti non avessero, comunque, provato l'asserita violazione del divieto di subappalto;
rilevava, quanto alle contestazioni degli opponenti, che il credito residuo di € 5.131,46, a saldo della fattura n. 3/2021, era dovuto poiché
l'opzione dello sconto in fattura presupponeva la cessione in concreto, alla società appaltatrice, del credito relativo alla detrazione di imposta, cui i committenti non avevano provveduto, con la conseguenza che l'importo non era mai confluito nel proprio “cassetto fiscale”, e che anche il pagamento delle varianti era dovuto, trattandosi di varianti richieste, fermo restando, in ogni caso, il diritto al pagamento dell'importo corrispondente al valore delle varianti, per impossibilità di restitutio in integrum; evidenziava, ancora, che la penale per il recesso era stabilita espressamente nel contratto e, quindi, dovuta, posto che l'immobile era stato legittimamente detenuto fino alla definitiva cessazione del rapporto contrattuale in forza del recesso (legittimità confermata anche dall'ordinanza di archiviazione del procedimento penale); e deduceva, infine, che la mancata esecuzione di alcune lavorazioni oggetto di capitolato, così come il mancato rilascio delle certificazioni energetiche, erano da attribuirsi all'inadempimento dei committenti all'obbligazione di pagamento alle scadenze contrattualmente previste, mentre la richiesta di danni formulata in via riconvenzionale era infondata e, comunque, sfornita di prova.
L'opposta concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna degli opponenti, in solido tra di loro, al pagamento dell'importo di € 28.844,98 o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi.
4.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio; con ordinanza del 30 maggio 2024, previo rigetto delle istanze di prova orale, veniva disposta integrazione della consulenza.
Acquisita anche la relazione integrativa del c.t.u. e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 28 gennaio 2025 il procuratore dell'opposta precisava le conclusioni limitando l'importo richiesto alla minor somma di € 19.813,30, oltre IVA al 10%, e chiedeva l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 pagina 6 di 14 quater c.p.c. per l'importo risultante dalla relazione del c.t.u., pari ad € 14.401,00.
Rigettata l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. e fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni, alla successiva udienza del 15 maggio 2025, mutato il giudice, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
5.
Preliminarmente va disattesa la domanda degli opponenti tesa alla declaratoria di nullità del contratto di appalto per la violazione del divieto di subappalto delle opere, contemplato dall'art. 9 del contratto sottoscritto dalle parti (il cui esame è senza dubbio preliminare rispetto ad ogni altra questione): sul punto è sufficiente osservare – per dedurne l'infondatezza della domanda – che l'asserita violazione, non attenendo agli elementi essenziali dell'accordo né incidendo sulla validità dello stesso, non comporta certo la nullità del contratto validamente concluso dalle parti.
5.1
Laddove invece dovesse ritenersi che con tale domanda gli opponenti abbiano inteso dedurre l'inadempimento della società appaltatrice (e chiedere, in ragione di tale inadempimento, la risoluzione del contratto: cfr. pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione: “si chiede fin da ora dichiararsi risolto e nullo il contratto di appalto con tutte le conseguenze previste dalla Legge”), giova rilevare che l'asserita violazione del divieto di subappalto è rimasta priva di riscontro probatorio (né le istanze di prova orale sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi pertanto ritenere che vi sia stata rinuncia alle medesime istanze;
e ciò senza considerare l'inammissibilità delle stesse, vertendo su circostanze formulate in maniera generica o contenenti giudizi, o in quanto relative a circostanze non contestate o irrilevanti ai fini della decisione).
6.
Disattesa la domanda tesa alla declaratoria di nullità del contratto, va allora esaminata la questione relativa al recesso – pacificamente – operato dagli opponenti ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed alle conseguenze di tale recesso.
Orbene, premesso che il committente può recedere dal contratto di appalto anche senza alcuna ragione giustificatrice, ai sensi della norma appena citata, le motivazioni del recesso assumono, comunque, rilievo nella fattispecie in esame, poiché gli opponenti hanno proposto, in via riconvenzionale,
pagina 7 di 14 domanda di risarcimento dei danni, nei confronti dell'opposta, lamentando il ritardo nell'esecuzione dei lavori e l'illegittima sospensione dei lavori stessi da parte della società appaltatrice, mentre quest'ultima ha sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., a sua volta deducendo di avere legittimamente sospeso i lavori a causa del mancato rispetto, da parte dei committenti, delle scadenze dei pagamenti concordati e contestando i pretesi ritardi nella consegna dell'opera sul rilievo che il mancato rispetto del termine di consegna (previsto in contratto) sarebbe stato determinato dalle plurime richieste in variante dei committenti.
6.1
Tali essendo i termini della questione, deve preliminarmente rilevarsi che, alla luce degli accertamenti svolti dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, è risultato pacificamente accertato che plurime furono le varianti in corso d'opera.
Il c.t.u., in particolare, le cui conclusioni – frutto di approfondito esame e fondate su motivazione logica e corrente – appaiono pienamente condivisibili, ha innanzitutto evidenziato che le lavorazioni in variante erano riportate nelle fatture n.ri 57 e 59 del 2021, emesse rispettivamente il 29 ed il 31 dicembre 2021 (ossia quando era già stata effettuata da tempo la comunicazione di recesso dal contratto di appalto da parte dei committenti, risalente al mese di aprile del 2021) e che la mancata realizzazione di parte delle lavorazioni e forniture contemplate nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti era derivata “anche da variazioni richieste/avvenute in corso d'opera” (cfr. pag. 27 della relazione depositata in data 8 maggio 2024 dal c.t.u. Ing. ). Persona_2
Ed ha, quindi, proceduto ad una compiuta analisi e ad una analitica descrizione delle singole varianti in corso d'opera realizzate dalla società appaltatrice (cfr. pagg. 27 e ss. della citata relazione), individuando – anche in tal caso con motivazione priva di vizi logici e coerentemente argomentata, e quindi pienamente condivisibile – quelle varianti non ricomprese nel capitolato d'appalto contenuto nel contratto sottoscritto dalle parti, ossia: “Nuove tramezzature”, “Opere strutturali Intonaci”, “posa per la parete doccia nel bagno cieco” (non presente nel progetto di cui al doc. 12 di parte opposta: cfr. pag.
28 della relazione), “Differenza tra la Fornitura frutti e placche come da capitolato delle opere alla fine della voce 11.1 (…)”, “Differenza per la Fornitura di un termosifone per un bagno con l'alzata
(…)”, “Predisposizione di un ulteriore impianto per l'installazione di un condizionatore in camera piccola”, “Differenza tra la Fornitura di un Boiler come da capitolato e una Pompa di Calore con
Bollitore installata in terrazza (…)”, “Fornitura di una porta Filo installata all'ingresso del Pt_3 corridoio per accedere alla zona notte compreso il telaio speciale”, “Differenza per aver scelto invece che le finestre della quella della società Parte_4 Controparte_3 pagina 8 di 14 (pari alla metà della fattura n. 3/2021 con imponibile pari ad € 9.329,92, saldata solo per metà),
“Variante per la differenza tra la fornitura di una finestra a due ante standard ed una finestra con un'alzata fissa di 10 cm”, “Fornitura e posa di cartongesso a soffitto (…); Fornitura e posa di un mobile su misura in cartongesso sala;
Fornitura e posa di un mobile in cartongesso in ingresso zona notte compresi 19 faretti” (con decurtazione del costo delle “sole bucature nel cartongesso”, essendo i faretti in cartongesso inclusi nel prezzo come da voce 27 di capitolato, secondo quanto evidenziato dal c.t.u. con una stima a corpo in percentuale: cfr. pag. 30 della relazione), fornitura di elementi vari non contemplati in capitolato e lavori aggiuntivi di cui ai punti 14-16, 20-23 (e con l'esclusione di maggiorazioni di costo per la posa di elementi specificamente indicati agli altri punti indicati alle pagg.
30-31 della relazione). Il c.t.u. ha inoltre determinato l'importo dovuto per le lavorazioni in variante in complessivi € 22.956,96 (partendo dalla somma di complessivi € 26.453,96 a titolo di varianti indicate dall'opposta nelle fatture n. 57 e n. 59 del 2021 e con la successiva decurtazione dell'importo di €
3.497,00 per le “lavorazioni ritenute già ricomprese in capitolato e/o non eseguite”: € 26.453,96-€
3.497,00=€ 22.956,96).
6.2
Orbene, stante la natura delle varianti in questione, è evidente che le stesse sono riconducibili a specifiche richieste dei committenti (opponenti), non essendo logicamente sostenibile la realizzazione di tali opere aggiuntive, proprio in ragione della loro natura quale desumibile dalle indicazioni risultanti dalla relazione del c.t.u. e sopra evidenziate, ad opera della società appaltatrice in via autonoma ed indipendentemente da una specifica indicazione in tal senso dei committenti.
Né osta al riconoscimento del corrispettivo per tali varianti – quale coerentemente determinato dal c.t.u.
– l'assenza di autorizzazione del committente in forma scritta, non operando il disposto di cui all'art. 1659 c.c., applicabile alle sole variazioni effettuate su iniziativa dell'appaltatore, ma il disposto di cui all'art. 1661 c.c. che disciplina la diversa ipotesi – ricorrente nella fattispecie in esame – in cui le variazioni dipendano da iniziativa del committente.
Ne consegue che, trattandosi di varianti anche di un certo rilievo (ove rapportate al corrispettivo complessivo dei lavori appaltati), il mancato rispetto del termine fissato al 30 settembre 2020 con il contratto di appalto non appare imputabile alla società appaltatrice;
tanto più che nessuna contestazione circa il mancato rispetto di tale termine per la realizzazione dei lavori appaltati risulta effettuata dagli opponenti nell'immediatezza della scadenza, mentre gli stessi opponenti hanno continuato a corrispondere il corrispettivo richiesto a seguito dell'emissione delle fatture successive a tale data (cfr. tra l'altro, estratto pagamenti effettuati con bonifico prodotto con l'atto di opposizione). pagina 9 di 14 6.3
Del pari evidente è che anche i termini relativi ai pagamenti – quali originariamente concordati con il contratto di appalto – appaiono implicitamente superati proprio in ragione del comportamento tenuto da entrambe le parti successivamente alla scadenza del termine del 30 settembre 2020, quando i pagamenti avvenivano via via che la società appaltatrice emetteva le fatture per l'avanzamento dei lavori (cfr. citati documenti), senza alcuna contestazione circa i tempi dei pagamenti.
Non appare allora giustificabile la sospensione dei lavori da parte della società appaltatrice, cui è seguito il recesso ex art. 1671 c.c. degli opponenti comunicato nel mese di aprile 2021: ciò consente, altresì, di escludere l'operatività della clausola di cui all'art. 10 del contratto di appalto e conseguentemente la debenza dell'importo richiesto dalla società appaltatrice a titolo di penale per il recesso, spettante – per espressa previsione contrattuale – solo nell'ipotesi in cui il “recesso non sia motivato da inadempienza o da rilevanti vizi o difformità dell'opera” (cfr. contratto di appalto di cui al doc. 1 di parte opponente).
7.
Passando a questo punto all'esame della sussistenza del credito vantato dall'opposta per le opere eseguite dalla società appaltatrice in forza del contratto di appalto e in variante, specificamente contestata dagli opponenti, va osservato che il c.t.u. ha accertato – anche sul punto con congrua ed adeguata motivazione, pienamente condivisibile, puntualmente rispondendo alle osservazioni sollevate dai c.t.p. – l'esecuzione, da parte dell'opposta, delle specifiche lavorazioni (rispetto al capitolato di appalto) descritte alle pagg. 14 e ss. della relazione, rilevando, tra l'altro, che la somma dei costi di tutte le voci riportate nel capitolato di appalto (“considerato il valore massimo nel caso di possibili range espressi”) è pari a complessivi € 76.540,00 (valore differente sia rispetto all'importo complessivamente riportato nel medesimo contratto, pari ad € 77.780,00, sia rispetto a quello riportato nelle fatture n.ri 57 e 59 del 2021, pari ad € 77.340,00): conformemente ai rilievi del c.t.u. è al primo di tali importi che occorre fare riferimento, a fronte della specifica indicazione dei singoli importi indicati in relazione alle varie lavorazioni riportate nel medesimo contratto e non essendo altrimenti spiegabile il diverso (e maggiore) importo di € 77.780,00 riportato globalmente.
Nel prosieguo della relazione il c.t.u. ha illustrato le specifiche modalità con le quali è giunta alla determinazione dell'importo finale delle lavorazioni effettivamente eseguite, procedendo all'esclusione di quelle opere che non erano state realizzate, anche perché oggetto di varianti, ed ha, quindi, determinato l'importo complessivo del credito spettante per tali lavorazioni (previste in capitolato) in complessivi € 58.499,00 (a fronte di complessivi € 76.540,00 di cui al capitolato di appalto), rilevando pagina 10 di 14 la mancata realizzazione o decurtazione di “voci” per complessivi € 18.041,00 (derivante, come già sopra evidenziato, “anche da variazioni richieste/avvenute in corso d'opera”).
In conclusione, l'importo complessivamente spettante alla società appaltatrice per i lavori eseguiti (sia da capitolato di appalto che in variante) fino al recesso operato dai committenti va determinato, sulla scorta degli accertamenti della relazione del c.t.u., le cui conclusioni appaiono condivisibili per le ragioni già dette, in complessivi € 81.455,96, oltre IVA. Con la precisazione che l'asserito accordo iniziale riguardante l'applicazione di uno sconto del 15% per il pagamento di parte del corrispettivo in contanti non risulta in alcun modo provato.
D'altro canto, nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica entrambe le parti non hanno mosso contestazioni in ordine all'importo complessivo delle opere, comprensive delle varianti, così come determinato – nei termini sopra detti ed in relazione alle (sole) fatture n. 57 e n. 59 del 2021
(emesse rispettivamente nei confronti della e nei confronti del – dal c.t.u. (cfr. in Pt_1 Pt_2 particolare, pag. 1 della comparsa conclusionale dell'opposta e pagg. 7 e ss. della comparsa conclusionale degli opponenti).
7.1
La questione ribadita in sede di memorie conclusive dalle parti attiene, per contro, all'entità dei pagamenti complessivamente effettuati – con bonifici o in contanti – dagli opponenti, da detrarre dalla somma come sopra determinata: secondo gli opponenti gli importi complessivamente pagati sarebbero pari ad € 68.254,96 (arrotondato in atti di parte ad € 68.255,00); secondo l'opposta, invece, gli importi complessivamente pagati sarebbero pari ad € 63.255,00. Con la precisazione che tali somme sono indicate dal medesimo c.t.u., nella relazione integrativa, come imponibile, laddove riporta le diverse prospettazioni delle parti.
Orbene, ferma l'entità delle somme versate tramite bonifico (pacificamente risultante dalla documentazione prodotta dagli opponenti ed alla quale fa riferimento anche il c.t.u. nella relazione integrativa), va osservato che dal prospetto “pagamenti in contanti” prodotto dagli opponenti non è dato sapere quale sia l'importo complessivamente versato in contanti, trattandosi di prospetto non chiaramente comprensibile.
La differenza tra i due importi attiene – sulla scorta di quanto dedotto dalle parti stesse ed evidenziato nella relazione integrativa dal c.t.u. – al pagamento o meno della fattura n. 28 del 2020 (per complessivi € 5.000,00 di imponibile: cfr. relazione integrativa del c.t.u.), che, secondo l'assunto degli opponenti, sarebbe stata pagata in contanti, mentre, secondo l'assunto dell'opposta, sarebbe rimasta pagina 11 di 14 impagata.
Sul punto è sufficiente osservare che dalle stesse fatture n.ri 57 e 59 del 2021 (riepilogative e poste a fondamento del decreto ingiuntivo) risulta che tale fattura (ossia la fattura n. 28 del 2020) è indicata
(con imponibile pari a € 5.000,00, con IVA al 10%) come fattura “a detrarre”, sicché può ritenersi comprovato il pagamento (anche) di tale fattura e, quindi, del relativo importo (non sarebbe altrimenti spiegabile il motivo per il quale la stessa opposta la indica, nelle fatture finali e riepilogative emesse separatamente – per la suddivisione al 50% del corrispettivo residuo – nei confronti della e Pt_1 del quale fattura da detrarre dall'importo dovuto). Pt_2
Con l'effetto che dalla somma di € 81.455,96 (a titolo di imponibile) va detratto l'importo di €
68.254,96 (a titolo di imponibile) complessivamente corrisposto dagli opponenti nel corso del rapporto, con la determinazione di un credito finale dell'opposta pari ad € 13.201,00, oltre IVA (al 10%, così come applicata), e così pari ad € 14.521,10 (IVA compresa).
7.2
Gli opponenti lamentano altresì l'esistenza di vizi nell'esecuzione delle opere e di danni conseguenti alla non corretta esecuzione delle opere stesse, deducendo in particolare il mancato rilascio delle necessarie certificazioni di conformità degli impianti: anche sotto tale profilo il c.t.u., con la relazione integrativa depositata in data 16 settembre 2024, ha accertato la sussistenza dei vizi e delle non corrette esecuzioni delle lavorazioni specificamente dettagliate alle pagg. 4 e ss. (mentre il mancato rilascio delle certificazioni “impiantistiche” è già stato evidentemente considerato dal c.t.u. nella determinazione dell'importo complessivo delle lavorazioni, con la relativa decurtazione: cfr. relazione del c.t.u. depositata l'8 maggio 2024, laddove a pag. 25 si evidenzia che “non sono state redatte e consegnate le certificazioni impiantistiche. Si decurtano perciò complessivamente 600€
(300€+300€)”), ed ha conseguentemente determinato i relativi costi di ripristino ed il minor valore dell'opera, in relazione a riparazioni antieconomiche, nella somma di complessivi € 3.800,00, oltre
IVA sulla somma di € 3.300,00 (€ 3.300,00+€ 500,00=€ 3.800,00: cfr. pag. 7 della relazione), pari – considerando l'IVA (per rendere omogenei i rispettivi crediti) – ad € 4.130,00 (IVA compresa).
Detratto, quindi, dalla somma di € 14.521,10 (IVA compresa) l'importo di € 4.130,00 (IVA compresa), residua a credito dell'opposta la somma (comprensiva di IVA) di € 10.391,10.
8.
Va, per contro, rigettata la domanda riconvenzionale degli opponenti, tesa al risarcimento degli ulteriori danni subiti in ragione delle spese sostenute per il completamento dei lavori, per i danni cagionati alle pagina 12 di 14 parti comuni dell'edificio, per il danno morale e per il pregiudizio economico subito dall'opponente alla quale sarebbe stata preclusa “la possibilità di partecipare come “residente” al bando Pt_1 indetto dalla Regione Emilia Romagna per l'assegnazione degli incarichi previsti di medicina generale”.
Al riguardo è sufficiente osservare, quanto alle spese sostenute per il completamento dell'opere, che le stesse non spettano proprio in ragione dell'esercizio del recesso ex art. 1671 c.c. e, quanto ai danni cagionati alle parti comuni dell'edificio, che difetta la prova di tali danni;
mentre il danno morale non spetta, vertendosi in ipotesi di illecito civile.
Relativamente al danno patrimoniale lamentato con riguardo alla sola opponente va Pt_1 osservato – a parte ogni altra considerazione – che, a norma dell'art. 1227, comma 2, c.c., il
“risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”: e nella specie l'opponente ben avrebbe potuto evitare il danno lamentato con il trasferimento della residenza, a prescindere dal completamento dei lavori.
9.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e gli opponenti, operate le detrazioni sopra dette a titolo di risarcimento per i vizi e per la non corretta esecuzione delle opere, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di complessivi € 10.391,10 (IVA compresa), oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 3 marzo 2022 (primo atto di costituzione in mora) alla domanda ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda all'effettivo saldo.
10.
Stante l'esito del giudizio, con l'accoglimento solo parziale dell'opposizione e della domanda dell'opposta ed il rigetto, nei termini sopra detti, della domanda riconvenzionale degli opponenti, ricorrono i presupposti per compensare per metà tra le parti le spese processuali e gli opponenti vanno, conseguentemente, condannati al rifusione, in favore dell'opposta, della restante metà delle spese stesse che, per tale quota, si liquidano – tenuto conto dei parametri medi in relazione a causa di valore ricompreso nello scaglione da € 26.001 ad € 52.000 (per effetto della riconvenzionale proposta) – in complessivi € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
11.
Le spese della consulenza tecnica espletata (anche integrativa), così come complessivamente liquidate pagina 13 di 14 nel corso del giudizio, vanno, infine, poste, in via definitiva, a carico degli opponenti nella misura di tre quarti e a carico dell'opposta nella misura del residuo quarto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
3208/2022 e condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 10.391,10 (IVA compresa), con gli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 3 marzo 2022 alla domanda ed ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda all'effettivo saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale degli opponenti tesa al risarcimento degli ulteriori danni, nei termini di cui in motivazione;
3) dichiara compensate per metà le spese processuali tra le parti e condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione, in favore dell'opposta, dell'altra metà delle spese stesse che, per tale quota, liquida in complessivi € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, anche integrativa, nella misura già liquidata nel corso del giudizio, in via definitiva a carico degli opponenti nella misura di tre quarti e a carico dell'opposta nella misura di un quarto.
Bologna, così deciso il 12 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11540/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GRECO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in C.F._2
VIA PIETRO CASTELLINO 10 80128 NAPOLI presso il difensore avv. GRECO GIOVANNI
OPPONENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CILIEGI SERGIO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA DRAPPERIE N. 12 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
CILIEGI SERGIO
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3208/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli opponenti così concludono:
“a. Previa acquisizione agli atti del presente giudizio del fascicolo d'ufficio inerente al procedimento monitorio, dichiarare nullo il contratto di appalto e comunque, per tutto quanto sopra esposto, infondato, inesistente e non comprovato il credito per cui è lite, con seguente revoca del decreto n.
3208/2022 del 06/07/2022, emesso dal Tribunale di Bologna, Dott. nell'ambito del Per_1 procedimento rubricato con RG n. 7639/2022 e rigetto di tutte le domande formulate dall'opposta; pagina 1 di 14 b. In ogni caso, per tutto quanto sopra detto ed essendo la presente opposizione fondata su prova scritta, si chiede in ogni caso di non concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, se richiesta;
c. dichiarare la spiegata domanda riconvenzionale ammissibile, proponibile, procedibile e fondata sia in fatto che in diritto, condannando, per l'effetto, la in persona del sig. Controparte_1 CP_2 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, dai sigg.ri
[...] Parte_2
e Parte_1
d. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierna opposta dovesse riuscire a comprovare la sussistenza di un credito nei confronti degli opponenti, si chiede che il Giudicante
Voglia ridurre la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 3208/2022 del 06/07/2022, RG n.
7639/2022, emesso dal Tribunale di Bologna, Dott. notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. agli Per_1 opponenti in data 25/07/2022, in quanto non conforme a quanto effettivamente spettante alla
[...]
e riconoscere come dovuta la somma che emergerà a seguito delle risultanze Controparte_1 istruttorie, in ossequio al principio della compensazione dei crediti;
e. Con vittoria di competenze e spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
L'opposta così conclude:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito ogni contraria istanza od eccezione disattesa e reietta
In via pregiudiziale concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione, eventualmente anche in via parziale, del decreto opposto;
Nel merito
In via principale rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e la relativa domanda riconvenzionale in quanto infondate
e non provate;
In via subordinata in denegata ipotesi di revoca, per qualunque motivo del decreto ingiuntivo opposto, condannare il Dott. e la Dott. ssa in solido al pagamento in favore della Pt_2 Pt_1 [...] dell'importo di € 28.844,98 o del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse Controparte_1 risultare dovuto a titolo di corrispettivo ovvero in via subordinata a titolo di arricchimento senza titolo, oltre agli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'art. 1284 c.1 c.c. dal dovuto alla data di deposito del presente ricorso e agli interessi moratori nella misura indicata dall'art. 1284 c. 4
c.c. dalla data di deposito del ricorso fino all'effettivo saldo;
respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto ed in diritto. pagina 2 di 14 Con vittoria di spese e compensi”.
FATTO E DIRITTO
1.
(d'ora in avanti anche solo società conseguiva dal Controparte_1 Controparte_1
Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo n. 3208/2022, nei confronti di e Parte_1 [...]
, per la somma di complessivi € 28.844,98, oltre interessi e spese del procedimento Parte_2 monitorio, a titolo di pagamento delle fatture emesse e non saldate per i lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sull'immobile sito a Casalecchio di Reno in Via Calzavecchio n. 6.
In particolare, la ricorrente esponeva:
- che in data 16.06.2020 aveva stipulato con e un contratto di Parte_1 Parte_2 appalto avente ad oggetto le opere di manutenzione ordinaria da eseguire sull'immobile in questione e identificate nel capitolato allegato;
- che, in relazione ai lavori eseguiti in forza del contratto, era creditrice nei confronti dei committenti per il complessivo importo di € 28.844,98, portato dalle fatture n. 3/2021 (corrisposta soltanto per il
50% e di cui era dovuto il residuo importo di € 5.131,46), nonché n. 57/2021 e n. 59/2021 (di €
11.856,76 ciascuna, allegate al fascicolo monitorio sub doc.ti da 2 a 4);
- che ogni invito a provvedere al pagamento per le vie bonarie si era rivelato vano.
2.
Avverso tale decreto proponevano opposizione e deducendo Parte_1 Parte_2
l'infondatezza della pretesa di pagamento delle fatture, in ragione delle condotte inadempienti della società appaltatrice.
Gli opponenti, dopo aver premesso di aver concluso con la società un contratto Controparte_1 di appalto per la ristrutturazione dell'appartamento sito a Casalecchio di Reno in Via Calzavecchio n.
6, deducevano che, sin da subito, la società appaltatrice aveva posto in essere comportamenti non improntati alla buona fede e correttezza, da cui erano scaturiti continui inadempimenti e ritardi, tutti prontamente contestati.
In particolare, i rapporti tra le parti si erano definitivamente incrinati nel mese di aprile 2021, allorquando la società aveva abbandonato senza motivo o comunicazione Controparte_1
l'immobile, cambiando la serratura e impedendo l'accesso, tanto da indurli a presentare querela e ad avvalersi del diritto di recesso unilaterale previsto dall'art. 1671 c.c.. Solo in data 6.05.2021 erano pagina 3 di 14 riusciti ad entrare in possesso dell'appartamento, pur se avevano dovuto commissionare ad altra impresa le lavorazioni rimaste incomplete o non effettuate dall'opposta.
Gli opponenti deducevano, preliminarmente, la nullità del contratto di appalto per violazione, da parte della società del divieto di subappalto, anche parziale, delle opere, “se non Controparte_1 autorizzato in forma scritta dalla committente” (punto n. 9 del contratto), evidenziando che della circostanza in questione erano venuti a conoscenza solamente quando, con l'intento di ultimare le lavorazioni non eseguite o mal eseguite dall'opposta, si erano rivolti ad altre imprese o altri operai, scoprendo che questi avevano già operato in quel cantiere, pur se nessuna autorizzazione in tal senso era mai stata rilasciata.
In relazione al credito di cui alla fattura n. 3/2021, azionata in sede monitoria per la somma di €
5.131,46 (IVA compresa) – pari alla metà dell'importo di cui alla citata fattura – gli opponenti rilevavano che il documento faceva riferimento all'acquisto delle finestre, per un totale di € 10.262,00, con sconto in fattura del 50%, ai sensi dell'art. 16-bis co. 1 lettera A e B del TUIR ed in applicazione delle previsioni dell'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020; di conseguenza, avendo regolarmente provveduto al pagamento di € 5.132,00 (come da bonifico in atti), nulla era dovuto.
Con riguardo, poi, alle fatture azionate n. 57/2021 e n. 59/2021, e Parte_1 [...]
deducevano che le stesse avevano ad oggetto la presunta esecuzione di “varianti” rispetto Parte_2 alle lavorazioni concordate nel contratto di appalto, le quali, tuttavia, per la quasi totalità non erano mai state concordate né accettate dalla committenza;
sicché, a loro dire, era onere dell'opposta dimostrare di aver ottenuto un'autorizzazione scritta avente ad oggetto le varie modifiche. In ogni caso, gli importi di cui era richiesto il pagamento a titolo di variante facevano riferimento a lavorazioni che o non erano eseguite o erano già ricomprese nel capitolato di appalto.
Ancora, gli opponenti evidenziavano che con le fatture n. 57/2021 e n. 59/2021 era richiesto il pagamento di € 3.992,70 a titolo di penale per il “recesso” dal contratto di appalto, sebbene tale recesso fosse stato determinato dalle continue inadempienze della società appaltatrice, che aveva finanche abbandonato il cantiere e cambiato la serratura, trattenendo illegittimamente le chiavi di accesso e precludendo loro, di fatto, l'accesso all'immobile fino al 6 maggio 2021, quando il legale rappresentante della società aveva consentito la ripresa di possesso dell'appartamento e, nell'occasione, essi opponenti avevano potuto constatare che all'interno non esisteva alcun cantiere e che l'immobile era stato, quindi, di fatto abbandonato senza alcuna comunicazione o motivazione da parte della ditta.
Gli opponenti, infine, esponevano che le lavorazioni eseguite dalla società appaltatrice non erano conformi a quanto pattuito nel contratto di appalto, che neppure erano state rilasciate le certificazioni pagina 4 di 14 energetiche relative agli impianti e, da ultimo, che, a causa tanto dell'illegittimo abbandono del cantiere
(che li aveva costretti a commissionare a una nuova impresa le lavorazioni rimaste incomplete o non effettuate) tanto della mancata consegna dell'immobile per vari mesi oltre la data pattuita, avevano subito un danno;
rilevavano, in particolare, che tale ultima circostanza aveva arrecato pregiudizio soprattutto all'opponente cui era stata preclusa, per quel lasso temporale, la Parte_1 possibilità di partecipare come “residente” al bando indetto dalla Regione Emilia-Romagna per l'assegnazione degli incarichi previsti di medicina generale, incarico che le era stato poi assegnato non appena ottenuto il cambio di residenza.
Gli opponenti concludevano, pertanto, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del contratto di appalto ed accertata l'insussistenza del credito vantato dalla società appaltatrice, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, chiedevano che quest'ultima venisse condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza delle condotte descritte. In subordine, chiedevano che venisse ridotta la somma ingiunta, in quanto non conforme a quanto effettivamente spettante all'opposta, con vittoria di spese.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
L'opposta, in particolare, rilevava che il corrispettivo globale per i lavori di manutenzione dell'immobile di proprietà degli opponenti era stato pattuito nella somma di € 77.780,00, oltre IVA, e che nel corso dei lavori i committenti avevano richiesto l'esecuzione di plurime varianti per un valore di complessivi € 29.099,35, pari a circa un terzo delle opere oggetto del capitolato;
ed evidenziava che il contratto di appalto prevedeva una sequenza precisa di pagamenti, mai rispettata dagli opponenti, posto che il saldo lavori da capitolato, per un totale di € 85.558,00, avrebbe dovuto essere effettuato entro il 15 novembre 2020, mentre a tale data i committenti avevano versato la sola minor somma di €
54.550,00, di cui nulla per le varianti richieste ed eseguite, sicché legittimamente, e conformemente alle previsioni di cui all'art. 4 comma 2 del contratto di appalto (che prevedeva tale possibilità in caso di ingiustificato ritardo nel pagamento per un termine superiore a 30 giorni), erano stati sospesi i lavori ed i lavori stessi non erano stati conclusi entro la scadenza contrattuale (prevista per il 30 settembre
2020).
L'opposta deduceva, quindi, di avere a propria volta diffidato i committenti al pagamento degli importi dovuti (con lettera del 6 aprile 2021), invocando l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., mentre questi ultimi in data 22 aprile 2021 avevano esercitato il recesso unilaterale dal contratto di appalto e in pagina 5 di 14 data 3 maggio 2021 avevano depositato denuncia-querela (procedimento poi conclusosi con ordinanza di archiviazione del GIP del 27 settembre 2022); e rilevava come, a fronte della definitiva risoluzione del vincolo contrattuale, l'immobile fosse stato riconsegnato (con verbale del 6 maggio 2021).
Sulla base di tali premesse l'opposta eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità della domanda degli opponenti di declaratoria di nullità del contratto di appalto, per difetto di interesse, avendo questi esercitato il recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1671 c.c., rilevando come gli opponenti non avessero, comunque, provato l'asserita violazione del divieto di subappalto;
rilevava, quanto alle contestazioni degli opponenti, che il credito residuo di € 5.131,46, a saldo della fattura n. 3/2021, era dovuto poiché
l'opzione dello sconto in fattura presupponeva la cessione in concreto, alla società appaltatrice, del credito relativo alla detrazione di imposta, cui i committenti non avevano provveduto, con la conseguenza che l'importo non era mai confluito nel proprio “cassetto fiscale”, e che anche il pagamento delle varianti era dovuto, trattandosi di varianti richieste, fermo restando, in ogni caso, il diritto al pagamento dell'importo corrispondente al valore delle varianti, per impossibilità di restitutio in integrum; evidenziava, ancora, che la penale per il recesso era stabilita espressamente nel contratto e, quindi, dovuta, posto che l'immobile era stato legittimamente detenuto fino alla definitiva cessazione del rapporto contrattuale in forza del recesso (legittimità confermata anche dall'ordinanza di archiviazione del procedimento penale); e deduceva, infine, che la mancata esecuzione di alcune lavorazioni oggetto di capitolato, così come il mancato rilascio delle certificazioni energetiche, erano da attribuirsi all'inadempimento dei committenti all'obbligazione di pagamento alle scadenze contrattualmente previste, mentre la richiesta di danni formulata in via riconvenzionale era infondata e, comunque, sfornita di prova.
L'opposta concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna degli opponenti, in solido tra di loro, al pagamento dell'importo di € 28.844,98 o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi.
4.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio; con ordinanza del 30 maggio 2024, previo rigetto delle istanze di prova orale, veniva disposta integrazione della consulenza.
Acquisita anche la relazione integrativa del c.t.u. e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 28 gennaio 2025 il procuratore dell'opposta precisava le conclusioni limitando l'importo richiesto alla minor somma di € 19.813,30, oltre IVA al 10%, e chiedeva l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 pagina 6 di 14 quater c.p.c. per l'importo risultante dalla relazione del c.t.u., pari ad € 14.401,00.
Rigettata l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. e fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni, alla successiva udienza del 15 maggio 2025, mutato il giudice, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
5.
Preliminarmente va disattesa la domanda degli opponenti tesa alla declaratoria di nullità del contratto di appalto per la violazione del divieto di subappalto delle opere, contemplato dall'art. 9 del contratto sottoscritto dalle parti (il cui esame è senza dubbio preliminare rispetto ad ogni altra questione): sul punto è sufficiente osservare – per dedurne l'infondatezza della domanda – che l'asserita violazione, non attenendo agli elementi essenziali dell'accordo né incidendo sulla validità dello stesso, non comporta certo la nullità del contratto validamente concluso dalle parti.
5.1
Laddove invece dovesse ritenersi che con tale domanda gli opponenti abbiano inteso dedurre l'inadempimento della società appaltatrice (e chiedere, in ragione di tale inadempimento, la risoluzione del contratto: cfr. pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione: “si chiede fin da ora dichiararsi risolto e nullo il contratto di appalto con tutte le conseguenze previste dalla Legge”), giova rilevare che l'asserita violazione del divieto di subappalto è rimasta priva di riscontro probatorio (né le istanze di prova orale sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi pertanto ritenere che vi sia stata rinuncia alle medesime istanze;
e ciò senza considerare l'inammissibilità delle stesse, vertendo su circostanze formulate in maniera generica o contenenti giudizi, o in quanto relative a circostanze non contestate o irrilevanti ai fini della decisione).
6.
Disattesa la domanda tesa alla declaratoria di nullità del contratto, va allora esaminata la questione relativa al recesso – pacificamente – operato dagli opponenti ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed alle conseguenze di tale recesso.
Orbene, premesso che il committente può recedere dal contratto di appalto anche senza alcuna ragione giustificatrice, ai sensi della norma appena citata, le motivazioni del recesso assumono, comunque, rilievo nella fattispecie in esame, poiché gli opponenti hanno proposto, in via riconvenzionale,
pagina 7 di 14 domanda di risarcimento dei danni, nei confronti dell'opposta, lamentando il ritardo nell'esecuzione dei lavori e l'illegittima sospensione dei lavori stessi da parte della società appaltatrice, mentre quest'ultima ha sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., a sua volta deducendo di avere legittimamente sospeso i lavori a causa del mancato rispetto, da parte dei committenti, delle scadenze dei pagamenti concordati e contestando i pretesi ritardi nella consegna dell'opera sul rilievo che il mancato rispetto del termine di consegna (previsto in contratto) sarebbe stato determinato dalle plurime richieste in variante dei committenti.
6.1
Tali essendo i termini della questione, deve preliminarmente rilevarsi che, alla luce degli accertamenti svolti dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, è risultato pacificamente accertato che plurime furono le varianti in corso d'opera.
Il c.t.u., in particolare, le cui conclusioni – frutto di approfondito esame e fondate su motivazione logica e corrente – appaiono pienamente condivisibili, ha innanzitutto evidenziato che le lavorazioni in variante erano riportate nelle fatture n.ri 57 e 59 del 2021, emesse rispettivamente il 29 ed il 31 dicembre 2021 (ossia quando era già stata effettuata da tempo la comunicazione di recesso dal contratto di appalto da parte dei committenti, risalente al mese di aprile del 2021) e che la mancata realizzazione di parte delle lavorazioni e forniture contemplate nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti era derivata “anche da variazioni richieste/avvenute in corso d'opera” (cfr. pag. 27 della relazione depositata in data 8 maggio 2024 dal c.t.u. Ing. ). Persona_2
Ed ha, quindi, proceduto ad una compiuta analisi e ad una analitica descrizione delle singole varianti in corso d'opera realizzate dalla società appaltatrice (cfr. pagg. 27 e ss. della citata relazione), individuando – anche in tal caso con motivazione priva di vizi logici e coerentemente argomentata, e quindi pienamente condivisibile – quelle varianti non ricomprese nel capitolato d'appalto contenuto nel contratto sottoscritto dalle parti, ossia: “Nuove tramezzature”, “Opere strutturali Intonaci”, “posa per la parete doccia nel bagno cieco” (non presente nel progetto di cui al doc. 12 di parte opposta: cfr. pag.
28 della relazione), “Differenza tra la Fornitura frutti e placche come da capitolato delle opere alla fine della voce 11.1 (…)”, “Differenza per la Fornitura di un termosifone per un bagno con l'alzata
(…)”, “Predisposizione di un ulteriore impianto per l'installazione di un condizionatore in camera piccola”, “Differenza tra la Fornitura di un Boiler come da capitolato e una Pompa di Calore con
Bollitore installata in terrazza (…)”, “Fornitura di una porta Filo installata all'ingresso del Pt_3 corridoio per accedere alla zona notte compreso il telaio speciale”, “Differenza per aver scelto invece che le finestre della quella della società Parte_4 Controparte_3 pagina 8 di 14 (pari alla metà della fattura n. 3/2021 con imponibile pari ad € 9.329,92, saldata solo per metà),
“Variante per la differenza tra la fornitura di una finestra a due ante standard ed una finestra con un'alzata fissa di 10 cm”, “Fornitura e posa di cartongesso a soffitto (…); Fornitura e posa di un mobile su misura in cartongesso sala;
Fornitura e posa di un mobile in cartongesso in ingresso zona notte compresi 19 faretti” (con decurtazione del costo delle “sole bucature nel cartongesso”, essendo i faretti in cartongesso inclusi nel prezzo come da voce 27 di capitolato, secondo quanto evidenziato dal c.t.u. con una stima a corpo in percentuale: cfr. pag. 30 della relazione), fornitura di elementi vari non contemplati in capitolato e lavori aggiuntivi di cui ai punti 14-16, 20-23 (e con l'esclusione di maggiorazioni di costo per la posa di elementi specificamente indicati agli altri punti indicati alle pagg.
30-31 della relazione). Il c.t.u. ha inoltre determinato l'importo dovuto per le lavorazioni in variante in complessivi € 22.956,96 (partendo dalla somma di complessivi € 26.453,96 a titolo di varianti indicate dall'opposta nelle fatture n. 57 e n. 59 del 2021 e con la successiva decurtazione dell'importo di €
3.497,00 per le “lavorazioni ritenute già ricomprese in capitolato e/o non eseguite”: € 26.453,96-€
3.497,00=€ 22.956,96).
6.2
Orbene, stante la natura delle varianti in questione, è evidente che le stesse sono riconducibili a specifiche richieste dei committenti (opponenti), non essendo logicamente sostenibile la realizzazione di tali opere aggiuntive, proprio in ragione della loro natura quale desumibile dalle indicazioni risultanti dalla relazione del c.t.u. e sopra evidenziate, ad opera della società appaltatrice in via autonoma ed indipendentemente da una specifica indicazione in tal senso dei committenti.
Né osta al riconoscimento del corrispettivo per tali varianti – quale coerentemente determinato dal c.t.u.
– l'assenza di autorizzazione del committente in forma scritta, non operando il disposto di cui all'art. 1659 c.c., applicabile alle sole variazioni effettuate su iniziativa dell'appaltatore, ma il disposto di cui all'art. 1661 c.c. che disciplina la diversa ipotesi – ricorrente nella fattispecie in esame – in cui le variazioni dipendano da iniziativa del committente.
Ne consegue che, trattandosi di varianti anche di un certo rilievo (ove rapportate al corrispettivo complessivo dei lavori appaltati), il mancato rispetto del termine fissato al 30 settembre 2020 con il contratto di appalto non appare imputabile alla società appaltatrice;
tanto più che nessuna contestazione circa il mancato rispetto di tale termine per la realizzazione dei lavori appaltati risulta effettuata dagli opponenti nell'immediatezza della scadenza, mentre gli stessi opponenti hanno continuato a corrispondere il corrispettivo richiesto a seguito dell'emissione delle fatture successive a tale data (cfr. tra l'altro, estratto pagamenti effettuati con bonifico prodotto con l'atto di opposizione). pagina 9 di 14 6.3
Del pari evidente è che anche i termini relativi ai pagamenti – quali originariamente concordati con il contratto di appalto – appaiono implicitamente superati proprio in ragione del comportamento tenuto da entrambe le parti successivamente alla scadenza del termine del 30 settembre 2020, quando i pagamenti avvenivano via via che la società appaltatrice emetteva le fatture per l'avanzamento dei lavori (cfr. citati documenti), senza alcuna contestazione circa i tempi dei pagamenti.
Non appare allora giustificabile la sospensione dei lavori da parte della società appaltatrice, cui è seguito il recesso ex art. 1671 c.c. degli opponenti comunicato nel mese di aprile 2021: ciò consente, altresì, di escludere l'operatività della clausola di cui all'art. 10 del contratto di appalto e conseguentemente la debenza dell'importo richiesto dalla società appaltatrice a titolo di penale per il recesso, spettante – per espressa previsione contrattuale – solo nell'ipotesi in cui il “recesso non sia motivato da inadempienza o da rilevanti vizi o difformità dell'opera” (cfr. contratto di appalto di cui al doc. 1 di parte opponente).
7.
Passando a questo punto all'esame della sussistenza del credito vantato dall'opposta per le opere eseguite dalla società appaltatrice in forza del contratto di appalto e in variante, specificamente contestata dagli opponenti, va osservato che il c.t.u. ha accertato – anche sul punto con congrua ed adeguata motivazione, pienamente condivisibile, puntualmente rispondendo alle osservazioni sollevate dai c.t.p. – l'esecuzione, da parte dell'opposta, delle specifiche lavorazioni (rispetto al capitolato di appalto) descritte alle pagg. 14 e ss. della relazione, rilevando, tra l'altro, che la somma dei costi di tutte le voci riportate nel capitolato di appalto (“considerato il valore massimo nel caso di possibili range espressi”) è pari a complessivi € 76.540,00 (valore differente sia rispetto all'importo complessivamente riportato nel medesimo contratto, pari ad € 77.780,00, sia rispetto a quello riportato nelle fatture n.ri 57 e 59 del 2021, pari ad € 77.340,00): conformemente ai rilievi del c.t.u. è al primo di tali importi che occorre fare riferimento, a fronte della specifica indicazione dei singoli importi indicati in relazione alle varie lavorazioni riportate nel medesimo contratto e non essendo altrimenti spiegabile il diverso (e maggiore) importo di € 77.780,00 riportato globalmente.
Nel prosieguo della relazione il c.t.u. ha illustrato le specifiche modalità con le quali è giunta alla determinazione dell'importo finale delle lavorazioni effettivamente eseguite, procedendo all'esclusione di quelle opere che non erano state realizzate, anche perché oggetto di varianti, ed ha, quindi, determinato l'importo complessivo del credito spettante per tali lavorazioni (previste in capitolato) in complessivi € 58.499,00 (a fronte di complessivi € 76.540,00 di cui al capitolato di appalto), rilevando pagina 10 di 14 la mancata realizzazione o decurtazione di “voci” per complessivi € 18.041,00 (derivante, come già sopra evidenziato, “anche da variazioni richieste/avvenute in corso d'opera”).
In conclusione, l'importo complessivamente spettante alla società appaltatrice per i lavori eseguiti (sia da capitolato di appalto che in variante) fino al recesso operato dai committenti va determinato, sulla scorta degli accertamenti della relazione del c.t.u., le cui conclusioni appaiono condivisibili per le ragioni già dette, in complessivi € 81.455,96, oltre IVA. Con la precisazione che l'asserito accordo iniziale riguardante l'applicazione di uno sconto del 15% per il pagamento di parte del corrispettivo in contanti non risulta in alcun modo provato.
D'altro canto, nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica entrambe le parti non hanno mosso contestazioni in ordine all'importo complessivo delle opere, comprensive delle varianti, così come determinato – nei termini sopra detti ed in relazione alle (sole) fatture n. 57 e n. 59 del 2021
(emesse rispettivamente nei confronti della e nei confronti del – dal c.t.u. (cfr. in Pt_1 Pt_2 particolare, pag. 1 della comparsa conclusionale dell'opposta e pagg. 7 e ss. della comparsa conclusionale degli opponenti).
7.1
La questione ribadita in sede di memorie conclusive dalle parti attiene, per contro, all'entità dei pagamenti complessivamente effettuati – con bonifici o in contanti – dagli opponenti, da detrarre dalla somma come sopra determinata: secondo gli opponenti gli importi complessivamente pagati sarebbero pari ad € 68.254,96 (arrotondato in atti di parte ad € 68.255,00); secondo l'opposta, invece, gli importi complessivamente pagati sarebbero pari ad € 63.255,00. Con la precisazione che tali somme sono indicate dal medesimo c.t.u., nella relazione integrativa, come imponibile, laddove riporta le diverse prospettazioni delle parti.
Orbene, ferma l'entità delle somme versate tramite bonifico (pacificamente risultante dalla documentazione prodotta dagli opponenti ed alla quale fa riferimento anche il c.t.u. nella relazione integrativa), va osservato che dal prospetto “pagamenti in contanti” prodotto dagli opponenti non è dato sapere quale sia l'importo complessivamente versato in contanti, trattandosi di prospetto non chiaramente comprensibile.
La differenza tra i due importi attiene – sulla scorta di quanto dedotto dalle parti stesse ed evidenziato nella relazione integrativa dal c.t.u. – al pagamento o meno della fattura n. 28 del 2020 (per complessivi € 5.000,00 di imponibile: cfr. relazione integrativa del c.t.u.), che, secondo l'assunto degli opponenti, sarebbe stata pagata in contanti, mentre, secondo l'assunto dell'opposta, sarebbe rimasta pagina 11 di 14 impagata.
Sul punto è sufficiente osservare che dalle stesse fatture n.ri 57 e 59 del 2021 (riepilogative e poste a fondamento del decreto ingiuntivo) risulta che tale fattura (ossia la fattura n. 28 del 2020) è indicata
(con imponibile pari a € 5.000,00, con IVA al 10%) come fattura “a detrarre”, sicché può ritenersi comprovato il pagamento (anche) di tale fattura e, quindi, del relativo importo (non sarebbe altrimenti spiegabile il motivo per il quale la stessa opposta la indica, nelle fatture finali e riepilogative emesse separatamente – per la suddivisione al 50% del corrispettivo residuo – nei confronti della e Pt_1 del quale fattura da detrarre dall'importo dovuto). Pt_2
Con l'effetto che dalla somma di € 81.455,96 (a titolo di imponibile) va detratto l'importo di €
68.254,96 (a titolo di imponibile) complessivamente corrisposto dagli opponenti nel corso del rapporto, con la determinazione di un credito finale dell'opposta pari ad € 13.201,00, oltre IVA (al 10%, così come applicata), e così pari ad € 14.521,10 (IVA compresa).
7.2
Gli opponenti lamentano altresì l'esistenza di vizi nell'esecuzione delle opere e di danni conseguenti alla non corretta esecuzione delle opere stesse, deducendo in particolare il mancato rilascio delle necessarie certificazioni di conformità degli impianti: anche sotto tale profilo il c.t.u., con la relazione integrativa depositata in data 16 settembre 2024, ha accertato la sussistenza dei vizi e delle non corrette esecuzioni delle lavorazioni specificamente dettagliate alle pagg. 4 e ss. (mentre il mancato rilascio delle certificazioni “impiantistiche” è già stato evidentemente considerato dal c.t.u. nella determinazione dell'importo complessivo delle lavorazioni, con la relativa decurtazione: cfr. relazione del c.t.u. depositata l'8 maggio 2024, laddove a pag. 25 si evidenzia che “non sono state redatte e consegnate le certificazioni impiantistiche. Si decurtano perciò complessivamente 600€
(300€+300€)”), ed ha conseguentemente determinato i relativi costi di ripristino ed il minor valore dell'opera, in relazione a riparazioni antieconomiche, nella somma di complessivi € 3.800,00, oltre
IVA sulla somma di € 3.300,00 (€ 3.300,00+€ 500,00=€ 3.800,00: cfr. pag. 7 della relazione), pari – considerando l'IVA (per rendere omogenei i rispettivi crediti) – ad € 4.130,00 (IVA compresa).
Detratto, quindi, dalla somma di € 14.521,10 (IVA compresa) l'importo di € 4.130,00 (IVA compresa), residua a credito dell'opposta la somma (comprensiva di IVA) di € 10.391,10.
8.
Va, per contro, rigettata la domanda riconvenzionale degli opponenti, tesa al risarcimento degli ulteriori danni subiti in ragione delle spese sostenute per il completamento dei lavori, per i danni cagionati alle pagina 12 di 14 parti comuni dell'edificio, per il danno morale e per il pregiudizio economico subito dall'opponente alla quale sarebbe stata preclusa “la possibilità di partecipare come “residente” al bando Pt_1 indetto dalla Regione Emilia Romagna per l'assegnazione degli incarichi previsti di medicina generale”.
Al riguardo è sufficiente osservare, quanto alle spese sostenute per il completamento dell'opere, che le stesse non spettano proprio in ragione dell'esercizio del recesso ex art. 1671 c.c. e, quanto ai danni cagionati alle parti comuni dell'edificio, che difetta la prova di tali danni;
mentre il danno morale non spetta, vertendosi in ipotesi di illecito civile.
Relativamente al danno patrimoniale lamentato con riguardo alla sola opponente va Pt_1 osservato – a parte ogni altra considerazione – che, a norma dell'art. 1227, comma 2, c.c., il
“risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”: e nella specie l'opponente ben avrebbe potuto evitare il danno lamentato con il trasferimento della residenza, a prescindere dal completamento dei lavori.
9.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e gli opponenti, operate le detrazioni sopra dette a titolo di risarcimento per i vizi e per la non corretta esecuzione delle opere, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di complessivi € 10.391,10 (IVA compresa), oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 3 marzo 2022 (primo atto di costituzione in mora) alla domanda ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda all'effettivo saldo.
10.
Stante l'esito del giudizio, con l'accoglimento solo parziale dell'opposizione e della domanda dell'opposta ed il rigetto, nei termini sopra detti, della domanda riconvenzionale degli opponenti, ricorrono i presupposti per compensare per metà tra le parti le spese processuali e gli opponenti vanno, conseguentemente, condannati al rifusione, in favore dell'opposta, della restante metà delle spese stesse che, per tale quota, si liquidano – tenuto conto dei parametri medi in relazione a causa di valore ricompreso nello scaglione da € 26.001 ad € 52.000 (per effetto della riconvenzionale proposta) – in complessivi € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
11.
Le spese della consulenza tecnica espletata (anche integrativa), così come complessivamente liquidate pagina 13 di 14 nel corso del giudizio, vanno, infine, poste, in via definitiva, a carico degli opponenti nella misura di tre quarti e a carico dell'opposta nella misura del residuo quarto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
3208/2022 e condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 10.391,10 (IVA compresa), con gli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 3 marzo 2022 alla domanda ed ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda all'effettivo saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale degli opponenti tesa al risarcimento degli ulteriori danni, nei termini di cui in motivazione;
3) dichiara compensate per metà le spese processuali tra le parti e condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione, in favore dell'opposta, dell'altra metà delle spese stesse che, per tale quota, liquida in complessivi € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, anche integrativa, nella misura già liquidata nel corso del giudizio, in via definitiva a carico degli opponenti nella misura di tre quarti e a carico dell'opposta nella misura di un quarto.
Bologna, così deciso il 12 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
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