Articolo 28 della Legge 9 luglio 1990, n. 185
Articolo 27Articolo 17 bis
Versione
29 luglio 1990
Art. 28. (Disposizioni transitorie) 1. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2 resta in vigore l'attuale normativa per il materiale elencato nella "Tabella esport" relativamente al materiale di armamento. 2. Fino alla istituzione del registro nazionale di cui all'articolo 3 nonche' del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, non si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 2, e resta in vigore la normativa vigente. 3. Le autorizzazioni in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad avere validita'. 4. Per quanto riguarda le armi e i materiali menzionati nel comma 11 dell'articolo 1 la licenza del questore, prevista dall' articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , sostituisce la licenza del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro delle finanze. Il Ministro del commercio con l'estero emanera' le relative norme di attuazione.
Nota all' art. 28 :
- L' art. 31 del R.D. n. 773/1931 e' cosi' formulato:
"Art. 31. - Salvo quanto e' disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.
La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche".
Entrata in vigore il 29 luglio 1990