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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/10/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 811 RG. 2025;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. UR RU in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Grimaudo
e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco
OGGETTO: Indennità di accompagnamento, art.1 Legge 18/1980
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente.
1 All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “L'esame degli atti e l'esame clinico concorrono nell'indicare che la Signora è totalmente inabile;
la Parte_1 stessa non è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, la stessa non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ex art. 1 L. 18/80. Tale situazione sussisteva alla data della domanda amministrativa il 29.06.2023, tenuto conto della ampia documentazione pneumologica, costante nella diagnosi di insufficienza respiratoria e stato ipossiemico”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Nel caso in esame la liquidazione deve avvenire in base ai criteri di cui al D.M. n 55/2014 e, quindi, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000 Cass. SU 10454/15), dell'attività processuale espleta (giudizio di ATP, fasi di studio, introduzione e trattazione;
giudizio di Post-ATP, fasi di studio introduzione, trattazione e decisione) e del carattere seriale del ricorso, che non presenta questioni di fatto o di diritto, con conseguente applicazione della decurtazione del 30% ex art. 4 DM 55/14, va liquidata la somma di € 2.800,00 (di cui:
1.978 per la presente fase -€ 412 per studio, € 273 per fase introduttiva, € 583 per trattazione e 710 per decisione- ed € 822 per la fase di ATP -200 per studio, 250 per introduzione e 372 per trattazione), oltre accessori, con applicazione della detta decurtazione del 50% per il PSS;
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1 liquida in € 1.400,00 (incluse quelle inerenti alla prima fase), oltre iva
CPA e spese generali, con attribuzione all'Erario tenuto conto dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
2 - Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separati decreti.
Trapani, 21.10.2025 Il giudice
UR RU
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. UR RU in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Grimaudo
e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco
OGGETTO: Indennità di accompagnamento, art.1 Legge 18/1980
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente.
1 All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “L'esame degli atti e l'esame clinico concorrono nell'indicare che la Signora è totalmente inabile;
la Parte_1 stessa non è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, la stessa non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ex art. 1 L. 18/80. Tale situazione sussisteva alla data della domanda amministrativa il 29.06.2023, tenuto conto della ampia documentazione pneumologica, costante nella diagnosi di insufficienza respiratoria e stato ipossiemico”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Nel caso in esame la liquidazione deve avvenire in base ai criteri di cui al D.M. n 55/2014 e, quindi, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000 Cass. SU 10454/15), dell'attività processuale espleta (giudizio di ATP, fasi di studio, introduzione e trattazione;
giudizio di Post-ATP, fasi di studio introduzione, trattazione e decisione) e del carattere seriale del ricorso, che non presenta questioni di fatto o di diritto, con conseguente applicazione della decurtazione del 30% ex art. 4 DM 55/14, va liquidata la somma di € 2.800,00 (di cui:
1.978 per la presente fase -€ 412 per studio, € 273 per fase introduttiva, € 583 per trattazione e 710 per decisione- ed € 822 per la fase di ATP -200 per studio, 250 per introduzione e 372 per trattazione), oltre accessori, con applicazione della detta decurtazione del 50% per il PSS;
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1 liquida in € 1.400,00 (incluse quelle inerenti alla prima fase), oltre iva
CPA e spese generali, con attribuzione all'Erario tenuto conto dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
2 - Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separati decreti.
Trapani, 21.10.2025 Il giudice
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