Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00998/2025REG.PROV.COLL.
N. 01016/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2023, proposto da
Capo Faro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Scoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Malfa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Venuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 01481/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Malfa;
Visti tutti gli atti della causa e le note presentate dalle parti per il passaggio in decisione:
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il Cons. ON Lo RE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A) La società Capo Faro S.r.l., odierna appellante, è proprietaria di un'area di 59.995 mq destinata a villaggio agrituristico nell'isola di Salina, sita nel Comune di Malfa, sulla quale insistono diverse costruzioni. Nell'area è compresa la particella 223 del mappale n. 6, sulla quale sono stati realizzati sine titulo dei lavori di ricostruzione con ampliamento del fabbricato preesistente, ulteriori rispetto a quanto assentito con la concessione edilizia n. 143 del 1977.
B) Per tali opere la ricorrente aveva presentato istanza di condono ai sensi della L. n. 47 del 1985 in data 30 settembre 1986. All'esito di sopralluoghi effettuati nel 2013, i tecnici comunali rilevarono che l'immobile era stato trasformato attraverso la realizzazione di tramezzature e aperture interne. Il Comune, con provvedimento prot. n. 9/2013 del 26 novembre 2013, respingeva l'istanza di condono e ordinava la riduzione in pristino del fabbricato.
C) Avverso tale diniego la società proponeva ricorso al TAR Catania (n. 525/2014). Contestualmente, in data 20 febbraio 2014, presentava istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001 per le opere contestate.
Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, la società impugnava anche questo con ricorso al TAR Catania (n. 1702/2014).
a) Il primo ricorso (n. 525/2014) si concludeva con la sentenza n. 1575/2023 del TAR Catania, passata in giudicato, che annullava il diniego di condono edilizio per difetto di motivazione.
b) Il secondo ricorso (n. 1702/2014) veniva invece rigettato con la sentenza n. 1481/2023, ora impugnata in appello.
I) L'appellante deduce, quale primo motivo di gravame, che l'intervenuto giudicato di annullamento del diniego di condono edilizio e dell'ordine di demolizione (sentenza n. 1575/2023 TAR Catania, passata in giudicato) determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso di primo grado, con conseguente improcedibilità dello stesso.
La censura è fondata e va accolta, con assorbimento degli altri motivi di appello.
Come emerge chiaramente dagli atti di causa, l'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001 era stata presentata dalla società "a scopo di cautela" per paralizzare gli effetti dell'ordine di demolizione connesso al rigetto della domanda di condono edilizio (finalità cautelativa emergente inequivocabilmente sia dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sia dall'atto di appello, ove si legge testualmente che la domanda di accertamento era stata presentata " per paralizzare gli effetti dell'ordinanza di demolizione connessa al rigetto ").
Nelle more del giudizio avverso il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione – impartito dal Comune di Catania a seguito del pregresso diniego di condono dell’immobile – è stato annullato, unitamente a detto diniego, con sentenza passata in giudicato (n. 1575/2023 TAR Catania), determinando la cessazione dell’interesse all’odierna azione processuale.
Infatti, nel caso di specie, l'annullamento del rigetto del condono del 1985 e del conseguente ordine di demolizione comporta l’obbligo comunale di rideterminarsi sull’istanza di condono – che ha un ambito di applicabilità certamente più ampio di quello dell’accertamento di conformità di cui qui trattasi – sicché l’intera questione qui controversa è destinata a essere riesaminata dal Comune di Malfa, in sede di nuova istruttoria per l’effetto conformativo del giudizio conclusosi con la sentenza 1753/23 passata in giudicato.
Pur se non è dato conoscere in questa sede – stante il chiaro disposto dell’art. 34, comma 2, c.p.a. – dell’esito di tale riesame, è tuttavia evidente che, anche in caso di nuovo diniego, l’interesse residuo dell’odierno appellante non potrà che vertere su tale esito: con il corollario che l’interesse al ricorso originario del presente giudizio risulta comunque definitivamente cessato.
1.b) Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado determina l'improcedibilità dell'impugnativa originaria e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
La fattispecie in esame si inquadra perfettamente in tale schema processuale.
Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) del Codice del processo amministrativo, il giudice dichiara improcedibile il ricorso " quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ". Tale norma trova piena applicazione nella fattispecie in esame, ove il difetto di interesse è sopravvenuto per effetto del giudicato di annullamento dell'ordine di demolizione e del diniego di sanatoria.
In considerazione della natura della pronuncia di improcedibilità, che deriva da una sopravvenienza processuale (la cit. sent. 1575/23) indipendente dalla volontà delle parti e dalla fondatezza nel merito delle rispettive ragioni, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe propostolo, accoglie il primo motivo di appello e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza appellata e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado, assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RM de FR, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
ON Lo RE, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON Lo RE | RM de FR |
IL SEGRETARIO