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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 15/09/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 36 R.G.L. del 2020, promossa
D A
nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Calaciura per procura su foglio C.F._1 separato allegato al ricorso ed elettivamente domiciliato presso proprio studio in viale della regione n. 61, Caltanissetta;
- ricorrente -
C O N T R O
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Alessi per procura su foglio separato allegato alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1 con sede in Caltanissetta, via Rosso di San Secondo n. 47;
- resistente-
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 25/06/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N ZA
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2020, – premettendo di essere Parte_1 titolare di una rendita vitalizia per malattie professionali relative a "ipoacusia da rumore" e
"protrusioni discali multiple lombari", già riconosciute dall'ente previdenziale in data 21 marzo 2017 con una valutazione di inabilità lavorativa permanente pari al 18% – conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla costituzione di una rendita maggiorata per inabilità CP_1 permanente, in misura comunque superiore a quella già riconosciuta del 18%, nonché alla corresponsione delle differenze maturate a decorrere dalla data della domanda sino ad oggi, con interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al rimborso delle spese di lite e al pagamento dei relativi compensi.
Evidenziava in punto di fatto che, a seguito di una visita medico-legale di revisione attiva presso gli ambulatori , con comunicazione del 18 dicembre 2018 gli era stato confermato il CP_1 mantenimento della percentuale di inabilità pari al 18%; e che, per tale motivo, in data 21 marzo
2019, aveva presentato istanza di visita collegiale, rigettata dall' con provvedimento del 19 CP_1 aprile 2019, sul presupposto che “non vi erano motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedente”.
Con memoria del 08.02.2021, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. Rilevava, in particolare, la sostanziale stabilità del quadro clinico dell'assicurato, con conseguente congruità della valutazione del 18% di danno biologico, già riconosciuta.
La causa veniva istruita in via documentale nonché mediante C.T.U. medico-legale e veniva decisa a seguito dell'udienza del 25.06.2025, sostituita con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Appare opportuno premettere che, in tema di malattie professionali, l'art. 3 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che: “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
Nondimeno, la Corte costituzionale, con sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma della norma in questione, nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”. Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della Corte
Costituzionale n. 179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (tra le tante, cfr.
Cass. Civ., Sez. Lavoro, 17.08.2018, n. 20774; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 15.10.2014, n. 21825; Cass.
Civ., Sez. Lavoro, 25.09.2004, n. 19312).
In tema di revisione, l'art. 137 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che: “La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore è tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento di essa.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'assicurato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104…”.
Il richiamato art. 104 D.P.R. citato stabilisce infine che: “L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell , CP_1 precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria. Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'Istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente”.
Ebbene, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, occorre anzitutto evidenziare che non vi è contestazione tra le parti in merito alla sussistenza della lamentata malattia professionale, già riconosciuta in via amministrativa dall' Risulta, invero, che il ricorrente ha regolarmente CP_1 denunciato all'ente previdenziale la natura professionale delle riscontrate patologie e che l' ne CP_1 aveva riconosciuto la natura tecnopatica con postumi permanenti pari al 18%.
Oggetto del contendere è, pertanto, l'accertamento del lamentato aggravamento della richiamata malattia professionale.
Ciò posto, al fine di accertare la fondatezza della domanda attorea, questo Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale, affidandone l'incarico al dott. Per_1
.
[...]
All'esito dell'attività peritale e dell'analisi della documentazione acquisita nel corso del giudizio, il consulente ha accertato un aggravamento della patologia già riconosciuta come malattia professionale, rilevando elementi nuovi e significativi rispetto alla precedente valutazione.
In particolare, il C.T.U. ha osservato quanto segue: “Dallo studio della documentazione medica
e dall'esame obiettivo emerge una patologia degenerativa a carico della colonna cervicale e lombo- sacrale. Confrontando la risonanza magnetica del 26 ottobre 2015 con quella del 29 giugno 2018, si evidenzia un lieve peggioramento dei processi artrosici e delle protrusioni discali. Inoltre, dal raffronto tra l'elettromiografia del 9 maggio 2016 e quella del 12 luglio 2018, risulta un interessamento della sofferenza muscolare neurogena nel territorio L4-L5, non riscontrato in precedenza. Dal punto di vista clinico, pur non essendo presente un aggravamento marcato delle limitazioni funzionali, si rileva un lieve peggioramento delle discopatie, con conseguente incremento, seppur contenuto, delle limitazioni funzionali e della sofferenza muscolare neurogena.
In considerazione di tali riscontri, l'aggravamento non appare tale da giustificare un aumento della percentuale di danno biologico dal 12% al 18%, ma risulta congruo un incremento dal 12% al 14%, in relazione alla patologia osteo-articolare evidenziata.”
Sulla base delle risultanze peritali, il consulente concludeva dunque affermando che: “Il sig.
risulta affetto da rigidità antalgica del tratto lombo-sacrale di grado medio, con Parte_1 deficit e limitazione funzionale nei movimenti del tronco, associata a lombo-sciatalgia ricorrente.
Conseguentemente, si determina una percentuale di danno da invalidità permanente, sotto il profilo biologico, pari al 14% per quanto concerne la patologia degenerativa del rachide, come accertata alla data della visita di revisione del 3 dicembre 2018 e tuttora presente. Tenuto conto, altresì, della percentuale dell'8% già riconosciuta per la ipoacusia, applicando il criterio del calcolo a scalare, la valutazione complessiva del danno biologico risulta pari al 21% (ventuno percento), riferita all'interessamento dei due distinti apparati.”
Tali conclusioni, rese con ampia motivazione e supportate da un'attenta valutazione clinica e documentale, risultano pienamente condivisibili da questo Giudice, in quanto fondate su criteri scientifici corretti e coerenti con il quadro probatorio acquisito.
Alla stregua di quanto esposto va dunque dichiarato il diritto del ricorrente, in conseguenza del riscontrato aggravamento della malattia da cui è affetto (“rigidità antalgica del tratto lombo- sacrale di grado medio, con deficit e limitazione funzionale nei movimenti del tronco, associata a lombo-sciatalgia; ipoacusia da rumore), al riconoscimento dell'indennizzo in rendita ex art. 13 del
D.lgs. 38/2000, nella misura complessiva del 21%, con decorrenza a partire dal mese di dicembre
2018 (data in cui era stata eseguita la visita di revisione), secondo quanto accertato dal c.t.u. sulla scorta degli esiti degli esami svolti da cui è possibile riscontrare le anzidette limitazioni funzionali.
Sui ratei arretrati vanno liquidati ex lege gli interessi e la rivalutazione monetaria, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412 del 1991. Gli interessi legali andranno dunque portati in detrazione alle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma VI della L. n. 412 del 1991. E' opportuno in proposito evidenziare che sui crediti previdenziali aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie - i quali, secondo la regola generale dell'art. 1282 c. c., non sono produttivi di interessi corrispettivi (o compensativi) finché non siano divenuti liquidi ed esigibili - possono decorrere gli interessi moratori ai sensi del 2° comma, art. 1224
c. c., in caso di mora dell'istituto previdenziale debitore;
dunque dal momento di emissione del provvedimento espresso di rigetto o, al più, dal decorso del termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda senza che l' si sia pronunciato, stante il valore di rigetto CP_1 accordato dalla legge al silenzio serbato in materia da parte dell'ente previdenziale (art.7, l. n. 533 del 1973).
La soccombenza dell'ente resistente regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto, ex art. 5 del D.M. citato, del valore della causa e dell'attività in concreto svolta (causa di valore ricompreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00, parametri minimi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
- dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'aggravamento dei Parte_1 postumi della malattia professionale “rigidità antalgica del tratto lombo-sacrale di grado medio, con deficit e limitazione funzionale nei movimenti del tronco, associata a lombo-sciatalgia; ipoacusia da rumore”, già in precedenza accertata dall'ente previdenziale, con valutazione dell'inabilità lavorativa permanente nella misura complessiva del 21%, con decorrenza da dicembre 2018;
- condanna l' a corrispondere al ricorrente la relativa rendita unificata con accessori come CP_1 per legge, oltre rivalutazione ed interessi legali, questi ultimi da portare in detrazione alle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma VI della L. n. 412 del 1991;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre CP_1 spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge., da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Gela il 15.09.2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi