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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/07/2025, n. 27198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27198 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA RL EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla richiesta di continuazione, con rinvio alla Corte d'appello di Roma;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma di data 4 luglio 2022 con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia per reati di falso e di riciclaggio. 2. Presentando ricorso per Cassazione, l'imputato ha formulato un unico motivo incentrato sulla violazione di legge ed il difetto di motivazione, in relazione all'applicazione dell'art 81, capoverso, cod. pen., per avere la Corte di appello 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27198 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 25/06/2025 omesso di valutare la richiesta di concessione della continuazione tra il fatto giudicato in primo grado e quelli analoghi, oggetto di precedente sentenza della stessa autorità giudiziaria, pronunciata il 13 dicembre 2019. 3. Con memoria inviata per mail, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza, limitatamente alla valutazione della continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento della sentenza e rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio. Pare opportuno sin dall'esordio sottolineare che i motivi di ricorso non fan questione in ordine alla responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, di tal che la relativa affermazione di responsabilità deve considerarsi passata in giudicato, non rientrando nel perimetro del devoluto. 2. Ciò premesso, la Corte di appello ha declinato di esaminare nel merito l'istanza di applicazione della continuazione tra i reati oggi giudicati e quelli giudicati con precedente sentenza del GUP capitolino (del 13 dicembre 2019), respingendola sull'assunto che la pronuncia da ultimo menzionata, fosse passata in giudicato in epoca anteriore (30 dicembre 2019) alla pronuncia della sentenza di primo grado nel presente processo (4 luglio 2022). Si è affermato, citando un precedente di questa stessa Sezione (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D'Antoni, Rv. 285991 - 01), che in appello la continuazione possa essere richiesta "solo nell'ipotesi in cui le sentenze da valutare siano divenute esecutive successivamente alla pronuncia di primo grado" (pg. 4). Ciò perché, prosegue la motivazione, citando il precedente menzionato "il riconoscimento della Continuazione in appello in relazione a pronunce divenute definitive dopo la sentenza di primo grado introduce un rilevante ed evidente disallineamento, poiché per definizione tale motivo non integra alcuna valutazione critica della decisione di primo grado, né espone alcun rilievo specifico, così che il relativo motivo difetta necessariamente di quella specificità che costituisce il nucleo forte della nuova disciplina dettata dall'art. 581 cod. proc. pen. rappresentando una doglianza del tutto nuova avente ad oggetto la richiesta di valutazione di elementi sopravvenuti". Tuttavia, il principio applicato costituisce una indebita estrapolazione del ragionamento contenuto nella pronuncia, con conseguenze errate. 4 3. Va innanzi tutto evidenziato che la pronuncia citata come precedente si era occupata di una ipotesi diversa, e, in un certo senso, opposta a quella oggi esaminata. Come emerge già dalla lettura della massima redatta dall'Ufficio del Massimario il tema era quello dell'an, del quando e del quomodo della richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare (e non prima della sentenza impugnata, come nel caso odierno). Sottolineando l'eccezionalità dell'istituto, in relazione alla natura del giudizio di appello ed alla naturale sedes materiae (la fase esecutiva), la Corte aveva indicato che il momento finale nel quale una sentenza ex aliunde possa essere portata all'attenzione del giudice al fine di chiedere l'unificazione quoad poenam di diverse vicende di rilevanza penale, è la memoria con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.. Nel caso trattato dal precedente, il termine era stato rispettato, ma il ricorso era stato respinto perché l'istanza di applicazione della continuazione non era stata accompagnata, in fase d'appello, dal necessario corredo documentale, che doveva essere costituito, quanto meno, dalla allegazione delle sentenze di cui si chiedeva la riunione. 4. E' opportuno sottolineare, in aggiunta, che il precedente menzionato dalla sentenza impugnata nel rigettare l'istanza di continuazione 'esterna' formulata dalla difesa di Natale con l'atto di appello, cita a sua volta, per trarne indicazioni utili alla definizione del principio ermeneutico, precedenti che consentivano, e non negavano, la formulazione, con l'atto di appello, dell'istanza di applicazione della continuazione, in relazione a reati giudicati con sentenza passata in giudicato prima della sentenza oggetto di impugnazione. Si legge infatti (pg. 2, punto 1) che "è conforme all'effetto devolutivo dell'appello la sentenza che omette di pronunciare sulla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati oggetto di titoli pregressi formulata, anziché con l'atto introduttivo, solo in corso di procedimento unitamente alla produzione dei titoli stessi (Sez. 2, n. 10470 del 12/02/2016, Rv. 266655 - 01)" e che, analogamente, "è conforme all'effetto devolutivo dell'appello la sentenza che non si pronunci in ordine al nesso di continuazione, con altro reato già oggetto di condanna irrevocabile, per essere stata la questione prospettata non già con i motivi di appello ma soltanto con la formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 17077 del 08/02/2011, Rv. 250245 - 01)". Pur se elaborati con formula negativa, i precedenti citati non pongono in dubbio che l'istanza di continuazione possa essere formulata in appello anche in relazione a sentenza passate in giudicato in epoca anteriore, purchè ciò avvenga nei modi e con le modalità indicate. 3 Il punto esaminato nella sentenza D'Antoni, adottata quale parametro del rigetto dell'istanza di continuazione esterna formulata da Natale, non era perciò quello della anteriorità o posteriorità del passaggio in giudicato della sentenza che si intende richiamare rispetto alla sentenza impugnata, quanto piuttosto, del momento in cui l'istanza di continuazione debba essere formulata. E la conclusione che se ne trae, in relazione al momento in cui la sentenza 'da riunire' venga pronunciata, è nel senso che la questione debba essere formulata (con allegazione della documentazione necessaria) alla prima occasione utile, vale a dire con l'atto di appello, se la sentenza 'unificanda' è divenuta irrevocabile anteriormente alla pronuncia della sentenza oggetto dell'atto di appello, ovvero, al più tardi, con la memoria con motivi nuovi, nel caso in cui la sentenza da porre in continuazione (rectius, che abbia giudicato il reato da porre in continuazione) sia divenuta irrevocabile in epoca successiva alla pronuncia del provvedimento impugnato, ma in ogni caso mai al momento della discussione dell'appello. 5. In sostanza, l'interpretazione del principio giurisprudenziale che si rinviene nella sentenza impugnata, è errata e foriera di soluzioni inaccettabili dal punto di vista della parità di trattamento e della tutela dell'interesse dell'imputato alla unificazione quoad poenam, dal momento che la stessa conoscenza di un provvedimento anteriore può avvenire, in capo all'imputato o al suo difensore, in epoca successiva alla pronuncia del provvedimento impugnato, situazione del tutto incolpevole a fronte della quale un trattamento deteriore risulterebbe ingiustificato. 6. Da quanto precede deriva la necessità di annullare la sentenza impugnata e rinviare per la decisone sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che si atterrà, nel decidere, al principio sopra espresso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione con la sentenza irrevocabile del GIP Tribunale di Roma del 13/12/2019 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore La Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla richiesta di continuazione, con rinvio alla Corte d'appello di Roma;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma di data 4 luglio 2022 con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia per reati di falso e di riciclaggio. 2. Presentando ricorso per Cassazione, l'imputato ha formulato un unico motivo incentrato sulla violazione di legge ed il difetto di motivazione, in relazione all'applicazione dell'art 81, capoverso, cod. pen., per avere la Corte di appello 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27198 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 25/06/2025 omesso di valutare la richiesta di concessione della continuazione tra il fatto giudicato in primo grado e quelli analoghi, oggetto di precedente sentenza della stessa autorità giudiziaria, pronunciata il 13 dicembre 2019. 3. Con memoria inviata per mail, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza, limitatamente alla valutazione della continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento della sentenza e rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio. Pare opportuno sin dall'esordio sottolineare che i motivi di ricorso non fan questione in ordine alla responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, di tal che la relativa affermazione di responsabilità deve considerarsi passata in giudicato, non rientrando nel perimetro del devoluto. 2. Ciò premesso, la Corte di appello ha declinato di esaminare nel merito l'istanza di applicazione della continuazione tra i reati oggi giudicati e quelli giudicati con precedente sentenza del GUP capitolino (del 13 dicembre 2019), respingendola sull'assunto che la pronuncia da ultimo menzionata, fosse passata in giudicato in epoca anteriore (30 dicembre 2019) alla pronuncia della sentenza di primo grado nel presente processo (4 luglio 2022). Si è affermato, citando un precedente di questa stessa Sezione (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D'Antoni, Rv. 285991 - 01), che in appello la continuazione possa essere richiesta "solo nell'ipotesi in cui le sentenze da valutare siano divenute esecutive successivamente alla pronuncia di primo grado" (pg. 4). Ciò perché, prosegue la motivazione, citando il precedente menzionato "il riconoscimento della Continuazione in appello in relazione a pronunce divenute definitive dopo la sentenza di primo grado introduce un rilevante ed evidente disallineamento, poiché per definizione tale motivo non integra alcuna valutazione critica della decisione di primo grado, né espone alcun rilievo specifico, così che il relativo motivo difetta necessariamente di quella specificità che costituisce il nucleo forte della nuova disciplina dettata dall'art. 581 cod. proc. pen. rappresentando una doglianza del tutto nuova avente ad oggetto la richiesta di valutazione di elementi sopravvenuti". Tuttavia, il principio applicato costituisce una indebita estrapolazione del ragionamento contenuto nella pronuncia, con conseguenze errate. 4 3. Va innanzi tutto evidenziato che la pronuncia citata come precedente si era occupata di una ipotesi diversa, e, in un certo senso, opposta a quella oggi esaminata. Come emerge già dalla lettura della massima redatta dall'Ufficio del Massimario il tema era quello dell'an, del quando e del quomodo della richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare (e non prima della sentenza impugnata, come nel caso odierno). Sottolineando l'eccezionalità dell'istituto, in relazione alla natura del giudizio di appello ed alla naturale sedes materiae (la fase esecutiva), la Corte aveva indicato che il momento finale nel quale una sentenza ex aliunde possa essere portata all'attenzione del giudice al fine di chiedere l'unificazione quoad poenam di diverse vicende di rilevanza penale, è la memoria con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.. Nel caso trattato dal precedente, il termine era stato rispettato, ma il ricorso era stato respinto perché l'istanza di applicazione della continuazione non era stata accompagnata, in fase d'appello, dal necessario corredo documentale, che doveva essere costituito, quanto meno, dalla allegazione delle sentenze di cui si chiedeva la riunione. 4. E' opportuno sottolineare, in aggiunta, che il precedente menzionato dalla sentenza impugnata nel rigettare l'istanza di continuazione 'esterna' formulata dalla difesa di Natale con l'atto di appello, cita a sua volta, per trarne indicazioni utili alla definizione del principio ermeneutico, precedenti che consentivano, e non negavano, la formulazione, con l'atto di appello, dell'istanza di applicazione della continuazione, in relazione a reati giudicati con sentenza passata in giudicato prima della sentenza oggetto di impugnazione. Si legge infatti (pg. 2, punto 1) che "è conforme all'effetto devolutivo dell'appello la sentenza che omette di pronunciare sulla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati oggetto di titoli pregressi formulata, anziché con l'atto introduttivo, solo in corso di procedimento unitamente alla produzione dei titoli stessi (Sez. 2, n. 10470 del 12/02/2016, Rv. 266655 - 01)" e che, analogamente, "è conforme all'effetto devolutivo dell'appello la sentenza che non si pronunci in ordine al nesso di continuazione, con altro reato già oggetto di condanna irrevocabile, per essere stata la questione prospettata non già con i motivi di appello ma soltanto con la formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 17077 del 08/02/2011, Rv. 250245 - 01)". Pur se elaborati con formula negativa, i precedenti citati non pongono in dubbio che l'istanza di continuazione possa essere formulata in appello anche in relazione a sentenza passate in giudicato in epoca anteriore, purchè ciò avvenga nei modi e con le modalità indicate. 3 Il punto esaminato nella sentenza D'Antoni, adottata quale parametro del rigetto dell'istanza di continuazione esterna formulata da Natale, non era perciò quello della anteriorità o posteriorità del passaggio in giudicato della sentenza che si intende richiamare rispetto alla sentenza impugnata, quanto piuttosto, del momento in cui l'istanza di continuazione debba essere formulata. E la conclusione che se ne trae, in relazione al momento in cui la sentenza 'da riunire' venga pronunciata, è nel senso che la questione debba essere formulata (con allegazione della documentazione necessaria) alla prima occasione utile, vale a dire con l'atto di appello, se la sentenza 'unificanda' è divenuta irrevocabile anteriormente alla pronuncia della sentenza oggetto dell'atto di appello, ovvero, al più tardi, con la memoria con motivi nuovi, nel caso in cui la sentenza da porre in continuazione (rectius, che abbia giudicato il reato da porre in continuazione) sia divenuta irrevocabile in epoca successiva alla pronuncia del provvedimento impugnato, ma in ogni caso mai al momento della discussione dell'appello. 5. In sostanza, l'interpretazione del principio giurisprudenziale che si rinviene nella sentenza impugnata, è errata e foriera di soluzioni inaccettabili dal punto di vista della parità di trattamento e della tutela dell'interesse dell'imputato alla unificazione quoad poenam, dal momento che la stessa conoscenza di un provvedimento anteriore può avvenire, in capo all'imputato o al suo difensore, in epoca successiva alla pronuncia del provvedimento impugnato, situazione del tutto incolpevole a fronte della quale un trattamento deteriore risulterebbe ingiustificato. 6. Da quanto precede deriva la necessità di annullare la sentenza impugnata e rinviare per la decisone sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che si atterrà, nel decidere, al principio sopra espresso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione con la sentenza irrevocabile del GIP Tribunale di Roma del 13/12/2019 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore La Presidente