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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3250 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent.n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE- I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2657/2020 R.G., avente ad oggetto: assicurazione sulla vita, vertente
T R A
nata a [...] ed Arnone il 11.04.1971(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...] nato a [...] il [...], (C.F. ) e , nato a [...] il Parte_2 C.F._2 Parte_3
29.04.2001 (C.F. ) , tutti residenti in [...]
24, in proprio e nella qualità di eredi del sig. nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in AZ (CE) il 17.09.2018, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola Brindisi, (C.F.
) e RO AN (C.F. ), ed elettivamente domiciliati C.F._4 C.F._5 presso il loro studio in MO EV (NA) al viale A. Manzoni n.20 (FAX: 081/0489826, PEC:
Email_1 Email_2
Attori
E
(P.IVA ), già in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Dovetto (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Avellino alla via C.F._6
G. Di Guglielmo 13 (FAX: 0825785868, PEC: Email_3
Convenuta
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 5 marzo 2020, in proprio e nella qualità di Parte_1 coniuge del defunto , unitamente ai figli e , anch'essi in Persona_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi legittimi, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la società (già , in persona del legale Parte_4 Controparte_2 rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo assicurativo previsto per il caso morte del de cuius , dipendente della società datrice di lavoro Persona_1 Parte_5
[...]
Gli attori esponevano che il de cuius era alle dipendenze dell Persona_1 Controparte_3 già con mansioni di guardia
[...] Controparte_4 giurata;
rappresentavano che, in data 16 settembre 2018, mentre il lavoratore stava espletando il proprio turno di servizio notturno, alla guida dell'autovettura di servizio marca Fiat Panda, targata ET 653 VN, lungo la Strada Provinciale 158, in località Borgo Appio, via Salomone, nel territorio del Comune di
AZ (CE), lo stesso era rimasto coinvolto in un sinistro stradale, entrando in collisione con un altro veicolo e riportando lesioni gravissime, che ne determinavano il decesso sul posto in data 17 settembre 2018. Precisavano, altresì, che il datore di lavoro aveva stipulato con la Parte_5 compagnia la polizza infortuni n. 59160/01/B, contratta a copertura Parte_4 dei propri dipendenti per i casi di invalidità permanente e morte, e che detta polizza prevedeva, in caso di decesso del lavoratore assicurato, la corresponsione di un indennizzo pari a euro 52.000,00 in favore degli aventi diritto.
Gli attori riferivano di avere tempestivamente comunicato l'evento alla compagnia assicurativa, inviando le prescritte diffide a mezzo PEC, rimaste prive di riscontro, e lamentavano pertanto l'inadempimento contrattuale della convenuta, la quale non aveva provveduto alla liquidazione dell'indennizzo dovuto.
Concludevano, pertanto, chiedendo che il Tribunale volesse accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale della società in virtù della suddetta polizza n. 59160/01/B, nonché Parte_4 accertare l'inadempimento della medesima alle obbligazioni derivanti dal contratto assicurativo, e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore degli istanti della somma di euro 52.000,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da attribuirsi ai procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
2.Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando le domande Parte_4 attoree e deducendo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini a comparire, in quanto notificato nel periodo di sospensione dei termini processuali disposto dall'art. 83 del decreto–legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge n. 27/2020, emanato per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID–19.
La società assicuratrice eccepiva, inoltre, l'improponibilità e improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, sostenendo che la presente controversia, attinente a un contratto assicurativo, rientrasse tra quelle soggette alla condizione di procedibilità della mediazione.
Nel merito, la convenuta negava l'operatività della polizza assicurativa invocata dagli attori, in quanto il contratto stipulato con la società aveva decorrenza dal Controparte_4
29 marzo 2017 al 29 marzo 2018, e che, pertanto, alla data dell'evento mortale (settembre 2018), la copertura assicurativa era invero scaduta.
Soggiungeva, altresì, che la polizza garantiva esclusivamente i dipendenti inseriti nel ruolo tecnico operativo, mentre la documentazione prodotta dagli attori non consentiva di accertare che il Per_1 rivestisse tale qualifica al momento del sinistro, con conseguente mancata prova della sussistenza delle condizioni contrattuali di operatività della garanzia. La compagnia convenuta osservava, infine, che, anche a voler ritenere astrattamente fondata la pretesa attorea, gli eredi del avrebbero dovuto dimostrare di non avere già percepito somme a titolo di Per_1 risarcimento RCA per il medesimo evento, dovendo in tal caso applicarsi il principio di compensatio lucri cum damno, secondo il quale l'indennizzo assicurativo non può cumularsi con il risarcimento ottenuto per la medesima causa, in quanto volto a coprire il medesimo pregiudizio.
Alla luce di tali deduzioni, la convenuta concludeva chiedendo che il Tribunale, in via preliminare, dichiarasse la domanda improcedibile e/o improponibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione, e, in ogni caso, rigettasse la domanda attrice per infondatezza in fatto e in diritto, con condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.
3.La causa veniva, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 13 ottobre
2025, veniva portata in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies comma III c.p.c.
IL MERITO
4. Sulle eccezioni preliminari della convenuta
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita violazione dei termini a comparire, sollevata dalla convenuta con riferimento alla sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27).
Dalla lettura della norma emerge che la sospensione disposta per il periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 concerne il “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”, e non produce nullità automatica degli atti compiuti o notificati nel periodo di sospensione, ma solo il differimento del termine per la loro esecuzione.
In giurisprudenza, è costante l'orientamento secondo cui la violazione dei termini a comparire comporta una mera irregolarità sanabile mediante concessione di un termine perentorio di rinnovazione ex art. 164, comma 5, c.p.c., ma non determina l'invalidità radicale della domanda né la decadenza del diritto azionato
(Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3652).
Nel caso di specie, la convenuta si è regolarmente costituita in giudizio, svolgendo compiutamente le proprie difese, sicché ogni eventuale vizio di vocatio in ius deve ritenersi sanato ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c.
Va parimenti disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per asserito mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n.
28, in materia di controversie relative a contratti assicurativi.
Dalla documentazione prodotta in atti dagli attori risulta, infatti, che il procedimento di mediazione è stato regolarmente attivato presso l'Organismo di Mediazione e Conciliazione, in data 03.06.2020, con la rituale convocazione della controparte la quale non è comparsa Parte_4 all'incontro fissato ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto.
Il tentativo di conciliazione si è concluso con esito negativo, come risulta dal verbale di mancato accordo depositato in atti, debitamente sottoscritto dal mediatore e dalle parti presenti, in data 03 giugno 2020. Pertanto, il tentativo di mediazione obbligatoria, in quanto ritualmente esperito e concluso, ha pienamente assolto la condizione di procedibilità richiesta dall'art. 5, comma 1-bis, cit., sicché la domanda attorea è procedibile.
5. Sull'esistenza, validità e operatività della polizza assicurativa
Passando al merito, in materia di contratti di assicurazione la Corte di Cassazione ha precisato l'onere dell'assicurato che agisce nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, chiarendo che sullo stesso incombe provare che l'evento dannoso rientri effettivamente tra quelli inclusi nella copertura assicurativa, mentre l'assicuratore, qualora eccepisca un'esclusione di polizza, deve provare che il fatto rientri fra quelli non compresi in garanzia. L'assicurato nell'agire in giudizio deve dunque provare che l'evento dannoso, le sue cause ed i suoi effetti, corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo
(Cass. Civ. Sez. III, 23/1/2018 n. 1558). Spetterà, invece, all'assicuratore il quale neghi che il fatto verificatosi rientri tra quelli per il quale il contratto prevedeva la copertura, dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono il diritto all'indennizzo: «Nel contratto di assicurazione, l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza è il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, mentre la sussistenza di una circostanza di fatto idonea a sussumere il rischio tra quelli esclusi dalla polizza è fatto impeditivo di quel diritto» (Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6548).
In merito al contratto di assicurazione sulla vita, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “il beneficiario ha il solo onere di provare l'avverarsi del rischio, e quindi la morte della persona sulla cui è stata stipulata l'assicurazione (c.d. portatore di rischio). La circostanza che la morte possa essere avvenuta per cause che escludano l'indennizzabilità secondo le previsioni contrattuali, in quanto fatto estintivo della pretesa attorea, va provato dall'assicuratore, non dal beneficiario” (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. III n. 17024/2015; Cass Civ. Sez.
III n. 9205/2021).
Infine, la Corte di Cassazione illustra il piano del riparto dell'onere della prova:
“La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i <> è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato.
La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi <> costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare .” (Corte di Cassazione – sezione terza civile, ordinanza 23 gennaio 2018,
n. 1558).
Orbene, nel caso in esame i beneficiari hanno dedotto e fornito prova certa del fatto costitutivo della pretesa, ovvero l'avverarsi del rischio, e quindi la morte della persona sulla cui è stata stipulata l'assicurazione (c.d. portatore di rischio); di contro, la società assicurativa convenuta non ha assolto adeguatamente l'onere della prova a proprio carico, afferente alla esclusione di operatività della polizza e alla prova che la causa determinante l'evento morte non rientrasse nella copertura assicurativa.
Dalla documentazione in atti, segnatamente dalla polizza assicurativa infortuni cumulativa n.
0000059160, risulta che in data 3 aprile 2017 la di con sede Controparte_4 Controparte_4 in Nocera Inferiore (SA), via Astuti n. 70, ha stipulato con Controparte_5
(oggi una copertura assicurativa collettiva per gli infortuni dei dipendenti Controparte_1 impiegati nel ruolo tecnico operativo (Guardie Particolari Giurate), identificata come prodotto
“INFORTUNIO1B”.
La polizza prevede una durata annuale dalle ore 24:00 del 29 marzo 2017 alle ore 24:00 del 29 marzo
2018, con tacito rinnovo in assenza di disdetta da una delle parti, come indicato espressamente nella sezione “Durata del contratto – Tacito rinnovo: SÌ”.
Il premio annuo lordo veniva determinato nella misura di euro 25,00 per ciascun dipendente, con previsione di regolazione annuale sul numero effettivo degli addetti, e versamento di una rata alla firma pari a euro 1.125,00.
In applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare la cessazione o sospensione della copertura assicurativa incombeva sull'assicuratore, una volta che gli attori avessero documentato la stipula e la validità del contratto.
Sul punto, la clausola di tacito rinnovo contenuta nel contratto porta a concludere per l'instaurazione di un nuovo periodo di copertura assicurativa, poiché non risulta che il contraente o l'assicuratore abbiano esercitato la facoltà di disdetta prevista per la scadenza annuale. Né la compagnia convenuta ha fornito prova dell'avvenuto recesso o mancato pagamento del premio successivo al 29 marzo 2018. Ne consegue che alla scadenza del 29 marzo 2018 il contratto oggetto di causa si è rinnovato per un altro anno e alla scadenza del 29 marzo 2019.
Pertanto, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi che la polizza n. 0000059160 fosse regolarmente operante anche alla data del 16 settembre 2018, in virtù del rinnovo tacito annuale, e che Per_1
in quanto dipendente con mansioni di guardia particolare giurata, rientrasse tra i soggetti gli
[...] dipendenti nel ruolo tecnico operativo.
La stessa intestazione della polizza, nella parte “Descrizione del rischio”, precisa infatti che la garanzia copre gli infortuni occorsi ai dipendenti nel ruolo tecnico operativo (Guardie Particolari Giurate), categoria cui pacificamente apparteneva il lavoratore deceduto.
6. Sull'evento assicurato e sull'indennizzabilità del sinistro
Reputa il Tribunale che l'evento per cui è causa, il decesso del de cuius , verificatosi il 16 Persona_1 settembre 2018 a seguito di sinistro stradale avvenuto durante lo svolgimento del servizio di vigilanza armata, rientri pienamente nell'ambito oggettivo della copertura assicurativa.
Invero, la garanzia prevista dal prodotto “INFORTUNIO1B” include il caso morte conseguente a infortunio, indipendentemente dalla responsabilità di terzi, con obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo al lavoratore o, in caso di decesso, agli eredi legittimi.
L'evento si qualifica come infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e risponde alla nozione civilistica di “evento fortuito, violento ed esterno” che produce la morte dell'assicurato. Come detto, l'assicuratore che eccepisce l'intervenuta cessazione della garanzia deve fornirne prova rigorosa, non potendo l'inefficacia del contratto desumersi da mere presunzioni o dall'inerzia dell'assicurato ; ebbene,
l'assicuratore non ha fornito prova alcuna atta a escludere il nesso di causalità tra l'evento e l'attività lavorativa, né ha invocato clausole di esclusione o limitazione della garanzia (quali dolo dell'assicurato o guida in stato di ebbrezza), onde il sinistro deve ritenersi integralmente indennizzabile.
Con riferimento al quantum, gli attori hanno richiesto la corresponsione dell'importo di euro 52.000,00, corrispondente alla somma garantita per il caso morte dal contratto collettivo stipulato tra la società datrice di lavoro e l'assicuratore.
La compagnia convenuta non ha contestato specificamente tale importo, limitandosi a negare la vigenza della polizza;
vale infatti richiamare l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale Il convenuto a norma dell'art. 416 cod. proc. civ., nel rito del lavoro (e, non diversamente, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario), nella memoria di costituzione in primo grado
"deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto ..."; nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché
l'attore é esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed é inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità (Cass. civ., Sez. III, 03/07/2008, n. 18202).
Il principio è applicabile anche nella specie, stante la mancata contestazione in ordine al quantum domandato;
pertanto, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., il valore richiesto deve ritenersi non specificamente contestato e, dunque, provato.
7. Sull'eccezione di cumulo con eventuali indennizzi RCA o INAIL
La difesa di ha sostenuto che l'indennizzo richiesto dagli eredi avrebbe dovuto essere Parte_4 decurtato delle somme eventualmente percepite da altri enti (INAIL o assicuratore RCA del veicolo).
Tale eccezione non è fondata.
L'indennizzo previsto dalla polizza infortuni in esame ha natura indennitaria autonoma e contrattuale, distinta dal risarcimento del danno civilistico o previdenziale, e mira a garantire agli assicurati un beneficio economico predeterminato al verificarsi dell'evento assicurato.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, “l'indennizzo dovuto in forza di un contratto di assicurazione contro gli infortuni non è suscettibile di compensazione con somme percepite a titolo di risarcimento del danno per lo stesso evento, trattandosi di prestazioni fondate su titoli e finalità diverse” (Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2017,
n. 3305; Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2013, n. 5294).
Non essendo stata dimostrata la percezione di ulteriori indennizzi, e non essendo giuridicamente configurabile una duplicazione risarcitoria, l'intero importo richiesto dagli attori deve essere riconosciuto. Così chiariti i principi di diritto ai quali questo giudice ritiene di aderire, ne consegue che la società convenuta deve essere condannata a restituire agli attori la somma di € 52.000,00, oltre interessi dalla messa in mora al saldo sulle somme anno per anno rivalutate.
Nessun altro danno è dovuto poiché del tutto carente in termini di allegazione e prova.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta, anche ai sensi dell'articolo 91 c.p.c, avendo parte convenuta rifiutato di aderire alla proposta conciliativa (“Il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art.92 cpc”), liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti al termine dell'operato del procuratore, con aumento del 20% per la difesa di più parti ai sensi dell'art. 4, comma 2 DM n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , in proprio, e nella qualità di eredi de cuius Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nei confronti di così provvede: Persona_1 Controparte_1 accoglie la domanda e per l'effetto condanna la società convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 52.000,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore degli attori liquidate in € 518,00 per spese vive, € 10.222,80 per onorari, oltre rimborso forfettario su diritti ed onorari, IVA e CPA se ed in quanto dovute, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE- I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2657/2020 R.G., avente ad oggetto: assicurazione sulla vita, vertente
T R A
nata a [...] ed Arnone il 11.04.1971(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...] nato a [...] il [...], (C.F. ) e , nato a [...] il Parte_2 C.F._2 Parte_3
29.04.2001 (C.F. ) , tutti residenti in [...]
24, in proprio e nella qualità di eredi del sig. nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in AZ (CE) il 17.09.2018, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola Brindisi, (C.F.
) e RO AN (C.F. ), ed elettivamente domiciliati C.F._4 C.F._5 presso il loro studio in MO EV (NA) al viale A. Manzoni n.20 (FAX: 081/0489826, PEC:
Email_1 Email_2
Attori
E
(P.IVA ), già in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Dovetto (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Avellino alla via C.F._6
G. Di Guglielmo 13 (FAX: 0825785868, PEC: Email_3
Convenuta
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 5 marzo 2020, in proprio e nella qualità di Parte_1 coniuge del defunto , unitamente ai figli e , anch'essi in Persona_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi legittimi, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la società (già , in persona del legale Parte_4 Controparte_2 rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo assicurativo previsto per il caso morte del de cuius , dipendente della società datrice di lavoro Persona_1 Parte_5
[...]
Gli attori esponevano che il de cuius era alle dipendenze dell Persona_1 Controparte_3 già con mansioni di guardia
[...] Controparte_4 giurata;
rappresentavano che, in data 16 settembre 2018, mentre il lavoratore stava espletando il proprio turno di servizio notturno, alla guida dell'autovettura di servizio marca Fiat Panda, targata ET 653 VN, lungo la Strada Provinciale 158, in località Borgo Appio, via Salomone, nel territorio del Comune di
AZ (CE), lo stesso era rimasto coinvolto in un sinistro stradale, entrando in collisione con un altro veicolo e riportando lesioni gravissime, che ne determinavano il decesso sul posto in data 17 settembre 2018. Precisavano, altresì, che il datore di lavoro aveva stipulato con la Parte_5 compagnia la polizza infortuni n. 59160/01/B, contratta a copertura Parte_4 dei propri dipendenti per i casi di invalidità permanente e morte, e che detta polizza prevedeva, in caso di decesso del lavoratore assicurato, la corresponsione di un indennizzo pari a euro 52.000,00 in favore degli aventi diritto.
Gli attori riferivano di avere tempestivamente comunicato l'evento alla compagnia assicurativa, inviando le prescritte diffide a mezzo PEC, rimaste prive di riscontro, e lamentavano pertanto l'inadempimento contrattuale della convenuta, la quale non aveva provveduto alla liquidazione dell'indennizzo dovuto.
Concludevano, pertanto, chiedendo che il Tribunale volesse accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale della società in virtù della suddetta polizza n. 59160/01/B, nonché Parte_4 accertare l'inadempimento della medesima alle obbligazioni derivanti dal contratto assicurativo, e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore degli istanti della somma di euro 52.000,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da attribuirsi ai procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
2.Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando le domande Parte_4 attoree e deducendo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini a comparire, in quanto notificato nel periodo di sospensione dei termini processuali disposto dall'art. 83 del decreto–legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge n. 27/2020, emanato per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID–19.
La società assicuratrice eccepiva, inoltre, l'improponibilità e improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, sostenendo che la presente controversia, attinente a un contratto assicurativo, rientrasse tra quelle soggette alla condizione di procedibilità della mediazione.
Nel merito, la convenuta negava l'operatività della polizza assicurativa invocata dagli attori, in quanto il contratto stipulato con la società aveva decorrenza dal Controparte_4
29 marzo 2017 al 29 marzo 2018, e che, pertanto, alla data dell'evento mortale (settembre 2018), la copertura assicurativa era invero scaduta.
Soggiungeva, altresì, che la polizza garantiva esclusivamente i dipendenti inseriti nel ruolo tecnico operativo, mentre la documentazione prodotta dagli attori non consentiva di accertare che il Per_1 rivestisse tale qualifica al momento del sinistro, con conseguente mancata prova della sussistenza delle condizioni contrattuali di operatività della garanzia. La compagnia convenuta osservava, infine, che, anche a voler ritenere astrattamente fondata la pretesa attorea, gli eredi del avrebbero dovuto dimostrare di non avere già percepito somme a titolo di Per_1 risarcimento RCA per il medesimo evento, dovendo in tal caso applicarsi il principio di compensatio lucri cum damno, secondo il quale l'indennizzo assicurativo non può cumularsi con il risarcimento ottenuto per la medesima causa, in quanto volto a coprire il medesimo pregiudizio.
Alla luce di tali deduzioni, la convenuta concludeva chiedendo che il Tribunale, in via preliminare, dichiarasse la domanda improcedibile e/o improponibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione, e, in ogni caso, rigettasse la domanda attrice per infondatezza in fatto e in diritto, con condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.
3.La causa veniva, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 13 ottobre
2025, veniva portata in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies comma III c.p.c.
IL MERITO
4. Sulle eccezioni preliminari della convenuta
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita violazione dei termini a comparire, sollevata dalla convenuta con riferimento alla sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27).
Dalla lettura della norma emerge che la sospensione disposta per il periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 concerne il “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”, e non produce nullità automatica degli atti compiuti o notificati nel periodo di sospensione, ma solo il differimento del termine per la loro esecuzione.
In giurisprudenza, è costante l'orientamento secondo cui la violazione dei termini a comparire comporta una mera irregolarità sanabile mediante concessione di un termine perentorio di rinnovazione ex art. 164, comma 5, c.p.c., ma non determina l'invalidità radicale della domanda né la decadenza del diritto azionato
(Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3652).
Nel caso di specie, la convenuta si è regolarmente costituita in giudizio, svolgendo compiutamente le proprie difese, sicché ogni eventuale vizio di vocatio in ius deve ritenersi sanato ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c.
Va parimenti disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per asserito mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n.
28, in materia di controversie relative a contratti assicurativi.
Dalla documentazione prodotta in atti dagli attori risulta, infatti, che il procedimento di mediazione è stato regolarmente attivato presso l'Organismo di Mediazione e Conciliazione, in data 03.06.2020, con la rituale convocazione della controparte la quale non è comparsa Parte_4 all'incontro fissato ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto.
Il tentativo di conciliazione si è concluso con esito negativo, come risulta dal verbale di mancato accordo depositato in atti, debitamente sottoscritto dal mediatore e dalle parti presenti, in data 03 giugno 2020. Pertanto, il tentativo di mediazione obbligatoria, in quanto ritualmente esperito e concluso, ha pienamente assolto la condizione di procedibilità richiesta dall'art. 5, comma 1-bis, cit., sicché la domanda attorea è procedibile.
5. Sull'esistenza, validità e operatività della polizza assicurativa
Passando al merito, in materia di contratti di assicurazione la Corte di Cassazione ha precisato l'onere dell'assicurato che agisce nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, chiarendo che sullo stesso incombe provare che l'evento dannoso rientri effettivamente tra quelli inclusi nella copertura assicurativa, mentre l'assicuratore, qualora eccepisca un'esclusione di polizza, deve provare che il fatto rientri fra quelli non compresi in garanzia. L'assicurato nell'agire in giudizio deve dunque provare che l'evento dannoso, le sue cause ed i suoi effetti, corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo
(Cass. Civ. Sez. III, 23/1/2018 n. 1558). Spetterà, invece, all'assicuratore il quale neghi che il fatto verificatosi rientri tra quelli per il quale il contratto prevedeva la copertura, dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono il diritto all'indennizzo: «Nel contratto di assicurazione, l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza è il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, mentre la sussistenza di una circostanza di fatto idonea a sussumere il rischio tra quelli esclusi dalla polizza è fatto impeditivo di quel diritto» (Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6548).
In merito al contratto di assicurazione sulla vita, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “il beneficiario ha il solo onere di provare l'avverarsi del rischio, e quindi la morte della persona sulla cui è stata stipulata l'assicurazione (c.d. portatore di rischio). La circostanza che la morte possa essere avvenuta per cause che escludano l'indennizzabilità secondo le previsioni contrattuali, in quanto fatto estintivo della pretesa attorea, va provato dall'assicuratore, non dal beneficiario” (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. III n. 17024/2015; Cass Civ. Sez.
III n. 9205/2021).
Infine, la Corte di Cassazione illustra il piano del riparto dell'onere della prova:
“La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i <
La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi <
n. 1558).
Orbene, nel caso in esame i beneficiari hanno dedotto e fornito prova certa del fatto costitutivo della pretesa, ovvero l'avverarsi del rischio, e quindi la morte della persona sulla cui è stata stipulata l'assicurazione (c.d. portatore di rischio); di contro, la società assicurativa convenuta non ha assolto adeguatamente l'onere della prova a proprio carico, afferente alla esclusione di operatività della polizza e alla prova che la causa determinante l'evento morte non rientrasse nella copertura assicurativa.
Dalla documentazione in atti, segnatamente dalla polizza assicurativa infortuni cumulativa n.
0000059160, risulta che in data 3 aprile 2017 la di con sede Controparte_4 Controparte_4 in Nocera Inferiore (SA), via Astuti n. 70, ha stipulato con Controparte_5
(oggi una copertura assicurativa collettiva per gli infortuni dei dipendenti Controparte_1 impiegati nel ruolo tecnico operativo (Guardie Particolari Giurate), identificata come prodotto
“INFORTUNIO1B”.
La polizza prevede una durata annuale dalle ore 24:00 del 29 marzo 2017 alle ore 24:00 del 29 marzo
2018, con tacito rinnovo in assenza di disdetta da una delle parti, come indicato espressamente nella sezione “Durata del contratto – Tacito rinnovo: SÌ”.
Il premio annuo lordo veniva determinato nella misura di euro 25,00 per ciascun dipendente, con previsione di regolazione annuale sul numero effettivo degli addetti, e versamento di una rata alla firma pari a euro 1.125,00.
In applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare la cessazione o sospensione della copertura assicurativa incombeva sull'assicuratore, una volta che gli attori avessero documentato la stipula e la validità del contratto.
Sul punto, la clausola di tacito rinnovo contenuta nel contratto porta a concludere per l'instaurazione di un nuovo periodo di copertura assicurativa, poiché non risulta che il contraente o l'assicuratore abbiano esercitato la facoltà di disdetta prevista per la scadenza annuale. Né la compagnia convenuta ha fornito prova dell'avvenuto recesso o mancato pagamento del premio successivo al 29 marzo 2018. Ne consegue che alla scadenza del 29 marzo 2018 il contratto oggetto di causa si è rinnovato per un altro anno e alla scadenza del 29 marzo 2019.
Pertanto, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi che la polizza n. 0000059160 fosse regolarmente operante anche alla data del 16 settembre 2018, in virtù del rinnovo tacito annuale, e che Per_1
in quanto dipendente con mansioni di guardia particolare giurata, rientrasse tra i soggetti gli
[...] dipendenti nel ruolo tecnico operativo.
La stessa intestazione della polizza, nella parte “Descrizione del rischio”, precisa infatti che la garanzia copre gli infortuni occorsi ai dipendenti nel ruolo tecnico operativo (Guardie Particolari Giurate), categoria cui pacificamente apparteneva il lavoratore deceduto.
6. Sull'evento assicurato e sull'indennizzabilità del sinistro
Reputa il Tribunale che l'evento per cui è causa, il decesso del de cuius , verificatosi il 16 Persona_1 settembre 2018 a seguito di sinistro stradale avvenuto durante lo svolgimento del servizio di vigilanza armata, rientri pienamente nell'ambito oggettivo della copertura assicurativa.
Invero, la garanzia prevista dal prodotto “INFORTUNIO1B” include il caso morte conseguente a infortunio, indipendentemente dalla responsabilità di terzi, con obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo al lavoratore o, in caso di decesso, agli eredi legittimi.
L'evento si qualifica come infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e risponde alla nozione civilistica di “evento fortuito, violento ed esterno” che produce la morte dell'assicurato. Come detto, l'assicuratore che eccepisce l'intervenuta cessazione della garanzia deve fornirne prova rigorosa, non potendo l'inefficacia del contratto desumersi da mere presunzioni o dall'inerzia dell'assicurato ; ebbene,
l'assicuratore non ha fornito prova alcuna atta a escludere il nesso di causalità tra l'evento e l'attività lavorativa, né ha invocato clausole di esclusione o limitazione della garanzia (quali dolo dell'assicurato o guida in stato di ebbrezza), onde il sinistro deve ritenersi integralmente indennizzabile.
Con riferimento al quantum, gli attori hanno richiesto la corresponsione dell'importo di euro 52.000,00, corrispondente alla somma garantita per il caso morte dal contratto collettivo stipulato tra la società datrice di lavoro e l'assicuratore.
La compagnia convenuta non ha contestato specificamente tale importo, limitandosi a negare la vigenza della polizza;
vale infatti richiamare l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale Il convenuto a norma dell'art. 416 cod. proc. civ., nel rito del lavoro (e, non diversamente, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario), nella memoria di costituzione in primo grado
"deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto ..."; nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché
l'attore é esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed é inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità (Cass. civ., Sez. III, 03/07/2008, n. 18202).
Il principio è applicabile anche nella specie, stante la mancata contestazione in ordine al quantum domandato;
pertanto, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., il valore richiesto deve ritenersi non specificamente contestato e, dunque, provato.
7. Sull'eccezione di cumulo con eventuali indennizzi RCA o INAIL
La difesa di ha sostenuto che l'indennizzo richiesto dagli eredi avrebbe dovuto essere Parte_4 decurtato delle somme eventualmente percepite da altri enti (INAIL o assicuratore RCA del veicolo).
Tale eccezione non è fondata.
L'indennizzo previsto dalla polizza infortuni in esame ha natura indennitaria autonoma e contrattuale, distinta dal risarcimento del danno civilistico o previdenziale, e mira a garantire agli assicurati un beneficio economico predeterminato al verificarsi dell'evento assicurato.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, “l'indennizzo dovuto in forza di un contratto di assicurazione contro gli infortuni non è suscettibile di compensazione con somme percepite a titolo di risarcimento del danno per lo stesso evento, trattandosi di prestazioni fondate su titoli e finalità diverse” (Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2017,
n. 3305; Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2013, n. 5294).
Non essendo stata dimostrata la percezione di ulteriori indennizzi, e non essendo giuridicamente configurabile una duplicazione risarcitoria, l'intero importo richiesto dagli attori deve essere riconosciuto. Così chiariti i principi di diritto ai quali questo giudice ritiene di aderire, ne consegue che la società convenuta deve essere condannata a restituire agli attori la somma di € 52.000,00, oltre interessi dalla messa in mora al saldo sulle somme anno per anno rivalutate.
Nessun altro danno è dovuto poiché del tutto carente in termini di allegazione e prova.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta, anche ai sensi dell'articolo 91 c.p.c, avendo parte convenuta rifiutato di aderire alla proposta conciliativa (“Il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art.92 cpc”), liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti al termine dell'operato del procuratore, con aumento del 20% per la difesa di più parti ai sensi dell'art. 4, comma 2 DM n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , in proprio, e nella qualità di eredi de cuius Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nei confronti di così provvede: Persona_1 Controparte_1 accoglie la domanda e per l'effetto condanna la società convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 52.000,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore degli attori liquidate in € 518,00 per spese vive, € 10.222,80 per onorari, oltre rimborso forfettario su diritti ed onorari, IVA e CPA se ed in quanto dovute, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo