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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione dell'08.01.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2191/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Micco ed elettivamente Parte_1 gale in Pontelatone (CE) alla via Roma n. 22, RICORRENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 mente domiciliati in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Presentata istanza di atp ed ottenuto il decreto di omologa positivo, la ricorrente, in epigrafe indicata, ha CP_ notificato il decreto medesimo all' al fine di ottenere il pagamento dei ratei dovuti a titolo di indennità di accompagnamento.
In mancanza di adempimento spontaneo ha adito successivamente l'autorità giudiziaria per il pagamento della prestazione assistenziale rivendicata. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che l' aveva provveduto alla liquidazione della prestazione rivendicata. CP_1
All'esito dell'udienza di discussione la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso il pagamento della provvidenza economica oggetto di causa, come da univoca dichiarazione resa dal procuratore di parte ricorrente, confermata dalla documentazione depositata nel fascicolo telematico (cfr. comunicazione di liquidazione in atti)
Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare per 1/3 le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92
c.p.c., costituite dal fatto che il ricorso giudiziario è stato depositato pochi giorni dopo la scadenza del termine di 120 giorni dall'invio dell'ap70 (peraltro spedito a mezzo pec). Le spese di lite, pertanto, sono compensate per 1/3 e per la restante parte sono poste a carico dell CP_1
e liquidate come da dispositivo, con distrazione, tenuto conto della semplicità della controversia e del carattere seriale del contenzioso e del comportamento processuale dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere CP_
2) condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese di lite, detti 2/3 che liquida in euro 1.170,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Micco compensando tra le parti il restante 1/3 delle spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Micco ed elettivamente Parte_1 gale in Pontelatone (CE) alla via Roma n. 22, RICORRENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 mente domiciliati in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Presentata istanza di atp ed ottenuto il decreto di omologa positivo, la ricorrente, in epigrafe indicata, ha CP_ notificato il decreto medesimo all' al fine di ottenere il pagamento dei ratei dovuti a titolo di indennità di accompagnamento.
In mancanza di adempimento spontaneo ha adito successivamente l'autorità giudiziaria per il pagamento della prestazione assistenziale rivendicata. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che l' aveva provveduto alla liquidazione della prestazione rivendicata. CP_1
All'esito dell'udienza di discussione la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso il pagamento della provvidenza economica oggetto di causa, come da univoca dichiarazione resa dal procuratore di parte ricorrente, confermata dalla documentazione depositata nel fascicolo telematico (cfr. comunicazione di liquidazione in atti)
Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare per 1/3 le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92
c.p.c., costituite dal fatto che il ricorso giudiziario è stato depositato pochi giorni dopo la scadenza del termine di 120 giorni dall'invio dell'ap70 (peraltro spedito a mezzo pec). Le spese di lite, pertanto, sono compensate per 1/3 e per la restante parte sono poste a carico dell CP_1
e liquidate come da dispositivo, con distrazione, tenuto conto della semplicità della controversia e del carattere seriale del contenzioso e del comportamento processuale dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere CP_
2) condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese di lite, detti 2/3 che liquida in euro 1.170,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Micco compensando tra le parti il restante 1/3 delle spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella